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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 7.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11803/2024 R.G.L., avente a oggetto “reiterazione contratti
a termine - risarcimento danno comunitario - indennità professionale”;
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, e
[...] [...]
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro
[...] tempore;
- Convenuti contumaci -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.12.2024, parte attrice, premettendo di essere dipendente a tempo indeterminato dall'ottobre 2022 ma di avere precedentemente lavorato quale operaio alle dipendenze degli Assessorati resistenti in forza di plurimi contratti a tempo determinato, reiterati annualmente per oltre 36 mesi, e di non avere altresì mai percepito l'indennità professionale prevista dall'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/4/2001, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…- dichiarare:
1. Che le norme per la protezione del lavoro a
1 tempo determinato contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva
1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel d.lgs. 81 del 2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale come la e Controparte_1 conseguentemente:
2. Previo accertamento e conseguente dichiarazione di nullità del termine apposto riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione così come da d.l. 131 del 16.09.2024 convertito con legge 166 del 14.11.2024 di una indennità compresa fra 4 e 24 mensilità della retribuzione, o in quella maggiore cifra che riterrà secondo giustizia, quale danno derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della
Cassazione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo.
3. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della
Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita
l'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 per gli anni pregressi, e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo
4. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore dei difensori che, sin da ora, si dichiarano antistatari”.
Gli Assessorati regionali convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e va pertanto dichiarata la loro contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 7.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.2. Innanzitutto, va esaminata e disattesa la domanda volta al risarcimento del c.d.
“danno comunitario”.
2 Al riguardo può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenze n. 3840/2025, n. 3841/2025, n. 3842/2025, n. 3843/2025, n.
3844/2022 emesse in data 27.10.2025 nei proc. nn. 9699/2024, 831/2025, 616/2025,
615/2025 e 614/2025 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
2.2.1. Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3840/2025:
<<…III I rapporti a tempo determinato allegati in ricorso sono stati stipulati in forza della legislazione regionale siciliana, tra cui gli artt. 46, 48 e 45 ter della l. 16/1996, che regola in modo dettagliato la formazione delle graduatorie e dei contingenti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato. L'art. 53 della l. 16/1996, in particolare, prevede che, formulata la graduatoria unica (comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza) “L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria”.
Il D.L. 7/70, convertito in l. proprio dalla richiamata l. 83/1970, all'art. 12, peraltro, riconosce espressamente che “A richiesta del lavoratore interessato, la sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti di ufficio”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non deduce specifiche violazioni di legge che attengano alla citata legge regionale, soffermandosi perlopiù sulla mancanza di forma scritta dei rapporti e sul superamento del limite dei 36 mesi, e dunque sulla violazione della disciplina nazionale di derivazione comunitaria dei rapporti a tempo determinato.
Come si desume dal prospetto del ricorso, i rapporti di lavoro sono stati stipulati in specifici momenti dell'anno (tendenzialmente da giugno a ottobre novembre oppure da ottobre a dicembre), per periodi ben circoscritti. Cessato il periodo di servizio (ad es. novembre), il successivo rapporto veniva stipulato sempre a distanza di oltre 60 giorni, e quasi sempre oltre i 4-5 mesi circa dalla detta cessazione (ad es. giugno o luglio).
Ciò posto, va osservato quanto segue.
Deve, innanzitutto, rimarcarsi la peculiarità dei rapporti di lavoro oggetto di causa, destinatari di una legislazione regionale specifica, volta a fare fronte non solo alle esigenze
3 occupazionali stabili (attraverso le assunzioni a tempo indeterminato), ma anche a quelle legate ad esigenze temporanee o stagionali (graduatorie lavoratori a tempo determinato, per determinati periodi ed entro specifici limiti dei contingenti), tramite procedure di avviamento diverse da quelle tipiche del lavoro privato o pubblico, in quanto presuppongono la formazione di specifiche graduatorie, su domanda degli interessati.
Dagli stessi periodi di servizio allegati si evince come i rapporti posti in essere da parte ricorrente siano stati limitati a specifici momenti di ciascun anno, e dunque abbiano soddisfatto esigenze stagionali.
Tra gli uni e gli altri periodi di lavoro sono corsi diversi mesi.
A fronte di tale situazione, non appare possibile, in punto di fatto, ravvisare un'effettiva reiterazione o successione di contratti a termine, trattandosi, a ben vedere, di rapporti autonomi, separati da un notevole stacco temporale, stipulati per esigenze temporanee e stagionali, per ciascun anno.
La fattispecie in scrutinio, dunque, esula dall'ambito di applicazione della direttiva comunitaria, come sembra desumersi anche dall'indirizzo di recente espresso dalla
Commissione europea, di cui ha dato conto l'Amministrazione convenuta in altre cause analoghe, senza che siano sorte contestazioni specifiche in merito.
