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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dr. MA FR Presidente
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. LU IO US Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1759 dell'anno 2020 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ); CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi, CP_2 C.F._3
per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, dall'Avv. Andrea Magaddino;
Appellanti in riassunzione;
E
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
in persona del Curatore fallimentare pro-tempore;
Appellante non costituita nel giudizio riassunto;
E
(C.F. ) e, per essa la Controparte_4 P.IVA_2
mandataria C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni P.IVA_3
Scozzari;
appellata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n° 288/2020 dell'8 aprile 2020, il Tribunale
di Trapani, in parziale accoglimento delle domande principali e riconvenzionali formulate, accertava e dichiarava che il saldo del conto corrente n. 632184.74 era pari ad € 35.663,65; che il saldo del conto anticipi n.
73849714.25 era pari ad € 151.600,00; che il debito residuo,
in relazione al rapporto di mutuo n. 741689541.90, era pari pag. 2/7 ad € 67.370,42 e che, quello in relazione al rapporto di prestito n. 3609440.70, era pari ad € 81.461,86.
Condannava gli attori in solido, ciascuno nei limiti degli impegni assunti, al pagamento, in favore della convenuta,
della complessiva somma di € 336.095,93 oltre interessi come richiesti sino al soddisfo (per i titoli sopra indicati);
compensava le spese di lite tra le parti e poneva definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti nei termini di cui in parte motiva.
Avverso detta sentenza proponevano appello
, e Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
. CP_2
in qualità di cessionaria del credito Controparte_4
originariamente vantato da Controparte_5
resisteva al gravame.
[...]
Con ordinanza del 18.06.2021 veniva dichiarata l'interruzione del processo in seguito alla dichiarazione di fallimento di Controparte_3
Con ricorso depositato il 7 settembre 2021, il giudizio veniva tempestivamente riassunto da , Parte_1
pag. 3/7 e . Controparte_1 CP_2
Si costituiva mentre la Curatela rimaneva Controparte_4
contumace.
All'udienza del 28 marzo 2025, le parti dichiaravano che la controversia era stata definita bonariamente.
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio a seguito del mutamento della composizione del collegio, all'udienza del
6 novembre 2025, la causa veniva posta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si osserva che il procuratore degli appellanti, il 27 marzo 2025, depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando che “i sig.ri Pt_1
, e dichiarano a mezzo
[...] Controparte_1 CP_2
del sottoscritto procuratore di rinunciare al procedimento n.
17592020 R.G. con compensazione delle spese legali e rinuncia
alla solidarietà professionale”.
Con nota del 28 marzo 2025, Controparte_4
rappresentava che le parti erano addivenute ad un accordo di definizione bonaria della controversia che prevedeva la pag. 4/7 rinuncia al presente giudizio con compensazione delle spese legali;
sicché dichiarava “di accettare la rinuncia agli
atti del giudizio del presente procedimento depositata dai signori
e ” chiedendo Parte_1 CP_2 Controparte_1
che “venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio con
compensazione delle spese legali e rinuncia alla solidarietà
professionale”.
Stante la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio di secondo grado e di accettazione, trova applicazione l'art. 306 c.p.c. con la conseguenza che il processo va dichiarato estinto.
Essendosi, allora, perfezionata la fattispecie estintiva, non potrebbe accordarsi il rinvio chiesto dagli appellanti in riassunzione nelle note del 31-10-2025.
2. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate tra le parti, come da concorde richiesta delle stesse.
3. Si precisa, infine, che questa pronuncia viene redatta nella forma della sentenza conformemente al pacifico insegnamento della Corte Suprema per la quale, «a seguito
pag. 5/7 dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e
disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze
dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità ed estinzione
dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al
Collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed
ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti,
più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi» (in questi termini si veda in motivazione Cass. 11434/2007;
nello stesso senso, Cass. 5250/1999, 14936/2000, 12537/2003
e 19124/2004).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
- Previa dichiarazione di contumacia della CP_6
fallimento Controparte_7
- Dichiara l'estinzione del giudizio di appello n. 1759/2020
R.G. proposto da , e Parte_1 CP_2 [...]
nei confronti di avverso CP_1 Controparte_4
la sentenza del Tribunale di Trapani n. 288/2020 dell'8
aprile 2020;
- Dichiara interamente compensate le spese del grado.
pag. 6/7 Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 13-11-2025.
Il Consigliere est.
