TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/09/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1696/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. BONAVIRI INGRID Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, Corso Italia n. 275
PARTE RICORRENTE contro
( , con il patrocinio dell'avv. LONGO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO e dell'avv. FALOCI ADRIANA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Perugia, Corso Vannucci n. 10
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento di
Avv. TARCHIANI FRANCESCA nella qualità di curatore speciale del minore ER
nato ad Arezzo in data [...], in [...] ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con domicilio
[...] eletto presso il proprio studio in Arezzo, Via Petrarca n. 33
CURATORE SPECIALE
pagina 1 di 36 OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 16.07.2025.
Per parte ricorrente: “L'avv. Bonaviri precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.”, ossia:
“Che l'Ill.mo Tribunale adíto Voglia: a) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale;
b) Modificare nei termini che seguono le condizioni di affidamento e mantenimento del minore 1) Il minore sará affidato ad Persona_1 Persona_1 entrambi i genitori e sará collocato presso la madre presso la nuova abitazione dalla medesima condotta in locazione posta in Arezzo, ove entrambi stabiliranno la loro residenza anagrafica;
2) Il padre in ragione delle attuali condizioni del e dei fatti accaduti, potrá tenere con sé il figlio ER tre weekend al mese, dal venerdí all'uscita di scuola e sino alla domenica sera alle ore 19,00; 3) Le vacanze natalizie, cosí come quelle pasquali, verranno godute, salvo diverso accordo tra i genitori, nel rispetto del suddetto calendario di visita, seppur con l'osservanza del criterio dell'alternanza annuale relativamente ai cd. giorni rossi (quali Capodanno, FA, Pasqua, Lunedí dell'Angelo, Festa della
Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Ognissanti, Natale, Santo NO); 4) Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerá con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
5) Per la Festa del Papà il minore stará con il padre (se infrasettimanale si intende a cena) e per la Festa della Mamma con la madre;
6) Per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza tra pranzo e cena con la possibilità di compresenza in caso di festeggiamenti con gli amici, salvo diverso accordo tra i genitori;
7) Per le altre festività, il figlio stará con il genitore presso il quale è collocato il giorno in cui ricorrono, salvo diverso accordo tra i genitori;
8) Il signor verserá alla signora ER entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Parte_1 predetta acceso presso MPS e avente iban [...] a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, nonché a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove lo stesso andrá a vivere con la madre, la somma mensile complessiva di euro
5.000,00, somma da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
9) Il signor ER sosterrá, come fatto fino ad oggi, il 100% delle spese straordinarie per il figlio , ivi compresa ER
pagina 2 di 36 la retta scolastica del Convitto Nazionale nonché le ulteriori spese scolastiche;
10) L'assegno unico universale sará riscosso, come fatto fino ad oggi, al 100% dalla sig.ra ” Parte_1
Per parte resistente: “L'avv. Gambuli (…) Insiste nelle conclusioni di cui alle memorie conclusive autorizzate.”, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria istanza, domanda, richiesta eccezione e deduzione, i. respingere integralmente il ricorso introduttivo del presente giudizio e tutte le domande in esso contenute;
ii. disciplinare l'affidamento del minore le Persona_1 modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i correlati diritti di mantenimento sulla base delle sotto indicate condizioni 1. La casa familiare, di proprietà del Sig. con l'assenso Controparte_1 dell'usufruttuaria, resterà in godimento allo stesso, il quale continuerà a risiedervi.
2. Affido di ai Servizi Sociali competenti per il territorio di domiciliazione del minore fino al Persona_1 compimento del diciottesimo anno di età o fino al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a. un assetto relazionale tra genitori che si attenga ai principi della bigenitorialità basato su cambiamenti individuali dei signori e e su relazioni soddisfacenti tra genitori. Parte_1 Controparte_1
b. un significativo stato di benessere del minore rilevato dal Servizio Sociale di riferimento e dagli specialisti del Servizio di Salute Mentale del territorio. Il Servizio sociale è deputato al monitoraggio delle condizioni del minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio e svolgerà una attività di orientamento e supporto alla coppia genitoriale. Il Servizio Sociale si impegnerà nei seguenti compiti: definire un progetto educativo e assistenziale personalizzato anche con la attivazione di educativa domiciliare se ritenuto necessario;
supervisionare il percorso di affido attraverso incontri periodici con il minore e i genitori;
intervenire in caso di criticità o difficoltà attivando quanto ritenuto necessario;
coordinare eventuali interventi sanitari, educativi e scolastici, adottando i necessari provvedimenti in caso di disaccordo tra i genitori;
predisporre e monitorare il percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti previsto al punto 6 e il programma terapeutico – riabilitativo previsto al punto 7 che seguono;
collaborare con il coordinatore genitoriale nominato. 3.
Collocamento e domiciliazione prevalente del minore presso la residenza del padre in RT via
Guelfa 29 ove trasferirà la propria residenza.
4. Diritto di visita della madre così organizzato: a. Il minore trascorrerà un fine settimana alternato presso la madre con l'orario seguente: a partire dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore 22,00 nel periodo di vacanze scolastiche. b. Nella settimana in cui il minore rimarrà con il padre nel week end, la madre potrà incontrare : i. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo il giorno ER successivo (mercoledì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). ii. il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo
(venerdì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). c. pagina 3 di 36 nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, la madre potrà incontrare
: i. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di ER cena ii. il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena d. restano invariate le condizioni previste relative a vacanze natalizie, pasquali, estive, come da accordi già in essere, di seguito ribaditi integralmente: durante le vacanze, latu sensu considerate, i genitori organizzeranno nel migliore interesse del figlio i periodi che il minore trascorrerà con uno e con l'altro. Per il solo caso di disaccordo si prevede quanto segue: in occasione delle festività natalizie trascorrerà- ad anni alterni -il giorno della Vigilia di Natale (24 Dicembre) con uno dei ER genitori, mentre trascorrerà con l'altro la giornata di Natale (25 Dicembre) e Santo NO (26
Dicembre): un anno col padre e l'anno successivo con la madre;
in occasione dell'ultimo giorno dell'anno il figlio trascorrerà - ad anni alterni - la sera del 31 dicembre con uno dei genitori, il primo giorno dell'anno successivo con l'altro genitore;
idem per l'FA (5 gennaio con un genitore e 6 gennaio con l'altro); in occasione delle festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con ER il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale;
l'anno successivo sarà invertito l'ordine col quale i genitori trascorreranno le citate festività con il figlio, salvo diversi accordi, che potranno essere convenuti dai genitori con congruo preavviso, sempre nel rispetto delle esigenze di . Ad ER ogni modo il minore, a prescindere con chi dei due genitori trascorrerà la domenica di Pasqua, durante la settimana di vacanza scolastica trascorrerà tre giorni consecutivi con uno e tre giorni con l'altro, sempre in base agli impegni ed alle esigenze di e compatibilmente con gli impegni del ER padre e della madre;
durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche intesi come due ER settimane non consecutive, con l'uno e 15 giorni con l'altro genitore in base agli impegni ed alle esigenze del minore. l genitori si impegnano in ordine al periodo estivo a comunicare preventivamente all'altro i periodi di ferie estive entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e comunque a trovare un'intesa su tali periodi entro tale data. I genitori saranno altresì tenuti a comunicarsi l'uno all'altro luoghi ove il minore trascorrerà le ferie estive. Resta salva ogni modifica preventivamente concordata tra i conviventi in ordine al protocollo del minore, nel rispetto di quest'ultimo e degli impegni lavorativi dei genitori.
5. Nomina di un coordinatore genitoriale con l'incarico di svolgere una attività di mediazione e sostegno alla genitorialità della coppia - In particolare il ER Parte_1 coordinatore genitoriale, operando nei confini delle disposizioni determinate dal Giudice, dovrà: •
Facilitare la comunicazione tra i genitori: aiuta i genitori a trovare modalità più efficaci e meno conflittuali per comunicare. • Promuovere l'interesse superiore del minore: si assicura che le decisioni prese dai genitori siano orientate al benessere e ai bisogni della minore. • Gestire le dispute:
Interviene per risolvere piccoli conflitti quotidiani per la gestione di orari, attività scolastiche, ferie, pagina 4 di 36 ecc. • Fornire indicazioni concrete: può suggerire soluzioni pratiche per ridurre le tensioni tra i genitori. • Monitorare la relazione genitoriale: valuta come i genitori collaborano e, se necessario, propone modifiche all'organizzazione della genitorialità. • Fare riferimento al Servizio Sociale per la propria attività, assicurando una costante flusso di informazioni che consenta un adeguato monitoraggio della condizione della minore.
6. Percorso di sostegno alla genitorialità della coppia. I genitori dovranno partecipare ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro per la
Famiglia di Castiglion Fiorentino o analogo Servizio Pubblico territoriale.
7. Presa in carico del minore da parte dell' per l'attuazione dei programmi terapeutico - Persona_1 CP_2 riabilitativi che lo stesso Servizio riterrà più appropriati.
8. I genitori avvieranno o proseguiranno se già in corso trattamenti psicologici o psicoterapici individuali che sostengano e implementino le proprie capacità genitoriali.
9. I genitori saranno liberi di autodeterminare la propria vita, impegnandosi a svolgere nel modo più sereno il compito di genitori. I ricorrenti si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro soprattutto alla presenza del figlio. 10. La Sig.ra in Parte_1 considerazione delle attuali esigenze del figlio minore , dei tempi di permanenza presso ER ciascun genitore, delle condizioni economiche di entrambi i genitori, provvederà al mantenimento in via diretta, tenendo con sé il figlio e altresì verserà al Sig. la somma mensile di Controparte_1
Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento del minore. Tale importo verrà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di Arezzo e dovrà essere corrisposto attraverso versamento mediante bonifico bancario sul C/C intestato al Sig.
11. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie Controparte_1 secondo le Linee Guida in vigore presso il Tribunale di Arezzo dal 22 dicembre 2022. Qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti, tali spese dovranno essere sempre preventivamente concordate.
Ogni altra condizione economica di cui all'accordo sottoscritto dalle parti nell'ambito del procedimento n. 3665/2022 R.G. Tribunale di Arezzo è revocata”. iii. respingere tutte le richieste istruttorie avversarie.”
Per il curatore speciale del minore: “L'avv. Tarchiani precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate.”, ossia: “1. Affidamento di ai Servizi Sociali competenti per il territorio Persona_1 di domiciliazione del minore fino al compimento del diciottesimo anno di età o fino al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a. un assetto relazionale tra genitori che si attenga ai principi della bigenitorialità basato su cambiamenti individuali dei signori e e Parte_1 Controparte_1 su relazioni soddisfacenti tra genitori. b. un significativo stato di benessere del minore rilevato dal
Servizio Sociale di riferimento e dagli specialisti del Servizio di Salute Mentale del territorio;
2. pagina 5 di 36 Collocamento prevalente del minore presso la residenza del padre, con proseguimento della frequentazione della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo RT 1, Girolamo Mancini, Via Di
Murata, RT;
3. Diritto di visita della madre, secondo il seguente calendario: il minore trascorrerà un fine settimana alternato presso la madre con l'orario a partire dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore 22,00 nel periodo di vacanze scolastiche;
nella settimana in cui il minore rimarrà con il padre nel fine settimana, la madre potrà incontrare ER il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo il giorno successivo (mercoledì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto), nonché il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo (venerdì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, la madre potrà incontrare : il martedì a partire ER dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena, nonché IL giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena;
Restano invariate le condizioni previste relative a vacanze natalizie, pasquali, estive, come da accordi già in essere, di seguito ribaditi integralmente;
4. Nomina di un coordinatore genitoriale, con l'incarico di svolgere una attività di mediazione e sostegno alla genitorialità della coppia – secondo le ER Parte_1 espresse indicazioni del CTU;
5. Percorso di sostegno alla genitorialità della coppia;
6. Presa in carico del minore da parte dell' , per l'attuazione dei programmi Persona_1 CP_2 terapeutico -riabilitativi che lo stesso Servizio riterrà più appropriati o in alternativa scelta di uno psicologo privato;
7. Colloqui individuali e trattamenti psicoterapeutici per i genitori, per sostenere ed implementare le rispettive proprie capacità genitoriali;
8. In punto economico, stante il collocamento prevalente del minore presso il padre, ci si rimette alla decisione del Tribunale di Persona_1
Arezzo, sia in ordine al contributo al mantenimento del figlio da parte della madre, che in ordine alla partecipazione dei genitori alle spese straordinarie ed alla riscossione dell'assegno unico universale per il figlio;
9. Disporre, solidalmente a carico dei genitori, il compenso per l'attività svolta dal
Curatore speciale del minore fino alla data del 10 giugno 2025 e da tale data il Persona_1 compenso sarà a carico del patrocinio a spese dello Stato, il tutto secondo i parametri ministeriali e, comunque, secondo giustizia;
10. Disporre, solidalmente a carico dei genitori, il compenso per l'attività svolta dal CTP Dott.ssa CTP del Curatore speciale del minore, secondo la Persona_2 pro forma allegata, trattandosi di attività svolta prima del 10 giugno 2025.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 6 di 36 Con ricorso depositato il 02.08.2024 ha adito l'intestato Tribunale con ricorso Parte_1 promosso ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c. al fine di chiedere la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il ER
31.10.2015 dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente, concordemente delineate dalle parti con ricorso congiunto del 18.12.2022 e recepite, in conformità, da questo Tribunale.
In base alle condizioni vigenti, frutto di un accordo tra le parti, era previsto che il minore venisse affidato ad entrambi i genitori ma collocato presso la madre, nell'appartamento dalla stessa condotto in locazione e posto in RT, Loc. Monsigliolo 1139; il minore avrebbe trascorso presso i genitori un uguale periodo di tempo ripartito secondo uno schema a settimane alternate, il sig. avrebbe ER dovuto versare alla sig.ra l'importo di euro 400,00 mensili per il concorso al mantenimento Parte_1 del minore, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
il sig. avrebbe inoltre dovuto sostenere il ER
100% delle spese straordinarie del figlio ed avrebbe altresì rimborsato alla sig.ra la spesa Parte_1 dalla stessa anticipata per l'acquisto dei capi di abbigliamento del figlio, per una spesa totale massima di euro 150,00 mensili;
il sig. avrebbe inoltre sostenuto per intero il canone di locazione ER dell'appartamento condotto dalla sig.ra a tal fine versando direttamente al proprietario Parte_1
l'importo dovuto;
l'assegno unico universale erogato dall'Inps per il minore sarebbe stato riscosso in misura del 100% dalla sig.ra (cfr. doc. 4 di parte ricorrente). Parte_1
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto che successivamente all'accordo sarebbero mutati gli equilibri tra i genitori, a causa di condotte violente e prevaricatorie dell'ex compagno, e che la stessa avrebbe maturato l'intenzione di trasferirsi “in un'altra abitazione, sempre in locazione, ma altrove”
(cfr. pag. 4 ricorso) ed in particolare ad Arezzo, vicino alla propria famiglia di origine, intendendo dunque modificare il calendario di permanenza del figlio presso entrambi i genitori precedentemente concordato in misura paritaria prevedendo maggiori tempi di permanenza presso la madre, chiedendo conseguentemente un contributo per il mantenimento ordinario del figlio e per spese di locazione, a carico del padre, nella misura di € 5.000 mensili, nonché di disporre il trasferimento scolastico del figlio da RT ad Arezzo, rappresentando di aver “giá preso contatti con il Convitto Nazionale di
Arezzo- scuola adatta alle esigenze del predetto minore e che eleverebbero lo stesso ad un livello maggiore di istruzione e di tempo dedicato alla scuola e allo studio- sia per prossimitá territoriale alla nuova abitazione ove vorrebbe andare a vivere sia per orari di entrata ed uscita del figlio” (cfr. pag. 5 ricorso).
La ricorrente deduceva altresì, in calce al ricorso, che “Vista la necessitá del figlio minore
[...] di procedere alla nuova iscrizione scolastica, da effettuarsi entro la fine del corrente mese, si ER richiede che l'Ill.mo Tribunale adíto Voglia adottare, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., pagina 7 di 36 provvedimenti temporanei ed urgenti al fine di non pregiudicare il diritto allo studio del predetto il quale, se non iscritto nei tempi de quibus, rischia di perdere l'anno scolastico” (cfr. pag. 12 ricorso).
Con decreto di fissazione udienza del 06.08.2025, oltre a fissare l'udienza di comparizione delle parti, veniva motivatamente respinta tale ultima richiesta, argomentando che la stessa non avrebbe potuto essere accolta né sulla base dell'art. 473-bis.22 c.p.c., come richiesto, e neppure ove qualificata ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge: “rilevato preliminarmente che la parte ricorrente chiede (pag. 12) l'emissione di provvedimenti “con ordinanza ex art. 473-bis 22
c.p.c.” in relazione al trasferimento dell'iscrizione scolastica del figlio minore “da effettuarsi entro la fine del corrente mese” domandato dalla ricorrente tra le modifiche dei provvedimenti attualmente in essere;
rilevato che, come si evince dal tenore letterale della norma richiamata, i provvedimenti ex art. 473- bis.22 c.p.c. possono essere assunti solo a seguito dello svolgimento dell'udienza di prima comparizione e dunque non anche in questa fase processuale, a contraddittorio non integro;
che, inoltre, la richiesta della ricorrente relativa al trasferimento dell'iscrizione scolastica del figlio non potrebbe essere accolta in questa fase processuale neppure qualora la si qualificasse quale richiesta di provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., poiché non si ravvisa l'esistenza degli stringenti presupposti richiesti dalla norma al fine di consentire l'emanazione di provvedimenti senza la previa instaurazione del contraddittorio, ossia che la mancata concessione del provvedimento possa arrecare alla prole un pregiudizio imminente e irreparabile o la dimostrazione che la preventiva instaurazione del contraddittorio e l'esplicazione del diritto di difesa della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento;
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.22 e l'art. 473-bis.15 c.p.c. Respinge la richiesta di provvedimenti provvisori”.
Ciò nonostante, la ricorrente reiterava la richiesta di autorizzazione al trasferimento scolastico del figlio minore, e con decreto del 22.08.2024, ribadendo che “sono già state esplicitate con il decreto del
06.08.2024 le ragioni per cui l'istanza della ricorrente non può essere accolta inaudita altera parte”, veniva comunque anticipata l'udienza di comparizione delle parti al giorno 12.09.2024 al fine di esaminare in contraddittorio tale specifica richiesta.
Si costituiva dunque per tale udienza il resistente opponendosi alle richieste Controparte_1 avversarie e chiedendone il rigetto. Il resistente ha rappresentato, quanto alla fine della relazione sentimentale con la ricorrente, che “La Sig.ra nel mese di ottobre 2022, ha deciso di Parte_1 interrompere la convivenza con il Sig. in quanto, almeno dal mese di settembre Controparte_1
2022, aveva intrapreso una relazione con tale (detto "il Ciclone") che, per quanto Persona_3 risulta da recenti notizie di cronaca (doc. 33), sarebbe un noto estremista di destra di Arezzo, militante in Forza Nuova, con svariati precedenti di Polizia e di Giustizia e di recente sarebbe stato condannato pagina 8 di 36 in primo grado a otto anni e due mesi di reclusione (doc. 33). La circostanza della frequentazione della sig.ra con il Sig. incredibilmente taciuta dalla ricorrente nell'atto Parte_1 Per_3 introduttivo e nei vari “diari” personali consegnati ai propri consulenti, risulta dalle dichiarazioni rese dalla stessa alla Questura di Arezzo in data 13.11.2022 (doc. 7) 1 . Peraltro, nello Parte_1 stesso periodo antecedente alla decisione di interrompere la relazione con il resistente, la Sig.ra aveva pure iniziato a tatuarsi in diverse parti del corpo simboli inequivocabilmente Parte_1 riconducibili a ideologie di estrema destra e ad acquistare libri di esoteria nazista (all. 34) o che sostenevano idee naziste creando non poco imbarazzo nel ricorrente che, su richiesta della ex compagna, in un paio di occasioni si è trovato a dover ritirare e pagare nella libreria di RT tali volumi ordinati dalla ricorrente.” (cfr. pag. 5 comparsa del 11.09.2024). Il resistente ha inoltre dedotto che la ricorrente, prima della sottoscrizione del ricorso congiunto teso alla regolamentazione delle condizioni di affidamento, mantenimento e permanenza del figlio presso entrambi i genitori, ER gli aveva sottratto illecitamente degli orologi di valore e lo aveva aggredito, presentando querele (cfr. pag. 6 comparsa del 11.09.2024 e doc. 3, 11, 12 di parte resistente). Con l'ausilio dei rispettivi legali, le parti riuscivano a sottoscrivere un ricorso congiunto relativo alla gestione del minore nonché una transazione con reciproca remissione di querele. Il resistente ha tuttavia dedotto che, pochi giorni prima dell'udienza per la trattazione del ricorso congiunto, la ricorrente, avendo cambiato il proprio difensore, aveva chiesto un rinvio per costituirsi con un nuovo avvocato e successivamente, a seguito della costituzione con un nuovo difensore, esponeva di aver sottoscritto il precedente ricorso congiunto senza la necessaria lucidità mentale (cfr. pag. 3, doc. 16 di parte resistente) e modificava in rialzo le proprie richieste economiche (cfr. doc. 16). Ne sono seguite ulteriori trattative, all'esito delle quali venivano concordate le condizioni congiuntamente rassegnate in udienza (cfr. doc. 17 di parte convenuta), che differivano dalle precedenti unicamente per aspetti economici, fatte proprie dal Tribunale (doc. 18 di parte convenuta) ed oggetto della richiesta di modifica contenuta nel ricorso che ha originato il presente procedimento.
Il resistente ha inoltre rappresentato che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, la ricorrente avrebbe disatteso gli impegni assunti, ostacolando il rapporto padre-figlio e presentando querele di natura ritorsiva nei suoi confronti, deducendo che “A comprova della natura ritorsiva del comportamento basti evidenziare che: alle e-mail dell'avv. Longo del 24.7.23 e 24.8.23 con cui si contestava il mancato rispetto delle condizioni di frequentazione del minore (docc. 19 e 20) facevano seguito la denuncia querela del 4.9.2023 (doc. 21) e quella dell'ottobre successivo (entrambe poi rinunciate doc. 23); all'inizio di una relazione sentimentale del sig. con un'altra donna e alla ER
pagina 9 di 36 diffida del del 5.4.2024 (doc. 25), seguivano le denunce di aprile e maggio 2024 richiamate ER nel ricorso per modifica delle condizioni di affidamento” (cfr. pag. 9 comparsa del 11.09.2024).
Con riferimento alla richiesta formulata dalla parte ricorrente di trasferimento scolastico del figlio minore, il resistente ha manifestato la propria contrarietà, evidenziando che nelle condizioni precedentemente concordate era stabilito chiaramente che il minore avrebbe terminato il ciclo di studi presso la scuola Girolamo Mancini di RT, mentre la ricorrente, per proprie esigenze personali e senza tenere in considerazione la contrarietà del padre rispetto a tale scelta unilaterale, aveva iscritto il minore presso un altro istituto scolastico in una città diversa da quella in cui viveva abitualmente, presentando disdetta dal contratto di locazione dell'immobile di RT ove viveva senza aver preventivamente trovato un'altra abitazione né un impiego (cfr. doc. 37 e 39 di parte convenuta).
