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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8033/2021 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dagli avv.ti Anna Parte_1 entile;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.12.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver presentato, in data 01.04.2021, domanda all' ai CP_1 fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale;
che la predetta domanda veniva rigettata per le seguenti motivazioni: “in riferimento alla richiesta in oggetto si fa presente che il riconoscimento dell'Assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato (art. 3 comma 6 L.878/1995 n. 335) e spetta solo in mancanza di altre e concrete possibili fonti reddito. In questo caso l'ex coniuge risulta essere titolare di reddito. In Sentenza non è stato comprovato di aver attivato la procedura richiesta di mantenimento, in quanto rinunciano. Ciò fa desumere un'autosufficienza economica. Il diritto agli alimenti è irrinunciabile, ed imprescrittibile”. Dedotta, allora, la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti ex lege previsti onde ottenere la prestazione assistenziale, concludeva, chiedendo: “1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad accedere all'assegno sociale previsto e disciplinato dall'articolo 3, comma 6, della Legge n. Pt_1
335/1995, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 01 aprile 2021; 2) per l'effetto condannare il resistente , in persona del suo legale rapp.te p.t., all'erogazione, in favore della CP_2 sig.ra dell'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda, nonché al pagamento dei ratei Pt_1 già scaduti, oltre accessori come per legge;
3) condannare l al pagamento delle spese e dei compensi CP_1 della presente procedura con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Si costituiva in giudizio, tardivamente, l'Ente Previdenziale, rappresentando che, a seguito di una rivalutazione della posizione della ricorrente, ricorrevano i presupposti onde riconoscere la prestazione inizialmente non accordata, pertanto, in data 23.05.23 procedeva ad annullare in autotutela l'inziale provvedimento di reiezione. ITER PROCESSUALE Prima di procedere all'analisi del merito, occorre preliminarmente, rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 22.12.2021, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 19.06.23, poi sostituita con il deposito di note scritte e rinviata all'udienza del 18.11.24. Il procedimento, poi, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. La causa, istruita documentalmente, viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MERITO Va dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, i procuratori delle parti hanno espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto annullamento d'ufficio del provvedimento di reiezione e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. SPESE DI LITE Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/4 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., in ragione del comportamento collaborativo dell' che ha adempiuto prima della celebrazione dell'udienza di CP_1 discussione. Sul punto, giova rilevare, che, il provvedimento in autotutela, seppur successivo alla notifica del ricorso introduttivo (avvenuta in data 13.01.23) risulta esser effettuato e comunicato ai procuratori della ricorrente in data antecedente all'udienza (celebratasi il 19.06.23.) Alla luce delle suesposte considerazioni le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/4, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, della serialità del contenzioso e del comportamento processuale dell' che ha adempiuto prima dello svolgimento CP_2 dell'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 1/4 le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, CP_1 che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, data di deposito
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8033/2021 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dagli avv.ti Anna Parte_1 entile;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.12.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver presentato, in data 01.04.2021, domanda all' ai CP_1 fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale;
che la predetta domanda veniva rigettata per le seguenti motivazioni: “in riferimento alla richiesta in oggetto si fa presente che il riconoscimento dell'Assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato (art. 3 comma 6 L.878/1995 n. 335) e spetta solo in mancanza di altre e concrete possibili fonti reddito. In questo caso l'ex coniuge risulta essere titolare di reddito. In Sentenza non è stato comprovato di aver attivato la procedura richiesta di mantenimento, in quanto rinunciano. Ciò fa desumere un'autosufficienza economica. Il diritto agli alimenti è irrinunciabile, ed imprescrittibile”. Dedotta, allora, la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti ex lege previsti onde ottenere la prestazione assistenziale, concludeva, chiedendo: “1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad accedere all'assegno sociale previsto e disciplinato dall'articolo 3, comma 6, della Legge n. Pt_1
335/1995, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 01 aprile 2021; 2) per l'effetto condannare il resistente , in persona del suo legale rapp.te p.t., all'erogazione, in favore della CP_2 sig.ra dell'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda, nonché al pagamento dei ratei Pt_1 già scaduti, oltre accessori come per legge;
3) condannare l al pagamento delle spese e dei compensi CP_1 della presente procedura con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Si costituiva in giudizio, tardivamente, l'Ente Previdenziale, rappresentando che, a seguito di una rivalutazione della posizione della ricorrente, ricorrevano i presupposti onde riconoscere la prestazione inizialmente non accordata, pertanto, in data 23.05.23 procedeva ad annullare in autotutela l'inziale provvedimento di reiezione. ITER PROCESSUALE Prima di procedere all'analisi del merito, occorre preliminarmente, rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 22.12.2021, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 19.06.23, poi sostituita con il deposito di note scritte e rinviata all'udienza del 18.11.24. Il procedimento, poi, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. La causa, istruita documentalmente, viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MERITO Va dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, i procuratori delle parti hanno espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto annullamento d'ufficio del provvedimento di reiezione e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. SPESE DI LITE Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/4 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., in ragione del comportamento collaborativo dell' che ha adempiuto prima della celebrazione dell'udienza di CP_1 discussione. Sul punto, giova rilevare, che, il provvedimento in autotutela, seppur successivo alla notifica del ricorso introduttivo (avvenuta in data 13.01.23) risulta esser effettuato e comunicato ai procuratori della ricorrente in data antecedente all'udienza (celebratasi il 19.06.23.) Alla luce delle suesposte considerazioni le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/4, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, della serialità del contenzioso e del comportamento processuale dell' che ha adempiuto prima dello svolgimento CP_2 dell'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 1/4 le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, CP_1 che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, data di deposito
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Stefanelli