In particolare, la Commissione Europea ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali della , rilevando che nel Controparte_1 caso “i contratti a tempo determinato stipulati solo per un numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori”.
***
4 Tali conclusioni non sono inficiate dal filone giurisprudenziale di legittimità richiamato in ricorso e costituito dalle pronunce n. 2992 del 01/02/2024 e n. 4075 del 14/02/2024, con le quali la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - e, in particolare,
l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt.
16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE.”
Invero, il tema su cui era chiamata a pronunziarsi la Suprema Corte era diverso da quello odierno, e non direttamente riguardante la questione della natura dei contratti a termine degli operatori forestali, né tantomeno della natura stagionale dei relativi rapporti di lavoro, essendo stata rimessa alla Corte, sul presupposto non contestato dell'avvenuta illecita reiterazione dei contratti a termine, la questione se la nullità totale del rapporto per mancanza di forma scritta potesse o meno escludere l'applicazione delle tutele di derivazione comunitaria.
Nel caso in esame, invece, già in punto di fatto, non si rileva una fattispecie abusiva di reiterazione dei contratti, posto che si è di fronte ad una pluralità di rapporti autonomi nel tempo, per periodi specifici e ben circoscritti, per la soddisfazione di esigenze stagionali o cicliche, che non danno luogo al fenomeno della successione di contratti a tempo determinato attratto dalla disciplina comunitaria.
***
La mancanza di forma scritta dei singoli contratti, anche ove sussista (cfr. contestazioni mosse dalla difesa pubblica), non toglie che trattasi di rapporti instaurati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge speciale, in aderenza alle procedure che, a monte, presuppongono l'iscrizione, a domanda dell'interessato, in apposite graduatorie per lo svolgimento di determinate giornate di servizio, con un numero massimo di giornate lavorative.
Di regola, la chiamata avviene tramite il canale dei Centri per l'impiego, la pubblicazione di appositi avvisi oppure l'invio di comunicazioni specifiche.
Ciascun iscritto alle graduatorie, pertanto, è in grado di sapere di poter essere destinatario, anno per anno, di rapporti a tempo determinato, per lo svolgimento di
5 mansioni riguardanti il settore forestale, per un numero massimo di giornate per ciascun anno, e dunque per esigenze stagionali.
Il sistema regolato dalla legge regionale, inoltre, consente al lavoratore di sapere, quando chiamato, di essere destinatario di un rapporto a termine, il cui periodo massimo è già predeterminato in base alla categoria di appartenenza.
Fermo restando che parte ricorrente non ha specificamente argomentato sulle modalità attraverso cui avveniva la chiamata al servizio, va comunque osservato che, nel caso di specie, l'eventuale nullità del rapporto, per difetto di forma scritta, non è bastevole per il riconoscimento del risarcimento del danno, potendosi escludere, nella specie, che sussista una reiterazione illecita di rapporti a termine ovvero la mancanza di conoscenza della causale della natura determinata del rapporto, presupposta dalla legge regionale 16/96 e dalla stessa procedura di chiamata (v. anche artt. 46, 53, 56, leg. Reg. cit.).
È pertanto evidente che la causale del termine è già espressa a livello legislativo e la stessa partecipazione del lavoratore alle graduatorie non può non essere effettuata nella piena consapevolezza di tale ragione.
Non appaiono dunque minate quelle esigenze di certezza che sono sottese, in sede di normazione ordinaria (v. d.lgs. 368/2001 e ss.), all'onere di specificazione del termine, trattandosi di previsione insita alla stessa procedura per l'iscrizione nelle graduatorie.
Procedura che appare complessa ed a formazione successiva, presupponendo, innanzitutto, l'atto scritto della domanda di iscrizione, l'ulteriore atto scritto della graduatoria, e poi, come atto finale, la chiamata, tramite i canali istituzionali.
Già sulla base di tali considerazioni, pertanto, il ricorso non appare fondato, non ravvisandosi il fenomeno della reiterazione illecita di contratti a termine, e dunque il presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento del danno, potendosi peraltro escludere che l'essere destinataria di offerte lavorative, anno per anno, per quanto stagionali, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge regionale, abbia potuto generare un danno a carico della parte ricorrente.
Trattasi, invero, di opportunità lavorative concepite, sin dall'inizio, come temporanee, la cui maturazione può peraltro dare luogo a benefici di tipo previdenziale.
IV
Tanto premesso, per completezza, deve evidenziarsi quanto segue.
Per espressa previsione, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, è
6 applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, quando tali contratti riguardino attività di carattere stagionale: sul punto, si veda la Corte di Cassazione n. 25395/2024 - in ordine al contenzioso dei lavoratori ESA – secondo cui “dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n. 368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 – emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo
(limitato ad una stagione)".
L'art. 21 c. 2 del D.lgs 81/2015 dispone che “Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.”
A tale riguardo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 25395/2024, ha avuto modo di precisare che “l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica ma che tale vincolo si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità.”