All'esito dell'udienza del 12.09.2024 l'istanza della ricorrente tesa ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento scolastico del minore veniva respinta (cfr. ordinanza del 12.09.2024, che in questa sede si richiama integralmente) con indicazione puntuale dei motivi di fatto e di diritto che non rendevano accoglibile l'istanza presentata. Non risulta dagli atti che il suddetto provvedimento sia stato impugnato nelle forme e nei modi di legge.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 e allo svolgimento della successiva udienza del
06.11.2024, sono state esaminate e valutate le istanze istruttorie ritualmente formulate dalle parti, motivando in ordine alla loro non ammissione, e si è proceduto alla nomina di un curatore speciale del minore, individuato nell'avv. Tarchiani Francesca, per i motivi indicati nell'ordinanza del 08.11.2024, ed è stata disposta CTU psicologica, nominando quale consulente d'ufficio il dott. Persona_4 psicologo-psicoterapeuta, e formulando al medesimo il quesito indicato a pag.
3-4 dell'ordinanza del
08.11.2024, che si richiama integralmente.
Con dichiarazione depositata il 11.11.2024 il curatore speciale del minore ha dichiarato di accettare l'incarico e in data 25.11.2024 ha depositato memoria difensiva nell'interesse del minore, rappresentando le attività già svolte quale curatore speciale nel procedimento RG n. 1082/2024 avente ad oggetto l'attuazione del provvedimento vigente in materia di regolamentazione dell'affidamento, permanenza e mantenimento del minore (cfr. pag.
4-5 della comparsa di costituzione del curatore).
Il curatore speciale del minore così si è espresso nella propria comparsa di costituzione: “Dall'esame degli atti e dei documenti di causa emergerebbe una difficoltà del padre di esercitare compiutamente il suo ruolo genitoriale e di vedere rispettati i suoi tempi di frequentazione al bambino;
emerge, altresì, uno stato di elevata conflittualità tra i genitori, risalente nel tempo, ma anche attuale, per la presenza di procedimenti penali iniziati, in tempi recenti, dalla Sig.ra in danno dell'ex compagno. Parte_1
Tale elevata conflittualità impedisce ad di avere un'indicazione educativa e formativa ER
pagina 10 di 36 comune, nonché scelte assunte dai genitori in maniera condivisa, con ripercussioni nella quotidianità del bambino Si assiste sovente ad un esercizio unilaterale della responsabilità genitoriale da parte della madre. In particolare: - il trasferimento della madre da RT ad Arezzo, unitamente al figlio, sarebbe avvenuto senza apparenti motivazioni di natura lavorativa e/o personale (il trasferimento della Sig.ra risale al mese di luglio 2024, mentre il contratto di lavoro della ricorrente con Parte_1 la società Unieuro Spa porta la data del 23 settembre 2024; - il nucleo familiare della madre si trova ad Arezzo, come al momento dell'accordo del maggio 2023, quando consapevolmente l'attuale ricorrente decise di rimanere a vivere con il figlio a RT;
la circostanza, pertanto, non costituisce elemento nuovo e diverso rispetto al passato;
- le motivazioni indicate dalla madre circa la necessità di un cambio della scuola per non hanno alcuna ragionevolezza;
le difficoltà del bambino non ER dipendono “da una sconosciuta scuola di campagna” e non si risolverebbero con la frequentazione di una “scuola elementare di città”; le origini del disagio scolastico di sono ben altre;
- il ER cambio di residenza anagrafica del bambino da RT ad Arezzo è stato effettuato senza condivisione alcuna con il padre;
- la permanenza del figlio nei giorni di spettanza materna ad Arezzo ha reso più difficoltosa la frequentazione quotidiana della scuola a RT;
- l'interruzione da parte del figlio del corso di nuoto a RT è avvenuta per volontà della madre, espressa chiaramente anche all'udienza del 7 novembre 2024; - la volontà unilaterale della madre si è espressa anche nell'impedire la frequenza al bambino del catechismo presso la Parrocchia di Camucia” (cfr. pag.
7-8 comparsa del curatore speciale), chiedendo, nelle conclusioni rassegnate in comparsa, disporsi l'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente ed il collocamento prevalente del medesimo presso il padre in RT, in continuità con il percorso di vita del minore già intrapreso.
Il 18.11.2024 il CTU nominato, dott. dichiarava di accettare l'incarico e prestava il giuramento Per_4 di rito, fissando l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 16.12.2024.
In data 02.12.2024 la difesa di parte ricorrente depositava nota con la quale dichiarava di nominare
CTP per parte la dott.ssa Il CTU rappresentava tuttavia, con nota scritta Parte_1 Persona_5 depositata il 17.12.2024, che “non ha partecipato agli incontri la dottoressa dagli Persona_5 atti nominata quale CTP della signora Contattata telefonicamente e con successiva PEC la Parte_1 dottoressa ha comunicato quanto segue: “le confermo che non ho mai ricevuto e accettato nessun incarico come Consulente Tecnico di Parte dalla signora per la causa in oggetto (…)”, Parte_1 allegando la PEC trasmessagli dalla dott.ssa con cui la medesima rappresentava di non aver Per_5 mai ricevuto né accettato alcun incarico quale CTP per la parte ricorrente.
Si sono dunque svolte le operazioni peritali di CTU, cui hanno partecipato anche il CTP nominato per la parte resistente, dott. ed il CTP nominato dal curatore speciale del minore, dott.ssa Persona_6
pagina 11 di 36 non avendo la parte ricorrente nominato alcun CTP nelle forme e nei termini di Persona_2 legge. L'elaborato finale è stato depositato dal CTU in data 17.04.2025.
In data 24.03.2025 il difensore di parte ricorrente, avv. Alessandro Massai, dava atto di aver rinunciato al mandato ed in data 02.05.2025 si costituiva per parte ricorrente il nuovo difensore, avv. Ingrid
Bonaviri.
La CTU esperita nel presente procedimento, all'esito delle operazioni, ha proposto di disporre l'affidamento di al Servizio Sociale competente per il territorio di domiciliazione del minore, ER stabilendo la domiciliazione dello stesso presso il padre a RT e regolando i tempi di permanenza presso la madre come segue: “a. Il minore trascorrerà un fine settimana alternato presso la madre con l'orario seguente: a partire dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica
– ore 22,00 nel periodo di vacanze scolastiche. b. Nella settimana in cui il minore rimarrà con il padre nel week end, la madre potrà incontrare : i. il martedì a partire dall'uscita di scuola ER riaccompagnandolo il giorno successivo (mercoledì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). ii. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo (venerdì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). c. Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, la madre potrà incontrare : i. il martedì a partire dall'uscita di scuola ER riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena ii. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena” (cfr. pag. 55-56), con conferma della regolamentazione relativa alle vacanze natalizie, pasquali ed estive come da provvedimento già in essere. Il CTU ha inoltre suggerito la nomina di un coordinatore genitoriale, nonché l'attivazione di percorsi individuali di supporto alle competenze genitoriali di ciascun genitore e la presa in carico del minore da parte dell' . CP_2
Alla successiva udienza del 28.05.2025, con il consenso delle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale per il giorno 16.07.2025, con termine per il deposito di note scritte conclusive fino al 09.07.2025.
La difesa di parte resistente ed il curatore speciale del minore, avv. Tarchiani, hanno dato atto di condividere quanto emerso nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, chiedendo che il Tribunale regoli il regime di affidamento e permanenza del figlio presso entrambi i genitori in conformità alle indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio all'esito delle operazioni peritali.
Il nuovo difensore di parte ricorrente, nelle note conclusive autorizzate del 09.07.2025, ha invece riferito:
pagina 12 di 36 - che non sarebbe stata depositata documentazione contabile relativa alla parte resistente, il quale neppure avrebbe precisato che lavoro svolge (pag. 1);
- che il resistente aveva provveduto a pignorare il conto corrente della ricorrente e ad intimargli entro 5 giorni il pagamento pro quota degli onorari liquidati al CTU, pur avendo già provveduto al pagamento al dott. anche per la quota dell'ex compagna (pag. 2-3); Per_4
- che il resistente sarebbe un soggetto violento e aggressivo, “che sta attuando quanto da sempre promesso alla ex compagna, in caso lo avesse lasciato, ossia che l'avrebbe rovinata e che le avrebbe tolto il figlio” (cfr. pag. 3), come attestato anche dal casellario giudiziale prodotto unitamente alle note conclusive (doc. 41);
- che la ricorrente aveva denunciato i comportamenti aggressivi dell'ex compagno nei suoi confronti i quali, sebbene non accertati da sentenza penale di condanna, sarebbero oggetto di un riferito “credibile, autoevidente e conforme sia ai documenti prodotti dalla stessa, che dal passato del sig. , e ER ciò nonostante non sarebbero stati tenuti nella considerazione ritenuta corretta dalla ricorrente né dal
Tribunale, né dal CTU, né dai CTP, né dalla curatrice speciale del minore, la quale avrebbe invece
“attuato una vera e propria svalutazione della stessa” ricorrente, né dal CTP nominato dalla curatrice speciale del minore nell'interesse di quest'ultimo (cfr. pag. 4);
- che la consulenza tecnica esperita in questo giudizio “avrebbe dovuto analizzare e valutare: la pericolosità del sig. includendo una valutazione psicologica dello stesso, delle sue ER motivazioni e della sua capacità di reazione alle situazioni di conflitto;
indagare sugli effetti psicologici della violenza sulla ricorrente, che pur emergendo nella CTU, non vengono riferite al vissuto di coppia;
i danni psicologici, come disturbi da stress post-traumatico (PTSD), ansia, depressione, difficoltà emotive;
la relazione con il figlio , con riferimento anche agli ER accadimenti passati e determinare se chi ha commesso (o è accusato di aver commesso) violenza possa essere una figura di riferimento adeguata per il minore. La CTU avrebbe dovuto essere di aiuto per stabilire la sicurezza e la protezione del minore, in caso di affidamento o visite, in modo da garantire il suo benessere” (pag. 6), ed invece “Il dott. sminuisce i riferiti della ad Persona_4 Parte_1 esempio quando, per paura del la stessa riferisce di aver dormito in auto, il CTU ritiene ER che: “si tratta di episodi che possono essere considerati delle vere e proprie 'fughe dissociative' e rivelano l'alto livello di impulsività della signora, la difficoltà nella gestione delle angosce, la perdita di contatto con la realtà, dato che dormire in macchina di notte in un parco cittadino espone sicuramente a più rischi del rimanere a casa propria o a casa della madre.” (pag. 29 della CTU).”
(cfr. pag. 6);
pagina 13 di 36 - che l'elaborato peritale scritto del CTU avrebbe travisato le dichiarazioni rese dalla e dal Parte_1 minore nel corso delle operazioni peritali, essendo in diversi punti difforme rispetto alla documentazione video delle operazioni peritali medesime, depositata dalla parte ricorrente in allegato alla memoria conclusiva autorizzata (cfr. pag. 7).
A verbale d'udienza del 09.07.2025, la difesa di parte ricorrente ha eccepito nuovamente il mancato deposito della documentazione contabile da parte del resistente, come già dedotto nelle note conclusive, “in secondo luogo, rileva che non è stata disposta l'audizione del minore, che ha dieci anni, da parte del Tribunale e che la stessa non è sostituita dall'audizione del CTU, e neppure dal curatore speciale. In terzo luogo, eccepisce la nullità della CTU per mancanza del contraddittorio, perché in caso di mancanza del CTP ogni appuntamento e orario delle operazioni di CTU deve essere comunicata alla parte personalmente, che potrebbe parteciparvi. Nel caso di specie non c'è stata alcuna comunicazione in tal senso e ciò rende la CTU nulla per violazione del contraddittorio.” (cfr. verbale d'udienza del 16.07.2025).
All'esito della discussione orale (cfr. verbale d'udienza del 16.07.2025), la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Ciò premesso, osserva il Collegio quanto segue.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni formulate dal nuovo difensore di parte ricorrente all'udienza di discussione orale relative all'audizione in Tribunale del minore , di anni nove, ER nonché quelle relative alla nullità della CTU.
Con riferimento all'audizione del minore, ex art. 473-bis.4 c.p.c., va rammentato che l'essere ascoltato
è un diritto del minore e non un dovere da imporgli e va evidenziato che è un minore ER infradodicenne e che dunque l'ascolto del medesimo può essere disposto solo in caso di positivo accertamento della sua capacità di discernimento, non operando il meccanismo di presunzione legale in tal senso previsto per i minori di età superiore ai 12 anni.
Va inoltre rilevato che nel caso di specie plurimi riscontri oggettivi, oltre all'età del bambino, palesavano la contrarietà all'interesse del minore di una sua diretta audizione in Tribunale (peraltro non richiesta dalla ricorrente né nel ricorso né nella memoria ex art. 473-bis.17 depositata).
Come già osservato con l'ordinanza del 08.11.2024, dai riscontri ottenuti dal curatore speciale del minore, già nel procedimento RG n. 1082/2024, dal pediatra del bambino, dalle maestre e dalla psicologa dott.ssa Sensi, e successivamente depositati anche in allegato alla comparsa di costituzione del curatore nel presente giudizio, emergeva un quadro tale da non ritenere conforme all'interesse del minore il suo ascolto (cfr. ordinanza del 08.11.2024: “che, inoltre, considerato quanto risulta dal tenore della memoria di costituzione depositata dal Curatore nel procedimento RG n. 1082/2024 (e pagina 14 di 36 depositata agli atti di questo giudizio quale doc. 55 di parte resistente), da cui “è emerso sostanzialmente che il bambino non abbia ancora capacità di discernimento, tale per poter sostenere l'ascolto richiesto” (cfr. pag. 5-6) può esonerarsi, allo stato, il Curatore dal procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 315-bis, co. 3, c.c. e del 473-bis.4 c.p.c.”). ER
Con riferimento all'asserita nullità della CTU per violazione del contraddittorio, eccepita dalla parte ricorrente all'udienza di discussione orale del 16.07.2025, si rileva, per un verso, che l'eccezione è tardiva poiché non sollevata alla prima udienza utile successiva al verificarsi della asserita nullità (e cioè l'udienza del 28.05.2025) e nel merito è anche infondata, perché occorre rammentare che alla parte ricorrente, al pari delle altre parti, era consentita la partecipazione alle operazioni peritali con l'assistenza di un proprio CTP, da nominarsi nelle forme e nei termini di legge, e la circostanza che ciò non sia avvenuto (ovvero che il CTP che il precedente difensore aveva indicato con nota scritta depositata nel fascicolo telematico abbia palesato di non aver mai ricevuto né accettato un incarico in tal senso e non sia stato nominato altro professionista in sostituzione, nei termini di legge) non inficia la validità delle operazioni peritali eseguite né rende inutilizzabile il loro contenuto.
Non vi è infatti alcun obbligo di comunicazione alle parti delle date degli incontri successivi a quello di inizio delle operazioni peritali, come confermato da Cass., Ord. n. 22615 del 16/10/2020: “Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.”.
Nel caso di specie va inoltre evidenziato che il dott. contestualmente al deposito telematico Per_4 della dichiarazione di giuramento, in data 18.11.2024, aveva rappresentato non solo “che le attività peritali avranno inizio in data 16 dicembre 2024 e avranno luogo nello studio sito in Viale
Michelangelo 128, Arezzo”, ma aveva anche delineato fin da subito un calendario delle operazioni peritali immediatamente successive, come si legge testualmente: “Lunedì 16 dicembre 2024 • ore 9,00 - inizio attività peritali: incontro con i CCTTPP in caso di loro nomina • ore 10,00 – colloquio con il
Curatore speciale avv. Francesca Tarchiani Martedì 17 dicembre 2024: • ore 9,00 colloquio individuale • ore 10,00 colloquio individuale Giovedì 19 Parte_1 Controparte_1 dicembre 2024: • ore 9,00 esame psicodiagnostico • ore 11,00 esame Controparte_1 psicodiagnostico ”. Parte_1
Che il suddetto documento sia stato certamente conosciuto dalla parte ricorrente si evince dalla nota di nomina del CTP depositata dal difensore della medesima ricorrente in data 02.12.2024, in cui vi è un espresso riferimento alla data di inizio delle operazioni peritali, leggendosi testualmente: “Preso altresì pagina 15 di 36 atto della nomina del Dott. iscritto all'Albo dei CTU presso il Tribunale di Arezzo e Persona_4 che le operazioni peritali nel procedimento in epigrafe avranno inizio il giorno 16.12.2024.”
L'eccezione va dunque totalmente respinta.
È inoltre non dirimente ai fini della decisione la eccepita (unicamente nelle note conclusive e non antecedentemente) carenza nella documentazione contabile depositata dalla parte resistente, poiché si rileva, per un verso, che neppure la parte ricorrente aveva allegato la suddetta documentazione fino alla memoria conclusiva e, per altro verso, che oggetto della domanda giudiziale è una modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di aumento del contributo al mantenimento, domandata dalla parte ricorrente - su cui dunque grava l'onere di provare le circostanze sopravvenute legittimanti le modifiche richieste - in cui già le allegazioni in fatto ritualmente prospettate dalla parte istante ammettevano e palesavano l'assenza di mutamenti economici rispetto alla situazione regolata dal precedente provvedimento reso su accordo delle parti e dunque l'insussistenza dei presupposti di diritto necessari per disporre le modifiche richieste (cfr. pag. 7 memoria ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c. di parte ricorrente: “Nel caso di specie non vi sono significative modifiche della condizione economica delle parti quali genitori del minore , Persona_1
“Certamente, il tutto deve essere valutato unitamente alla condizione economica del sig. che, ER sebbene sicuramente non diversa rispetto a prima (…)”).
Con riferimento alle doglianze relative all'oggetto della CTU e al quesito sottoposto al consulente d'ufficio (indicato nell'ordinanza del 08.11.2024), oltre ad evidenziarsi che nessuna istanza, eccezione o obiezione sul punto è stata formulata dalla parte ricorrente prima dell'inizio delle operazioni peritali bensì unicamente nelle note conclusive, si rileva che l'oggetto dell'indagine non era, né poteva essere,
l'accertamento dei fatti penalmente rilevanti ascritti dalla ricorrente al resistente, oggetto di valutazione nella sede a ciò deputata e, allo stato, non accertati da sentenza penale di condanna, bensì la determinazione delle modalità di affidamento e permanenza del figlio presso entrambi i genitori che siano più rispondenti alla realizzazione dell'interesse attuale del minore, a proteggerlo dalla conflittualità genitoriale, a salvaguardarne il benessere psicologico, all'esito di una ricostruzione complessiva delle dinamiche familiari e delle capacità genitoriali di entrambe le figure parentali.
Con riferimento alla produzione documentale del casellario giudiziale del resistente prodotto dalla ricorrente in allegato alla memoria conclusiva, si rileva che la produzione è tardiva e dunque inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere effettuata entro i termini per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Va inoltre evidenziato che il ricorso – si rammenta, avente ad oggetto non una prima regolamentazione ma una modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento del figlio minore precedentemente pagina 16 di 36 concordate tra le parti e relative ad una coppia già da tempo separata e che già viveva in abitazioni separate – è stato espressamente presentato ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c. e non ai sensi dell'art. 473-bis.40 ss.
Quanto alla doglianza secondo cui l'elaborato peritale scritto del CTU sarebbe in diversi punti difforme rispetto alla documentazione video delle operazioni peritali e alle dichiarazioni della ricorrente e del minore, si rileva preliminarmente che quanto riferito dal CTU in ordine alle dichiarazioni a lui rese in sede di operazioni peritali fa fede fino a querela di falso, essendo il CTU un pubblico ufficiale, come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (“Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice;
il CTU nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso (ex plurimis:
Cass. 15411/2004)” così Cass. 5793/2015, ma cfr., più di recente, Cass. n. 27723/2021: “Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa;
peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso.”).
Nonostante tale presupposto, che renderebbe già ex se prive di pregio le doglianze di parte ricorrente, si ritiene comunque opportuno osservare nel merito, data la delicatezza della situazione, che il CTU non omette, anzi espressamente dà atto, nella propria relazione, del riferito della ricorrente in ordine alle condotte dalla medesima ascritte al resistente: “ ai colloqui è apparsa come una Parte_1 persona determinata, assertiva, dall'atteggiamento misurato e sostanzialmente guardingo.
L'atteggiamento nei confronti della CTU può essere definito ambivalente. In più occasioni la signora si è opposta o rifiutata di partecipare alle attività della CTU, resistenze in alcuni casi ma Parte_1 non sempre superate con l'utilizzo di sollecitazioni più o meno esplicite da parte del CTU. In particolare la signora si è rifiutata di partecipare con il figlio e il signor alla interazione ER organizzata dal CTU nonostante le fosse stata chiarita la sua importanza. Nel corso dei colloqui con la pagina 17 di 36 sono emerse diverse incongruità tra le affermazioni della signora e altre informazioni Parte_1 provenienti dai dati presenti in fascicolo, da colloqui, da dati clinici rilevati negli incontri, creando dubbi sulla attendibilità della signora e la veridicità delle sue affermazioni 4 . La signora riporta vissuti persecutori molto forti che si accompagnano a difficoltà nella gestione della emotività e della impulsività. In primo luogo si sente minacciata e perseguitata dal signor personaggio che a ER suo dire ha grandi capacità di manipolazione, che ha atteggiamenti e comportamenti violenti, che mostra il suo vero volto solo quando è solo con la signora ed è sicuro che “occhi esterni” non siano in grado di vedere. Va detto che il e la signora hanno rarissime occasioni di incontro ER Parte_1
e in pratica mai da soli. Ancora, in più occasioni la signora ha formulato ipotesi di complotti organizzati ai suoi danni dalle Forze dell'Ordine, dalla massoneria (la madre del sarebbe di ER nobile lignaggio e membra della massoneria), dal generico “potere dei soldi” del signor La ER signora non si sente protetta dalle leggi di uno stato “maschilista”, ha rifiutato, a suo dire, la proposta di accesso in una casa protetta perché “sarebbe stato un carcere”, non si sente protetta dai suoi avvocati, che infatti ha cambiato più volte, non è convinta che lo stesso CTU stia valutando con la dovuta attenzione la documentazione presente agli atti. Questo porta la signora ad attuare meccanismi di autodifesa come audio e videoregistrazioni di colloqui, pubblicazione sui social di commenti personali, rifiuto delle indicazioni e regole date dalle varie agenzie esterne, a iniziare dalla magistratura, perché “[ ] è mio figlio, e meglio di me non può conoscerlo nessuno (..) quello ER che pensa un giudice, quello che pensa un avvocato... a me sinceramente... io guardo mio figlio, il bene di mio figlio. Poi quello che succede non mi interessa” (cfr. pag. 28-29 della CTU).
Va inoltre precisato, con riferimento a quanto dedotto dalla ricorrente nelle note conclusive in ordine al fatto che “Il dott. sminuisce i riferiti della ad esempio quando, per paura Persona_4 Parte_1 del la stessa riferisce di aver dormito in auto, il CTU ritiene che: “si tratta di episodi che ER possono essere considerati delle vere e proprie 'fughe dissociative' e rivelano l'alto livello di impulsività della signora, la difficoltà nella gestione delle angosce, la perdita di contatto con la realtà, dato che dormire in macchina di notte in un parco cittadino espone sicuramente a più rischi del rimanere a casa propria o a casa della madre.” (pag. 29 della CTU)” (cfr. pag. 6 della memoria conclusiva di parte ricorrente), che dall'esame dei file di videoregistrazione delle operazioni peritali, depositati dalla parte ricorrente in allegato alla memoria conclusiva, si evince che la ricorrente riferisca al CTU, nel narrare il suddetto episodio delle notti in auto, della paura di rimanere da sola in casa mentre il resistente non c'era, e non di aver dormito in auto “per paura del (cfr. ER videoregistrazione colloquio individuale – CTU del 18.12.2024, minuto 12: Ricorrente: “mi Parte_1 lasciava da sola in questa villa che praticamente è isolata, infatti a volte io andavo da mia mamma e pagina 18 di 36 abitavo stavo da mia mamma fino a che non tornava a casa. A volte quando mi diceva vado a CP_1 mangiare una pizza fuori non tornava fino al giorno dopo, io la sera prendevo la macchina, siccome avevo paura a stare da sola, prendevo la macchina e passavo le nottate in macchina e spesso mi dirigevo verso al Prato di Arezzo, infatti la mattina alle sei andavo alla messa al duomo, incinta”
CTU: “quindi lei era incinta e passava le notti in macchina” Ricorrente: “sì, sì” CTU: “perché aveva un gran timore di rimanere in questa villa…” Ricorrente: “sì, perché è una villa molto isolata, la porta era una porta a vetro, fine, e era estate e io avevo paura”).
