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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore Dott. Maristella SARDONE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 491/2024, avverso la sentenza n. 4695/2023 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 17.11.2023, all'esito del giudizio RG n. 8308/2022, non notificata tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Campanella, giusta mandato in calce al ricorso in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Putignano alla via A. Karusio n.32
-Ricorrente in appello- e
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Tripaldi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Alberobello alla via Tenente Oronzo Gigante 5
-Resistente in appello–
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Il ricorrente sig. premetteva che: Parte_1
-con ricorso del 23 giugno 2021 chiedeva al Tribunale di Bari che fosse pronunciata la separazione personale con la sig. , richiedendo altresì l'assegnazione Controparte_1 della casa coniugale di sua esclusiva proprietà (appartamento proprietà sito in Putignano alla pagina 1 di 4 via Martin Luther King n.21 piano secondo, con ingresso dalla porta a sinistra di chi esce dall'ascensore, formato da quattro vani ed accessori, con box auto e vano cantinola con accesso per entrambi da via Anna Frank di pertinenza e con ogni altra sua accessione e pertinenza contraddistinto in catasto al foglio 50, particella 2009, sub 10, sub 10, sub 14 di Putignano), evidenziando come la coniuge fosse proprietaria esclusiva di diversi altri beni immobili;
-una volta depositato il ricorso di separazione, lasciava la casa coniugale poiché la convivenza era diventata impossibile, per cui la signora era l'unica ad abitare il suddetto immobile;
CP_1
si costituiva nel giudizio di separazione la sig.ra chiedendo, tra l'altro, l'assegnazione CP_1 della casa coniugale sita in Putignano alla Via M.L.King. n. 21;
- il Presidente del Tribunale in sede di comparizione dei coniugi, in merito all'assegnazione della casa coniugale, così statuiva: “rigetta le reciproche richieste di assegnazione della casa coniugale in difetto dei presupposti di legge, sicchè per il futuro l'uso del bene sarà regolato dal titolo”;
- la pertanto, ritualmente diffidata, dichiarava di voler rilasciare l'immobile una volta CP_1 trovato un altro appartamento idoneo.
1.2 Tanto premesso, considerato il mancato rilascio della casa coniugale, fallito il tentativo di mediazione, in data 04 luglio 2022, lo proponeva ricorso, ritualmente notificato, con Parte_1 cui conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la signora per sentire ordinare
CP_1 alla il rilascio immediato del suddetto appartamento, libero e sgombro da persone e
CP_1 cose. Si costituiva in giudizio la Sig.ra chiedendo la declaratoria di improcedibilità del
CP_1 ricorso e, in subordine, il rigetto dello stesso, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto. All'udienza del 25 novembre 2022, il difensore della consegnava le chiavi
CP_1 dell'appartamento al difensore dello Parte_1
Alla successiva udienza del 17 febbraio 2023 il difensore dello Sportelli dava atto a verbale che l'immobile era stato effettivamente rilasciato, per cui chiedeva al giudice di prime cure di dichiarare la cessazione della materia del contendere con la condanna della resistente al pagamento delle spese legali, cui si opponeva il difensore della resistente.
1.3 Con la sentenza n. 4695/2023, il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite tra le parti.
2.1 Con ricorso tempestivamente notificato, lo proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza. Eccepiva, con unico motivo, la erroneità della sentenza gravata nella parte in cui compensava le spese di lite, nonostante la evidente soccombenza nel giudizio della appellata, per cui chiedeva la condanna della alle spese di lite. CP_1
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 3.10.2024 si costituiva in appello la chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma della sentenza CP_1 impugnata e vittoria delle spese e competenze di lite. pagina 2 di 4 2.3 All'udienza di discussione del 30.4.2025 la Corte, udite le parti, si riservava per la decisione e, all'esito dell'udienza, decideva con deposito del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 L'appello, così come proposto è fondato e merita, pertanto, integrale accoglimento. Il giudice di prime cure ha dichiarato conforme a giustizia la compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura della causa e del breve lasso temporale intercorso tra la domanda del ricorrente ed il rilascio dell'immobile (avvenuto nel novembre 2022). Al contrario, nel caso di specie, considerata la cessazione della materia del contendere poiché l'immobile risultava rilasciato, nella regolamentazione delle spese occorreva fare riferimento al criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere il giudice deve decidere in merito alle spese in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della domanda. (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714 : “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. Orbene, la domanda proposta dallo meritava accoglimento, dal momento che 1) il Parte_1
Presidente del Tribunale all'udienza del 28 ottobre 2021 in sede di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione statuiva che l'uso dell'immobile dovesse essere regolato per il futuro dal titolo, e vi è prova documentale e non contestazione in ordine alla titolarità dell'appartamento in capo allo per cui la resistente avrebbe dovuto rilasciare Parte_1 immediatamente l'immobile; al contrario la non solo non rilasciava l'immobile ma non CP_1 intendeva dare seguito alla richiesta del difensore inviata con nota pec all'avv. il CP_2
05 novembre 2021; 2) la resistente non intendeva definire bonariamente la controversia in sede di mediazione nonostante l'organismo avesse convocato le parti il 27 giugno ed il 28 luglio 2022; 3) la resistente eccepiva in primo grado l'improcedibilità della domanda perché non sarebbe stata espletata la mediazione, mentre in realtà vi era prova documentale che la procedura era stata regolarmente e compiutamente espletata;
eccepiva inoltre la mancata notifica del verbale dell'udienza presidenziale ma detta attività è del tutto superflua poiché il verbale non è titolo esecutivo e la resistente era perfettamente a conoscenza del verbale poiché dettato in udienza alla presenza sua e del suo difensore.