Orbene, come peraltro dedotto ed allegato nei ricorsi, il contratto di lavoro della parte ricorrente è regolato dal CCNL degli Addetti al Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale
e AR il quale all'art. 46 bis dopo aver premesso che “Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività” ha espressamente previsto che “In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato
N. Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera
l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli
7 articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23, comma 2, lettera c), del Dlgs.
81/2015.”
Il predetto Allegato N “a titolo esemplificativo e non esaustivo” individua una serie di attività ritenute aventi il carattere di stagionalità tra le quali, in particolare, figurano: “1)
Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
3)
Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
11) Attività per la
Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria
(SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZP);
14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
” mansioni quest'ultime del tutto sussumibili alle qualifiche di “addetto squadra pronto intervento”; “operatore antincendio”; “vedetta qualificata”; “addetto mezzi tecnici”; “motoseghista”; “bracciante agricolo” “vivaista” e simili.
Sono, queste, tutte mansioni disimpegnate dai vari lavoratori forestali, tra cui l'odierno, in virtù dei contratti di lavoro stagionali alle dipendenze dell' Controparte_1
[...]
A tale riguardo, come già evidenziato, la legge regionale n. 16/96 e ss. modif. CP_1 rappresenta la cornice normativa in forza della quale la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, avvalendosi di contingenti di operai a tempo determinato ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 comma 2°).
Ora, se è pur vero che gli operati a tempo determinato forestali sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti annuali programmati e che l'attività dagli stessi prestata non può ritenersi eccezionale in quanto legata ad un'ampia attività annuale di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione, non è possibile tuttavia
8 aprioristicamente affermare l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve, anzi, ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno, dovendo ritenersi pertanto compatibile con le finalità della direttiva comunitaria il reclutamento di lavoratori a termine collegato alla variabilità delle condizioni climatiche che costituisce uno dei connotati tipici della stagionalità dell'impiego.
Conferma tali conclusioni, da ultimo, la recente norma di interpretazione autentica dell'art. 11. L. 203/2024, secondo cui “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnicoproduttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Ne discende pertanto che, trovando tutti i contratti di lavoro intercorsi tra le parti la loro causa nella natura stagionale dell'attività, la loro reiterazione nel tempo – quantunque superiore ai trentasei mesi – deve ritenersi in ogni modo legittima e non abusiva e, in ogni modo, non costituente causa di alcun danno risarcibile…>> (cfr. sentenza n. 3840/2025 del
Tribunale di Catania, cit.).
2.2.2. Sulla base delle superiori argomentazioni, come detto pienamente riferibili anche al caso de quo, non è pertanto configurabile alcun abuso fonte di danno risarcibile.
Ed infatti, siccome si desume dalle attestazioni di servizio prodotte in atti (cfr. doc.
n. 3 di parte ricorrente), anche nella specie i rapporti di lavoro intercorsi con gli
Assessorati convenuti sono stati stipulati in specifici momenti dell'anno, per periodi ben circoscritti, nel limite delle giornate espletabili in base alla graduatoria di appartenenza.
Cessato il periodo di servizio espletabile per ciascun anno, il rapporto risulta nuovamente instaurato l'anno successivo a distanza di oltre 60 giorni, e spesso oltre i 4-5 mesi circa, dalla cessazione del rapporto dell'anno precedente.
9 In definitiva, anche nella fattispecie in esame tutti i contratti di lavoro intercorsi tra le parti trovano la loro causa nella natura stagionale dell'attività, sicché – alla luce del suesposto e condiviso orientamento – la loro reiterazione nel tempo, quantunque superiore ai trentasei mesi, deve ritenersi legittima e non abusiva e, in ogni modo, non costituente causa di alcun danno risarcibile.
2.2.3. Stante quanto sopra, la domanda volta al riconoscimento del risarcimento del danno non appare meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione sul punto, anche con riguardo alla riconosciuta trasformazione del rapporto di lavoro “…in tempo indeterminato ad ottobre 2022” (cfr. pag. 2 del ricorso;
sul punto cfr. orientamento espresso dalla Suprema Corte, seppure con riferimento al settore scolastico, secondo cui
“…nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, stipulati ai sensi dell' art. 4 c.
11 L. 124/1999, il conseguimento del posto di ruolo da parte di detto personale costituisca misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, salvo, in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dei principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza 5072/2016 (punto 87 di questa sentenza).” – cfr. C. Cass. nn. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556 e 22557 depositate il 7 novembre 2016, nonché Cass. Ord. n. 2338/2021).
La domanda risarcitoria formulata in ricorso va pertanto rigettata.