LU IO US
Il Presidente
MA FR
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dr. MA FR Presidente
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. LU IO US Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1759 dell'anno 2020 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ); CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi, CP_2 C.F._3
per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, dall'Avv. Andrea Magaddino;
Appellanti in riassunzione;
E
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
in persona del Curatore fallimentare pro-tempore;
Appellante non costituita nel giudizio riassunto;
E
(C.F. ) e, per essa la Controparte_4 P.IVA_2
mandataria C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni P.IVA_3
Scozzari;
appellata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n° 288/2020 dell'8 aprile 2020, il Tribunale
di Trapani, in parziale accoglimento delle domande principali e riconvenzionali formulate, accertava e dichiarava che il saldo del conto corrente n. 632184.74 era pari ad € 35.663,65; che il saldo del conto anticipi n.
73849714.25 era pari ad € 151.600,00; che il debito residuo,
in relazione al rapporto di mutuo n. 741689541.90, era pari pag. 2/7 ad € 67.370,42 e che, quello in relazione al rapporto di prestito n. 3609440.70, era pari ad € 81.461,86.
Condannava gli attori in solido, ciascuno nei limiti degli impegni assunti, al pagamento, in favore della convenuta,
della complessiva somma di € 336.095,93 oltre interessi come richiesti sino al soddisfo (per i titoli sopra indicati);
compensava le spese di lite tra le parti e poneva definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti nei termini di cui in parte motiva.
Avverso detta sentenza proponevano appello
, e Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
. CP_2
in qualità di cessionaria del credito Controparte_4
originariamente vantato da Controparte_5
resisteva al gravame.
[...]
Con ordinanza del 18.06.2021 veniva dichiarata l'interruzione del processo in seguito alla dichiarazione di fallimento di Controparte_3
Con ricorso depositato il 7 settembre 2021, il giudizio veniva tempestivamente riassunto da , Parte_1
pag. 3/7 e . Controparte_1 CP_2
Si costituiva mentre la Curatela rimaneva Controparte_4
contumace.
All'udienza del 28 marzo 2025, le parti dichiaravano che la controversia era stata definita bonariamente.
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio a seguito del mutamento della composizione del collegio, all'udienza del
6 novembre 2025, la causa veniva posta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si osserva che il procuratore degli appellanti, il 27 marzo 2025, depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando che “i sig.ri Pt_1
, e dichiarano a mezzo
[...] Controparte_1 CP_2
del sottoscritto procuratore di rinunciare al procedimento n.
17592020 R.G. con compensazione delle spese legali e rinuncia
alla solidarietà professionale”.
Con nota del 28 marzo 2025, Controparte_4
rappresentava che le parti erano addivenute ad un accordo di definizione bonaria della controversia che prevedeva la pag. 4/7 rinuncia al presente giudizio con compensazione delle spese legali;
sicché dichiarava “di accettare la rinuncia agli
atti del giudizio del presente procedimento depositata dai signori
e ” chiedendo Parte_1 CP_2 Controparte_1
che “venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio con
compensazione delle spese legali e rinuncia alla solidarietà
professionale”.
Stante la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio di secondo grado e di accettazione, trova applicazione l'art. 306 c.p.c. con la conseguenza che il processo va dichiarato estinto.
Essendosi, allora, perfezionata la fattispecie estintiva, non potrebbe accordarsi il rinvio chiesto dagli appellanti in riassunzione nelle note del 31-10-2025.
2. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate tra le parti, come da concorde richiesta delle stesse.
3. Si precisa, infine, che questa pronuncia viene redatta nella forma della sentenza conformemente al pacifico insegnamento della Corte Suprema per la quale, «a seguito
pag. 5/7 dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e
disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze
dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità ed estinzione
dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al
Collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed
ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti,
più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi» (in questi termini si veda in motivazione Cass. 11434/2007;
nello stesso senso, Cass. 5250/1999, 14936/2000, 12537/2003
e 19124/2004).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
- Previa dichiarazione di contumacia della CP_6
fallimento Controparte_7
- Dichiara l'estinzione del giudizio di appello n. 1759/2020
R.G. proposto da , e Parte_1 CP_2 [...]
nei confronti di avverso CP_1 Controparte_4
la sentenza del Tribunale di Trapani n. 288/2020 dell'8
aprile 2020;
- Dichiara interamente compensate le spese del grado.
pag. 6/7 Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 13-11-2025.
Il Consigliere est.
LU IO US
Il Presidente
MA FR
pag. 7/7