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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 2834/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2834 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Caserta Parte_1
Giannamaria presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Lucarelli Maurizio Controparte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 09.12.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2
Con ricorso depositato in data 06.04.2022, parte ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio civile in Napoli il 19.07.2012 con il resistente, e dalla loro unione è nato il figlio il 13.05.2013; Per_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1 con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale essendo di sua esclusiva proprietà, disciplinarsi il diritto di visita da parte del genitore non collocatario, ed infine disporsi il versamento a carico di quest'ultimo di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore pari a euro 4.000,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio parte resistente, non opponendosi alla richiesta di separazione, chiedendo invece corrispondersi un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio pari a euro 1.200,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie ed infine chiedendo, in via riconvenzionale,
l'addebito della separazione a parte ricorrente.
In data 05.07.2022, le parti comparivano per la prima volta dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ed in tale sede raggiungevano un accordo circa il diritto di visita del minore da parte del padre e le spese straordinarie da versarsi al 50%. Inoltre, il Presidente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti;
in particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati ed affidava il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, ed infine poneva a carico del resistente l'obbligo alla corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari a euro 1.600,00 mensili.
In seguito, veniva dichiarata inammissibile la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, non essendo sopravvenute nuove circostanze idonee a determinare una modifica dell'importo, in data 09.06.2023 veniva nuovamente concordato il calendario degli incontri padre-figlio ed on data 11.09.2024, veniva rigettata l'istanza di parte ricorrente avente ad oggetto l'iscrizione del minore presso l'Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria” e veniva nominato il ctu nella persona della dott.ssa Persona_2
All'udienza del 16.05.2025 i procuratori costituiti chiedevano congiuntamente rinvio ai fini della formalizzazione dell'accordo raggiunto dai coniugi.
Di seguito, veniva nominato dal G.I. in qualità di curatore speciale nell'interesse del minore l'Avv.
NT IO e fissata udienza in prosieguo.
In data 15.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione per la pronuncia sullo status e veniva emessa sentenza non definitiva parziale. Pertanto, la causa veniva rimessa sul ruolo e proseguiva per le statuizioni accessorie.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle
2 3
accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“a) le Parti rinunziano a tutte le specifiche richieste fin qui avanzate e reciprocamente accettano l'altrui rinunzia;
b) le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunziano a chiedere reciprocamente qualsiasi provvidenza di natura economica;
c)il domicilio coniugale, sito in Caserta (CE) alla Piazza Aldo Moro 9, d'altronde di esclusiva proprietà della SI.ra
, resta a lei assegnata con tutti i mobili, gli arredi e le pertinenze ivi presenti. Il SI. Parte_1 Controparte_1 potrà ritirare tutti i suoi libri sia universitari che di letteratura concordando un termine con la sig. ; Parte_1
d) il figlio minore resta affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente, eserciteranno Per_1 la responsabilità genitoriale e, dunque, le questioni di principale interesse per il minore verranno adottate di comune accordo.
Le questioni relative all'ordinaria amministrazione verranno adottate separatamente da ciascun genitore nei tempi di rispettiva custodia. In ogni caso si terrà conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
e) il figlio minore avrà residenza privilegiata presso il domicilio materno sito in Caserta alla Piazza Aldo Moro 9;
f) il padre potrà vedere ed avere presso di sé il figlio minore secondo le seguenti cadenze:
f.1) il primo, il terzo e il quinto fine settimana del mese, dal venerdì alle ore 16.30 alle 22.00 della domenica con pernottamento;
f.2) infrasettimanalmente, il figlio starà con il padre il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 22.00 e, nelle settimane in cui il padre non terrà il figlio con sé nel fine settimana, anche il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 22.00;
f.3) Durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 06 gennaio;
f.4) Durante le festività pasquali, alternativamente di anno in anno, dal venerdì Santo al martedì successivo;
f.5) Durante il mese di agosto, per 15 giorni consecutivi (alternativamente dal 01 agosto al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto);
f.7) il giorno dell'onomastico e del compleanno del figlio, i genitori lo trascorreranno insieme;
f.8) il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, nonché il giorno della festa del Papà, il figlio starà con il padre, mentre resterà con la madre il giorno del di lei compleanno, onomastico e della festa della Mamma;
g) Si precisa che durante i periodi di cui al precedente punto f), il figlio dovrà di norma continuare a svolgere le sue solite attività sociali oltre ovviamente a dare seguito ai doveri scolastici.
h) Le Parti concordano espressamente che il figlio minore, dovrà svolgere un percorso di psicoterapia presso la Per_1 struttura pubblica di zona. Pertanto, si obbligano a richiedere la presa in carico presso la struttura pubblica di competenza entro il 15 luglio c.a.;
3 4
i) il SI. si impegna a versare, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 minorenne, la somma di Euro 1.600,00 mensili, da versarsi in favore della SI.ra . Detta somma verrà Parte_1 annualmente ed automaticamente adeguata secondo gli indici ISTAT.
l) Il SI. si impegna ed obbliga, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio Controparte_1 minore, come da Protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.
m) Relativamente all'assegno Unico universale, si conviene che lo stesso sarà ripartito tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
m) Le Parti si danno reciprocamente atto di non possedere altro in comune che possa formare oggetto di successive reciproche pretese.
o) Le spese per la CTU saranno a carico delle Parti nella misura del 50% ciascuno.
p) Le Parti, sin da questo momento, acconsentono al rilascio e/o al rinnovo del passaporto personale e del figlio minore.
q) Le spese legali saranno integralmente compensate tra le Parti, con espressa rinunzia degli Avvocati costituiti al vincolo di solidarietà.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti come depositati in atti e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati.