2.3. Ciò posto, va invece accolta la domanda volta al riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.1.2001.
Sul punto può parimenti richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. (cfr. sentenza n. 4803/2023, emessa in data 29.11.2023 nel proc. n. 8178/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
2.3.1. Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania:
<<...2. Reputa il Tribunale che il ricorso debba essere accolto, essendo fondata la pretesa ad oggetto il riconoscimento, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, della indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di
10 inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Conviene, prima di dar conto della ragioni della decisione, ricostruire il quadro normativo di riferimento, evidenziandosi, preliminarmente, che il rapporto di lavoro degli operai dipendenti dell'Ente Foreste della Regione Sicilia, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, ricade comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stante l'inerenza del rapporto di lavoro degli operati forestali ai fini istituzionali dell'Amministrazione territoriale e la natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico a norma del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001.
In siffatto contesto il dato che la disciplina di settore contenga un nucleo di norme che qualifica “speciali”, con cui affida alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrari la gestione giuridica ed economica del personale forestale, non è ragione che può far ritenere la natura privatistica del rapporto, in difetto di una precisa disposizione normativa che espressamente affermi lo svincolo di esso dalle implicazioni che nascono dal relativo inserimento nella struttura istituzionale dell'ente pubblico, assumendo rilevanza unicamente quale modalità disciplinatrice del contenuto integrativo del regolamento negoziale: il che è perfettamente compatibile con la natura pubblicistica del rapporto (cfr., ad esempio, con riferimento all'Azienda delle foreste demaniali della Sardegna, Cass. Sez. Unite 27.6.1986 n. 4277; ed ancora Cass. Sez.
Unite 17.3.1989 n. 1351; ancora, con riferimento all'analoga fattispecie dell'Azienda forestale della Regione Calabria Cass. 12. 3.2014 n. 15357; in tema di forestali della
Regione Valle d'Aosta, v. Cass. 26.5.2020 n.9786).
Ciò posto, va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo III della L. reg. sic. 6.4.1996, n. 16 che all'art. 45-bis inserito dalla L. reg. sic. n. 14/2006 stabilisce espressamente che “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le
11 attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”. Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda
d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del Controparte_3
e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali”, precisando, ancora, al
[...] successivo comma 4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”.
Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della L. reg. sic. in parola regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali.
Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone
12 che “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato:
(a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
(b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
A fronte del contesto normativo considerato, parte ricorrente si duole che l'Amministrazione datrice di lavoro non gli abbia riconosciuto le maggiorazioni legate all'anzianità di servizio già riconosciute agli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del
CIRL 1998-2001.
Orbene, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di
Catania, sezione lavoro (n. 150/2020) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si riportano qui di seguito e fanno proprie a mente dell'art. 118, disp. att. c.p.c..
“Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica CP_1 sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che
13 il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del
2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr.
Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi),
14 rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”.
La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge
n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale.
La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con
l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche
e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
15 L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_4
(già Azienda regionale foreste demaniali) della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art.
45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. CP_1
31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL
16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di
16 appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”.
Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001
-nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato- stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE...>> (cfr. sentenza n.
4803/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
2.3.2. Sulla base di tali argomentazioni, in conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato negli anni dal 2001 al 2022 alle dipendenze degli Assessorati convenuti, siccome comprovata dall'attestazione rilasciata dai predetti Assessorati (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
2.3.3. Come parimenti evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio,
<<…Va poi rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere
(non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 387 del
19 ottobre 2018 di approvazione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria pubblicata (unitamente al CIRL) nella Gazzetta
Ufficiale della n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad agosto del 2018 essa Controparte_1 era pari ad € 3,873….>> (cfr. sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
17 2.3.4. Stante quanto sopra e tenuto conto dell'iscrizione del predetto nel contingente di riferimento a partire, quantomeno, dal 2001 (cfr. all. n. 3 al ricorso, cit.) – ciò da cui dipende il diritto alla chiesta indennità professionale –, va in definitiva accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria con conseguente condanna delle amministrazioni regionali resistenti, ciascuna per quanto di competenza, alla corresponsione delle relative differenze.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dal ricorrente nel periodo in esame;
ciò, in particolare, individuando l'indennità giornaliera suddividendo l'importo mensile previsto per il numero convenzionale di 26 giornate e, dunque, moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale (sino al limite di 26 giornate mensili). Il numero di giornate lavorative annue costituisce infatti la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
2.3.5. Quanto agli importi dovuti in conseguenza, tenuto conto della domanda formulata nell'atto introduttivo (in difetto di una specifica quantificazione ivi prospettata e invocata) e stante che appare contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell'ufficio una consulenza tecnica, va pronunciata condanna generica al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalle amministrazioni regionali resistenti alla luce dell'applicazione dei suindicati parametri di riferimento e dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti.
Sulle somme spettanti per le superiori causali, è dovuta altresì la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Spese.
Tenuto conto dell'accoglimento solamente parziale del ricorso, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
18 dichiara il diritto di parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi dal
2001 al 2022, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
condanna, per l'effetto, le Amministrazioni regionali convenute, ciascuna per quanto di competenza, al pagamento in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 7 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 7.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11803/2024 R.G.L., avente a oggetto “reiterazione contratti
a termine - risarcimento danno comunitario - indennità professionale”;
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, e
[...] [...]
