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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4486 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 10294/2024 tra:
Parte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Posella del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Confienza n. 15 parte ricorrente
e
CP_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Franco Gigliotti del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Cialdini n. 19 parte convenuta
OGGETTO: contratto di vendita e appalto ex art. 1655 del codice civile;
domanda di accertamento di nullità del contratto;
inadempimento contrattuale;
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453
1 del codice civile;
responsabilità contrattuale;
domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte ricorrente Parte_1
“In via preliminare respingersi l'eccezione di parte convenuta di nullità della consulenza tecnica svolta nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo rg 21530/2022 del Tribunale di Torino, In via istruttoria Acquisire integralmente il fascicolo RG 21530/2022 del Tribunale di Torino, Sez. III, Giudice Dott. Rende, relativo all'accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le parti;
- Ammettersi i capi di prova per testi di seguito tenorizzati su cui si chiede che siano ammessi a rispondere i testi di seguito indicati i quali si chiede che vengano altresì ammessi a rispondere anche a prova contraria sugli eventuali capi di prova avversari: 1) Vero che tra il 2020 ed il 2021, CP_2 intratteneva trattative commerciali con Parte_1 in vista di nuove lavorazioni da eseguirsi con la macchina AC 1800, unitamente ai Moduli Recube Dry, come da Doc. 99A che si sottopone al teste per conferma
2) Vero che tra il 2020 ed il 2021, CP_2 incaricava di campionature pilota, in Parte_1 vista della collaborazione di cui al capo precedente.
3) Vero che era destinato alle campionature di cui al capo precedente il film oggetto delle fatture prodotte con il n. 58 che si sottopone al teste per conferma. 4) Vero che la trattativa commerciale tra Parte_1
e aveva ad oggetto un numero di
[...] CP_2 commesse continuative nel tempo. 5) Vero che nel 2020, svolgeva ricerche Parte_1 e test per nuove lavorazioni da eseguirsi con la macchina AC 1800, unitamente ai Moduli Recube Dry, in virtù dell'interesse commerciale espresso da aziende fornitrici del settore cartotecnico quale RA Raipaper srl, RA RO ed altri, tramite il rappresentante Signor
come risulta dal documento 99C, 89 che si Testimone_1 sottopongono al teste per conferma. 6) Vero che la trattativa commerciale tra Parte_1
e le cartiere di cui al capo precedente aveva ad
[...] oggetto un numero di commesse continuative nel tempo.
2 7) Vero che nel 2020, svolgeva ricerche Parte_1 e test per nuove lavorazioni da eseguirsi con la macchina AC 1800, unitamente ai Moduli Recube Dry, consistenti nell'eliminazione della plastificazione di vassoi o coperchi per vaschette ad uso alimentare, di intesa con Pro. Red s.a.s, come risulta dal documento 98 che si sottopone al teste per conferma.
8) Vero che la trattativa commerciale tra Parte_1
e Pro. Red s.a.s di cui al capo precedente aveva ad
[...] oggetto un numero di commesse continuative nel tempo. Si indicano a testi: (…)
- Solo se del caso ed in presenza di contestazioni avversarie, disporsi CTU contabile volta a verificare l'entità del danno da fermo macchina e da perdita di chances, con particolare attenzione all'esattezza dell'ammontare indicato del fatturato ante revamping, all'incremento del fatturato post revamping post revamping ed alla marginalità, come da relazione del Rag Per_1 (Doc. 96)
- Ammettersi tutti i mezzi istruttori che ci si riserva di indicare fin viste le difese avversarie, nei termini di legge. Nel merito In via principale
- Accertarsi la mancanza in capo ai Moduli Recube Dry forniti dalla alla della CP_1 Parte_1 corretta documentazione e certificazione prescritta dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, dal D. lgs. 17/2010, dagli artt. 22, 23, 24, 69, 70 D. Lgs 81/2008 e, comunque, dal D. Lgs 81/2008, secondo quanto meglio esposto nella narrativa del ricorso introduttivo e nelle osservazioni dell'Ing
[...]