Trova pertanto pieno riscontro la sintesi delle dichiarazioni della signora che riporta il CTU a pag. 29
“La riferisce che in più occasioni si era sentita molto spaventata all'idea di essere nella sua Parte_1 casa di notte da sola e per questo aveva più volte lasciato Monte San Savino per andare a dormire dalla madre. In altre occasioni invece era scappata dall'appartamento della coppia e si era portata nel parco del Prato, vicino al duomo di Arezzo. Lì aveva trascorso più volte la notte in macchina, svegliandosi poi in tempo per assistere alla prima messa del duomo.”.
Con riferimento all'ulteriore asserito punto di difformità oggetto di doglianza secondo cui “Altro significativo esempio che emerge dalla profonda difformità tra i video e la relazione scritta: quando alla sig.ra si chiede se il Tribunale dovesse decidere che ritorni a RT, la Parte_1 ER stessa dichiara di essere disponibili a tornare nella casa familiare di RT (previa assegnazione), mentre nella CTU, a pagina 37, si legge: “pertanto la signora richiederebbe che le venisse assegnata la casa familiare. Pur non cambiando residenza e rimanendo ad Arezzo con il figlio vorrebbe detenere il possesso della casa di famiglia di RT, dato che il figlio sarebbe domiciliato a RT.” si rileva quanto segue.
La sintesi riportata in CTU trova riscontro in quanto emerge dai minuti 39-41 del colloquio congiunto del 04.02.2025: “CTP dott. La domanda è: qualora il Giudice disponga che viva Per_6 ER prevalentemente a casa del – e mi risponde lei – come si avvicina a questa possibilità, come ER pensa di agire? [omissis] Ricorrente (minuto 40): Allora, se il Giudice deciderà una cosa del genere ovviamente io farò ricorso perché a mio avviso se il Giudice vuole che stia a RT mi ridà ER la casa familiare, perché non si toglie un bambino alla mamma per così tanto tempo alla settimana perché deve stare in una casa… cioè… sarebbe una cosa intelligente secondo me da parte del Giudice dire ok, il bambino deve stare a RT, ma dato che io sono la mamma – dimentichiamo questo piccolo particolare – si ridà la casa familiare alla mamma, non è perché il bambino deve stare a
RT, allora significa che deve stare co… Il BB è il BB e la mamma è la mamma, c'è un po' di differenza in questo. Non vengono tolti i bambini alle mamme” CTU: mmm, ha risposto. Ok grazie.
Ricorrente: ho risposto? CTP dott. Però scusate, ha risposto nel senso – se ho capito – lei si Per_6
pagina 19 di 36 opporrebbe a una decisione del Giudice e farebbe ricorso. Ricorrente: certo CTP dott. Per_6 chiedendo che accetterebbe questa soluzione solo a condizione che lei torna a vivere a RT …
Ricorrente: mi ridate la casa familiare CTP dott. torna a vivere a RT insieme a , Per_6 ER giusto? Ricorrente: mi ridate la casa familiare. CTP dott. Ho capito, non è la stessa cosa. Per_6
Ricorrente: No che torno a vivere a RT: mi ridate la casa familiare. CTP dott. e la casa Per_6 familiare è quella di Ricorrente: Esatto, sì. Però non è che torno a vivere a RT, dove Per_7 deci… [indica il Mi ridate la casa familiare. Penso di aver risposto”. ER
Quanto alle doglianze di parte ricorrente in ordine alla circostanza che il CTU non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni del minore tanto da “rovesciarne i contenuti” (cfr. pag. 7 note conclusive di parte ricorrente: “Lo stesso minore riferisce episodi di violenza del padre nei confronti della madre al CTU, oltre a comportamenti potenzialmente pericolosi: il BB beve con gli amici, dinanzi a , la mamma mi dice di stare attento: “mettiti la cintura” (audizione di del ER ER
13.01.25), “di solito il BB mi fa paura” (audizione di del 10.01.25). Il dott. non ER Per_4 tiene in considerazione alcuna le dichiarazioni del minore, tanto da non riportarle neppure nella relazione e rovesciarne i contenuti: ad esempio non ha mai detto di voler stare a RT, né ER di voler stare più giorni con il padre)”) si rileva quanto segue.
Dalla lettura del resoconto che il CTU inserisce in relazione dei tre momenti di osservazione del minore
(pag. 10-16 della CTU) emerge in maniera chiara che il CTU ha sintetizzato in modo oggettivo il riferito di . Quanto scritto dal CTU nella relazione trova riscontro nella videoregistrazione dei ER colloqui con . ER
Il CTU scrive, con riferimento al primo incontro e cioè la “prima osservazione” (pag. 10-11 CTU), che racconta che quando c'è stata la separazione si è spaventato. Era stato difficile per lui ER capire cosa fare, anche perché non aveva informazioni dai genitori. Varie volte è stato portato in caserma dalla mamma, lasciato in sala d'attesa con il suo cagnolino che gli faceva compagnia. Il Per_8 cagnolino racconta , ha consolato il bambino nei tanti momenti di tristezza dopo la Per_8 ER separazione. Il cane accompagna il bambino nei passaggi dalla madre al padre, andando via triste, secondo , per averlo lasciato.”, e ciò trova riscontro ai minuti 18-21 della videoregistrazione ER del colloquio del 10.01.2025, che “Dal racconto emerge che il bambino cerca di evitare di dare comunicazioni su un genitore quando si trova con l'altro genitore per evitare reazioni che lo spaventano. Appare anche evidente che la madre non rassicura il bambino quando si reca dall'altro ma piuttosto lo pone in uno stato di allarme sui possibili pericoli, ad esempio incontri con amici del BB poco raccomandabili o pericoli nel viaggiare in auto per i rischi dovuto allo stato di ubriachezza del padre. Non sembra che il padre dia informazioni preoccupanti rispetto allo stare con pagina 20 di 36 la madre. Il bambino racconta mentre gioca.”, e ciò trova riscontro nel riferito del minore dal minuto
23 al 29.
Il CTU inoltre scrive: “(…) Chiedo: “dove ti senti più al sicuro?” Il bambino risponde “di solito dal BB, è bravo, però di solito mi fa paura”. La paura è legata al fatto che quando è dal padre ER ed è chiamato al cellulare dalla madre, a fine telefonata il padre chiede il cellulare ad e ER discute con la ex compagna. Le telefonate dunque diventano una occasione per comunicazioni conflittuali che confondono e spaventano il bambino.” Il riscontro emerge ai minuti 32 e 33 della registrazione. “ spera che i conflitti finiscano presto. Il bambino ha paura di non poter stare ER con nessuno dei genitori. Si pone da solo la domanda “Se qualcuno mi chiede io non so che rispondere. Per me è difficile capire con chi stare, con chi non stare… dico con tutti e due ma se uno mi chiede, con chi vuoi stare io non so che dire… perché se dico mamma mi dispiace per il BB, invece se dico per il BB, per la mamma mi dispiace anche per lei”. Quanto si legge nella relazione trova riscontro al minuto 38 della registrazione.
Con riferimento al secondo incontro del 13.01.2025 tra ed il CTU, nella relazione il
ER consulente d'ufficio (pagine 11-12) scrive: Nella seconda osservazione di nuovo il bambino disegna una serie di animali. Parla subito del suo cagnolino poi del fatto che i genitori hanno di nuovo Per_8 litigato.” (c'è riscontro al minuto 2 della registrazione dell'incontro: “…comunque i miei genitori hanno litigato di nuovo…”) Il bambino era in difficoltà con i compiti di matematica. A questo punto il padre ha chiamato la madre per un aiuto, ma alla madre non interessava molto dei compiti e ha detto al bambino che se gli riuscivano bene altrimenti nulla. A questo punto il padre si è arrabbiato, si è recato in una stanza da solo per continuare la conversazione con la madre di . in
ER ER questo caso dà ragione al padre “perché i compiti vanno fatti, ma la mamma non è che gli dà importanza più di tanto” (c'è riscontro ai minuti da 2 a 4). Il bambino ascolta comunque il litigio e commenta che non ce la fa più a sopportare queste cose. Ogni volta che si incontrano i genitori si devono dire una cosa cattiva. (c'è riscontro al minuto 5: : “… a me sinceramente questa cosa
ER non ce la faccio più a sopportare sempre queste cose CTU: non è affatto piacevole… : infatti
ER ogni volta che si incontrano una cosa cattiva se la devono dire”). racconta di un litigio tra
ER padre e madre risalente a quando la coppia ancora conviveva durante la quale il padre aveva spinto la madre con forza sul letto mentre il bambino guardava. In quella occasione sono intervenuti i carabinieri. Il padre poi appariva dispiaciuto e aveva pianto mentre parlava con il carabiniere. I genitori “non sono proprio amici amici amici” e per è “veramente pressante” (c'è riscontro
ER dal minuto 6 al minuto 10). Vorrebbe dire ai genitori che “non si risolve niente litigando” e quindi la situazione “è un po' difficile per me” (c'è riscontro ai minuti 10-11). parla anche della
ER
pagina 21 di 36 rabbia del padre, racconta che si arrabbia facilmente, anche se il bambino conferma che il padre lo fa perché non vuole che il figlio stia male, finendo tuttavia per essere pressante (“Cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è..”) (riscontro al minuto 12-13). racconta che la madre si è raccomandato di non dire
ER al padre cose troppo gentili perché poi potrebbero essere dette al giudice per sostenere che il bambino sta bene con il padre (riscontro ai minuti 13-14: “e poi lo sai che cosa fa? L'ho sentito dalla
ER mamma ma non lo so se è vero CTU: l'hai sentito dalla mamma ma non lo sai se è vero… :
ER praticamente mi dice che non devo dire cose troppo gentili al BB, perché la mamma dice che registra quello che gli dico bene, tipo gli dico BB ti voglio bene, BB sei il migliore, lo dà al giudice e dice vedi che sta bene con me”). spiega questa richiesta con la ipotesi che la madre
ER abbia capito che il bambino sta bene a RT e che questa condizione implicherebbe un trasferimento di abitazione della mamma a RT. Naturalmente lo stesso ragionamento lo
ER fa rispetto al padre: se lui bambino stesse bene ad Arezzo il papà dovrebbe cercare una casa ad
Arezzo. (riscontro ai minuti 14-15). Alla fine di questo ragionamento, riportato mentre disegna, il bambino esplicita la sua incertezza rispetto alla scelta della abitazione abituale: vorrebbe
ER stare nel posto dove stanno i suoi genitori. sta bene sia nella casa della madre che nella casa
ER del padre e naturalmente “per miracolo” vorrebbe che i genitori si rimettessero insieme, ma sa che è improbabile. (riscontro ai minuti 16-19) Per anche far smettere di litigare i due genitori
ER sembra impossibile. I genitori si fermano solo se, quando è presente grida “basta, basta!”, ma la pace dura poco. racconta che il padre piange dopo aver litigato con la mamma, ma comunque non
ER smette poi di litigare. Il bambino racconta del suo ruolo di pacificatore e consolatore (“dicevo al BB:”) (riscontro ai minuti 20-23).
Prosegue il CTU (pag. 11): “Mentre racconta il bambino gioca con le costruzioni e costruisce una struttura più stabile, come se la possibilità di riflettere con calma con il CTU dei problemi della sua famiglia in questo secondo incontro gli stesse dando un po' più di stabilità. In generale è ER pessimista rispetto alla possibile risoluzione del conflitto con i genitori, anche se ipotizza che i due genitori potrebbero incontrandosi per parlare con qualcuno per “calmarsi”. Per quanto riguarda se stesso sente che sarebbe utile avere qualcuno con cui parlare per calmarsi un po'. Vorrebbe ER poi parlare con il Giudice per dirgli che “ne ho abbastanza”. Vorrebbe che i genitori “venissero chiusi insieme a chiave in una stanza da soli, senza telefoni e altro, così hanno l'obbligo di parlare di qualcosa. Così litigano però a un certo punto si stancano”. Questa fantasia del bambino è importante perché contraddice quanto più volte dichiarato dalla madre circa la paura di che il padre ER possa fare del male alla madre e che per questo non vuole incontrare il padre quando c'è la madre.
“Sono difficili, sono duri” è il commento riassuntivo del bambino.” (cfr. minuti 24-28). pagina 22 di 36 A pag. 12 della CTU, il consulente d'ufficio scrive: racconta che quando è sia con il padre ER che con la madre fa cose piacevoli, con il padre va a cinema e gioca, con la mamma gioca e va al parco. Ma il conflitto sembra coprire anche i momenti piacevoli: “lo sai, i miei genitori litigano da quando sono nato (..) un giorno la mamma mi ha detto: (..) Io andavo dalla nonna, loro rimanevano soli e litigavano. Non ne sapevo niente quando ero piccolo, sennò veramente mi spaventavo” (cfr. minuti 29-35) “Parlando della scuola (quindi cambiando argomento) racconta che le sue ER insegnanti sono, secondo lui, un po' severe, ma, dopo tutto, van alla sua scuola da sette Pt_2 ER come voto (né troppo buono né troppo cattivo). Per il padre, dice il bambino, le maestre sono brave, mentre alla mamma non vanno tanto bene. La mamma di voleva che il bambino facesse la ER scuola ad Arezzo.” (cfr. minuti da 35 a 43).
Quanto al terzo colloquio con il minore, il CTU a pag. 14-15 scrive: “Il colloquio verte su alcuni temi principali: la scuola, i genitori e il loro conflitto, i rapporti con gli altri bambini. Il colloquio comincia con la richiesta al bambino di raccontare il suo punto di vista sulla situazione attuale e sulla sua esperienza. La domanda diretta è su come i genitori potrebbero organizzarsi per stare con il bambino e venire incontro alle sue esigenze.” (riscontro al minuto 1) “ parte dalle sue difficoltà. A ER scuola ha problemi, ogni compito in matematica richiede molto tempo e il bambino racconta di essere ripreso dalle insegnanti quando non riesce. Il bambino racconta che a casa non fa i compiti e si attribuisce la responsabilità dicendo che a volte non ricorda di segnare sul diario i compiti. Tuttavia conferma che i compiti vanno sul registro elettronico e che i genitori potrebbero consultarlo per capire il da farsi. Il bambino conferma che a scuola va meno bene e attribuisce la causa al fatto che “si impegna poco” rispetto agli anni precedenti. Sembra che il rapporto con la scuola si stia compromettendo” (cfr. minuti 2-8) (…) racconta che c'è una insegnante privata, , ER Per_9 che lo aiuta a fare i compiti. Non viene tutti i giorni a casa. (cfr. minuti 11 e ss.)
A pag. 15 inoltre il CTU scrive “ dunque vorrebbe rimanere più tempo a RT con il padre ER
e avere meno viaggi ma ha paura di parlarne perché teme le reazioni della madre.”. Il riferito del minore sul punto, da quanto emerge dalla videoregistrazione del colloquio tra il CTU ed il minore del
17.02.2025, ai minuti 20-23, è il seguente:
CTU: forse una cosa che si potrebbe fare sarebbe che stai un pochino più a RT così fa meno viaggio e anche fai tu meno viaggio perché la mattina una volta in meno potresti svegliarti già a
RT senza doverti svegliare presto presto per andare a scuola : Eh ma appena dopo ER scuola, prima pranzo e dopo viene, subito. E comunque, una cosa che ieri mi sono accorto, che mi sono un po' incacchiato quando l'ho detto alla mamma, praticamente io vado avanti e indietro ad
Arezzo vado da RT e da Arezzo a RT. Ci vogliono, boh, 46 minuti, e praticamente la mia pagina 23 di 36 mamma mi dice lo sapevi con 46 minuti ci arrivi a Venezia? Io dico quindi io potrei andare a Venezia con queste ore e invece vado qua. Mi sono un po' deluso.
CTU: certo, sì secondo me, insomma, penso che si cercherà di fare in modo che tu faccia meno viaggi
: no, no, ma mi va bene così, cioè… è che un po' la mamma si incacchia perché dico che ER voglio stare dal BB qualche volta voglio stare con la mamma e dice “io devo fare un sacco di viaggi ora” CTU: ma mica lo dirai tu… : no, è che se lo dico a lei, lei si incacchia un po' ER
CTU: e infatti non glielo devi dire te... : ma lei lo scopre che lo dico a qualcuno e lei si ER incacchia
CTU: no, allora non me lo dire, va bene. Non me lo dire questa cosa, perché sennò giustamente la mamma sa che tu forse vuoi stare col BB un po' di più… : però giustamente io la penserei
ER così perché non posso stare, per esempio, vado dalla mamma e vedo pochissimo il BB, o vado dal BB e vedo pochissimo la mamma, a me non … CTU: ma pochissimo no, certamente, macchè scherzi, il BB e la mamma sono importanti. Bisogna che vedi un po' l'uno e un po' l'altro. Però un pochino di più stare su RT forse è meglio, così puoi fare… : Eh. Infatti ci sto di più,
ER invece ad Arezzo ci sto… a RT ci sto ogni volta tre giorni, due giorni, invece con mia mamma ci sto un giorno, due giorni e normalmente tre giorni. CTU: ma no, ma no, ora sei proprio preciso preciso a metà. Stai tre giorni dal BB e tre giorni dalla mamma. : perché in teoria dicono
ER che a RT c'è la scuola e dicono almeno facciamo fare meno viaggio a 'sto bambino. CTU: bravo, penso che sia, che sarà così : però, infatti…allora… ieri sono andato dal BB, oggi sono con
ER il BB e domani sono con il BB e domani l'altro sono con la mamma e andiamo in montagna e ci stiamo tre giorni..”.
Il CTU inoltre scrive (pag. 15-16) racconta che ad Arezzo non conosce nessun bambino. Ha ER due amici ad Alberoro dove ha frequentato la scuola materna. Racconta che ha 5 amici a RT e Per questi sono i suoi migliori amici. Una di questi bambini è che “per un anno è stata la mia fidanzata”. Per San Valentino questa bambina gli ha fatto un regalo che ha ricambiato, tra ER
l'invidia di altri bambini. è preoccupato del fatto che quattro dei suoi cinque amici si
ER trasferiranno di scuola andando a Camucia. ha paura di rimanere a RT alle medie,
ER mentre il suo desiderio è quello di frequentare le medie a Camucia.” (cfr. minuto 28 e ss e in particolare minuti 38-39, CTU: “e tu dove vorresti andare alle medie? : Eh vorrei andare con i
ER miei compagni CTU: quindi scendere giù a Camucia? : sì. CTU: forse lo dovresti dire al
ER BB… : eh perché sennò mi annoierei, cambierebbero i compagni, ce ne potrebbero essere
ER di più, però…potrei fare nuove amicizie però sarebbe proprio faticoso rifarle, mano mano le faccio.
CTU: guarda, da RT a Camucia devi solo scendere giù… : io vorrei fare tipo che siamo ER
pagina 24 di 36 tutti e cinque i compagni, tranne uno che va a scuola a RT, e praticamente vorrei che ci sono altri compagni con cui fare amicizia e diventiamo sempre di più, io vorrei tipo questo”).
All'esito dell'esame delle videoregistrazioni, dunque, non trova riscontro oggettivo la doglianza di parte ricorrente secondo cui il CTU avrebbe travisato in diversi punti il riferito della ricorrente medesima e del minore. Nella disamina che precede si è dato infatti conto di come ciò che si legge nell'elaborato peritale trovi riscontro documentale nelle videoregistrazioni delle operazioni peritali depositate, indicando anche il minutaggio di riferimento e trascrivendo i passaggi salienti.
Non si ravvisa quindi alcuna nullità o inutilizzabilità dell'elaborato peritale, che può dunque ben essere posto a base della decisione.
Il CTU, nella relazione depositata, oltre ad aver dato conto delle operazioni eseguite e delle informazioni ricevute da tutti coloro che hanno partecipato alle attività peritali, ha fornito la propria elaborazione tecnica delle informazioni acquisite, sempre motivata e fondata su riscontri oggettivi, che lo hanno portato ad individuare quella che, secondo la sua valutazione tecnica specialistica, è la formula di affidamento, collocamento e permanenza del figlio minore presso entrambi i genitori più appropriata per tutelare l'interesse del minore nonché ad individuare gli interventi di supporto ritenuti utili.
Il consulente d'ufficio, dopo aver incontrato in diverse occasioni, ha riferito che “Il colloquio ER individuale chiarisce molti aspetti che durante la CTU avevano creato dubbi. non sembra ER affatto spaventato dal padre, e anzi piuttosto vorrebbe uscire fuori da una condizione di difficoltà determinata da una gestione complessa della separazione, aumentando i giorni di permanenza dal padre ed evitando alcuni dei lunghi viaggi per la scuola tra RT e Arezzo. Ad Arezzo non conosce nessuno mentre a RT ha una cerchia di amici che vorrebbe mantenere e incrementare. Per questo desidera essere iscritto alle medie a Camucia (e non a RT) dove ritroverebbe i suoi compagni.
ha paura di dire alla madre che vorrebbe stare di più con il padre, teme la sua reazione ER rabbiosa, ha ben chiaro il livello di conflitto di coppia, e ne è anche stanco.” (cfr. pag. 16 della CTU).
Quanto allo stato di benessere psicologico del figlio, l'analisi del CTU è che “la condizione psicologica di è di sofferenza e senso di solitudine. Sebbene il minore nutra un sincero affetto Persona_1 per entrambi i genitori non sente di ricevere il necessario supporto e senso di sicurezza di cui ha bisogno. Questa condizione si è espressa e si esprime con sintomi psicopatologici già segnalati dal pediatra all'età di tre anni (tic, disturbo del linguaggio, difficoltà scolastiche). Nonostante questo stato di malessere i genitori non hanno intrapreso alcun provvedimento e programmato alcun intervento, almeno fino alla nomina del Curatore Speciale.” (cfr. pag. 53 della CTU).
pagina 25 di 36 Con riferimento alle competenze genitoriali delle figure parentali, il CTU ha constatato la presenza di alcune carenze da parte di entrambi i genitori, scrivendo che “Dall'esame delle informazioni raccolte in sede di CTU si deduce che entrambi i genitori manifestano significative carenze rispetto alle proprie capacità genitoriali e che la attuale condizione di conflittualità, sommata alle fragilità personali dovute tra l'altro alle caratteristiche di personalità, pregiudicano in parte l'espletamento delle funzioni genitoriali. Il diritto alla bigenitorialità del minore ovvero il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con entrambi i genitori è di fatto ridotto. Sussiste al momento un rischio evolutivo, le carenze nelle capacità genitoriali stanno determinando conseguenze negative per la crescita del minore, sia su un piano affettivo e relazionale, sia su un piano scolastico e degli apprendimenti.” (cfr. pag. 49 della CTU) e che “dall'indagine condotta è emerso che entrambi i genitori manifestano fragilità nella organizzazione della propria personalità che incidono sulle capacità genitoriali. In particolare la signora ha manifestato molti indizi di un disturbo di Parte_1 personalità che condiziona le sue condotte e le sue relazioni. La capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore appare ridotta per entrambi i genitori. L'accesa conflittualità tra il signor e la signora impedisce ad entrambi di focalizzarsi in modo sufficientemente ER Parte_1 adeguato sui bisogni evolutivi del minore. Il contesto ambientale apparso più idoneo per il minore è quello del padre (abitazione – scuola – relazioni amicali con i pari – contesti extra-scolari)” (cfr. pag.