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro
[...] tempore;
- Convenuti contumaci -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.12.2024, parte attrice, premettendo di essere dipendente a tempo indeterminato dall'ottobre 2022 ma di avere precedentemente lavorato quale operaio alle dipendenze degli Assessorati resistenti in forza di plurimi contratti a tempo determinato, reiterati annualmente per oltre 36 mesi, e di non avere altresì mai percepito l'indennità professionale prevista dall'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/4/2001, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…- dichiarare:
1. Che le norme per la protezione del lavoro a
1 tempo determinato contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva
1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel d.lgs. 81 del 2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale come la e Controparte_1 conseguentemente:
2. Previo accertamento e conseguente dichiarazione di nullità del termine apposto riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione così come da d.l. 131 del 16.09.2024 convertito con legge 166 del 14.11.2024 di una indennità compresa fra 4 e 24 mensilità della retribuzione, o in quella maggiore cifra che riterrà secondo giustizia, quale danno derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della
Cassazione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo.
3. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della
Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita
l'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 per gli anni pregressi, e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo
4. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore dei difensori che, sin da ora, si dichiarano antistatari”.
Gli Assessorati regionali convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e va pertanto dichiarata la loro contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 7.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.2. Innanzitutto, va esaminata e disattesa la domanda volta al risarcimento del c.d.
“danno comunitario”.
2 Al riguardo può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenze n. 3840/2025, n. 3841/2025, n. 3842/2025, n. 3843/2025, n.
3844/2022 emesse in data 27.10.2025 nei proc. nn. 9699/2024, 831/2025, 616/2025,
615/2025 e 614/2025 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
2.2.1. Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3840/2025:
<<…III I rapporti a tempo determinato allegati in ricorso sono stati stipulati in forza della legislazione regionale siciliana, tra cui gli artt. 46, 48 e 45 ter della l. 16/1996, che regola in modo dettagliato la formazione delle graduatorie e dei contingenti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato. L'art. 53 della l. 16/1996, in particolare, prevede che, formulata la graduatoria unica (comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza) “L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria”.
Il D.L. 7/70, convertito in l. proprio dalla richiamata l. 83/1970, all'art. 12, peraltro, riconosce espressamente che “A richiesta del lavoratore interessato, la sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti di ufficio”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non deduce specifiche violazioni di legge che attengano alla citata legge regionale, soffermandosi perlopiù sulla mancanza di forma scritta dei rapporti e sul superamento del limite dei 36 mesi, e dunque sulla violazione della disciplina nazionale di derivazione comunitaria dei rapporti a tempo determinato.
Come si desume dal prospetto del ricorso, i rapporti di lavoro sono stati stipulati in specifici momenti dell'anno (tendenzialmente da giugno a ottobre novembre oppure da ottobre a dicembre), per periodi ben circoscritti. Cessato il periodo di servizio (ad es. novembre), il successivo rapporto veniva stipulato sempre a distanza di oltre 60 giorni, e quasi sempre oltre i 4-5 mesi circa dalla detta cessazione (ad es. giugno o luglio).
Ciò posto, va osservato quanto segue.
Deve, innanzitutto, rimarcarsi la peculiarità dei rapporti di lavoro oggetto di causa, destinatari di una legislazione regionale specifica, volta a fare fronte non solo alle esigenze
3 occupazionali stabili (attraverso le assunzioni a tempo indeterminato), ma anche a quelle legate ad esigenze temporanee o stagionali (graduatorie lavoratori a tempo determinato, per determinati periodi ed entro specifici limiti dei contingenti), tramite procedure di avviamento diverse da quelle tipiche del lavoro privato o pubblico, in quanto presuppongono la formazione di specifiche graduatorie, su domanda degli interessati.
Dagli stessi periodi di servizio allegati si evince come i rapporti posti in essere da parte ricorrente siano stati limitati a specifici momenti di ciascun anno, e dunque abbiano soddisfatto esigenze stagionali.
Tra gli uni e gli altri periodi di lavoro sono corsi diversi mesi.
A fronte di tale situazione, non appare possibile, in punto di fatto, ravvisare un'effettiva reiterazione o successione di contratti a termine, trattandosi, a ben vedere, di rapporti autonomi, separati da un notevole stacco temporale, stipulati per esigenze temporanee e stagionali, per ciascun anno.
La fattispecie in scrutinio, dunque, esula dall'ambito di applicazione della direttiva comunitaria, come sembra desumersi anche dall'indirizzo di recente espresso dalla
Commissione europea, di cui ha dato conto l'Amministrazione convenuta in altre cause analoghe, senza che siano sorte contestazioni specifiche in merito.