(da pagina 204 a pagina 206 del Doc B), nella Per_2 relazione dell'Ing (da pagina 31 del Doc. 52) e Per_3 nella CTU (pagina 74-75 del Doc. B);
- Conseguentemente dichiararsi ex art. 1418 c.c. e seguenti la nullità assoluta del contratto concluso tra le parti per contrarietà a norme imperative di legge e condannarsi CP_1
alla restituzione del corrispettivo pagato da
[...]
oltre agli interessi legali Parte_1 sull'importo in questione dalla data della corresponsione fino all'effettiva restituzione, ed al risarcimento di ogni danno, nella misura complessiva di euro 332.923,63, come meglio dettagliato di seguito. In subordine
- Ex art. 1453, 1455 c.c. e seguenti o, in ulteriore subordine, ex art. 1490 c.c. e seguenti ovvero 1667, 1668 c.c. e seguenti, in base all'inquadramento contrattuale ritenuto applicabile dal Giudice, accertarsi la responsabilità in capo a per l'inadempimento CP_1 delle obbligazioni a carico della stessa in virtù del contratto concluso tra le parti e/o la non conformità ed i
3 vizi dei beni e delle prestazioni oggetto dell'obbligazione a carico della in virtù del contratto CP_1 medesimo;
- Conseguentemente dichiararsi la risoluzione del contratto concluso tra le parti e condannarsi alla CP_1 restituzione del corrispettivo pagato da Parte_1
, oltre agli interessi legali sull'importo in
[...] questione dalla data della corresponsione fino all'effettiva restituzione ed al risarcimento di ogni danno, nella misura complessiva di euro 332.923,63, meglio dettagliato di seguito. In ogni caso ed anche in via autonoma
- Dichiararsi tenuta e condannarsi al CP_1 risarcimento di ogni danno ed al rimborso delle spese che la ricorrente ha patito per i fatti per cui è causa, per il totale complessivo di euro 332.923,63, pari alle voci di seguito dettagliate ovvero nella misura in corso di causa accertanda,:
4 Con il favore delle spese legali della fase di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, comprensive di 15 % per spese generali, IVA, CPA e successive occorrende;
- solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione avversaria di nullità della CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, si formula ulteriore istanza in via istruttoria per la rinnovazione della CTU tecnica come espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come meglio indicato nella memoria autorizzata del 5/12/2024, ferma la richiesta di accoglimento di tutte le altre conclusioni sopra riportate e specificate”.
Parte resistente : CP_1
“In via preliminare Disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 281 undecies IV comma c.p.c. onde consentire a la chiamata in causa della società CP_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro CP_3 tempore corrente in Alba piazza Mi-chele Ferrero n.
2. Nel merito Previo mutamento del rito in rito ordinario ex art. 281 duodecies I comma cpc, previa declaratoria di nullità della CTU espletata nel procedimento per ATP per i motivi esposti in atti, assolvere la conchiudente da ogni domanda. In subordine Per il caso di accoglimento totale o parziale delle domande proposte da , accertare la responsabilità di Parte_1
dichiarandola tenuta a manlevare e COroparte_3 garantire di quanto questa sarà eventualmente CP_1 tenuta a corrispondere a per capitale interessi Parte_1 e spese ovvero a corrispondere direttamente a Parte_1 quando alla medesima dovuto. In ulteriore subordine Per il caso di responsabilità concorrente di e CP_1
accertare le rispettive quote di COroparte_3 responsabilità dichiarando tenuta a CP_3 manlevare e garantire in relazione alla propria CP_1 quota di responsabilità condannandola a pagare direttamente a la corrispondente somma per capitale Parte_1 interessi e spese ovvero a rimborsare di quanto CP_1 debba pagare in eccedenza rispetto alla propria quota di colpa. In via istruttoria Disporre CTU tecnica in rinnovazione rispetto alla CTU già espletata nel procedimento per ATP. Con il favore di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La società ha esposto nel ricorso Parte_1 introduttivo del presente giudizio quanto segue:
a) tra le parti è intercorso un contratto per cui essa ricorrente ha corrisposto a favore della Parte_1 resistente il prezzo di € 53.680,00; CP_1
b) si sono verificate gravi criticità per cui ha dato seguito al tentativo di Parte_1 addivenire ad una soluzione stragiudiziale, anche mediante sollecitazione dell'intervento della compagnia di assicurazione della purtroppo senza CP_1 risultato;
c) conseguentemente in data 16 novembre 2022, essa ricorrente ha introdotto procedimento di Parte_1 accertamento tecnico preventivo, nell'ambito del quale si è avvalsa quali consulenti tecnici di pare dell'ing e dell'ing. le cui relazioni ed Per_3 Persona_2 osservazioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
d) si è instaurato così dinnanzi al Tribunale di
Torino, Sez. III, il procedimento ex art. 696 del c.p.c.
R.G. 21530/2022 conclusosi in data 20 settembre 2023 con il deposito dell'elaborato di consulenza da parte del c.t.u. ing. ; Per_4
e) l'elaborato di consulenza ha verificato e confermato totalmente quanto lamentato da essa ricorrente, quantificando i soli “costi diretti e le spese” sopportate da in conseguenza dei fatti per cui è Parte_1 causa nella misura di euro 156.243,23;
f) a nulla è valso neppure il tentativo di conciliazione esperito dall'ausiliario del giudice a cui
6 ha aderito né gli ulteriori tentativi Parte_1 promossi dal Difensore, successivamente all'esito dell'a.t.p., volti ad evitare l'introduzione del presente giudizio di merito.