53 della CTU). Inoltre, secondo il consulente d'ufficio, “entrambi i genitori mostrano, in grado diverso, fragilità psicologiche che si riflettono sulle funzioni genitoriali. In particolare la valutazione della signora ha rivelato molti indici di un disturbo di personalità che si riflette soprattutto Parte_1 sulla gestione della propria affettività, nel controllo degli impulsi e in alcuni casi nel contatto con la realtà. Il signor manifesta introversione e un tono dell'umore orientato in senso depressivo ER che in alcuni momenti possono determinare difficoltà nella relazione con il minore. E' consigliabile che entrambi i genitori intraprendano percorsi individuali con specialisti della salute mentale.” (cfr. pag. 54 della CTU).
All'esito delle operazioni peritali, il consulente d'ufficio ha proposto dunque i seguenti interventi:
“1) Affido di ai Servizi Sociali competenti per il territorio di domiciliazione del Persona_1 minore fino al compimento del diciottesimo anno di età o fino al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a. un assetto relazionale tra genitori che si attenga ai principi della bigenitorialità basato su cambiamenti individuali dei signori e e su relazioni soddisfacenti Parte_1 Controparte_1 tra genitori.
b. un significativo stato di benessere del minore rilevato dal Servizio Sociale di riferimento e dagli specialisti del Servizio di Salute Mentale del territorio. pagina 26 di 36 Il Servizio sociale è deputato al monitoraggio delle condizioni del minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio e svolgerà una attività di orientamento e supporto alla coppia genitoriale. Il Servizio
Sociale si impegnerà nei seguenti compiti: definire un progetto educativo e assistenziale personalizzato anche con la attivazione di educativa domiciliare se ritenuto necessario;
supervisionare il percorso di affido attraverso incontri periodici con il minore e i genitori;
intervenire in caso di criticità o difficoltà attivando quanto ritenuto necessario;
coordinare eventuali interventi sanitari, educativi e scolastici, adottando i necessari provvedimenti in caso di disaccordo tra i genitori;
predisporre e monitorare il percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti previsto al punto 5 e il programma terapeutico – riabilitativo previsto al punto 6. Collabora con il coordinatore genitoriale nominato.
2) Domiciliazione prevalente del minore presso la residenza del padre. Considerati i diversi aspetti emersi in questa CTU, in particolare le capacità genitoriali dei genitori e le loro caratteristiche di personalità, la condizione psichica di il contesto ambientale di riferimento del Persona_1 bambino, sia scolastico che di socializzazione, ritengo opportuno, nell'interesse del minore, che la domiciliazione prevalente sia collocata presso la residenza del padre.
3) Diritto di visita della madre e promozione degli incontri tra madre e figlio. La frequentazione di entrambi i genitori costituisce una vitale spinta allo sviluppo delle tappe evolutive del minore. Ritengo opportuno che l'orario di visita della madre sia così organizzato:
a. Il minore trascorrerà un fine settimana alternato presso la madre con l'orario seguente: a partire dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore 22,00 nel periodo di vacanze scolastiche.
b. Nella settimana in cui il minore rimarrà con il padre nel week end, la madre potrà incontrare
: i. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo il giorno successivo ER
(mercoledì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto).
ii. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo (venerdì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto).
c. Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, la madre potrà incontrare
: i. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di ER cena ii. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena d. Restano invariate le condizioni previste relative a vacanze natalizie, pasquali, estive, come da accordi già in essere, di seguito ribaditi integralmente: durante le vacanze, latu sensu considerate, i genitori organizzeranno nel migliore interesse del figlio i periodi che il minore trascorrerà con uno e con l'altro. Per il solo caso di disaccordo si prevede quanto segue: in occasione delle festività natalizie pagina 27 di 36 trascorrerà ad anni alterni -il giorno della Vigilia di Natale (24 Dicembre) con uno dei ER genitori, mentre trascorrerà con l'altro la giornata di Natale (25 Dicembre) e Santo NO (26
Dicembre): un anno col padre e l'anno successivo con la madre;
in occasione dell'ultimo giorno dell'anno il figlio trascorrerà - ad anni alterni - la sera del 31 dicembre con uno dei genitori, il primo giorno dell'anno successivo con l'altro genitore;
idem per l'FA (5 gennaio con un genitore e 6 gennaio con l'altro); in occasione delle festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con ER il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale;
l'anno successivo sarà invertito l'ordine col quale i genitori trascorreranno le citate festività con il figlio, salvo diversi accordi, che potranno essere convenuti dai genitori con congruo preavviso, sempre nel rispetto delle esigenze di . Ad ER ogni modo il minore, a prescindere con chi dei due genitori trascorrerà la domenica di Pasqua, durante la settimana di vacanza scolastica trascorrerà tre giorni consecutivi con uno e tre giorni con l'altro, sempre in base agli impegni ed alle esigenze di e compatibilmente con gli impegni del ER padre e della madre;
durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche intesi come due ER settimane non consecutive, con l'uno e 15 giorni con l'altro genitore in base agli impegni ed alle esigenze del minore. l genitori si impegnano in ordine al periodo estivo a comunicare preventivamente all'altro i periodi di ferie estive entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e comunque a trovare un'intesa su tali periodi entro tale data. I genitori saranno altresì tenuti a comunicarsi l'uno all'altro luoghi ove il minore trascorrerà le ferie estive. Resta salva ogni modifica preventivamente concordata tra i conviventi in ordine al protocollo del minore, nel rispetto di quest'ultimo e degli impegni lavorativi dei genitori.
4) Nomina di un coordinatore genitoriale. Si suggerisce di nominare un coordinatore genitoriale con l'incarico di svolgere una attività di mediazione e sostegno alla genitorialità della coppia - ER
In particolare il coordinatore genitoriale, operando nei confini delle disposizioni Parte_1 determinate dal Giudice, dovrà: • Facilitare la comunicazione tra i genitori: aiuta i genitori a trovare modalità più efficaci e meno conflittuali per comunicare. • Promuovere l'interesse superiore del minore: si assicura che le decisioni prese dai genitori siano orientate al benessere e ai bisogni della minore. • Gestire le dispute: Interviene per risolvere piccoli conflitti quotidiani per la gestione di orari, attività scolastiche, ferie, ecc. • Fornire indicazioni concrete: può suggerire soluzioni pratiche per ridurre le tensioni tra i genitori. • Monitorare la relazione genitoriale: valuta come i genitori collaborano e, se necessario, propone modifiche all'organizzazione della genitorialità. • Fare riferimento al Servizio Sociale per la propria attività, assicurando una costante flusso di informazioni che consenta un adeguato monitoraggio della condizione della minore.
pagina 28 di 36 5) Percorso di sostegno alla genitorialità della coppia. I genitori dovranno partecipare ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro per la Famiglia di Castiglion Fiorentino o analogo
Servizio Pubblico territoriale. Considerate le difficoltà espresse nelle esperienze precedenti e quelle manifestate nel corso della CTU è utile attivare forme di sostegno alla genitorialità anche individuali propedeutiche agli incontri di coppia o quanto meno finalizzate al rinforzo delle risorse del singolo genitore.
6) Presa in carico del minore da parte dell' . È ribadita la necessità della Persona_1 CP_2 presa in carico dell' di per l'attuazione dei programmi terapeutico - CP_2 Persona_1 riabilitativi che lo stesso Servizio riterrà più appropriati.
7) Colloqui individuali e trattamenti psicoterapeutici. Si consiglia alla signora e al signor Parte_1 di prendere parte o proseguire se già in corso trattamenti psicologici o psicoterapici ER individuali che sostengano e implementino le proprie capacità genitoriali.
Va infine evidenziato che le risultanze della CTU sono state fatte proprie anche dal curatore speciale del minore, che, si rammenta, viene nominato al fine di tutelare esclusivamente l'interesse del minore
(e non quello delle parti), nonché dal CTP nominato dal curatore speciale, sempre nell'interesse del minore, i quali hanno concordato con le valutazioni e proposte formulate dal consulente tecnico d'ufficio.
Le risultanze della CTU, dunque, apparendo logiche e congruamente motivate, fornite di riscontri oggettivi e documentali, ben possono essere poste a base della decisione di questo Tribunale, che aderisce alle indicazioni del CTU, con le seguenti precisazioni.
Con riferimento alla modalità di affidamento del minore, rispetto alla proposta del CTU di disporre l'affidamento del medesimo al Servizio Sociale del luogo di domiciliazione del padre (RT), si impongono le considerazioni che seguono.
Con il d.lgs. n. 149/2022 l'affidamento ai Servizi Sociali è stato disciplinato in modo più puntuale attraverso l'introduzione dell'art.
5-bis della l. n. 184/1983, che stabilisce che il minore possa essere affidato ai Servizi Sociali solo dopo un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e, quindi, solo quando gli interventi di sostegno ai genitori si sono rivelati inefficaci.
Come chiarito da Cass. n. 32290/2023 occorre dunque distinguere due tipologie di provvedimenti che prevedano l'affiancamento al nucleo familiare di un soggetto terzo, ossia il Servizio Sociale, in caso di riscontrate carenze nelle funzioni genitoriali. Infatti, “si osserva che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti, sotto il profilo che qui interessa, in due gruppi:
pagina 29 di 36 a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child;
b) interventi in tutto o in parte ablativi: rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti;
in quest'ultimo caso alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi;
si procede quindi per sottrazione e non per addizione.”
Dal complessivo esame della CTU emerge chiaramente che il consulente d'ufficio abbia riscontrato non una inidoneità genitoriale della madre o del padre tale da imporre un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale bensì alcune carenze in entrambe le figure genitoriali che necessitano di essere colmate con un supporto specialistico esterno, nell'interesse del minore.
Nel caso di specie, dunque, gli interventi disposti sono riconducibili alla prima tipologia elencata, ossia interventi di sostegno e supporto che non sottraggono responsabilità genitoriale bensì accrescono le risorse a disposizione delle figure genitoriali e vigilano sul loro corretto esercizio.
Si tratta di misure che “non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale;
questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale;
appare più corretto utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto”
(cfr. ancora Cass. n. 32290/2023).
In altri termini, “si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei pagina 30 di 36 loro compiti istituzionali;
richiede tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati — con esclusione di poteri decisori— e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili.” (Cass. n. 32290/2023).
Va dunque precisato che con il presente provvedimento viene mantenuta la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, affidando, tuttavia, al Servizio Sociale del luogo ove viene disposta la domiciliazione prevalente del minore (RT) un mandato di vigilanza e supporto che è finalizzato
“al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a. un assetto relazionale tra genitori che si attenga ai principi della bigenitorialità basato su cambiamenti individuali dei signori e Parte_1
e su relazioni soddisfacenti tra genitori. b. un significativo stato di benessere del Controparte_1 minore rilevato dal Servizio Sociale di riferimento e dagli specialisti del Servizio di Salute Mentale del territorio.” e si concretizza nelle seguenti attività: “monitoraggio delle condizioni del minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio e svolgerà una attività di orientamento e supporto alla coppia genitoriale. Il Servizio Sociale si impegnerà nei seguenti compiti: definire un progetto educativo e assistenziale personalizzato anche con la attivazione di educativa domiciliare se ritenuto necessario;
supervisionare il percorso di affido attraverso incontri periodici con il minore e i genitori;
intervenire in caso di criticità o difficoltà attivando quanto ritenuto necessario;
coordinare eventuali interventi sanitari, educativi e scolastici, adottando i necessari provvedimenti in caso di disaccordo tra i genitori;
predisporre e monitorare il percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti previsto al punto 5 e il programma terapeutico – riabilitativo previsto al punto 6. Collabora con il coordinatore genitoriale nominato” (cfr. pag. 55 CTU).
Quanto alla nomina del coordinatore genitoriale, suggerita come utile dal CTU a pag. 57 dell'elaborato, il Tribunale osserva che la suddetta nomina necessita della richiesta congiunta delle parti, come testualmente previsto dall'art. 473-bis.26 c.p.c. e, pertanto, in questa sede è preclusa al Tribunale la nomina di un coordinatore genitoriale, non essendo emersa una concorde richiesta delle parti in tal senso. È comunque opportuno invitare i genitori a dar seguito a quanto proposto dal CTU e dunque ad individuare un professionista che possa godere della fiducia professionale di entrambe le parti al fine di svolgere il ruolo di coordinatore genitoriale, secondo i compiti indicati a pag. 57 della CTU. Si ritiene inoltre utile consigliare alle parti di svolgere, singolarmente, il percorso di sostegno alla genitorialità indicato al punto 5 pag. 57 delle proposte del CTU ed i colloqui psicoterapici individuali indicati al punto 7 pag. 58 delle proposte del CTU.
Con riferimento agli aspetti economici, la parte resistente, nelle conclusioni rassegnate (cfr. memoria conclusiva del 09.07.2025) ha chiesto che in caso di domiciliazione prevalente del minore presso di sé la madre fosse onerata di contribuire mensilmente al mantenimento del minore con il versamento della pagina 31 di 36 somma di € 250,00, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori e revoca di ogni altra statuizione economica prevista dall'accordo precedente.
Nel regime finora attuato, frutto di un accordo tra le parti, era previsto che i tempi di permanenza del minore presso entrambi i genitori fossero paritari ed il padre versasse alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 400,00 mensili, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie e di abbigliamento per il minore, con percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre e corresponsione, a carico del padre, di un contributo al pagamento del canone di locazione dell'abitazione della ricorrente.
Dal momento che, all'esito di questo giudizio, viene modificato il regime di permanenza del figlio minore presso i genitori, disponendo una prevalenza dei tempi di permanenza del minore presso l'abitazione paterna, vanno conseguentemente regolate le correlate questioni economiche necessarie
(contributo al mantenimento ordinario, ripartizione spese straordinarie, percezione dell'assegno unico).
Nulla viene previsto, nella modifica delle condizioni economiche correlata al mutamento dei tempi di permanenza del figlio presso entrambi i genitori, in ordine agli oneri economici eventuali che il resistente aveva volontariamente assunto all'atto della sottoscrizione delle previgenti disposizioni concordate (contributo al pagamento di un canone di locazione per l'abitazione della madre, assunzione dell'onere di farsi carico delle spese di abbigliamento), evidenziandosi che, in assenza di disponibilità in tal senso manifestata dal resistente di continuare a farsi carico di tali oneri accessori anche nel mutato assetto di permanenza del figlio presso entrambi i genitori (cfr. le conclusioni rassegnate dalla parte resistente in ordine agli aspetti economici) alcuna norma consente al Tribunale di imporre coattivamente tali esborsi.
Passando alla regolamentazione degli aspetti economici necessari, ritiene il Tribunale che, essendo dato di fatto pacifico tra le parti che vi sia una netta sproporzione tra le disponibilità economiche paterne e materne, non mutata rispetto all'assetto previgente, risulti comunque giustificato mantenere, a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre un contributo al mantenimento del figlio minore, al fine di consentire al minore di godere di un tenore di vita omogeneo nei tempi di permanenza che il medesimo trascorre con ciascun genitore. Tuttavia, poiché occorre tener conto che, rispetto all'assetto paritario previgente, i tempi di permanenza del figlio presso il padre vengono in questa sede aumentati, si ritiene congruo ed opportuno fissare nella misura di € 300,00, rivalutabili ISTAT annualmente, anziché negli attuali € 400,00 concordemente stabiliti, la somma mensile che il padre sarà tenuto a versare alla madre quale contributo al mantenimento del figlio minore.
Per i medesimi motivi risulta congruo ed opportuno mantenere l'integrale percezione dell'assegno unico per il figlio in favore della madre ed il carico delle spese straordinarie al 100% sul padre, come pagina 32 di 36 anche nel provvedimento previgente. Le spese straordinarie sono individuate secondo il Protocollo del
22.12.2022 adottato presso questo Tribunale.
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite per la difesa tecnica, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte ricorrente, stante il rigetto della domanda giudiziale formulata dalla medesima. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m.
n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile e bassa complessità, e si liquidano in complessivi € 7.616, di cui € 1.701 per la fase di studio della controversia, € 1.204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806 per la fase istruttoria, € 2.905 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Si pongono, invece, al 50% tra le parti, nei rapporti interni, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, poiché tale mezzo istruttorio si è reso necessario nell'interesse di entrambe e soprattutto del minore. Per i medesimi motivi, si dispone che resti a carico dei genitori del minore al
50% ciascuno nei rapporti interni (e a carico solidale nei confronti dei professionisti), il compenso del
CTP nominato dal curatore speciale del minore, dott.ssa che si liquida come da Persona_2 separato decreto, ed il compenso del curatore speciale del minore, avv. Francesca Tarchiani, anch'esso liquidato con separato decreto (con riferimento alle attività compiute dal curatore speciale anteriormente al decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 10.06.2025, essendo a carico dell'Erario le attività compiute successivamente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore nato ad [...] il Persona_1
31.10.2015, ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento e la domiciliazione prevalente del minore presso il padre in RT (AR), ove trasferirà la residenza e continuerà il ciclo scolastico già intrapreso;
2) affida al Servizio Sociale del luogo di domiciliazione prevalente del minore un mandato di monitoraggio e supporto finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a. un assetto relazionale tra genitori che si attenga ai principi della bigenitorialità basato su cambiamenti individuali dei signori e e su relazioni soddisfacenti tra genitori. b. un significativo stato Parte_1 Controparte_1 di benessere del minore rilevato dal Servizio Sociale di riferimento e dagli specialisti del Servizio di
Salute Mentale del territorio. Il Servizio sociale è deputato al monitoraggio delle condizioni del minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio e svolgerà una attività di orientamento e supporto alla coppia pagina 33 di 36 genitoriale. Il Servizio Sociale si impegnerà nei seguenti compiti: definire un progetto educativo e assistenziale personalizzato anche con la attivazione di educativa domiciliare se ritenuto necessario;
supervisionare il percorso di affido attraverso incontri periodici con il minore e i genitori;
intervenire in caso di criticità o difficoltà attivando quanto ritenuto necessario;
coordinare eventuali interventi sanitari, educativi e scolastici, adottando i necessari provvedimenti in caso di disaccordo tra i genitori;
predisporre e monitorare il percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti previsto al punto 5
e il programma terapeutico – riabilitativo previsto al punto 6. Collaborare con il coordinatore genitoriale eventualmente nominato su concorde indicazione dei genitori;
3) regola i tempi di permanenza del figlio presso la madre nei seguenti termini:
a. Il minore trascorrerà un fine settimana alternato presso la madre con l'orario seguente: a partire dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore 22,00 nel periodo di vacanze scolastiche.
b. Nella settimana in cui il minore rimarrà con il padre nel week end, la madre potrà incontrare
: i. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo il giorno successivo ER
(mercoledì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). ii.
Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo (venerdì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto).
c. Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, la madre potrà incontrare
: i) il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena ER
ii) Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena d. Restano invariate le condizioni previste relative a vacanze natalizie, pasquali, estive, come da accordi già in essere, di seguito ribaditi integralmente: durante le vacanze, latu sensu considerate, i genitori organizzeranno nel migliore interesse del figlio i periodi che il minore trascorrerà con uno e con l'altro. Per il solo caso di disaccordo si prevede quanto segue: in occasione delle festività natalizie trascorrerà ad anni alterni -il giorno della Vigilia di Natale (24 Dicembre) con uno dei ER genitori, mentre trascorrerà con l'altro la giornata di Natale (25 Dicembre) e Santo NO (26
Dicembre): un anno col padre e l'anno successivo con la madre;
in occasione dell'ultimo giorno dell'anno il figlio trascorrerà - ad anni alterni - la sera del 31 dicembre con uno dei genitori, il primo giorno dell'anno successivo con l'altro genitore;
idem per l'FA (5 gennaio con un genitore e 6 gennaio con l'altro); in occasione delle festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con il ER genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale;
l'anno successivo sarà invertito l'ordine col quale i genitori trascorreranno le citate festività con il figlio, salvo diversi accordi, che potranno essere pagina 34 di 36 convenuti dai genitori con congruo preavviso, sempre nel rispetto delle esigenze di . Ad ogni ER modo il minore, a prescindere con chi dei due genitori trascorrerà la domenica di Pasqua, durante la settimana di vacanza scolastica trascorrerà tre giorni consecutivi con uno e tre giorni con l'altro, sempre in base agli impegni ed alle esigenze di e compatibilmente con gli impegni del padre e ER della madre;
durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche intesi come due settimane ER non consecutive, con l'uno e 15 giorni con l'altro genitore in base agli impegni ed alle esigenze del minore. I genitori si impegnano in ordine al periodo estivo a comunicare preventivamente all'altro i periodi di ferie estive entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e comunque a trovare un'intesa su tali periodi entro tale data. I genitori saranno altresì tenuti a comunicarsi l'uno all'altro luoghi ove il minore trascorrerà le ferie estive. Resta salva ogni modifica preventivamente concordata in ordine al protocollo del minore, nel rispetto di quest'ultimo e degli impegni lavorativi dei genitori.
4) invita le parti a nominare concordemente un coordinatore genitoriale con l'incarico di svolgere una attività di mediazione e sostegno alla genitorialità dei sig.ri e e con il compito di • ER Parte_1
Facilitare la comunicazione tra i genitori: aiuta i genitori a trovare modalità più efficaci e meno conflittuali per comunicare. • Promuovere l'interesse superiore del minore: si assicura che le decisioni prese dai genitori siano orientate al benessere e ai bisogni della minore. • Gestire le dispute: Interviene per risolvere piccoli conflitti quotidiani per la gestione di orari, attività scolastiche, ferie, ecc. • Fornire indicazioni concrete: può suggerire soluzioni pratiche per ridurre le tensioni tra i genitori. • Monitorare la relazione genitoriale: valuta come i genitori collaborano e, se necessario, propone modifiche all'organizzazione della genitorialità. • Fare riferimento al Servizio Sociale per la propria attività, assicurando una costante flusso di informazioni che consenta un adeguato monitoraggio della condizione del minore.
5) invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità in forma individuale finalizzato al rinforzo delle risorse del singolo genitore;
6) dispone la presa in carico del minore da parte dell' Persona_1 Controparte_3 per l'attuazione dei programmi terapeutico - riabilitativi che lo stesso Servizio riterrà
[...] più appropriati;
7) invita ciascuna parte a intraprendere o proseguire percorsi psicoterapici che sostengano e implementino le proprie capacità genitoriali;
8) a modifica dei provvedimenti previgenti, regola gli aspetti economici come segue:
a. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 300,00, rivalutabili ISTAT annualmente, con decorrenza dalla data di pagina 35 di 36 pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore nei tempi di permanenza dello stesso presso la madre;
b. conferma l'obbligo del padre di farsi carico del 100% delle spese straordinarie in Controparte_1 favore del figlio, da individuarsi come da Protocollo del 22.12.2022 adottato presso questo Tribunale;
c. conferma la percezione integrale dell'assegno unico per il figlio, ove ve ne sia diritto, a favore della madre;
Parte_1
9) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente Parte_1 Controparte_1 le spese di lite per compensi di avvocato, liquidate in complessivi € 7.616, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
10) pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, già liquidate in corso di causa;
11) pone il compenso del curatore speciale del figlio minore avv. Francesca Persona_1
Tarchiani, liquidato come da separato decreto, nei rapporti interni a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (per le attività non coperte dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata dal COA di Arezzo in data 10.06.2025), e a carico solidale nei confronti del professionista;
12) pone il compenso del CTP nominato dal curatore speciale del figlio minore Persona_1 dott.ssa liquidato come da separato decreto, nei rapporti interni a carico di entrambe Persona_2 le parti nella misura del 50% ciascuna, e a carico solidale nei confronti del professionista.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
pagina 36 di 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1696/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. BONAVIRI INGRID Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, Corso Italia n. 275
PARTE RICORRENTE contro
( , con il patrocinio dell'avv. LONGO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO e dell'avv. FALOCI ADRIANA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Perugia, Corso Vannucci n. 10
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento di
Avv. TARCHIANI FRANCESCA nella qualità di curatore speciale del minore ER
nato ad Arezzo in data [...], in [...] ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con domicilio
[...] eletto presso il proprio studio in Arezzo, Via Petrarca n. 33
CURATORE SPECIALE
pagina 1 di 36 OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 16.07.2025.