In particolare, la Commissione Europea ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali della , rilevando che nel Controparte_1 caso “i contratti a tempo determinato stipulati solo per un numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori”.
***
4 Tali conclusioni non sono inficiate dal filone giurisprudenziale di legittimità richiamato in ricorso e costituito dalle pronunce n. 2992 del 01/02/2024 e n. 4075 del 14/02/2024, con le quali la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - e, in particolare,
l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt.
16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE.”
Invero, il tema su cui era chiamata a pronunziarsi la Suprema Corte era diverso da quello odierno, e non direttamente riguardante la questione della natura dei contratti a termine degli operatori forestali, né tantomeno della natura stagionale dei relativi rapporti di lavoro, essendo stata rimessa alla Corte, sul presupposto non contestato dell'avvenuta illecita reiterazione dei contratti a termine, la questione se la nullità totale del rapporto per mancanza di forma scritta potesse o meno escludere l'applicazione delle tutele di derivazione comunitaria.
Nel caso in esame, invece, già in punto di fatto, non si rileva una fattispecie abusiva di reiterazione dei contratti, posto che si è di fronte ad una pluralità di rapporti autonomi nel tempo, per periodi specifici e ben circoscritti, per la soddisfazione di esigenze stagionali o cicliche, che non danno luogo al fenomeno della successione di contratti a tempo determinato attratto dalla disciplina comunitaria.
***
La mancanza di forma scritta dei singoli contratti, anche ove sussista (cfr. contestazioni mosse dalla difesa pubblica), non toglie che trattasi di rapporti instaurati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge speciale, in aderenza alle procedure che, a monte, presuppongono l'iscrizione, a domanda dell'interessato, in apposite graduatorie per lo svolgimento di determinate giornate di servizio, con un numero massimo di giornate lavorative.
Di regola, la chiamata avviene tramite il canale dei Centri per l'impiego, la pubblicazione di appositi avvisi oppure l'invio di comunicazioni specifiche.
Ciascun iscritto alle graduatorie, pertanto, è in grado di sapere di poter essere destinatario, anno per anno, di rapporti a tempo determinato, per lo svolgimento di
5 mansioni riguardanti il settore forestale, per un numero massimo di giornate per ciascun anno, e dunque per esigenze stagionali.
Il sistema regolato dalla legge regionale, inoltre, consente al lavoratore di sapere, quando chiamato, di essere destinatario di un rapporto a termine, il cui periodo massimo è già predeterminato in base alla categoria di appartenenza.
Fermo restando che parte ricorrente non ha specificamente argomentato sulle modalità attraverso cui avveniva la chiamata al servizio, va comunque osservato che, nel caso di specie, l'eventuale nullità del rapporto, per difetto di forma scritta, non è bastevole per il riconoscimento del risarcimento del danno, potendosi escludere, nella specie, che sussista una reiterazione illecita di rapporti a termine ovvero la mancanza di conoscenza della causale della natura determinata del rapporto, presupposta dalla legge regionale 16/96 e dalla stessa procedura di chiamata (v. anche artt. 46, 53, 56, leg. Reg. cit.).
È pertanto evidente che la causale del termine è già espressa a livello legislativo e la stessa partecipazione del lavoratore alle graduatorie non può non essere effettuata nella piena consapevolezza di tale ragione.
Non appaiono dunque minate quelle esigenze di certezza che sono sottese, in sede di normazione ordinaria (v. d.lgs. 368/2001 e ss.), all'onere di specificazione del termine, trattandosi di previsione insita alla stessa procedura per l'iscrizione nelle graduatorie.
Procedura che appare complessa ed a formazione successiva, presupponendo, innanzitutto, l'atto scritto della domanda di iscrizione, l'ulteriore atto scritto della graduatoria, e poi, come atto finale, la chiamata, tramite i canali istituzionali.
Già sulla base di tali considerazioni, pertanto, il ricorso non appare fondato, non ravvisandosi il fenomeno della reiterazione illecita di contratti a termine, e dunque il presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento del danno, potendosi peraltro escludere che l'essere destinataria di offerte lavorative, anno per anno, per quanto stagionali, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge regionale, abbia potuto generare un danno a carico della parte ricorrente.
Trattasi, invero, di opportunità lavorative concepite, sin dall'inizio, come temporanee, la cui maturazione può peraltro dare luogo a benefici di tipo previdenziale.
IV
Tanto premesso, per completezza, deve evidenziarsi quanto segue.
Per espressa previsione, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, è
6 applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, quando tali contratti riguardino attività di carattere stagionale: sul punto, si veda la Corte di Cassazione n. 25395/2024 - in ordine al contenzioso dei lavoratori ESA – secondo cui “dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n. 368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 – emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo
(limitato ad una stagione)".
L'art. 21 c. 2 del D.lgs 81/2015 dispone che “Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.”
A tale riguardo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 25395/2024, ha avuto modo di precisare che “l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica ma che tale vincolo si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità.”