Più in particolare, parte ricorrente ha svolto le seguenti deduzioni:
1) l'attività principale di essa ricorrente
è rappresentata dalla plastificazione Parte_1 della carta;
tale settore ha subito un notevole decremento nel tempo, sia per il minore uso della carta stampata, sia per la generalizzata crisi derivata dal c.d. periodo COVID;
2) nel 2019, essa ricorrente ha Parte_1 deciso di investire risorse per poter operare nell'ambito della produzione di imballaggi alimentari che necessitano di specifiche attenzioni rispetto ai materiali ed alle tecniche di lavorazione impiegati, escludenti plastica, colle sintetiche e simili;
tale ambito ha vissuto un momento di grande espansione (visto il boom dell'asporto seguito al periodo COVID), assecondando altresì la nuova e diffusa sensibilità, attenta al profilo eco compatibile delle produzioni industriali;
3) pertanto, nel maggio 2019, essa ricorrente ha preso contatti con la resistente Parte_1 per commissionare alla stessa un forno di CP_1 ventilazione/soffieria su misura;
tale macchinario era destinato ad essere asservito alla macchina AC 1800, di proprietà ed in quotidiano uso presso Parte_1 perfettamente funzionante, dotata di certificazione CE di conformità;
4) l'installazione del forno di ventilazione/soffieria, in accoppiamento alle funzionalità della AC 1800, avrebbe consentito a Parte_1 di utilizzare altre e più efficaci tecniche produttive, ecologicamente ed energeticamente compatibili, come la lavorazione ad acqua;
la scelta di era Parte_1
7 dettata pertanto dalla volontà di espandere il proprio mercato ad altre lavorazioni;
5) in vista dell'installazione dei forni di ventilazione/soffieria, la macchina AC 1800 ha subito una trasformazione, un revamping, non reversibile;
in luogo del forno di ventilazione/soffieria su misura, richiesto da ha allora proposto Parte_1 CP_1
l'installazione sulla macchina AC 1800 di Parte_1
di un forno/soffieria già esistente e che la
[...] medesima aveva a magazzino, in quanto reso da altro cliente;
6) ha garantito che il forno già CP_1 esistente proposto era compatibile con le caratteristiche della macchina AC 1800 e le richieste di Parte_1
e si è impegnata ad apportare le modifiche
[...] necessarie per l'installazione e la soddisfazione delle richieste del cliente;
7) il forno/soffieria proposto da risulta CP_1 costituito da due moduli di asciugatura, ognuno dei quali costituito da modulo di ventilazione e riscaldo Recube Dry,
a risparmio energetico da 5000 mcubi/h, versione plug fun;
8) la resistente si è impegnata quindi alla fornitura ed all'installazione dei due moduli Recube Dry, dalla stessa progettati e costruiti, e valutati compatibili con la AC 1800 e con le specifiche esigenze tecniche richieste dalla , con successivo collaudo Parte_1 del sistema composto dalle due macchine insieme;
9) a seguito di successivi contatti, le parti hanno pattuito la consegna dell'impianto per il mese di febbraio
2021;
10) la resistente non ha ottemperato a quanto pattuito omettendo la messa in funzione e collaudo entro il termine predetto;
11) oltre ai profili di inadempimento ora descritti e di rilevante gravità, si sono verificati due specifici
8 eventi dannosi che non lasciano dubbi in ordine alla gravità dell'inadempimento ed alla responsabilità della resistente, tali da giustificare da soli la risoluzione del contratto:
→ il corto circuito verificatosi nel luglio 2021;
→ l'incendio del 7 dicembre 2021;
12) le cause di tali eventi e i danni conseguentemente patiti dalla parte ricorrente sono da attribuire all'inadempimento contrattuale di parte resistente CP_1
;
[...]
13) anche la c.t.u. svolta ante causam ha confermato la responsabilità di parte resistente per i danni patiti;
14) parte resistente è dunque tenuta al rifusione dei danni subiti da essa parte ricorrente.
Sulla base di tali deduzioni, la parte ricorrente ha quindi promosso il presente giudizio rassegnando le analitiche domande sopra svolte e chiedendo, fra l'altro, di accertare la nullità del contratto intercorso fra le parti ovvero in via subordinata l'inadempimento e la responsabilità contrattuale di parte resistente CP_1
; ha inoltre chiesto condannarsi la cennata parte
[...] resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di 332.923,63 oltre accessori.