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
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R.G. n. 2834/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2834 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Caserta Parte_1
Giannamaria presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Lucarelli Maurizio Controparte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 09.12.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 06.04.2022, parte ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio civile in Napoli il 19.07.2012 con il resistente, e dalla loro unione è nato il figlio il 13.05.2013; Per_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1 con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale essendo di sua esclusiva proprietà, disciplinarsi il diritto di visita da parte del genitore non collocatario, ed infine disporsi il versamento a carico di quest'ultimo di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore pari a euro 4.000,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio parte resistente, non opponendosi alla richiesta di separazione, chiedendo invece corrispondersi un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio pari a euro 1.200,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie ed infine chiedendo, in via riconvenzionale,
l'addebito della separazione a parte ricorrente.
In data 05.07.2022, le parti comparivano per la prima volta dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ed in tale sede raggiungevano un accordo circa il diritto di visita del minore da parte del padre e le spese straordinarie da versarsi al 50%. Inoltre, il Presidente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti;
in particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati ed affidava il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, ed infine poneva a carico del resistente l'obbligo alla corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari a euro 1.600,00 mensili.
In seguito, veniva dichiarata inammissibile la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, non essendo sopravvenute nuove circostanze idonee a determinare una modifica dell'importo, in data 09.06.2023 veniva nuovamente concordato il calendario degli incontri padre-figlio ed on data 11.09.2024, veniva rigettata l'istanza di parte ricorrente avente ad oggetto l'iscrizione del minore presso l'Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria” e veniva nominato il ctu nella persona della dott.ssa Persona_2
All'udienza del 16.05.2025 i procuratori costituiti chiedevano congiuntamente rinvio ai fini della formalizzazione dell'accordo raggiunto dai coniugi.
Di seguito, veniva nominato dal G.I. in qualità di curatore speciale nell'interesse del minore l'Avv.
NT IO e fissata udienza in prosieguo.
In data 15.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione per la pronuncia sullo status e veniva emessa sentenza non definitiva parziale. Pertanto, la causa veniva rimessa sul ruolo e proseguiva per le statuizioni accessorie.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle
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La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“a) le Parti rinunziano a tutte le specifiche richieste fin qui avanzate e reciprocamente accettano l'altrui rinunzia;
b) le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunziano a chiedere reciprocamente qualsiasi provvidenza di natura economica;
c)il domicilio coniugale, sito in Caserta (CE) alla Piazza Aldo Moro 9, d'altronde di esclusiva proprietà della SI.ra
, resta a lei assegnata con tutti i mobili, gli arredi e le pertinenze ivi presenti. Il SI. Parte_1 Controparte_1 potrà ritirare tutti i suoi libri sia universitari che di letteratura concordando un termine con la sig. ; Parte_1
d) il figlio minore resta affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente, eserciteranno Per_1 la responsabilità genitoriale e, dunque, le questioni di principale interesse per il minore verranno adottate di comune accordo.
Le questioni relative all'ordinaria amministrazione verranno adottate separatamente da ciascun genitore nei tempi di rispettiva custodia. In ogni caso si terrà conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
e) il figlio minore avrà residenza privilegiata presso il domicilio materno sito in Caserta alla Piazza Aldo Moro 9;
f) il padre potrà vedere ed avere presso di sé il figlio minore secondo le seguenti cadenze:
f.1) il primo, il terzo e il quinto fine settimana del mese, dal venerdì alle ore 16.30 alle 22.00 della domenica con pernottamento;
f.2) infrasettimanalmente, il figlio starà con il padre il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 22.00 e, nelle settimane in cui il padre non terrà il figlio con sé nel fine settimana, anche il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 22.00;
f.3) Durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 06 gennaio;
f.4) Durante le festività pasquali, alternativamente di anno in anno, dal venerdì Santo al martedì successivo;
f.5) Durante il mese di agosto, per 15 giorni consecutivi (alternativamente dal 01 agosto al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto);
f.7) il giorno dell'onomastico e del compleanno del figlio, i genitori lo trascorreranno insieme;
f.8) il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, nonché il giorno della festa del Papà, il figlio starà con il padre, mentre resterà con la madre il giorno del di lei compleanno, onomastico e della festa della Mamma;
g) Si precisa che durante i periodi di cui al precedente punto f), il figlio dovrà di norma continuare a svolgere le sue solite attività sociali oltre ovviamente a dare seguito ai doveri scolastici.
h) Le Parti concordano espressamente che il figlio minore, dovrà svolgere un percorso di psicoterapia presso la Per_1 struttura pubblica di zona. Pertanto, si obbligano a richiedere la presa in carico presso la struttura pubblica di competenza entro il 15 luglio c.a.;
3 4
i) il SI. si impegna a versare, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 minorenne, la somma di Euro 1.600,00 mensili, da versarsi in favore della SI.ra . Detta somma verrà Parte_1 annualmente ed automaticamente adeguata secondo gli indici ISTAT.
l) Il SI. si impegna ed obbliga, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio Controparte_1 minore, come da Protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.
m) Relativamente all'assegno Unico universale, si conviene che lo stesso sarà ripartito tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
m) Le Parti si danno reciprocamente atto di non possedere altro in comune che possa formare oggetto di successive reciproche pretese.
o) Le spese per la CTU saranno a carico delle Parti nella misura del 50% ciascuno.
p) Le Parti, sin da questo momento, acconsentono al rilascio e/o al rinnovo del passaporto personale e del figlio minore.
q) Le spese legali saranno integralmente compensate tra le Parti, con espressa rinunzia degli Avvocati costituiti al vincolo di solidarietà.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti come depositati in atti e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati.
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
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