Orbene, come peraltro dedotto ed allegato nei ricorsi, il contratto di lavoro della parte ricorrente è regolato dal CCNL degli Addetti al Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale
e AR il quale all'art. 46 bis dopo aver premesso che “Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività” ha espressamente previsto che “In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato
N. Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera
l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli
7 articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23, comma 2, lettera c), del Dlgs.
81/2015.”
Il predetto Allegato N “a titolo esemplificativo e non esaustivo” individua una serie di attività ritenute aventi il carattere di stagionalità tra le quali, in particolare, figurano: “1)
Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
3)
Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
11) Attività per la
Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria
(SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZP);
14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
” mansioni quest'ultime del tutto sussumibili alle qualifiche di “addetto squadra pronto intervento”; “operatore antincendio”; “vedetta qualificata”; “addetto mezzi tecnici”; “motoseghista”; “bracciante agricolo” “vivaista” e simili.
Sono, queste, tutte mansioni disimpegnate dai vari lavoratori forestali, tra cui l'odierno, in virtù dei contratti di lavoro stagionali alle dipendenze dell' Controparte_1
[...]
A tale riguardo, come già evidenziato, la legge regionale n. 16/96 e ss. modif. CP_1 rappresenta la cornice normativa in forza della quale la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, avvalendosi di contingenti di operai a tempo determinato ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 comma 2°).
Ora, se è pur vero che gli operati a tempo determinato forestali sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti annuali programmati e che l'attività dagli stessi prestata non può ritenersi eccezionale in quanto legata ad un'ampia attività annuale di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione, non è possibile tuttavia
8 aprioristicamente affermare l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve, anzi, ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno, dovendo ritenersi pertanto compatibile con le finalità della direttiva comunitaria il reclutamento di lavoratori a termine collegato alla variabilità delle condizioni climatiche che costituisce uno dei connotati tipici della stagionalità dell'impiego.
Conferma tali conclusioni, da ultimo, la recente norma di interpretazione autentica dell'art. 11. L. 203/2024, secondo cui “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnicoproduttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Ne discende pertanto che, trovando tutti i contratti di lavoro intercorsi tra le parti la loro causa nella natura stagionale dell'attività, la loro reiterazione nel tempo – quantunque superiore ai trentasei mesi – deve ritenersi in ogni modo legittima e non abusiva e, in ogni modo, non costituente causa di alcun danno risarcibile…>> (cfr. sentenza n. 3840/2025 del
Tribunale di Catania, cit.).
2.2.2. Sulla base delle superiori argomentazioni, come detto pienamente riferibili anche al caso de quo, non è pertanto configurabile alcun abuso fonte di danno risarcibile.
Ed infatti, siccome si desume dalle attestazioni di servizio prodotte in atti (cfr. doc.
n. 3 di parte ricorrente), anche nella specie i rapporti di lavoro intercorsi con gli
Assessorati convenuti sono stati stipulati in specifici momenti dell'anno, per periodi ben circoscritti, nel limite delle giornate espletabili in base alla graduatoria di appartenenza.
Cessato il periodo di servizio espletabile per ciascun anno, il rapporto risulta nuovamente instaurato l'anno successivo a distanza di oltre 60 giorni, e spesso oltre i 4-5 mesi circa, dalla cessazione del rapporto dell'anno precedente.
9 In definitiva, anche nella fattispecie in esame tutti i contratti di lavoro intercorsi tra le parti trovano la loro causa nella natura stagionale dell'attività, sicché – alla luce del suesposto e condiviso orientamento – la loro reiterazione nel tempo, quantunque superiore ai trentasei mesi, deve ritenersi legittima e non abusiva e, in ogni modo, non costituente causa di alcun danno risarcibile.
2.2.3. Stante quanto sopra, la domanda volta al riconoscimento del risarcimento del danno non appare meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione sul punto, anche con riguardo alla riconosciuta trasformazione del rapporto di lavoro “…in tempo indeterminato ad ottobre 2022” (cfr. pag. 2 del ricorso;
sul punto cfr. orientamento espresso dalla Suprema Corte, seppure con riferimento al settore scolastico, secondo cui
“…nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, stipulati ai sensi dell' art. 4 c.
11 L. 124/1999, il conseguimento del posto di ruolo da parte di detto personale costituisca misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, salvo, in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dei principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza 5072/2016 (punto 87 di questa sentenza).” – cfr. C. Cass. nn. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556 e 22557 depositate il 7 novembre 2016, nonché Cass. Ord. n. 2338/2021).
La domanda risarcitoria formulata in ricorso va pertanto rigettata.