La parte convenuta dal canto suo, dopo CP_1 essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie, eccependo in particolare la nullità dell'a.t.p. svolto ante causam e imputando al terzo
[...] la responsabilità quanto meno parziale COroparte_3 dell'accaduto, ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
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2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sull'istanza di chiamata in causa del terzo
[...]
COroparte_3
La parte resistente ha formulato, e CP_1 reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, la seguente istanza:
“Disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 281 undecies IV comma c.p.c. onde consentire a la chiamata in causa della società CP_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro CP_3 tempore corrente in Alba piazza Mi-chele Ferrero n. 2”.
Va confermata in sentenza la statuizione di rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo in ragione delle seguenti considerazioni:
a) non ricorre nella fattispecie in esame un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
b) è comunque facoltà del soggetto che agisce in giudizio evocare il solo soggetto che ritiene responsabile del patito dedotto danno contrattuale o extracontrattuale senza coinvolgimento di eventuali altri soggetti asseritamente corresponsabili (in via di fatto o di diritto);
c) parte resistente non ha comunque specificato quale eventuale domanda avrebbe voluto rivolgere nei confronti del terzo, essendo evidente che l'eventuale sussistenza della responsabilità tecnica o giuridica di altro soggetto rispetto a quanti evocati in giudizio comporta esclusivamente il rigetto della domanda articolata nei confronti della resistente, senza alcuna necessità del coinvolgimento processuale del terzo;
d) l'ulteriore estensione soggettiva del contraddittorio è nel caso in esame idonea a ritardare e a rendere più gravoso il processo ai sensi dell'art. 103 comma 2 del c.p.c.;
10 e) la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 del c.p.c., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto ed è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura (v., per tutte, Cass. n. 2331/2022, Cass. n. 7406/2014 e Cass.
8491/2000).
A ciò si aggiunga che la parte resistente non ha prodotto alcun contratto di subappalto intercorrente con il terzo, o comunque alcun testo contrattuale o scritto dal quale possa evincersi il contenuto e l'oggetto precipuo degli accordi intercorsi con il predetto terzo.
La chiamata del terzo avrebbe dunque prodotto un aggravio del processo con conseguente ingiusto peso a carico della parte ricorrente e del suo diritto al ristoro del danno patito.
Va invero rilevato come parte ricorrente ha avuto rapporti contrattuali diretti con la sola resistente CP_1
la quale deve pertanto rispondere anche dell'operato
[...] altrui, ovverosia dei soggetti a cui si è rivolta per compiere l'opera ad essa commissionata dall'odierna ricorrente Parte_1
4. Sul merito della causa.
Le domande di parte ricorrente sono solo parzialmente fondate e, pertanto, devono trovare accoglimento nei limitati termini che seguono.
4.1. L'esito dell'a.t.p. svolto ante causam.
Come sopra detto è stato svolto ante causam procedimento per a.t.p..
Al c.t.u. incaricato sono stati rivolti i seguenti quesiti:
“Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con
11 espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c., nonché a domandare informazioni scritte alla Pubblica Amministrazione ex art. 213 c.p.c.:
- accerti e verifichi la sussistenza, tipologia, entità delle problematiche evidenziate dalla parte ricorrente in relazione alle opere oggetto del contratto concluso tra le parti, verificando se le stesse siano o meno attribuibili, in tutto o in parte, all'operato della;
CP_1
- quantifichi i danni che ritenga sussistenti tra quelli allegati al ricorso e che siano riconducibili alla resistente, anche in relazione all'incendio del 7.12.2021;
- chiarisca la presenza o meno in capo alla soffieria di cui al ricorso delle certificazioni ex lege previste e riferisca se la parte ricorrente abbia subito danni a causa delle predette richieste certificazioni, quantificandoli ove riscontrati e riferendo se gli stessi, siano o meno attribuibili, in tutto o in parte, alla resistente. Il C.T.U. dia conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui;
alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate. Esperisca il tentativo di conciliazione della controversia.”
Il c.t.u. incaricato ha concluso le proprie indagini accertando l'inosservanza da parte della resistente delle regole dell'arte e la responsabilità di essa parte resistente in ordine agli eventi dannosi verificatisi presso lo stabilimento della parte ricorrente (il corto circuito del luglio 2021 e l'incendio del 7 dicembre 2021).
