Articolo 12 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 maggio 1995
Art. 12. (Gestione degli enti ecclesiastici) 1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto il controllo dei competenti organi a norma dell'ordinamento battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati sono soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 7 maggio 1995