2.3. Ciò posto, va invece accolta la domanda volta al riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.1.2001.
Sul punto può parimenti richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. (cfr. sentenza n. 4803/2023, emessa in data 29.11.2023 nel proc. n. 8178/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
2.3.1. Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania:
<<...2. Reputa il Tribunale che il ricorso debba essere accolto, essendo fondata la pretesa ad oggetto il riconoscimento, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, della indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di
10 inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Conviene, prima di dar conto della ragioni della decisione, ricostruire il quadro normativo di riferimento, evidenziandosi, preliminarmente, che il rapporto di lavoro degli operai dipendenti dell'Ente Foreste della Regione Sicilia, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, ricade comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stante l'inerenza del rapporto di lavoro degli operati forestali ai fini istituzionali dell'Amministrazione territoriale e la natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico a norma del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001.
In siffatto contesto il dato che la disciplina di settore contenga un nucleo di norme che qualifica “speciali”, con cui affida alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrari la gestione giuridica ed economica del personale forestale, non è ragione che può far ritenere la natura privatistica del rapporto, in difetto di una precisa disposizione normativa che espressamente affermi lo svincolo di esso dalle implicazioni che nascono dal relativo inserimento nella struttura istituzionale dell'ente pubblico, assumendo rilevanza unicamente quale modalità disciplinatrice del contenuto integrativo del regolamento negoziale: il che è perfettamente compatibile con la natura pubblicistica del rapporto (cfr., ad esempio, con riferimento all'Azienda delle foreste demaniali della Sardegna, Cass. Sez. Unite 27.6.1986 n. 4277; ed ancora Cass. Sez.
Unite 17.3.1989 n. 1351; ancora, con riferimento all'analoga fattispecie dell'Azienda forestale della Regione Calabria Cass. 12. 3.2014 n. 15357; in tema di forestali della
Regione Valle d'Aosta, v. Cass. 26.5.2020 n.9786).
Ciò posto, va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo III della L. reg. sic. 6.4.1996, n. 16 che all'art. 45-bis inserito dalla L. reg. sic. n. 14/2006 stabilisce espressamente che “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le
11 attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”. Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda
d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del Controparte_3
e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali”, precisando, ancora, al
[...] successivo comma 4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”.
Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della L. reg. sic. in parola regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali.
Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone
12 che “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato:
(a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
(b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
A fronte del contesto normativo considerato, parte ricorrente si duole che l'Amministrazione datrice di lavoro non gli abbia riconosciuto le maggiorazioni legate all'anzianità di servizio già riconosciute agli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del
CIRL 1998-2001.
Orbene, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di
Catania, sezione lavoro (n. 150/2020) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si riportano qui di seguito e fanno proprie a mente dell'art. 118, disp. att. c.p.c..
“Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica CP_1 sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che
13 il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del
2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr.
Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi),
14 rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”.
La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge
n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale.
La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con
l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche
e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
15 L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_4
(già Azienda regionale foreste demaniali) della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art.
45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. CP_1
31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL
16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di
16 appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”.
Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001
-nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato- stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE...>> (cfr. sentenza n.
4803/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
2.3.2. Sulla base di tali argomentazioni, in conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato negli anni dal 2001 al 2022 alle dipendenze degli Assessorati convenuti, siccome comprovata dall'attestazione rilasciata dai predetti Assessorati (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
2.3.3. Come parimenti evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio,
<<…Va poi rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere
(non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 387 del
19 ottobre 2018 di approvazione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria pubblicata (unitamente al CIRL) nella Gazzetta
Ufficiale della n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad agosto del 2018 essa Controparte_1 era pari ad € 3,873….>> (cfr. sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
17 2.3.4. Stante quanto sopra e tenuto conto dell'iscrizione del predetto nel contingente di riferimento a partire, quantomeno, dal 2001 (cfr. all. n. 3 al ricorso, cit.) – ciò da cui dipende il diritto alla chiesta indennità professionale –, va in definitiva accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria con conseguente condanna delle amministrazioni regionali resistenti, ciascuna per quanto di competenza, alla corresponsione delle relative differenze.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dal ricorrente nel periodo in esame;
ciò, in particolare, individuando l'indennità giornaliera suddividendo l'importo mensile previsto per il numero convenzionale di 26 giornate e, dunque, moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale (sino al limite di 26 giornate mensili). Il numero di giornate lavorative annue costituisce infatti la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
2.3.5. Quanto agli importi dovuti in conseguenza, tenuto conto della domanda formulata nell'atto introduttivo (in difetto di una specifica quantificazione ivi prospettata e invocata) e stante che appare contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell'ufficio una consulenza tecnica, va pronunciata condanna generica al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalle amministrazioni regionali resistenti alla luce dell'applicazione dei suindicati parametri di riferimento e dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti.
Sulle somme spettanti per le superiori causali, è dovuta altresì la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Spese.
Tenuto conto dell'accoglimento solamente parziale del ricorso, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
18 dichiara il diritto di parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi dal
2001 al 2022, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
condanna, per l'effetto, le Amministrazioni regionali convenute, ciascuna per quanto di competenza, al pagamento in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 7 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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