Per parte ricorrente: “L'avv. Bonaviri precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.”, ossia:
“Che l'Ill.mo Tribunale adíto Voglia: a) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale;
b) Modificare nei termini che seguono le condizioni di affidamento e mantenimento del minore 1) Il minore sará affidato ad Persona_1 Persona_1 entrambi i genitori e sará collocato presso la madre presso la nuova abitazione dalla medesima condotta in locazione posta in Arezzo, ove entrambi stabiliranno la loro residenza anagrafica;
2) Il padre in ragione delle attuali condizioni del e dei fatti accaduti, potrá tenere con sé il figlio ER tre weekend al mese, dal venerdí all'uscita di scuola e sino alla domenica sera alle ore 19,00; 3) Le vacanze natalizie, cosí come quelle pasquali, verranno godute, salvo diverso accordo tra i genitori, nel rispetto del suddetto calendario di visita, seppur con l'osservanza del criterio dell'alternanza annuale relativamente ai cd. giorni rossi (quali Capodanno, FA, Pasqua, Lunedí dell'Angelo, Festa della
Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Ognissanti, Natale, Santo NO); 4) Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerá con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
5) Per la Festa del Papà il minore stará con il padre (se infrasettimanale si intende a cena) e per la Festa della Mamma con la madre;
6) Per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza tra pranzo e cena con la possibilità di compresenza in caso di festeggiamenti con gli amici, salvo diverso accordo tra i genitori;
7) Per le altre festività, il figlio stará con il genitore presso il quale è collocato il giorno in cui ricorrono, salvo diverso accordo tra i genitori;
8) Il signor verserá alla signora ER entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Parte_1 predetta acceso presso MPS e avente iban [...] a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, nonché a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove lo stesso andrá a vivere con la madre, la somma mensile complessiva di euro
5.000,00, somma da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
9) Il signor ER sosterrá, come fatto fino ad oggi, il 100% delle spese straordinarie per il figlio , ivi compresa ER
pagina 2 di 36 la retta scolastica del Convitto Nazionale nonché le ulteriori spese scolastiche;
10) L'assegno unico universale sará riscosso, come fatto fino ad oggi, al 100% dalla sig.ra ” Parte_1
Per parte resistente: “L'avv. Gambuli (…) Insiste nelle conclusioni di cui alle memorie conclusive autorizzate.”, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria istanza, domanda, richiesta eccezione e deduzione, i. respingere integralmente il ricorso introduttivo del presente giudizio e tutte le domande in esso contenute;
ii. disciplinare l'affidamento del minore le Persona_1 modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i correlati diritti di mantenimento sulla base delle sotto indicate condizioni 1. La casa familiare, di proprietà del Sig. con l'assenso Controparte_1 dell'usufruttuaria, resterà in godimento allo stesso, il quale continuerà a risiedervi.
2. Affido di ai Servizi Sociali competenti per il territorio di domiciliazione del minore fino al Persona_1 compimento del diciottesimo anno di età o fino al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a. un assetto relazionale tra genitori che si attenga ai principi della bigenitorialità basato su cambiamenti individuali dei signori e e su relazioni soddisfacenti tra genitori. Parte_1 Controparte_1
b. un significativo stato di benessere del minore rilevato dal Servizio Sociale di riferimento e dagli specialisti del Servizio di Salute Mentale del territorio. Il Servizio sociale è deputato al monitoraggio delle condizioni del minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio e svolgerà una attività di orientamento e supporto alla coppia genitoriale. Il Servizio Sociale si impegnerà nei seguenti compiti: definire un progetto educativo e assistenziale personalizzato anche con la attivazione di educativa domiciliare se ritenuto necessario;
supervisionare il percorso di affido attraverso incontri periodici con il minore e i genitori;
intervenire in caso di criticità o difficoltà attivando quanto ritenuto necessario;
coordinare eventuali interventi sanitari, educativi e scolastici, adottando i necessari provvedimenti in caso di disaccordo tra i genitori;
predisporre e monitorare il percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti previsto al punto 6 e il programma terapeutico – riabilitativo previsto al punto 7 che seguono;
collaborare con il coordinatore genitoriale nominato. 3.
Collocamento e domiciliazione prevalente del minore presso la residenza del padre in RT via
Guelfa 29 ove trasferirà la propria residenza.
4. Diritto di visita della madre così organizzato: a. Il minore trascorrerà un fine settimana alternato presso la madre con l'orario seguente: a partire dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore 22,00 nel periodo di vacanze scolastiche. b. Nella settimana in cui il minore rimarrà con il padre nel week end, la madre potrà incontrare : i. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo il giorno ER successivo (mercoledì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). ii. il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo
(venerdì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). c. pagina 3 di 36 nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, la madre potrà incontrare
: i. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di ER cena ii. il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena d. restano invariate le condizioni previste relative a vacanze natalizie, pasquali, estive, come da accordi già in essere, di seguito ribaditi integralmente: durante le vacanze, latu sensu considerate, i genitori organizzeranno nel migliore interesse del figlio i periodi che il minore trascorrerà con uno e con l'altro. Per il solo caso di disaccordo si prevede quanto segue: in occasione delle festività natalizie trascorrerà- ad anni alterni -il giorno della Vigilia di Natale (24 Dicembre) con uno dei ER genitori, mentre trascorrerà con l'altro la giornata di Natale (25 Dicembre) e Santo NO (26
Dicembre): un anno col padre e l'anno successivo con la madre;
in occasione dell'ultimo giorno dell'anno il figlio trascorrerà - ad anni alterni - la sera del 31 dicembre con uno dei genitori, il primo giorno dell'anno successivo con l'altro genitore;
idem per l'FA (5 gennaio con un genitore e 6 gennaio con l'altro); in occasione delle festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con ER il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale;
l'anno successivo sarà invertito l'ordine col quale i genitori trascorreranno le citate festività con il figlio, salvo diversi accordi, che potranno essere convenuti dai genitori con congruo preavviso, sempre nel rispetto delle esigenze di . Ad ER ogni modo il minore, a prescindere con chi dei due genitori trascorrerà la domenica di Pasqua, durante la settimana di vacanza scolastica trascorrerà tre giorni consecutivi con uno e tre giorni con l'altro, sempre in base agli impegni ed alle esigenze di e compatibilmente con gli impegni del ER padre e della madre;
durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche intesi come due ER settimane non consecutive, con l'uno e 15 giorni con l'altro genitore in base agli impegni ed alle esigenze del minore. l genitori si impegnano in ordine al periodo estivo a comunicare preventivamente all'altro i periodi di ferie estive entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e comunque a trovare un'intesa su tali periodi entro tale data. I genitori saranno altresì tenuti a comunicarsi l'uno all'altro luoghi ove il minore trascorrerà le ferie estive. Resta salva ogni modifica preventivamente concordata tra i conviventi in ordine al protocollo del minore, nel rispetto di quest'ultimo e degli impegni lavorativi dei genitori.
5. Nomina di un coordinatore genitoriale con l'incarico di svolgere una attività di mediazione e sostegno alla genitorialità della coppia - In particolare il ER Parte_1 coordinatore genitoriale, operando nei confini delle disposizioni determinate dal Giudice, dovrà: •
Facilitare la comunicazione tra i genitori: aiuta i genitori a trovare modalità più efficaci e meno conflittuali per comunicare. • Promuovere l'interesse superiore del minore: si assicura che le decisioni prese dai genitori siano orientate al benessere e ai bisogni della minore. • Gestire le dispute:
Interviene per risolvere piccoli conflitti quotidiani per la gestione di orari, attività scolastiche, ferie, pagina 4 di 36 ecc. • Fornire indicazioni concrete: può suggerire soluzioni pratiche per ridurre le tensioni tra i genitori. • Monitorare la relazione genitoriale: valuta come i genitori collaborano e, se necessario, propone modifiche all'organizzazione della genitorialità. • Fare riferimento al Servizio Sociale per la propria attività, assicurando una costante flusso di informazioni che consenta un adeguato monitoraggio della condizione della minore.
6. Percorso di sostegno alla genitorialità della coppia. I genitori dovranno partecipare ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro per la
Famiglia di Castiglion Fiorentino o analogo Servizio Pubblico territoriale.
7. Presa in carico del minore da parte dell' per l'attuazione dei programmi terapeutico - Persona_1 CP_2 riabilitativi che lo stesso Servizio riterrà più appropriati.
8. I genitori avvieranno o proseguiranno se già in corso trattamenti psicologici o psicoterapici individuali che sostengano e implementino le proprie capacità genitoriali.
9. I genitori saranno liberi di autodeterminare la propria vita, impegnandosi a svolgere nel modo più sereno il compito di genitori. I ricorrenti si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro soprattutto alla presenza del figlio. 10. La Sig.ra in Parte_1 considerazione delle attuali esigenze del figlio minore , dei tempi di permanenza presso ER ciascun genitore, delle condizioni economiche di entrambi i genitori, provvederà al mantenimento in via diretta, tenendo con sé il figlio e altresì verserà al Sig. la somma mensile di Controparte_1
Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento del minore. Tale importo verrà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di Arezzo e dovrà essere corrisposto attraverso versamento mediante bonifico bancario sul C/C intestato al Sig.
11. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie Controparte_1 secondo le Linee Guida in vigore presso il Tribunale di Arezzo dal 22 dicembre 2022. Qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti, tali spese dovranno essere sempre preventivamente concordate.
Ogni altra condizione economica di cui all'accordo sottoscritto dalle parti nell'ambito del procedimento n. 3665/2022 R.G. Tribunale di Arezzo è revocata”. iii. respingere tutte le richieste istruttorie avversarie.”
Per il curatore speciale del minore: “L'avv. Tarchiani precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate.”, ossia: “1. Affidamento di ai Servizi Sociali competenti per il territorio Persona_1 di domiciliazione del minore fino al compimento del diciottesimo anno di età o fino al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a. un assetto relazionale tra genitori che si attenga ai principi della bigenitorialità basato su cambiamenti individuali dei signori e e Parte_1 Controparte_1 su relazioni soddisfacenti tra genitori. b. un significativo stato di benessere del minore rilevato dal
Servizio Sociale di riferimento e dagli specialisti del Servizio di Salute Mentale del territorio;
2. pagina 5 di 36 Collocamento prevalente del minore presso la residenza del padre, con proseguimento della frequentazione della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo RT 1, Girolamo Mancini, Via Di
Murata, RT;
3. Diritto di visita della madre, secondo il seguente calendario: il minore trascorrerà un fine settimana alternato presso la madre con l'orario a partire dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore 22,00 nel periodo di vacanze scolastiche;
nella settimana in cui il minore rimarrà con il padre nel fine settimana, la madre potrà incontrare ER il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo il giorno successivo (mercoledì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto), nonché il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo (venerdì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, la madre potrà incontrare : il martedì a partire ER dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena, nonché IL giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena;
Restano invariate le condizioni previste relative a vacanze natalizie, pasquali, estive, come da accordi già in essere, di seguito ribaditi integralmente;
4. Nomina di un coordinatore genitoriale, con l'incarico di svolgere una attività di mediazione e sostegno alla genitorialità della coppia – secondo le ER Parte_1 espresse indicazioni del CTU;
5. Percorso di sostegno alla genitorialità della coppia;
6. Presa in carico del minore da parte dell' , per l'attuazione dei programmi Persona_1 CP_2 terapeutico -riabilitativi che lo stesso Servizio riterrà più appropriati o in alternativa scelta di uno psicologo privato;
7. Colloqui individuali e trattamenti psicoterapeutici per i genitori, per sostenere ed implementare le rispettive proprie capacità genitoriali;
8. In punto economico, stante il collocamento prevalente del minore presso il padre, ci si rimette alla decisione del Tribunale di Persona_1
Arezzo, sia in ordine al contributo al mantenimento del figlio da parte della madre, che in ordine alla partecipazione dei genitori alle spese straordinarie ed alla riscossione dell'assegno unico universale per il figlio;
9. Disporre, solidalmente a carico dei genitori, il compenso per l'attività svolta dal
Curatore speciale del minore fino alla data del 10 giugno 2025 e da tale data il Persona_1 compenso sarà a carico del patrocinio a spese dello Stato, il tutto secondo i parametri ministeriali e, comunque, secondo giustizia;
10. Disporre, solidalmente a carico dei genitori, il compenso per l'attività svolta dal CTP Dott.ssa CTP del Curatore speciale del minore, secondo la Persona_2 pro forma allegata, trattandosi di attività svolta prima del 10 giugno 2025.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 6 di 36 Con ricorso depositato il 02.08.2024 ha adito l'intestato Tribunale con ricorso Parte_1 promosso ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c. al fine di chiedere la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il ER
31.10.2015 dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente, concordemente delineate dalle parti con ricorso congiunto del 18.12.2022 e recepite, in conformità, da questo Tribunale.
In base alle condizioni vigenti, frutto di un accordo tra le parti, era previsto che il minore venisse affidato ad entrambi i genitori ma collocato presso la madre, nell'appartamento dalla stessa condotto in locazione e posto in RT, Loc. Monsigliolo 1139; il minore avrebbe trascorso presso i genitori un uguale periodo di tempo ripartito secondo uno schema a settimane alternate, il sig. avrebbe ER dovuto versare alla sig.ra l'importo di euro 400,00 mensili per il concorso al mantenimento Parte_1 del minore, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
il sig. avrebbe inoltre dovuto sostenere il ER
100% delle spese straordinarie del figlio ed avrebbe altresì rimborsato alla sig.ra la spesa Parte_1 dalla stessa anticipata per l'acquisto dei capi di abbigliamento del figlio, per una spesa totale massima di euro 150,00 mensili;
il sig. avrebbe inoltre sostenuto per intero il canone di locazione ER dell'appartamento condotto dalla sig.ra a tal fine versando direttamente al proprietario Parte_1
l'importo dovuto;
l'assegno unico universale erogato dall'Inps per il minore sarebbe stato riscosso in misura del 100% dalla sig.ra (cfr. doc. 4 di parte ricorrente). Parte_1
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto che successivamente all'accordo sarebbero mutati gli equilibri tra i genitori, a causa di condotte violente e prevaricatorie dell'ex compagno, e che la stessa avrebbe maturato l'intenzione di trasferirsi “in un'altra abitazione, sempre in locazione, ma altrove”
(cfr. pag. 4 ricorso) ed in particolare ad Arezzo, vicino alla propria famiglia di origine, intendendo dunque modificare il calendario di permanenza del figlio presso entrambi i genitori precedentemente concordato in misura paritaria prevedendo maggiori tempi di permanenza presso la madre, chiedendo conseguentemente un contributo per il mantenimento ordinario del figlio e per spese di locazione, a carico del padre, nella misura di € 5.000 mensili, nonché di disporre il trasferimento scolastico del figlio da RT ad Arezzo, rappresentando di aver “giá preso contatti con il Convitto Nazionale di
Arezzo- scuola adatta alle esigenze del predetto minore e che eleverebbero lo stesso ad un livello maggiore di istruzione e di tempo dedicato alla scuola e allo studio- sia per prossimitá territoriale alla nuova abitazione ove vorrebbe andare a vivere sia per orari di entrata ed uscita del figlio” (cfr. pag. 5 ricorso).
La ricorrente deduceva altresì, in calce al ricorso, che “Vista la necessitá del figlio minore
[...] di procedere alla nuova iscrizione scolastica, da effettuarsi entro la fine del corrente mese, si ER richiede che l'Ill.mo Tribunale adíto Voglia adottare, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., pagina 7 di 36 provvedimenti temporanei ed urgenti al fine di non pregiudicare il diritto allo studio del predetto il quale, se non iscritto nei tempi de quibus, rischia di perdere l'anno scolastico” (cfr. pag. 12 ricorso).
Con decreto di fissazione udienza del 06.08.2025, oltre a fissare l'udienza di comparizione delle parti, veniva motivatamente respinta tale ultima richiesta, argomentando che la stessa non avrebbe potuto essere accolta né sulla base dell'art. 473-bis.22 c.p.c., come richiesto, e neppure ove qualificata ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge: “rilevato preliminarmente che la parte ricorrente chiede (pag. 12) l'emissione di provvedimenti “con ordinanza ex art. 473-bis 22
c.p.c.” in relazione al trasferimento dell'iscrizione scolastica del figlio minore “da effettuarsi entro la fine del corrente mese” domandato dalla ricorrente tra le modifiche dei provvedimenti attualmente in essere;
rilevato che, come si evince dal tenore letterale della norma richiamata, i provvedimenti ex art. 473- bis.22 c.p.c. possono essere assunti solo a seguito dello svolgimento dell'udienza di prima comparizione e dunque non anche in questa fase processuale, a contraddittorio non integro;
che, inoltre, la richiesta della ricorrente relativa al trasferimento dell'iscrizione scolastica del figlio non potrebbe essere accolta in questa fase processuale neppure qualora la si qualificasse quale richiesta di provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., poiché non si ravvisa l'esistenza degli stringenti presupposti richiesti dalla norma al fine di consentire l'emanazione di provvedimenti senza la previa instaurazione del contraddittorio, ossia che la mancata concessione del provvedimento possa arrecare alla prole un pregiudizio imminente e irreparabile o la dimostrazione che la preventiva instaurazione del contraddittorio e l'esplicazione del diritto di difesa della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento;
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.22 e l'art. 473-bis.15 c.p.c. Respinge la richiesta di provvedimenti provvisori”.
Ciò nonostante, la ricorrente reiterava la richiesta di autorizzazione al trasferimento scolastico del figlio minore, e con decreto del 22.08.2024, ribadendo che “sono già state esplicitate con il decreto del
06.08.2024 le ragioni per cui l'istanza della ricorrente non può essere accolta inaudita altera parte”, veniva comunque anticipata l'udienza di comparizione delle parti al giorno 12.09.2024 al fine di esaminare in contraddittorio tale specifica richiesta.
Si costituiva dunque per tale udienza il resistente opponendosi alle richieste Controparte_1 avversarie e chiedendone il rigetto. Il resistente ha rappresentato, quanto alla fine della relazione sentimentale con la ricorrente, che “La Sig.ra nel mese di ottobre 2022, ha deciso di Parte_1 interrompere la convivenza con il Sig. in quanto, almeno dal mese di settembre Controparte_1
2022, aveva intrapreso una relazione con tale (detto "il Ciclone") che, per quanto Persona_3 risulta da recenti notizie di cronaca (doc. 33), sarebbe un noto estremista di destra di Arezzo, militante in Forza Nuova, con svariati precedenti di Polizia e di Giustizia e di recente sarebbe stato condannato pagina 8 di 36 in primo grado a otto anni e due mesi di reclusione (doc. 33). La circostanza della frequentazione della sig.ra con il Sig. incredibilmente taciuta dalla ricorrente nell'atto Parte_1 Per_3 introduttivo e nei vari “diari” personali consegnati ai propri consulenti, risulta dalle dichiarazioni rese dalla stessa alla Questura di Arezzo in data 13.11.2022 (doc. 7) 1 . Peraltro, nello Parte_1 stesso periodo antecedente alla decisione di interrompere la relazione con il resistente, la Sig.ra aveva pure iniziato a tatuarsi in diverse parti del corpo simboli inequivocabilmente Parte_1 riconducibili a ideologie di estrema destra e ad acquistare libri di esoteria nazista (all. 34) o che sostenevano idee naziste creando non poco imbarazzo nel ricorrente che, su richiesta della ex compagna, in un paio di occasioni si è trovato a dover ritirare e pagare nella libreria di RT tali volumi ordinati dalla ricorrente.” (cfr. pag. 5 comparsa del 11.09.2024). Il resistente ha inoltre dedotto che la ricorrente, prima della sottoscrizione del ricorso congiunto teso alla regolamentazione delle condizioni di affidamento, mantenimento e permanenza del figlio presso entrambi i genitori, ER gli aveva sottratto illecitamente degli orologi di valore e lo aveva aggredito, presentando querele (cfr. pag. 6 comparsa del 11.09.2024 e doc. 3, 11, 12 di parte resistente). Con l'ausilio dei rispettivi legali, le parti riuscivano a sottoscrivere un ricorso congiunto relativo alla gestione del minore nonché una transazione con reciproca remissione di querele. Il resistente ha tuttavia dedotto che, pochi giorni prima dell'udienza per la trattazione del ricorso congiunto, la ricorrente, avendo cambiato il proprio difensore, aveva chiesto un rinvio per costituirsi con un nuovo avvocato e successivamente, a seguito della costituzione con un nuovo difensore, esponeva di aver sottoscritto il precedente ricorso congiunto senza la necessaria lucidità mentale (cfr. pag. 3, doc. 16 di parte resistente) e modificava in rialzo le proprie richieste economiche (cfr. doc. 16). Ne sono seguite ulteriori trattative, all'esito delle quali venivano concordate le condizioni congiuntamente rassegnate in udienza (cfr. doc. 17 di parte convenuta), che differivano dalle precedenti unicamente per aspetti economici, fatte proprie dal Tribunale (doc. 18 di parte convenuta) ed oggetto della richiesta di modifica contenuta nel ricorso che ha originato il presente procedimento.
Il resistente ha inoltre rappresentato che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, la ricorrente avrebbe disatteso gli impegni assunti, ostacolando il rapporto padre-figlio e presentando querele di natura ritorsiva nei suoi confronti, deducendo che “A comprova della natura ritorsiva del comportamento basti evidenziare che: alle e-mail dell'avv. Longo del 24.7.23 e 24.8.23 con cui si contestava il mancato rispetto delle condizioni di frequentazione del minore (docc. 19 e 20) facevano seguito la denuncia querela del 4.9.2023 (doc. 21) e quella dell'ottobre successivo (entrambe poi rinunciate doc. 23); all'inizio di una relazione sentimentale del sig. con un'altra donna e alla ER
pagina 9 di 36 diffida del del 5.4.2024 (doc. 25), seguivano le denunce di aprile e maggio 2024 richiamate ER nel ricorso per modifica delle condizioni di affidamento” (cfr. pag. 9 comparsa del 11.09.2024).
Con riferimento alla richiesta formulata dalla parte ricorrente di trasferimento scolastico del figlio minore, il resistente ha manifestato la propria contrarietà, evidenziando che nelle condizioni precedentemente concordate era stabilito chiaramente che il minore avrebbe terminato il ciclo di studi presso la scuola Girolamo Mancini di RT, mentre la ricorrente, per proprie esigenze personali e senza tenere in considerazione la contrarietà del padre rispetto a tale scelta unilaterale, aveva iscritto il minore presso un altro istituto scolastico in una città diversa da quella in cui viveva abitualmente, presentando disdetta dal contratto di locazione dell'immobile di RT ove viveva senza aver preventivamente trovato un'altra abitazione né un impiego (cfr. doc. 37 e 39 di parte convenuta).