Pertanto non vi è alcun dubbio che, nella prosecuzione del giudizio, la domanda dello sarebbe stata accolta e la natura della causa e il breve lasso di tempo intercorso tra la Parte_1 domanda ed il rilascio dell'immobile, non sono motivi idonei a giustificate la compensazione delle spese. Vieppiù nella sentenza di separazione coniugale (n.48\2024 Trib. Ba agli atti) si legge che il tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale del 28 ottobre 2021 e il rilascio dell'immobile avvenuto il 25 novembre 2022 è un lasso di tempo nel quale la signora “ha lucrato un CP_1
pagina 3 di 4 indubbio risparmio di spesa pari al canone locativo per immobili aventi le stesse caratteristiche” lasso di tempo dunque che, evidentemente, non può essere considerato insignificante. In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza impugnata deve essere modificata nella parte in cui compensa le spese di lite e deve essere disposta, conseguentemente, la condanna della signora a rifondere le spese del Controparte_1 primo grado di giudizio al sig. Parte_1
In base all'art.15 cpc il valore della causa è dato dalla rendita catastale dell'immobile moltiplicata per cento;
dalla documentazione prodotta (contratto di compravendita dell'appartamento oggetto del presente giudizio) risulta una rendita catastale pari ad € 906,38, sicchè il valore della causa è pari ad € 90.638. Ne consegue che, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 e considerati i valori minimi – vista la semplicità delle questioni - le spese vengono liquidate in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge. Secondo il principio della soccombenza e con i medesimi criteri innanzi esposti la signora va condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio in Controparte_1 favore del sig. Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto con ricorso da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 4695/2023 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Bari e pubblicata il 17.11.2023 così provvede: 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna
[...]
al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € CP_1
7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
2) Condanna al pagamento delle spese del presente grado del Controparte_1 giudizio in favore di che liquida in complessivi € 8.310,00 (di cui € Parte_1
7.160,00 per compensi professionali e € 1.150 per spese), oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di Consiglio del 30.4.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
pagina 4 di 4
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore Dott. Maristella SARDONE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 491/2024, avverso la sentenza n. 4695/2023 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 17.11.2023, all'esito del giudizio RG n. 8308/2022, non notificata tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Campanella, giusta mandato in calce al ricorso in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Putignano alla via A. Karusio n.32
-Ricorrente in appello- e
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Tripaldi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Alberobello alla via Tenente Oronzo Gigante 5
-Resistente in appello–
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Il ricorrente sig. premetteva che: Parte_1
-con ricorso del 23 giugno 2021 chiedeva al Tribunale di Bari che fosse pronunciata la separazione personale con la sig. , richiedendo altresì l'assegnazione Controparte_1 della casa coniugale di sua esclusiva proprietà (appartamento proprietà sito in Putignano alla pagina 1 di 4 via Martin Luther King n.21 piano secondo, con ingresso dalla porta a sinistra di chi esce dall'ascensore, formato da quattro vani ed accessori, con box auto e vano cantinola con accesso per entrambi da via Anna Frank di pertinenza e con ogni altra sua accessione e pertinenza contraddistinto in catasto al foglio 50, particella 2009, sub 10, sub 10, sub 14 di Putignano), evidenziando come la coniuge fosse proprietaria esclusiva di diversi altri beni immobili;
-una volta depositato il ricorso di separazione, lasciava la casa coniugale poiché la convivenza era diventata impossibile, per cui la signora era l'unica ad abitare il suddetto immobile;
CP_1
si costituiva nel giudizio di separazione la sig.ra chiedendo, tra l'altro, l'assegnazione CP_1 della casa coniugale sita in Putignano alla Via M.L.King. n. 21;
- il Presidente del Tribunale in sede di comparizione dei coniugi, in merito all'assegnazione della casa coniugale, così statuiva: “rigetta le reciproche richieste di assegnazione della casa coniugale in difetto dei presupposti di legge, sicchè per il futuro l'uso del bene sarà regolato dal titolo”;
- la pertanto, ritualmente diffidata, dichiarava di voler rilasciare l'immobile una volta CP_1 trovato un altro appartamento idoneo.
1.2 Tanto premesso, considerato il mancato rilascio della casa coniugale, fallito il tentativo di mediazione, in data 04 luglio 2022, lo proponeva ricorso, ritualmente notificato, con Parte_1 cui conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la signora per sentire ordinare
CP_1 alla il rilascio immediato del suddetto appartamento, libero e sgombro da persone e
CP_1 cose. Si costituiva in giudizio la Sig.ra chiedendo la declaratoria di improcedibilità del
CP_1 ricorso e, in subordine, il rigetto dello stesso, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto. All'udienza del 25 novembre 2022, il difensore della consegnava le chiavi
CP_1 dell'appartamento al difensore dello Parte_1
Alla successiva udienza del 17 febbraio 2023 il difensore dello Sportelli dava atto a verbale che l'immobile era stato effettivamente rilasciato, per cui chiedeva al giudice di prime cure di dichiarare la cessazione della materia del contendere con la condanna della resistente al pagamento delle spese legali, cui si opponeva il difensore della resistente.
1.3 Con la sentenza n. 4695/2023, il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite tra le parti.
2.1 Con ricorso tempestivamente notificato, lo proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza. Eccepiva, con unico motivo, la erroneità della sentenza gravata nella parte in cui compensava le spese di lite, nonostante la evidente soccombenza nel giudizio della appellata, per cui chiedeva la condanna della alle spese di lite. CP_1
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 3.10.2024 si costituiva in appello la chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma della sentenza CP_1 impugnata e vittoria delle spese e competenze di lite. pagina 2 di 4 2.3 All'udienza di discussione del 30.4.2025 la Corte, udite le parti, si riservava per la decisione e, all'esito dell'udienza, decideva con deposito del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 L'appello, così come proposto è fondato e merita, pertanto, integrale accoglimento. Il giudice di prime cure ha dichiarato conforme a giustizia la compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura della causa e del breve lasso temporale intercorso tra la domanda del ricorrente ed il rilascio dell'immobile (avvenuto nel novembre 2022). Al contrario, nel caso di specie, considerata la cessazione della materia del contendere poiché l'immobile risultava rilasciato, nella regolamentazione delle spese occorreva fare riferimento al criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere il giudice deve decidere in merito alle spese in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della domanda. (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714 : “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. Orbene, la domanda proposta dallo meritava accoglimento, dal momento che 1) il Parte_1
Presidente del Tribunale all'udienza del 28 ottobre 2021 in sede di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione statuiva che l'uso dell'immobile dovesse essere regolato per il futuro dal titolo, e vi è prova documentale e non contestazione in ordine alla titolarità dell'appartamento in capo allo per cui la resistente avrebbe dovuto rilasciare Parte_1 immediatamente l'immobile; al contrario la non solo non rilasciava l'immobile ma non CP_1 intendeva dare seguito alla richiesta del difensore inviata con nota pec all'avv. il CP_2
05 novembre 2021; 2) la resistente non intendeva definire bonariamente la controversia in sede di mediazione nonostante l'organismo avesse convocato le parti il 27 giugno ed il 28 luglio 2022; 3) la resistente eccepiva in primo grado l'improcedibilità della domanda perché non sarebbe stata espletata la mediazione, mentre in realtà vi era prova documentale che la procedura era stata regolarmente e compiutamente espletata;
eccepiva inoltre la mancata notifica del verbale dell'udienza presidenziale ma detta attività è del tutto superflua poiché il verbale non è titolo esecutivo e la resistente era perfettamente a conoscenza del verbale poiché dettato in udienza alla presenza sua e del suo difensore.
Pertanto non vi è alcun dubbio che, nella prosecuzione del giudizio, la domanda dello sarebbe stata accolta e la natura della causa e il breve lasso di tempo intercorso tra la Parte_1 domanda ed il rilascio dell'immobile, non sono motivi idonei a giustificate la compensazione delle spese. Vieppiù nella sentenza di separazione coniugale (n.48\2024 Trib. Ba agli atti) si legge che il tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale del 28 ottobre 2021 e il rilascio dell'immobile avvenuto il 25 novembre 2022 è un lasso di tempo nel quale la signora “ha lucrato un CP_1
pagina 3 di 4 indubbio risparmio di spesa pari al canone locativo per immobili aventi le stesse caratteristiche” lasso di tempo dunque che, evidentemente, non può essere considerato insignificante. In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza impugnata deve essere modificata nella parte in cui compensa le spese di lite e deve essere disposta, conseguentemente, la condanna della signora a rifondere le spese del Controparte_1 primo grado di giudizio al sig. Parte_1
In base all'art.15 cpc il valore della causa è dato dalla rendita catastale dell'immobile moltiplicata per cento;
dalla documentazione prodotta (contratto di compravendita dell'appartamento oggetto del presente giudizio) risulta una rendita catastale pari ad € 906,38, sicchè il valore della causa è pari ad € 90.638. Ne consegue che, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 e considerati i valori minimi – vista la semplicità delle questioni - le spese vengono liquidate in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge. Secondo il principio della soccombenza e con i medesimi criteri innanzi esposti la signora va condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio in Controparte_1 favore del sig. Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto con ricorso da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 4695/2023 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Bari e pubblicata il 17.11.2023 così provvede: 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna
[...]
al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € CP_1
7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
2) Condanna al pagamento delle spese del presente grado del Controparte_1 giudizio in favore di che liquida in complessivi € 8.310,00 (di cui € Parte_1
7.160,00 per compensi professionali e € 1.150 per spese), oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di Consiglio del 30.4.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
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