All'esito dell'udienza del 12.09.2024 l'istanza della ricorrente tesa ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento scolastico del minore veniva respinta (cfr. ordinanza del 12.09.2024, che in questa sede si richiama integralmente) con indicazione puntuale dei motivi di fatto e di diritto che non rendevano accoglibile l'istanza presentata. Non risulta dagli atti che il suddetto provvedimento sia stato impugnato nelle forme e nei modi di legge.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 e allo svolgimento della successiva udienza del
06.11.2024, sono state esaminate e valutate le istanze istruttorie ritualmente formulate dalle parti, motivando in ordine alla loro non ammissione, e si è proceduto alla nomina di un curatore speciale del minore, individuato nell'avv. Tarchiani Francesca, per i motivi indicati nell'ordinanza del 08.11.2024, ed è stata disposta CTU psicologica, nominando quale consulente d'ufficio il dott. Persona_4 psicologo-psicoterapeuta, e formulando al medesimo il quesito indicato a pag.
3-4 dell'ordinanza del
08.11.2024, che si richiama integralmente.
Con dichiarazione depositata il 11.11.2024 il curatore speciale del minore ha dichiarato di accettare l'incarico e in data 25.11.2024 ha depositato memoria difensiva nell'interesse del minore, rappresentando le attività già svolte quale curatore speciale nel procedimento RG n. 1082/2024 avente ad oggetto l'attuazione del provvedimento vigente in materia di regolamentazione dell'affidamento, permanenza e mantenimento del minore (cfr. pag.
4-5 della comparsa di costituzione del curatore).
Il curatore speciale del minore così si è espresso nella propria comparsa di costituzione: “Dall'esame degli atti e dei documenti di causa emergerebbe una difficoltà del padre di esercitare compiutamente il suo ruolo genitoriale e di vedere rispettati i suoi tempi di frequentazione al bambino;
emerge, altresì, uno stato di elevata conflittualità tra i genitori, risalente nel tempo, ma anche attuale, per la presenza di procedimenti penali iniziati, in tempi recenti, dalla Sig.ra in danno dell'ex compagno. Parte_1
Tale elevata conflittualità impedisce ad di avere un'indicazione educativa e formativa ER
pagina 10 di 36 comune, nonché scelte assunte dai genitori in maniera condivisa, con ripercussioni nella quotidianità del bambino Si assiste sovente ad un esercizio unilaterale della responsabilità genitoriale da parte della madre. In particolare: - il trasferimento della madre da RT ad Arezzo, unitamente al figlio, sarebbe avvenuto senza apparenti motivazioni di natura lavorativa e/o personale (il trasferimento della Sig.ra risale al mese di luglio 2024, mentre il contratto di lavoro della ricorrente con Parte_1 la società Unieuro Spa porta la data del 23 settembre 2024; - il nucleo familiare della madre si trova ad Arezzo, come al momento dell'accordo del maggio 2023, quando consapevolmente l'attuale ricorrente decise di rimanere a vivere con il figlio a RT;
la circostanza, pertanto, non costituisce elemento nuovo e diverso rispetto al passato;
- le motivazioni indicate dalla madre circa la necessità di un cambio della scuola per non hanno alcuna ragionevolezza;
le difficoltà del bambino non ER dipendono “da una sconosciuta scuola di campagna” e non si risolverebbero con la frequentazione di una “scuola elementare di città”; le origini del disagio scolastico di sono ben altre;
- il ER cambio di residenza anagrafica del bambino da RT ad Arezzo è stato effettuato senza condivisione alcuna con il padre;
- la permanenza del figlio nei giorni di spettanza materna ad Arezzo ha reso più difficoltosa la frequentazione quotidiana della scuola a RT;
- l'interruzione da parte del figlio del corso di nuoto a RT è avvenuta per volontà della madre, espressa chiaramente anche all'udienza del 7 novembre 2024; - la volontà unilaterale della madre si è espressa anche nell'impedire la frequenza al bambino del catechismo presso la Parrocchia di Camucia” (cfr. pag.
7-8 comparsa del curatore speciale), chiedendo, nelle conclusioni rassegnate in comparsa, disporsi l'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente ed il collocamento prevalente del medesimo presso il padre in RT, in continuità con il percorso di vita del minore già intrapreso.
Il 18.11.2024 il CTU nominato, dott. dichiarava di accettare l'incarico e prestava il giuramento Per_4 di rito, fissando l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 16.12.2024.
In data 02.12.2024 la difesa di parte ricorrente depositava nota con la quale dichiarava di nominare
CTP per parte la dott.ssa Il CTU rappresentava tuttavia, con nota scritta Parte_1 Persona_5 depositata il 17.12.2024, che “non ha partecipato agli incontri la dottoressa dagli Persona_5 atti nominata quale CTP della signora Contattata telefonicamente e con successiva PEC la Parte_1 dottoressa ha comunicato quanto segue: “le confermo che non ho mai ricevuto e accettato nessun incarico come Consulente Tecnico di Parte dalla signora per la causa in oggetto (…)”, Parte_1 allegando la PEC trasmessagli dalla dott.ssa con cui la medesima rappresentava di non aver Per_5 mai ricevuto né accettato alcun incarico quale CTP per la parte ricorrente.
Si sono dunque svolte le operazioni peritali di CTU, cui hanno partecipato anche il CTP nominato per la parte resistente, dott. ed il CTP nominato dal curatore speciale del minore, dott.ssa Persona_6
pagina 11 di 36 non avendo la parte ricorrente nominato alcun CTP nelle forme e nei termini di Persona_2 legge. L'elaborato finale è stato depositato dal CTU in data 17.04.2025.
In data 24.03.2025 il difensore di parte ricorrente, avv. Alessandro Massai, dava atto di aver rinunciato al mandato ed in data 02.05.2025 si costituiva per parte ricorrente il nuovo difensore, avv. Ingrid
Bonaviri.
La CTU esperita nel presente procedimento, all'esito delle operazioni, ha proposto di disporre l'affidamento di al Servizio Sociale competente per il territorio di domiciliazione del minore, ER stabilendo la domiciliazione dello stesso presso il padre a RT e regolando i tempi di permanenza presso la madre come segue: “a. Il minore trascorrerà un fine settimana alternato presso la madre con l'orario seguente: a partire dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica
– ore 22,00 nel periodo di vacanze scolastiche. b. Nella settimana in cui il minore rimarrà con il padre nel week end, la madre potrà incontrare : i. il martedì a partire dall'uscita di scuola ER riaccompagnandolo il giorno successivo (mercoledì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). ii. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo (venerdì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). c. Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, la madre potrà incontrare : i. il martedì a partire dall'uscita di scuola ER riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena ii. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena” (cfr. pag. 55-56), con conferma della regolamentazione relativa alle vacanze natalizie, pasquali ed estive come da provvedimento già in essere. Il CTU ha inoltre suggerito la nomina di un coordinatore genitoriale, nonché l'attivazione di percorsi individuali di supporto alle competenze genitoriali di ciascun genitore e la presa in carico del minore da parte dell' . CP_2
Alla successiva udienza del 28.05.2025, con il consenso delle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale per il giorno 16.07.2025, con termine per il deposito di note scritte conclusive fino al 09.07.2025.
La difesa di parte resistente ed il curatore speciale del minore, avv. Tarchiani, hanno dato atto di condividere quanto emerso nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, chiedendo che il Tribunale regoli il regime di affidamento e permanenza del figlio presso entrambi i genitori in conformità alle indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio all'esito delle operazioni peritali.
Il nuovo difensore di parte ricorrente, nelle note conclusive autorizzate del 09.07.2025, ha invece riferito:
pagina 12 di 36 - che non sarebbe stata depositata documentazione contabile relativa alla parte resistente, il quale neppure avrebbe precisato che lavoro svolge (pag. 1);
- che il resistente aveva provveduto a pignorare il conto corrente della ricorrente e ad intimargli entro 5 giorni il pagamento pro quota degli onorari liquidati al CTU, pur avendo già provveduto al pagamento al dott. anche per la quota dell'ex compagna (pag. 2-3); Per_4
- che il resistente sarebbe un soggetto violento e aggressivo, “che sta attuando quanto da sempre promesso alla ex compagna, in caso lo avesse lasciato, ossia che l'avrebbe rovinata e che le avrebbe tolto il figlio” (cfr. pag. 3), come attestato anche dal casellario giudiziale prodotto unitamente alle note conclusive (doc. 41);
- che la ricorrente aveva denunciato i comportamenti aggressivi dell'ex compagno nei suoi confronti i quali, sebbene non accertati da sentenza penale di condanna, sarebbero oggetto di un riferito “credibile, autoevidente e conforme sia ai documenti prodotti dalla stessa, che dal passato del sig. , e ER ciò nonostante non sarebbero stati tenuti nella considerazione ritenuta corretta dalla ricorrente né dal
Tribunale, né dal CTU, né dai CTP, né dalla curatrice speciale del minore, la quale avrebbe invece
“attuato una vera e propria svalutazione della stessa” ricorrente, né dal CTP nominato dalla curatrice speciale del minore nell'interesse di quest'ultimo (cfr. pag. 4);
- che la consulenza tecnica esperita in questo giudizio “avrebbe dovuto analizzare e valutare: la pericolosità del sig. includendo una valutazione psicologica dello stesso, delle sue ER motivazioni e della sua capacità di reazione alle situazioni di conflitto;
indagare sugli effetti psicologici della violenza sulla ricorrente, che pur emergendo nella CTU, non vengono riferite al vissuto di coppia;
i danni psicologici, come disturbi da stress post-traumatico (PTSD), ansia, depressione, difficoltà emotive;
la relazione con il figlio , con riferimento anche agli ER accadimenti passati e determinare se chi ha commesso (o è accusato di aver commesso) violenza possa essere una figura di riferimento adeguata per il minore. La CTU avrebbe dovuto essere di aiuto per stabilire la sicurezza e la protezione del minore, in caso di affidamento o visite, in modo da garantire il suo benessere” (pag. 6), ed invece “Il dott. sminuisce i riferiti della ad Persona_4 Parte_1 esempio quando, per paura del la stessa riferisce di aver dormito in auto, il CTU ritiene ER che: “si tratta di episodi che possono essere considerati delle vere e proprie 'fughe dissociative' e rivelano l'alto livello di impulsività della signora, la difficoltà nella gestione delle angosce, la perdita di contatto con la realtà, dato che dormire in macchina di notte in un parco cittadino espone sicuramente a più rischi del rimanere a casa propria o a casa della madre.” (pag. 29 della CTU).”
(cfr. pag. 6);
pagina 13 di 36 - che l'elaborato peritale scritto del CTU avrebbe travisato le dichiarazioni rese dalla e dal Parte_1 minore nel corso delle operazioni peritali, essendo in diversi punti difforme rispetto alla documentazione video delle operazioni peritali medesime, depositata dalla parte ricorrente in allegato alla memoria conclusiva autorizzata (cfr. pag. 7).
A verbale d'udienza del 09.07.2025, la difesa di parte ricorrente ha eccepito nuovamente il mancato deposito della documentazione contabile da parte del resistente, come già dedotto nelle note conclusive, “in secondo luogo, rileva che non è stata disposta l'audizione del minore, che ha dieci anni, da parte del Tribunale e che la stessa non è sostituita dall'audizione del CTU, e neppure dal curatore speciale. In terzo luogo, eccepisce la nullità della CTU per mancanza del contraddittorio, perché in caso di mancanza del CTP ogni appuntamento e orario delle operazioni di CTU deve essere comunicata alla parte personalmente, che potrebbe parteciparvi. Nel caso di specie non c'è stata alcuna comunicazione in tal senso e ciò rende la CTU nulla per violazione del contraddittorio.” (cfr. verbale d'udienza del 16.07.2025).
All'esito della discussione orale (cfr. verbale d'udienza del 16.07.2025), la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Ciò premesso, osserva il Collegio quanto segue.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni formulate dal nuovo difensore di parte ricorrente all'udienza di discussione orale relative all'audizione in Tribunale del minore , di anni nove, ER nonché quelle relative alla nullità della CTU.
Con riferimento all'audizione del minore, ex art. 473-bis.4 c.p.c., va rammentato che l'essere ascoltato
è un diritto del minore e non un dovere da imporgli e va evidenziato che è un minore ER infradodicenne e che dunque l'ascolto del medesimo può essere disposto solo in caso di positivo accertamento della sua capacità di discernimento, non operando il meccanismo di presunzione legale in tal senso previsto per i minori di età superiore ai 12 anni.
Va inoltre rilevato che nel caso di specie plurimi riscontri oggettivi, oltre all'età del bambino, palesavano la contrarietà all'interesse del minore di una sua diretta audizione in Tribunale (peraltro non richiesta dalla ricorrente né nel ricorso né nella memoria ex art. 473-bis.17 depositata).
Come già osservato con l'ordinanza del 08.11.2024, dai riscontri ottenuti dal curatore speciale del minore, già nel procedimento RG n. 1082/2024, dal pediatra del bambino, dalle maestre e dalla psicologa dott.ssa Sensi, e successivamente depositati anche in allegato alla comparsa di costituzione del curatore nel presente giudizio, emergeva un quadro tale da non ritenere conforme all'interesse del minore il suo ascolto (cfr. ordinanza del 08.11.2024: “che, inoltre, considerato quanto risulta dal tenore della memoria di costituzione depositata dal Curatore nel procedimento RG n. 1082/2024 (e pagina 14 di 36 depositata agli atti di questo giudizio quale doc. 55 di parte resistente), da cui “è emerso sostanzialmente che il bambino non abbia ancora capacità di discernimento, tale per poter sostenere l'ascolto richiesto” (cfr. pag. 5-6) può esonerarsi, allo stato, il Curatore dal procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 315-bis, co. 3, c.c. e del 473-bis.4 c.p.c.”). ER
Con riferimento all'asserita nullità della CTU per violazione del contraddittorio, eccepita dalla parte ricorrente all'udienza di discussione orale del 16.07.2025, si rileva, per un verso, che l'eccezione è tardiva poiché non sollevata alla prima udienza utile successiva al verificarsi della asserita nullità (e cioè l'udienza del 28.05.2025) e nel merito è anche infondata, perché occorre rammentare che alla parte ricorrente, al pari delle altre parti, era consentita la partecipazione alle operazioni peritali con l'assistenza di un proprio CTP, da nominarsi nelle forme e nei termini di legge, e la circostanza che ciò non sia avvenuto (ovvero che il CTP che il precedente difensore aveva indicato con nota scritta depositata nel fascicolo telematico abbia palesato di non aver mai ricevuto né accettato un incarico in tal senso e non sia stato nominato altro professionista in sostituzione, nei termini di legge) non inficia la validità delle operazioni peritali eseguite né rende inutilizzabile il loro contenuto.
Non vi è infatti alcun obbligo di comunicazione alle parti delle date degli incontri successivi a quello di inizio delle operazioni peritali, come confermato da Cass., Ord. n. 22615 del 16/10/2020: “Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.”.
Nel caso di specie va inoltre evidenziato che il dott. contestualmente al deposito telematico Per_4 della dichiarazione di giuramento, in data 18.11.2024, aveva rappresentato non solo “che le attività peritali avranno inizio in data 16 dicembre 2024 e avranno luogo nello studio sito in Viale
Michelangelo 128, Arezzo”, ma aveva anche delineato fin da subito un calendario delle operazioni peritali immediatamente successive, come si legge testualmente: “Lunedì 16 dicembre 2024 • ore 9,00 - inizio attività peritali: incontro con i CCTTPP in caso di loro nomina • ore 10,00 – colloquio con il
Curatore speciale avv. Francesca Tarchiani Martedì 17 dicembre 2024: • ore 9,00 colloquio individuale • ore 10,00 colloquio individuale Giovedì 19 Parte_1 Controparte_1 dicembre 2024: • ore 9,00 esame psicodiagnostico • ore 11,00 esame Controparte_1 psicodiagnostico ”. Parte_1
Che il suddetto documento sia stato certamente conosciuto dalla parte ricorrente si evince dalla nota di nomina del CTP depositata dal difensore della medesima ricorrente in data 02.12.2024, in cui vi è un espresso riferimento alla data di inizio delle operazioni peritali, leggendosi testualmente: “Preso altresì pagina 15 di 36 atto della nomina del Dott. iscritto all'Albo dei CTU presso il Tribunale di Arezzo e Persona_4 che le operazioni peritali nel procedimento in epigrafe avranno inizio il giorno 16.12.2024.”
L'eccezione va dunque totalmente respinta.
È inoltre non dirimente ai fini della decisione la eccepita (unicamente nelle note conclusive e non antecedentemente) carenza nella documentazione contabile depositata dalla parte resistente, poiché si rileva, per un verso, che neppure la parte ricorrente aveva allegato la suddetta documentazione fino alla memoria conclusiva e, per altro verso, che oggetto della domanda giudiziale è una modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di aumento del contributo al mantenimento, domandata dalla parte ricorrente - su cui dunque grava l'onere di provare le circostanze sopravvenute legittimanti le modifiche richieste - in cui già le allegazioni in fatto ritualmente prospettate dalla parte istante ammettevano e palesavano l'assenza di mutamenti economici rispetto alla situazione regolata dal precedente provvedimento reso su accordo delle parti e dunque l'insussistenza dei presupposti di diritto necessari per disporre le modifiche richieste (cfr. pag. 7 memoria ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c. di parte ricorrente: “Nel caso di specie non vi sono significative modifiche della condizione economica delle parti quali genitori del minore , Persona_1
“Certamente, il tutto deve essere valutato unitamente alla condizione economica del sig. che, ER sebbene sicuramente non diversa rispetto a prima (…)”).
Con riferimento alle doglianze relative all'oggetto della CTU e al quesito sottoposto al consulente d'ufficio (indicato nell'ordinanza del 08.11.2024), oltre ad evidenziarsi che nessuna istanza, eccezione o obiezione sul punto è stata formulata dalla parte ricorrente prima dell'inizio delle operazioni peritali bensì unicamente nelle note conclusive, si rileva che l'oggetto dell'indagine non era, né poteva essere,
l'accertamento dei fatti penalmente rilevanti ascritti dalla ricorrente al resistente, oggetto di valutazione nella sede a ciò deputata e, allo stato, non accertati da sentenza penale di condanna, bensì la determinazione delle modalità di affidamento e permanenza del figlio presso entrambi i genitori che siano più rispondenti alla realizzazione dell'interesse attuale del minore, a proteggerlo dalla conflittualità genitoriale, a salvaguardarne il benessere psicologico, all'esito di una ricostruzione complessiva delle dinamiche familiari e delle capacità genitoriali di entrambe le figure parentali.
Con riferimento alla produzione documentale del casellario giudiziale del resistente prodotto dalla ricorrente in allegato alla memoria conclusiva, si rileva che la produzione è tardiva e dunque inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere effettuata entro i termini per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Va inoltre evidenziato che il ricorso – si rammenta, avente ad oggetto non una prima regolamentazione ma una modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento del figlio minore precedentemente pagina 16 di 36 concordate tra le parti e relative ad una coppia già da tempo separata e che già viveva in abitazioni separate – è stato espressamente presentato ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c. e non ai sensi dell'art. 473-bis.40 ss.
Quanto alla doglianza secondo cui l'elaborato peritale scritto del CTU sarebbe in diversi punti difforme rispetto alla documentazione video delle operazioni peritali e alle dichiarazioni della ricorrente e del minore, si rileva preliminarmente che quanto riferito dal CTU in ordine alle dichiarazioni a lui rese in sede di operazioni peritali fa fede fino a querela di falso, essendo il CTU un pubblico ufficiale, come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (“Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice;
il CTU nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso (ex plurimis:
Cass. 15411/2004)” così Cass. 5793/2015, ma cfr., più di recente, Cass. n. 27723/2021: “Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa;
peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso.”).
Nonostante tale presupposto, che renderebbe già ex se prive di pregio le doglianze di parte ricorrente, si ritiene comunque opportuno osservare nel merito, data la delicatezza della situazione, che il CTU non omette, anzi espressamente dà atto, nella propria relazione, del riferito della ricorrente in ordine alle condotte dalla medesima ascritte al resistente: “ ai colloqui è apparsa come una Parte_1 persona determinata, assertiva, dall'atteggiamento misurato e sostanzialmente guardingo.
L'atteggiamento nei confronti della CTU può essere definito ambivalente. In più occasioni la signora si è opposta o rifiutata di partecipare alle attività della CTU, resistenze in alcuni casi ma Parte_1 non sempre superate con l'utilizzo di sollecitazioni più o meno esplicite da parte del CTU. In particolare la signora si è rifiutata di partecipare con il figlio e il signor alla interazione ER organizzata dal CTU nonostante le fosse stata chiarita la sua importanza. Nel corso dei colloqui con la pagina 17 di 36 sono emerse diverse incongruità tra le affermazioni della signora e altre informazioni Parte_1 provenienti dai dati presenti in fascicolo, da colloqui, da dati clinici rilevati negli incontri, creando dubbi sulla attendibilità della signora e la veridicità delle sue affermazioni 4 . La signora riporta vissuti persecutori molto forti che si accompagnano a difficoltà nella gestione della emotività e della impulsività. In primo luogo si sente minacciata e perseguitata dal signor personaggio che a ER suo dire ha grandi capacità di manipolazione, che ha atteggiamenti e comportamenti violenti, che mostra il suo vero volto solo quando è solo con la signora ed è sicuro che “occhi esterni” non siano in grado di vedere. Va detto che il e la signora hanno rarissime occasioni di incontro ER Parte_1
e in pratica mai da soli. Ancora, in più occasioni la signora ha formulato ipotesi di complotti organizzati ai suoi danni dalle Forze dell'Ordine, dalla massoneria (la madre del sarebbe di ER nobile lignaggio e membra della massoneria), dal generico “potere dei soldi” del signor La ER signora non si sente protetta dalle leggi di uno stato “maschilista”, ha rifiutato, a suo dire, la proposta di accesso in una casa protetta perché “sarebbe stato un carcere”, non si sente protetta dai suoi avvocati, che infatti ha cambiato più volte, non è convinta che lo stesso CTU stia valutando con la dovuta attenzione la documentazione presente agli atti. Questo porta la signora ad attuare meccanismi di autodifesa come audio e videoregistrazioni di colloqui, pubblicazione sui social di commenti personali, rifiuto delle indicazioni e regole date dalle varie agenzie esterne, a iniziare dalla magistratura, perché “[ ] è mio figlio, e meglio di me non può conoscerlo nessuno (..) quello ER che pensa un giudice, quello che pensa un avvocato... a me sinceramente... io guardo mio figlio, il bene di mio figlio. Poi quello che succede non mi interessa” (cfr. pag. 28-29 della CTU).
Va inoltre precisato, con riferimento a quanto dedotto dalla ricorrente nelle note conclusive in ordine al fatto che “Il dott. sminuisce i riferiti della ad esempio quando, per paura Persona_4 Parte_1 del la stessa riferisce di aver dormito in auto, il CTU ritiene che: “si tratta di episodi che ER possono essere considerati delle vere e proprie 'fughe dissociative' e rivelano l'alto livello di impulsività della signora, la difficoltà nella gestione delle angosce, la perdita di contatto con la realtà, dato che dormire in macchina di notte in un parco cittadino espone sicuramente a più rischi del rimanere a casa propria o a casa della madre.” (pag. 29 della CTU)” (cfr. pag. 6 della memoria conclusiva di parte ricorrente), che dall'esame dei file di videoregistrazione delle operazioni peritali, depositati dalla parte ricorrente in allegato alla memoria conclusiva, si evince che la ricorrente riferisca al CTU, nel narrare il suddetto episodio delle notti in auto, della paura di rimanere da sola in casa mentre il resistente non c'era, e non di aver dormito in auto “per paura del (cfr. ER videoregistrazione colloquio individuale – CTU del 18.12.2024, minuto 12: Ricorrente: “mi Parte_1 lasciava da sola in questa villa che praticamente è isolata, infatti a volte io andavo da mia mamma e pagina 18 di 36 abitavo stavo da mia mamma fino a che non tornava a casa. A volte quando mi diceva vado a CP_1 mangiare una pizza fuori non tornava fino al giorno dopo, io la sera prendevo la macchina, siccome avevo paura a stare da sola, prendevo la macchina e passavo le nottate in macchina e spesso mi dirigevo verso al Prato di Arezzo, infatti la mattina alle sei andavo alla messa al duomo, incinta”
CTU: “quindi lei era incinta e passava le notti in macchina” Ricorrente: “sì, sì” CTU: “perché aveva un gran timore di rimanere in questa villa…” Ricorrente: “sì, perché è una villa molto isolata, la porta era una porta a vetro, fine, e era estate e io avevo paura”).
Trova pertanto pieno riscontro la sintesi delle dichiarazioni della signora che riporta il CTU a pag. 29
“La riferisce che in più occasioni si era sentita molto spaventata all'idea di essere nella sua Parte_1 casa di notte da sola e per questo aveva più volte lasciato Monte San Savino per andare a dormire dalla madre. In altre occasioni invece era scappata dall'appartamento della coppia e si era portata nel parco del Prato, vicino al duomo di Arezzo. Lì aveva trascorso più volte la notte in macchina, svegliandosi poi in tempo per assistere alla prima messa del duomo.”.
Con riferimento all'ulteriore asserito punto di difformità oggetto di doglianza secondo cui “Altro significativo esempio che emerge dalla profonda difformità tra i video e la relazione scritta: quando alla sig.ra si chiede se il Tribunale dovesse decidere che ritorni a RT, la Parte_1 ER stessa dichiara di essere disponibili a tornare nella casa familiare di RT (previa assegnazione), mentre nella CTU, a pagina 37, si legge: “pertanto la signora richiederebbe che le venisse assegnata la casa familiare. Pur non cambiando residenza e rimanendo ad Arezzo con il figlio vorrebbe detenere il possesso della casa di famiglia di RT, dato che il figlio sarebbe domiciliato a RT.” si rileva quanto segue.
La sintesi riportata in CTU trova riscontro in quanto emerge dai minuti 39-41 del colloquio congiunto del 04.02.2025: “CTP dott. La domanda è: qualora il Giudice disponga che viva Per_6 ER prevalentemente a casa del – e mi risponde lei – come si avvicina a questa possibilità, come ER pensa di agire? [omissis] Ricorrente (minuto 40): Allora, se il Giudice deciderà una cosa del genere ovviamente io farò ricorso perché a mio avviso se il Giudice vuole che stia a RT mi ridà ER la casa familiare, perché non si toglie un bambino alla mamma per così tanto tempo alla settimana perché deve stare in una casa… cioè… sarebbe una cosa intelligente secondo me da parte del Giudice dire ok, il bambino deve stare a RT, ma dato che io sono la mamma – dimentichiamo questo piccolo particolare – si ridà la casa familiare alla mamma, non è perché il bambino deve stare a
RT, allora significa che deve stare co… Il BB è il BB e la mamma è la mamma, c'è un po' di differenza in questo. Non vengono tolti i bambini alle mamme” CTU: mmm, ha risposto. Ok grazie.
Ricorrente: ho risposto? CTP dott. Però scusate, ha risposto nel senso – se ho capito – lei si Per_6
pagina 19 di 36 opporrebbe a una decisione del Giudice e farebbe ricorso. Ricorrente: certo CTP dott. Per_6 chiedendo che accetterebbe questa soluzione solo a condizione che lei torna a vivere a RT …
Ricorrente: mi ridate la casa familiare CTP dott. torna a vivere a RT insieme a , Per_6 ER giusto? Ricorrente: mi ridate la casa familiare. CTP dott. Ho capito, non è la stessa cosa. Per_6
Ricorrente: No che torno a vivere a RT: mi ridate la casa familiare. CTP dott. e la casa Per_6 familiare è quella di Ricorrente: Esatto, sì. Però non è che torno a vivere a RT, dove Per_7 deci… [indica il Mi ridate la casa familiare. Penso di aver risposto”. ER
Quanto alle doglianze di parte ricorrente in ordine alla circostanza che il CTU non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni del minore tanto da “rovesciarne i contenuti” (cfr. pag. 7 note conclusive di parte ricorrente: “Lo stesso minore riferisce episodi di violenza del padre nei confronti della madre al CTU, oltre a comportamenti potenzialmente pericolosi: il BB beve con gli amici, dinanzi a , la mamma mi dice di stare attento: “mettiti la cintura” (audizione di del ER ER
13.01.25), “di solito il BB mi fa paura” (audizione di del 10.01.25). Il dott. non ER Per_4 tiene in considerazione alcuna le dichiarazioni del minore, tanto da non riportarle neppure nella relazione e rovesciarne i contenuti: ad esempio non ha mai detto di voler stare a RT, né ER di voler stare più giorni con il padre)”) si rileva quanto segue.
Dalla lettura del resoconto che il CTU inserisce in relazione dei tre momenti di osservazione del minore
(pag. 10-16 della CTU) emerge in maniera chiara che il CTU ha sintetizzato in modo oggettivo il riferito di . Quanto scritto dal CTU nella relazione trova riscontro nella videoregistrazione dei ER colloqui con . ER
Il CTU scrive, con riferimento al primo incontro e cioè la “prima osservazione” (pag. 10-11 CTU), che racconta che quando c'è stata la separazione si è spaventato. Era stato difficile per lui ER capire cosa fare, anche perché non aveva informazioni dai genitori. Varie volte è stato portato in caserma dalla mamma, lasciato in sala d'attesa con il suo cagnolino che gli faceva compagnia. Il Per_8 cagnolino racconta , ha consolato il bambino nei tanti momenti di tristezza dopo la Per_8 ER separazione. Il cane accompagna il bambino nei passaggi dalla madre al padre, andando via triste, secondo , per averlo lasciato.”, e ciò trova riscontro ai minuti 18-21 della videoregistrazione ER del colloquio del 10.01.2025, che “Dal racconto emerge che il bambino cerca di evitare di dare comunicazioni su un genitore quando si trova con l'altro genitore per evitare reazioni che lo spaventano. Appare anche evidente che la madre non rassicura il bambino quando si reca dall'altro ma piuttosto lo pone in uno stato di allarme sui possibili pericoli, ad esempio incontri con amici del BB poco raccomandabili o pericoli nel viaggiare in auto per i rischi dovuto allo stato di ubriachezza del padre. Non sembra che il padre dia informazioni preoccupanti rispetto allo stare con pagina 20 di 36 la madre. Il bambino racconta mentre gioca.”, e ciò trova riscontro nel riferito del minore dal minuto
23 al 29.
Il CTU inoltre scrive: “(…) Chiedo: “dove ti senti più al sicuro?” Il bambino risponde “di solito dal BB, è bravo, però di solito mi fa paura”. La paura è legata al fatto che quando è dal padre ER ed è chiamato al cellulare dalla madre, a fine telefonata il padre chiede il cellulare ad e ER discute con la ex compagna. Le telefonate dunque diventano una occasione per comunicazioni conflittuali che confondono e spaventano il bambino.” Il riscontro emerge ai minuti 32 e 33 della registrazione. “ spera che i conflitti finiscano presto. Il bambino ha paura di non poter stare ER con nessuno dei genitori. Si pone da solo la domanda “Se qualcuno mi chiede io non so che rispondere. Per me è difficile capire con chi stare, con chi non stare… dico con tutti e due ma se uno mi chiede, con chi vuoi stare io non so che dire… perché se dico mamma mi dispiace per il BB, invece se dico per il BB, per la mamma mi dispiace anche per lei”. Quanto si legge nella relazione trova riscontro al minuto 38 della registrazione.
Con riferimento al secondo incontro del 13.01.2025 tra ed il CTU, nella relazione il
ER consulente d'ufficio (pagine 11-12) scrive: Nella seconda osservazione di nuovo il bambino disegna una serie di animali. Parla subito del suo cagnolino poi del fatto che i genitori hanno di nuovo Per_8 litigato.” (c'è riscontro al minuto 2 della registrazione dell'incontro: “…comunque i miei genitori hanno litigato di nuovo…”) Il bambino era in difficoltà con i compiti di matematica. A questo punto il padre ha chiamato la madre per un aiuto, ma alla madre non interessava molto dei compiti e ha detto al bambino che se gli riuscivano bene altrimenti nulla. A questo punto il padre si è arrabbiato, si è recato in una stanza da solo per continuare la conversazione con la madre di . in
ER ER questo caso dà ragione al padre “perché i compiti vanno fatti, ma la mamma non è che gli dà importanza più di tanto” (c'è riscontro ai minuti da 2 a 4). Il bambino ascolta comunque il litigio e commenta che non ce la fa più a sopportare queste cose. Ogni volta che si incontrano i genitori si devono dire una cosa cattiva. (c'è riscontro al minuto 5: : “… a me sinceramente questa cosa
ER non ce la faccio più a sopportare sempre queste cose CTU: non è affatto piacevole… : infatti
ER ogni volta che si incontrano una cosa cattiva se la devono dire”). racconta di un litigio tra
ER padre e madre risalente a quando la coppia ancora conviveva durante la quale il padre aveva spinto la madre con forza sul letto mentre il bambino guardava. In quella occasione sono intervenuti i carabinieri. Il padre poi appariva dispiaciuto e aveva pianto mentre parlava con il carabiniere. I genitori “non sono proprio amici amici amici” e per è “veramente pressante” (c'è riscontro
ER dal minuto 6 al minuto 10). Vorrebbe dire ai genitori che “non si risolve niente litigando” e quindi la situazione “è un po' difficile per me” (c'è riscontro ai minuti 10-11). parla anche della
ER
pagina 21 di 36 rabbia del padre, racconta che si arrabbia facilmente, anche se il bambino conferma che il padre lo fa perché non vuole che il figlio stia male, finendo tuttavia per essere pressante (“Cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è..”) (riscontro al minuto 12-13). racconta che la madre si è raccomandato di non dire
ER al padre cose troppo gentili perché poi potrebbero essere dette al giudice per sostenere che il bambino sta bene con il padre (riscontro ai minuti 13-14: “e poi lo sai che cosa fa? L'ho sentito dalla
ER mamma ma non lo so se è vero CTU: l'hai sentito dalla mamma ma non lo sai se è vero… :
ER praticamente mi dice che non devo dire cose troppo gentili al BB, perché la mamma dice che registra quello che gli dico bene, tipo gli dico BB ti voglio bene, BB sei il migliore, lo dà al giudice e dice vedi che sta bene con me”). spiega questa richiesta con la ipotesi che la madre
ER abbia capito che il bambino sta bene a RT e che questa condizione implicherebbe un trasferimento di abitazione della mamma a RT. Naturalmente lo stesso ragionamento lo
ER fa rispetto al padre: se lui bambino stesse bene ad Arezzo il papà dovrebbe cercare una casa ad
Arezzo. (riscontro ai minuti 14-15). Alla fine di questo ragionamento, riportato mentre disegna, il bambino esplicita la sua incertezza rispetto alla scelta della abitazione abituale: vorrebbe
ER stare nel posto dove stanno i suoi genitori. sta bene sia nella casa della madre che nella casa
ER del padre e naturalmente “per miracolo” vorrebbe che i genitori si rimettessero insieme, ma sa che è improbabile. (riscontro ai minuti 16-19) Per anche far smettere di litigare i due genitori
ER sembra impossibile. I genitori si fermano solo se, quando è presente grida “basta, basta!”, ma la pace dura poco. racconta che il padre piange dopo aver litigato con la mamma, ma comunque non
ER smette poi di litigare. Il bambino racconta del suo ruolo di pacificatore e consolatore (“dicevo al BB:
Prosegue il CTU (pag. 11): “Mentre racconta il bambino gioca con le costruzioni e costruisce una struttura più stabile, come se la possibilità di riflettere con calma con il CTU dei problemi della sua famiglia in questo secondo incontro gli stesse dando un po' più di stabilità. In generale è ER pessimista rispetto alla possibile risoluzione del conflitto con i genitori, anche se ipotizza che i due genitori potrebbero incontrandosi per parlare con qualcuno per “calmarsi”. Per quanto riguarda se stesso sente che sarebbe utile avere qualcuno con cui parlare per calmarsi un po'. Vorrebbe ER poi parlare con il Giudice per dirgli che “ne ho abbastanza”. Vorrebbe che i genitori “venissero chiusi insieme a chiave in una stanza da soli, senza telefoni e altro, così hanno l'obbligo di parlare di qualcosa. Così litigano però a un certo punto si stancano”. Questa fantasia del bambino è importante perché contraddice quanto più volte dichiarato dalla madre circa la paura di che il padre ER possa fare del male alla madre e che per questo non vuole incontrare il padre quando c'è la madre.
“Sono difficili, sono duri” è il commento riassuntivo del bambino.” (cfr. minuti 24-28). pagina 22 di 36 A pag. 12 della CTU, il consulente d'ufficio scrive: racconta che quando è sia con il padre ER che con la madre fa cose piacevoli, con il padre va a cinema e gioca, con la mamma gioca e va al parco. Ma il conflitto sembra coprire anche i momenti piacevoli: “lo sai, i miei genitori litigano da quando sono nato (..) un giorno la mamma mi ha detto: (..) Io andavo dalla nonna, loro rimanevano soli e litigavano. Non ne sapevo niente quando ero piccolo, sennò veramente mi spaventavo” (cfr. minuti 29-35) “Parlando della scuola (quindi cambiando argomento) racconta che le sue ER insegnanti sono, secondo lui, un po' severe, ma, dopo tutto, van alla sua scuola da sette Pt_2 ER come voto (né troppo buono né troppo cattivo). Per il padre, dice il bambino, le maestre sono brave, mentre alla mamma non vanno tanto bene. La mamma di voleva che il bambino facesse la ER scuola ad Arezzo.” (cfr. minuti da 35 a 43).
Quanto al terzo colloquio con il minore, il CTU a pag. 14-15 scrive: “Il colloquio verte su alcuni temi principali: la scuola, i genitori e il loro conflitto, i rapporti con gli altri bambini. Il colloquio comincia con la richiesta al bambino di raccontare il suo punto di vista sulla situazione attuale e sulla sua esperienza. La domanda diretta è su come i genitori potrebbero organizzarsi per stare con il bambino e venire incontro alle sue esigenze.” (riscontro al minuto 1) “ parte dalle sue difficoltà. A ER scuola ha problemi, ogni compito in matematica richiede molto tempo e il bambino racconta di essere ripreso dalle insegnanti quando non riesce. Il bambino racconta che a casa non fa i compiti e si attribuisce la responsabilità dicendo che a volte non ricorda di segnare sul diario i compiti. Tuttavia conferma che i compiti vanno sul registro elettronico e che i genitori potrebbero consultarlo per capire il da farsi. Il bambino conferma che a scuola va meno bene e attribuisce la causa al fatto che “si impegna poco” rispetto agli anni precedenti. Sembra che il rapporto con la scuola si stia compromettendo” (cfr. minuti 2-8) (…) racconta che c'è una insegnante privata, , ER Per_9 che lo aiuta a fare i compiti. Non viene tutti i giorni a casa. (cfr. minuti 11 e ss.)
A pag. 15 inoltre il CTU scrive “ dunque vorrebbe rimanere più tempo a RT con il padre ER
e avere meno viaggi ma ha paura di parlarne perché teme le reazioni della madre.”. Il riferito del minore sul punto, da quanto emerge dalla videoregistrazione del colloquio tra il CTU ed il minore del
17.02.2025, ai minuti 20-23, è il seguente:
CTU: forse una cosa che si potrebbe fare sarebbe che stai un pochino più a RT così fa meno viaggio e anche fai tu meno viaggio perché la mattina una volta in meno potresti svegliarti già a
RT senza doverti svegliare presto presto per andare a scuola : Eh ma appena dopo ER scuola, prima pranzo e dopo viene, subito. E comunque, una cosa che ieri mi sono accorto, che mi sono un po' incacchiato quando l'ho detto alla mamma, praticamente io vado avanti e indietro ad
Arezzo vado da RT e da Arezzo a RT. Ci vogliono, boh, 46 minuti, e praticamente la mia pagina 23 di 36 mamma mi dice lo sapevi con 46 minuti ci arrivi a Venezia? Io dico quindi io potrei andare a Venezia con queste ore e invece vado qua. Mi sono un po' deluso.
CTU: certo, sì secondo me, insomma, penso che si cercherà di fare in modo che tu faccia meno viaggi
: no, no, ma mi va bene così, cioè… è che un po' la mamma si incacchia perché dico che ER voglio stare dal BB qualche volta voglio stare con la mamma e dice “io devo fare un sacco di viaggi ora” CTU: ma mica lo dirai tu… : no, è che se lo dico a lei, lei si incacchia un po' ER
CTU: e infatti non glielo devi dire te... : ma lei lo scopre che lo dico a qualcuno e lei si ER incacchia
CTU: no, allora non me lo dire, va bene. Non me lo dire questa cosa, perché sennò giustamente la mamma sa che tu forse vuoi stare col BB un po' di più… : però giustamente io la penserei
ER così perché non posso stare, per esempio, vado dalla mamma e vedo pochissimo il BB, o vado dal BB e vedo pochissimo la mamma, a me non … CTU: ma pochissimo no, certamente, macchè scherzi, il BB e la mamma sono importanti. Bisogna che vedi un po' l'uno e un po' l'altro. Però un pochino di più stare su RT forse è meglio, così puoi fare… : Eh. Infatti ci sto di più,
ER invece ad Arezzo ci sto… a RT ci sto ogni volta tre giorni, due giorni, invece con mia mamma ci sto un giorno, due giorni e normalmente tre giorni. CTU: ma no, ma no, ora sei proprio preciso preciso a metà. Stai tre giorni dal BB e tre giorni dalla mamma. : perché in teoria dicono
ER che a RT c'è la scuola e dicono almeno facciamo fare meno viaggio a 'sto bambino. CTU: bravo, penso che sia, che sarà così : però, infatti…allora… ieri sono andato dal BB, oggi sono con
ER il BB e domani sono con il BB e domani l'altro sono con la mamma e andiamo in montagna e ci stiamo tre giorni..”.
Il CTU inoltre scrive (pag. 15-16) racconta che ad Arezzo non conosce nessun bambino. Ha ER due amici ad Alberoro dove ha frequentato la scuola materna. Racconta che ha 5 amici a RT e Per questi sono i suoi migliori amici. Una di questi bambini è che “per un anno è stata la mia fidanzata”. Per San Valentino questa bambina gli ha fatto un regalo che ha ricambiato, tra ER
l'invidia di altri bambini. è preoccupato del fatto che quattro dei suoi cinque amici si
ER trasferiranno di scuola andando a Camucia. ha paura di rimanere a RT alle medie,
ER mentre il suo desiderio è quello di frequentare le medie a Camucia.” (cfr. minuto 28 e ss e in particolare minuti 38-39, CTU: “e tu dove vorresti andare alle medie? : Eh vorrei andare con i
ER miei compagni CTU: quindi scendere giù a Camucia? : sì. CTU: forse lo dovresti dire al
ER BB… : eh perché sennò mi annoierei, cambierebbero i compagni, ce ne potrebbero essere
ER di più, però…potrei fare nuove amicizie però sarebbe proprio faticoso rifarle, mano mano le faccio.
CTU: guarda, da RT a Camucia devi solo scendere giù… : io vorrei fare tipo che siamo ER
pagina 24 di 36 tutti e cinque i compagni, tranne uno che va a scuola a RT, e praticamente vorrei che ci sono altri compagni con cui fare amicizia e diventiamo sempre di più, io vorrei tipo questo”).
All'esito dell'esame delle videoregistrazioni, dunque, non trova riscontro oggettivo la doglianza di parte ricorrente secondo cui il CTU avrebbe travisato in diversi punti il riferito della ricorrente medesima e del minore. Nella disamina che precede si è dato infatti conto di come ciò che si legge nell'elaborato peritale trovi riscontro documentale nelle videoregistrazioni delle operazioni peritali depositate, indicando anche il minutaggio di riferimento e trascrivendo i passaggi salienti.
Non si ravvisa quindi alcuna nullità o inutilizzabilità dell'elaborato peritale, che può dunque ben essere posto a base della decisione.
Il CTU, nella relazione depositata, oltre ad aver dato conto delle operazioni eseguite e delle informazioni ricevute da tutti coloro che hanno partecipato alle attività peritali, ha fornito la propria elaborazione tecnica delle informazioni acquisite, sempre motivata e fondata su riscontri oggettivi, che lo hanno portato ad individuare quella che, secondo la sua valutazione tecnica specialistica, è la formula di affidamento, collocamento e permanenza del figlio minore presso entrambi i genitori più appropriata per tutelare l'interesse del minore nonché ad individuare gli interventi di supporto ritenuti utili.
Il consulente d'ufficio, dopo aver incontrato in diverse occasioni, ha riferito che “Il colloquio ER individuale chiarisce molti aspetti che durante la CTU avevano creato dubbi. non sembra ER affatto spaventato dal padre, e anzi piuttosto vorrebbe uscire fuori da una condizione di difficoltà determinata da una gestione complessa della separazione, aumentando i giorni di permanenza dal padre ed evitando alcuni dei lunghi viaggi per la scuola tra RT e Arezzo. Ad Arezzo non conosce nessuno mentre a RT ha una cerchia di amici che vorrebbe mantenere e incrementare. Per questo desidera essere iscritto alle medie a Camucia (e non a RT) dove ritroverebbe i suoi compagni.
ha paura di dire alla madre che vorrebbe stare di più con il padre, teme la sua reazione ER rabbiosa, ha ben chiaro il livello di conflitto di coppia, e ne è anche stanco.” (cfr. pag. 16 della CTU).
Quanto allo stato di benessere psicologico del figlio, l'analisi del CTU è che “la condizione psicologica di è di sofferenza e senso di solitudine. Sebbene il minore nutra un sincero affetto Persona_1 per entrambi i genitori non sente di ricevere il necessario supporto e senso di sicurezza di cui ha bisogno. Questa condizione si è espressa e si esprime con sintomi psicopatologici già segnalati dal pediatra all'età di tre anni (tic, disturbo del linguaggio, difficoltà scolastiche). Nonostante questo stato di malessere i genitori non hanno intrapreso alcun provvedimento e programmato alcun intervento, almeno fino alla nomina del Curatore Speciale.” (cfr. pag. 53 della CTU).
pagina 25 di 36 Con riferimento alle competenze genitoriali delle figure parentali, il CTU ha constatato la presenza di alcune carenze da parte di entrambi i genitori, scrivendo che “Dall'esame delle informazioni raccolte in sede di CTU si deduce che entrambi i genitori manifestano significative carenze rispetto alle proprie capacità genitoriali e che la attuale condizione di conflittualità, sommata alle fragilità personali dovute tra l'altro alle caratteristiche di personalità, pregiudicano in parte l'espletamento delle funzioni genitoriali. Il diritto alla bigenitorialità del minore ovvero il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con entrambi i genitori è di fatto ridotto. Sussiste al momento un rischio evolutivo, le carenze nelle capacità genitoriali stanno determinando conseguenze negative per la crescita del minore, sia su un piano affettivo e relazionale, sia su un piano scolastico e degli apprendimenti.” (cfr. pag. 49 della CTU) e che “dall'indagine condotta è emerso che entrambi i genitori manifestano fragilità nella organizzazione della propria personalità che incidono sulle capacità genitoriali. In particolare la signora ha manifestato molti indizi di un disturbo di Parte_1 personalità che condiziona le sue condotte e le sue relazioni. La capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore appare ridotta per entrambi i genitori. L'accesa conflittualità tra il signor e la signora impedisce ad entrambi di focalizzarsi in modo sufficientemente ER Parte_1 adeguato sui bisogni evolutivi del minore. Il contesto ambientale apparso più idoneo per il minore è quello del padre (abitazione – scuola – relazioni amicali con i pari – contesti extra-scolari)” (cfr. pag.
53 della CTU). Inoltre, secondo il consulente d'ufficio, “entrambi i genitori mostrano, in grado diverso, fragilità psicologiche che si riflettono sulle funzioni genitoriali. In particolare la valutazione della signora ha rivelato molti indici di un disturbo di personalità che si riflette soprattutto Parte_1 sulla gestione della propria affettività, nel controllo degli impulsi e in alcuni casi nel contatto con la realtà. Il signor manifesta introversione e un tono dell'umore orientato in senso depressivo ER che in alcuni momenti possono determinare difficoltà nella relazione con il minore. E' consigliabile che entrambi i genitori intraprendano percorsi individuali con specialisti della salute mentale.” (cfr. pag. 54 della CTU).
All'esito delle operazioni peritali, il consulente d'ufficio ha proposto dunque i seguenti interventi:
“1) Affido di ai Servizi Sociali competenti per il territorio di domiciliazione del Persona_1 minore fino al compimento del diciottesimo anno di età o fino al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a. un assetto relazionale tra genitori che si attenga ai principi della bigenitorialità basato su cambiamenti individuali dei signori e e su relazioni soddisfacenti Parte_1 Controparte_1 tra genitori.
b. un significativo stato di benessere del minore rilevato dal Servizio Sociale di riferimento e dagli specialisti del Servizio di Salute Mentale del territorio. pagina 26 di 36 Il Servizio sociale è deputato al monitoraggio delle condizioni del minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio e svolgerà una attività di orientamento e supporto alla coppia genitoriale. Il Servizio
Sociale si impegnerà nei seguenti compiti: definire un progetto educativo e assistenziale personalizzato anche con la attivazione di educativa domiciliare se ritenuto necessario;
supervisionare il percorso di affido attraverso incontri periodici con il minore e i genitori;
intervenire in caso di criticità o difficoltà attivando quanto ritenuto necessario;
coordinare eventuali interventi sanitari, educativi e scolastici, adottando i necessari provvedimenti in caso di disaccordo tra i genitori;
predisporre e monitorare il percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti previsto al punto 5 e il programma terapeutico – riabilitativo previsto al punto 6. Collabora con il coordinatore genitoriale nominato.
2) Domiciliazione prevalente del minore presso la residenza del padre. Considerati i diversi aspetti emersi in questa CTU, in particolare le capacità genitoriali dei genitori e le loro caratteristiche di personalità, la condizione psichica di il contesto ambientale di riferimento del Persona_1 bambino, sia scolastico che di socializzazione, ritengo opportuno, nell'interesse del minore, che la domiciliazione prevalente sia collocata presso la residenza del padre.
3) Diritto di visita della madre e promozione degli incontri tra madre e figlio. La frequentazione di entrambi i genitori costituisce una vitale spinta allo sviluppo delle tappe evolutive del minore. Ritengo opportuno che l'orario di visita della madre sia così organizzato:
a. Il minore trascorrerà un fine settimana alternato presso la madre con l'orario seguente: a partire dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore 22,00 nel periodo di vacanze scolastiche.
b. Nella settimana in cui il minore rimarrà con il padre nel week end, la madre potrà incontrare
: i. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo il giorno successivo ER
(mercoledì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto).
ii. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo (venerdì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto).
c. Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, la madre potrà incontrare
: i. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di ER cena ii. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena d. Restano invariate le condizioni previste relative a vacanze natalizie, pasquali, estive, come da accordi già in essere, di seguito ribaditi integralmente: durante le vacanze, latu sensu considerate, i genitori organizzeranno nel migliore interesse del figlio i periodi che il minore trascorrerà con uno e con l'altro. Per il solo caso di disaccordo si prevede quanto segue: in occasione delle festività natalizie pagina 27 di 36 trascorrerà ad anni alterni -il giorno della Vigilia di Natale (24 Dicembre) con uno dei ER genitori, mentre trascorrerà con l'altro la giornata di Natale (25 Dicembre) e Santo NO (26
Dicembre): un anno col padre e l'anno successivo con la madre;
in occasione dell'ultimo giorno dell'anno il figlio trascorrerà - ad anni alterni - la sera del 31 dicembre con uno dei genitori, il primo giorno dell'anno successivo con l'altro genitore;
idem per l'FA (5 gennaio con un genitore e 6 gennaio con l'altro); in occasione delle festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con ER il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale;
l'anno successivo sarà invertito l'ordine col quale i genitori trascorreranno le citate festività con il figlio, salvo diversi accordi, che potranno essere convenuti dai genitori con congruo preavviso, sempre nel rispetto delle esigenze di . Ad ER ogni modo il minore, a prescindere con chi dei due genitori trascorrerà la domenica di Pasqua, durante la settimana di vacanza scolastica trascorrerà tre giorni consecutivi con uno e tre giorni con l'altro, sempre in base agli impegni ed alle esigenze di e compatibilmente con gli impegni del ER padre e della madre;
durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche intesi come due ER settimane non consecutive, con l'uno e 15 giorni con l'altro genitore in base agli impegni ed alle esigenze del minore. l genitori si impegnano in ordine al periodo estivo a comunicare preventivamente all'altro i periodi di ferie estive entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e comunque a trovare un'intesa su tali periodi entro tale data. I genitori saranno altresì tenuti a comunicarsi l'uno all'altro luoghi ove il minore trascorrerà le ferie estive. Resta salva ogni modifica preventivamente concordata tra i conviventi in ordine al protocollo del minore, nel rispetto di quest'ultimo e degli impegni lavorativi dei genitori.
4) Nomina di un coordinatore genitoriale. Si suggerisce di nominare un coordinatore genitoriale con l'incarico di svolgere una attività di mediazione e sostegno alla genitorialità della coppia - ER
In particolare il coordinatore genitoriale, operando nei confini delle disposizioni Parte_1 determinate dal Giudice, dovrà: • Facilitare la comunicazione tra i genitori: aiuta i genitori a trovare modalità più efficaci e meno conflittuali per comunicare. • Promuovere l'interesse superiore del minore: si assicura che le decisioni prese dai genitori siano orientate al benessere e ai bisogni della minore. • Gestire le dispute: Interviene per risolvere piccoli conflitti quotidiani per la gestione di orari, attività scolastiche, ferie, ecc. • Fornire indicazioni concrete: può suggerire soluzioni pratiche per ridurre le tensioni tra i genitori. • Monitorare la relazione genitoriale: valuta come i genitori collaborano e, se necessario, propone modifiche all'organizzazione della genitorialità. • Fare riferimento al Servizio Sociale per la propria attività, assicurando una costante flusso di informazioni che consenta un adeguato monitoraggio della condizione della minore.
pagina 28 di 36 5) Percorso di sostegno alla genitorialità della coppia. I genitori dovranno partecipare ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro per la Famiglia di Castiglion Fiorentino o analogo
Servizio Pubblico territoriale. Considerate le difficoltà espresse nelle esperienze precedenti e quelle manifestate nel corso della CTU è utile attivare forme di sostegno alla genitorialità anche individuali propedeutiche agli incontri di coppia o quanto meno finalizzate al rinforzo delle risorse del singolo genitore.
6) Presa in carico del minore da parte dell' . È ribadita la necessità della Persona_1 CP_2 presa in carico dell' di per l'attuazione dei programmi terapeutico - CP_2 Persona_1 riabilitativi che lo stesso Servizio riterrà più appropriati.
7) Colloqui individuali e trattamenti psicoterapeutici. Si consiglia alla signora e al signor Parte_1 di prendere parte o proseguire se già in corso trattamenti psicologici o psicoterapici ER individuali che sostengano e implementino le proprie capacità genitoriali.
Va infine evidenziato che le risultanze della CTU sono state fatte proprie anche dal curatore speciale del minore, che, si rammenta, viene nominato al fine di tutelare esclusivamente l'interesse del minore
(e non quello delle parti), nonché dal CTP nominato dal curatore speciale, sempre nell'interesse del minore, i quali hanno concordato con le valutazioni e proposte formulate dal consulente tecnico d'ufficio.
Le risultanze della CTU, dunque, apparendo logiche e congruamente motivate, fornite di riscontri oggettivi e documentali, ben possono essere poste a base della decisione di questo Tribunale, che aderisce alle indicazioni del CTU, con le seguenti precisazioni.
Con riferimento alla modalità di affidamento del minore, rispetto alla proposta del CTU di disporre l'affidamento del medesimo al Servizio Sociale del luogo di domiciliazione del padre (RT), si impongono le considerazioni che seguono.
Con il d.lgs. n. 149/2022 l'affidamento ai Servizi Sociali è stato disciplinato in modo più puntuale attraverso l'introduzione dell'art.
5-bis della l. n. 184/1983, che stabilisce che il minore possa essere affidato ai Servizi Sociali solo dopo un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e, quindi, solo quando gli interventi di sostegno ai genitori si sono rivelati inefficaci.
Come chiarito da Cass. n. 32290/2023 occorre dunque distinguere due tipologie di provvedimenti che prevedano l'affiancamento al nucleo familiare di un soggetto terzo, ossia il Servizio Sociale, in caso di riscontrate carenze nelle funzioni genitoriali. Infatti, “si osserva che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti, sotto il profilo che qui interessa, in due gruppi:
pagina 29 di 36 a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child;
b) interventi in tutto o in parte ablativi: rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti;
in quest'ultimo caso alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi;
si procede quindi per sottrazione e non per addizione.”
Dal complessivo esame della CTU emerge chiaramente che il consulente d'ufficio abbia riscontrato non una inidoneità genitoriale della madre o del padre tale da imporre un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale bensì alcune carenze in entrambe le figure genitoriali che necessitano di essere colmate con un supporto specialistico esterno, nell'interesse del minore.
Nel caso di specie, dunque, gli interventi disposti sono riconducibili alla prima tipologia elencata, ossia interventi di sostegno e supporto che non sottraggono responsabilità genitoriale bensì accrescono le risorse a disposizione delle figure genitoriali e vigilano sul loro corretto esercizio.
Si tratta di misure che “non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale;
questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale;
appare più corretto utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto”
(cfr. ancora Cass. n. 32290/2023).
In altri termini, “si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei pagina 30 di 36 loro compiti istituzionali;
richiede tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati — con esclusione di poteri decisori— e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili.” (Cass. n. 32290/2023).
Va dunque precisato che con il presente provvedimento viene mantenuta la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, affidando, tuttavia, al Servizio Sociale del luogo ove viene disposta la domiciliazione prevalente del minore (RT) un mandato di vigilanza e supporto che è finalizzato
“al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a. un assetto relazionale tra genitori che si attenga ai principi della bigenitorialità basato su cambiamenti individuali dei signori e Parte_1
e su relazioni soddisfacenti tra genitori. b. un significativo stato di benessere del Controparte_1 minore rilevato dal Servizio Sociale di riferimento e dagli specialisti del Servizio di Salute Mentale del territorio.” e si concretizza nelle seguenti attività: “monitoraggio delle condizioni del minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio e svolgerà una attività di orientamento e supporto alla coppia genitoriale. Il Servizio Sociale si impegnerà nei seguenti compiti: definire un progetto educativo e assistenziale personalizzato anche con la attivazione di educativa domiciliare se ritenuto necessario;
supervisionare il percorso di affido attraverso incontri periodici con il minore e i genitori;
intervenire in caso di criticità o difficoltà attivando quanto ritenuto necessario;
coordinare eventuali interventi sanitari, educativi e scolastici, adottando i necessari provvedimenti in caso di disaccordo tra i genitori;
predisporre e monitorare il percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti previsto al punto 5 e il programma terapeutico – riabilitativo previsto al punto 6. Collabora con il coordinatore genitoriale nominato” (cfr. pag. 55 CTU).
Quanto alla nomina del coordinatore genitoriale, suggerita come utile dal CTU a pag. 57 dell'elaborato, il Tribunale osserva che la suddetta nomina necessita della richiesta congiunta delle parti, come testualmente previsto dall'art. 473-bis.26 c.p.c. e, pertanto, in questa sede è preclusa al Tribunale la nomina di un coordinatore genitoriale, non essendo emersa una concorde richiesta delle parti in tal senso. È comunque opportuno invitare i genitori a dar seguito a quanto proposto dal CTU e dunque ad individuare un professionista che possa godere della fiducia professionale di entrambe le parti al fine di svolgere il ruolo di coordinatore genitoriale, secondo i compiti indicati a pag. 57 della CTU. Si ritiene inoltre utile consigliare alle parti di svolgere, singolarmente, il percorso di sostegno alla genitorialità indicato al punto 5 pag. 57 delle proposte del CTU ed i colloqui psicoterapici individuali indicati al punto 7 pag. 58 delle proposte del CTU.
Con riferimento agli aspetti economici, la parte resistente, nelle conclusioni rassegnate (cfr. memoria conclusiva del 09.07.2025) ha chiesto che in caso di domiciliazione prevalente del minore presso di sé la madre fosse onerata di contribuire mensilmente al mantenimento del minore con il versamento della pagina 31 di 36 somma di € 250,00, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori e revoca di ogni altra statuizione economica prevista dall'accordo precedente.
Nel regime finora attuato, frutto di un accordo tra le parti, era previsto che i tempi di permanenza del minore presso entrambi i genitori fossero paritari ed il padre versasse alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 400,00 mensili, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie e di abbigliamento per il minore, con percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre e corresponsione, a carico del padre, di un contributo al pagamento del canone di locazione dell'abitazione della ricorrente.
Dal momento che, all'esito di questo giudizio, viene modificato il regime di permanenza del figlio minore presso i genitori, disponendo una prevalenza dei tempi di permanenza del minore presso l'abitazione paterna, vanno conseguentemente regolate le correlate questioni economiche necessarie
(contributo al mantenimento ordinario, ripartizione spese straordinarie, percezione dell'assegno unico).
Nulla viene previsto, nella modifica delle condizioni economiche correlata al mutamento dei tempi di permanenza del figlio presso entrambi i genitori, in ordine agli oneri economici eventuali che il resistente aveva volontariamente assunto all'atto della sottoscrizione delle previgenti disposizioni concordate (contributo al pagamento di un canone di locazione per l'abitazione della madre, assunzione dell'onere di farsi carico delle spese di abbigliamento), evidenziandosi che, in assenza di disponibilità in tal senso manifestata dal resistente di continuare a farsi carico di tali oneri accessori anche nel mutato assetto di permanenza del figlio presso entrambi i genitori (cfr. le conclusioni rassegnate dalla parte resistente in ordine agli aspetti economici) alcuna norma consente al Tribunale di imporre coattivamente tali esborsi.
Passando alla regolamentazione degli aspetti economici necessari, ritiene il Tribunale che, essendo dato di fatto pacifico tra le parti che vi sia una netta sproporzione tra le disponibilità economiche paterne e materne, non mutata rispetto all'assetto previgente, risulti comunque giustificato mantenere, a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre un contributo al mantenimento del figlio minore, al fine di consentire al minore di godere di un tenore di vita omogeneo nei tempi di permanenza che il medesimo trascorre con ciascun genitore. Tuttavia, poiché occorre tener conto che, rispetto all'assetto paritario previgente, i tempi di permanenza del figlio presso il padre vengono in questa sede aumentati, si ritiene congruo ed opportuno fissare nella misura di € 300,00, rivalutabili ISTAT annualmente, anziché negli attuali € 400,00 concordemente stabiliti, la somma mensile che il padre sarà tenuto a versare alla madre quale contributo al mantenimento del figlio minore.
Per i medesimi motivi risulta congruo ed opportuno mantenere l'integrale percezione dell'assegno unico per il figlio in favore della madre ed il carico delle spese straordinarie al 100% sul padre, come pagina 32 di 36 anche nel provvedimento previgente. Le spese straordinarie sono individuate secondo il Protocollo del
22.12.2022 adottato presso questo Tribunale.
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite per la difesa tecnica, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte ricorrente, stante il rigetto della domanda giudiziale formulata dalla medesima. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m.
n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile e bassa complessità, e si liquidano in complessivi € 7.616, di cui € 1.701 per la fase di studio della controversia, € 1.204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806 per la fase istruttoria, € 2.905 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Si pongono, invece, al 50% tra le parti, nei rapporti interni, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, poiché tale mezzo istruttorio si è reso necessario nell'interesse di entrambe e soprattutto del minore. Per i medesimi motivi, si dispone che resti a carico dei genitori del minore al
50% ciascuno nei rapporti interni (e a carico solidale nei confronti dei professionisti), il compenso del
CTP nominato dal curatore speciale del minore, dott.ssa che si liquida come da Persona_2 separato decreto, ed il compenso del curatore speciale del minore, avv. Francesca Tarchiani, anch'esso liquidato con separato decreto (con riferimento alle attività compiute dal curatore speciale anteriormente al decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 10.06.2025, essendo a carico dell'Erario le attività compiute successivamente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore nato ad [...] il Persona_1
31.10.2015, ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento e la domiciliazione prevalente del minore presso il padre in RT (AR), ove trasferirà la residenza e continuerà il ciclo scolastico già intrapreso;
2) affida al Servizio Sociale del luogo di domiciliazione prevalente del minore un mandato di monitoraggio e supporto finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a. un assetto relazionale tra genitori che si attenga ai principi della bigenitorialità basato su cambiamenti individuali dei signori e e su relazioni soddisfacenti tra genitori. b. un significativo stato Parte_1 Controparte_1 di benessere del minore rilevato dal Servizio Sociale di riferimento e dagli specialisti del Servizio di
Salute Mentale del territorio. Il Servizio sociale è deputato al monitoraggio delle condizioni del minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio e svolgerà una attività di orientamento e supporto alla coppia pagina 33 di 36 genitoriale. Il Servizio Sociale si impegnerà nei seguenti compiti: definire un progetto educativo e assistenziale personalizzato anche con la attivazione di educativa domiciliare se ritenuto necessario;
supervisionare il percorso di affido attraverso incontri periodici con il minore e i genitori;
intervenire in caso di criticità o difficoltà attivando quanto ritenuto necessario;
coordinare eventuali interventi sanitari, educativi e scolastici, adottando i necessari provvedimenti in caso di disaccordo tra i genitori;
predisporre e monitorare il percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti previsto al punto 5
e il programma terapeutico – riabilitativo previsto al punto 6. Collaborare con il coordinatore genitoriale eventualmente nominato su concorde indicazione dei genitori;
3) regola i tempi di permanenza del figlio presso la madre nei seguenti termini:
a. Il minore trascorrerà un fine settimana alternato presso la madre con l'orario seguente: a partire dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore 22,00 nel periodo di vacanze scolastiche.
b. Nella settimana in cui il minore rimarrà con il padre nel week end, la madre potrà incontrare
: i. il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo il giorno successivo ER
(mercoledì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). ii.
Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo (venerdì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00 nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto).
c. Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, la madre potrà incontrare
: i) il martedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena ER
ii) Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena d. Restano invariate le condizioni previste relative a vacanze natalizie, pasquali, estive, come da accordi già in essere, di seguito ribaditi integralmente: durante le vacanze, latu sensu considerate, i genitori organizzeranno nel migliore interesse del figlio i periodi che il minore trascorrerà con uno e con l'altro. Per il solo caso di disaccordo si prevede quanto segue: in occasione delle festività natalizie trascorrerà ad anni alterni -il giorno della Vigilia di Natale (24 Dicembre) con uno dei ER genitori, mentre trascorrerà con l'altro la giornata di Natale (25 Dicembre) e Santo NO (26
Dicembre): un anno col padre e l'anno successivo con la madre;
in occasione dell'ultimo giorno dell'anno il figlio trascorrerà - ad anni alterni - la sera del 31 dicembre con uno dei genitori, il primo giorno dell'anno successivo con l'altro genitore;
idem per l'FA (5 gennaio con un genitore e 6 gennaio con l'altro); in occasione delle festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con il ER genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale;
l'anno successivo sarà invertito l'ordine col quale i genitori trascorreranno le citate festività con il figlio, salvo diversi accordi, che potranno essere pagina 34 di 36 convenuti dai genitori con congruo preavviso, sempre nel rispetto delle esigenze di . Ad ogni ER modo il minore, a prescindere con chi dei due genitori trascorrerà la domenica di Pasqua, durante la settimana di vacanza scolastica trascorrerà tre giorni consecutivi con uno e tre giorni con l'altro, sempre in base agli impegni ed alle esigenze di e compatibilmente con gli impegni del padre e ER della madre;
durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche intesi come due settimane ER non consecutive, con l'uno e 15 giorni con l'altro genitore in base agli impegni ed alle esigenze del minore. I genitori si impegnano in ordine al periodo estivo a comunicare preventivamente all'altro i periodi di ferie estive entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e comunque a trovare un'intesa su tali periodi entro tale data. I genitori saranno altresì tenuti a comunicarsi l'uno all'altro luoghi ove il minore trascorrerà le ferie estive. Resta salva ogni modifica preventivamente concordata in ordine al protocollo del minore, nel rispetto di quest'ultimo e degli impegni lavorativi dei genitori.
4) invita le parti a nominare concordemente un coordinatore genitoriale con l'incarico di svolgere una attività di mediazione e sostegno alla genitorialità dei sig.ri e e con il compito di • ER Parte_1
Facilitare la comunicazione tra i genitori: aiuta i genitori a trovare modalità più efficaci e meno conflittuali per comunicare. • Promuovere l'interesse superiore del minore: si assicura che le decisioni prese dai genitori siano orientate al benessere e ai bisogni della minore. • Gestire le dispute: Interviene per risolvere piccoli conflitti quotidiani per la gestione di orari, attività scolastiche, ferie, ecc. • Fornire indicazioni concrete: può suggerire soluzioni pratiche per ridurre le tensioni tra i genitori. • Monitorare la relazione genitoriale: valuta come i genitori collaborano e, se necessario, propone modifiche all'organizzazione della genitorialità. • Fare riferimento al Servizio Sociale per la propria attività, assicurando una costante flusso di informazioni che consenta un adeguato monitoraggio della condizione del minore.
5) invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità in forma individuale finalizzato al rinforzo delle risorse del singolo genitore;
6) dispone la presa in carico del minore da parte dell' Persona_1 Controparte_3 per l'attuazione dei programmi terapeutico - riabilitativi che lo stesso Servizio riterrà
[...] più appropriati;
7) invita ciascuna parte a intraprendere o proseguire percorsi psicoterapici che sostengano e implementino le proprie capacità genitoriali;
8) a modifica dei provvedimenti previgenti, regola gli aspetti economici come segue:
a. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 300,00, rivalutabili ISTAT annualmente, con decorrenza dalla data di pagina 35 di 36 pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore nei tempi di permanenza dello stesso presso la madre;
b. conferma l'obbligo del padre di farsi carico del 100% delle spese straordinarie in Controparte_1 favore del figlio, da individuarsi come da Protocollo del 22.12.2022 adottato presso questo Tribunale;
c. conferma la percezione integrale dell'assegno unico per il figlio, ove ve ne sia diritto, a favore della madre;
Parte_1
9) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente Parte_1 Controparte_1 le spese di lite per compensi di avvocato, liquidate in complessivi € 7.616, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
10) pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, già liquidate in corso di causa;
11) pone il compenso del curatore speciale del figlio minore avv. Francesca Persona_1
Tarchiani, liquidato come da separato decreto, nei rapporti interni a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (per le attività non coperte dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata dal COA di Arezzo in data 10.06.2025), e a carico solidale nei confronti del professionista;
12) pone il compenso del CTP nominato dal curatore speciale del figlio minore Persona_1 dott.ssa liquidato come da separato decreto, nei rapporti interni a carico di entrambe Persona_2 le parti nella misura del 50% ciascuna, e a carico solidale nei confronti del professionista.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
pagina 36 di 36