In particolare, il c.t.u. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<< Nel corso delle operazioni peritali è stata
accertata una lacuna progettuale riguardante l'installazione dei forni OR, sia sotto il profilo dell'interferenza “meccanica” della macchina AC con i forni, sia sotto il profilo dell'impianto elettrico di alimentazione dei forni. Tale lacuna progettuale, oltre ad evidenziare una mancanza di tipo formale è stata all'origine degli eventi di cui trattasi e, dunque, ha certamente avuto un impatto sostanziale che, fortunatamente, non ha prodotto danni alle persone, pur avendo cagionato danni ai beni e conseguentemente danni economici ingenti. La lacuna progettuale è dovuta al fatto che, trattandosi di una modifica sostanziale alla AC,
12 l'attività sarebbe dovuta partire con un progetto dettagliato di tutte le modifiche e di tutte le interferenze, compresa l'analisi dei RES (i Requisiti Essenziali di Sicurezza della direttiva macchine). Il tema cardine è, dunque, l'identificazione di chi avrebbe avuto l'onere di far realizzare questo progetto. Dal punto di vista normativo: I. ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE
1. i due forni OR sono macchine e non quasi macchine, pertanto dovrebbero essere marcati autonomamente;
2. la modifica della Macchina AC è sostanziale poiché concerne l'aggiunta di nuove unità ad una macchina esistente;
3. la macchina AC modificata in modo sostanziale non è stata ancora immessa sul mercato perché non ha concluso il processo di ri-marcatura e non è stata messa in utilizzo in modo definitivo i.e. è ancora in costruzione;
4. la macchina AC poiché modificata in modo sostanziale avrebbe comunque dovuto subire una ri-marcatura anche se il lavoro di installazione dei forni OR fosse stato realizzato a regola d'arte;
5. non era previsto né prevedibile da parte
che la , per l'installazione delle Parte_1 CP_1 soffiere, avrebbe operato i fori nei quadri elettrici della AC, quindi sarebbe stata a dover trovare una CP_1 soluzione alternativa o, in mancanza, prima di procedere chiedere a una valutazione condivisa delle Parte_1 interferenze e dei RES;
6. il datore di lavoro rimane il responsabile della sicurezza dell'intero insieme, conformemente alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2009/104/CE art. 15 II. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 1. art. 22 Obbligo dei progettisti:
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Art. 23 Obbligo dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
→ Il datore di lavoro di ha assolto al Parte_1 compito di individuare un progettista e preoccuparsi di completare tutto l'iter certificativo prima dell'immissione sul mercato ?
13 L'elenco dei vari progettisti e consulenti individuati da per realizzare la “nuova AC 4.0” conduce Parte_1 a valutare che il datore di lavoro abbia fatto Parte_1 quello che doveva e poteva fare, in modo formale e sostanziale, per rispondere ai propri obblighi di legge.
→ I progettisti incaricati hanno risposto in modo esaustivo agli obblighi di legge derivanti dall'art. 22 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ? L'ing. ha firmato il progetto di Per_5 dimensionamento della linea di alimentazione dei forni ma non è entrato nel merito dell'alimentazione delle varie parti dei forni per verificare la completezza e applicabilità dell'impianto completo. Non ne aveva l'incarico.
non ha dato evidenza di aver incaricato un CP_1 progettista elettrico per il collegamento delle soffiere alla linea progettata dall'ing. Questo incarico Per_5 doveva essere conferito da ad un progettista CP_1 elettrico o realizzato internamente qualora il proprio ufficio tecnico disponesse di progettisti, qualificati ai sensi della L. 37/2008 e s.m.i..
→ I fornitori hanno risposto in modo esaustivo agli obblighi di legge derivanti dall'art. 22 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.? La ha consegnato alla scrivente uno schema di CP_1 impianto elettrico emesso da (senza il timbro CP_4 di uno specifico progettista) in forma non definitiva poiché riporta delle correzioni manuali. CO La ha consegnato alla scrivente uno schema redatto a mano intitolato “schema di alimentazione e segnali tra forni OR e Linea AC” Risultato: esiste una zona grigia non
contro
-misurata a livello di progettazione che riguarda l'impianto elettrico di alimentazione delle soffiere (o forni) OR a bordo macchina e, nello specifico, la protezione delle linee delle resistenze e le modifiche apportate da OR/TLF ai quadri elettrici AC (i famosi fori). CO
e , ognuno per la propria parte, avrebbero CP_1 dovuto proteggere le linee di alimentazione delle soffiere
in modo appropriato, secondo legge ed avrebbero CP_1 dovuto trovare una soluzione progettuale diversa da quella realizzata, per il montaggio dei forni, che prescindesse dal forare i quadri elettrici della AC. Ciò non perché la macchina non necessitasse di rimarcatura, bensì perché questo tipo di assemblaggio e scelta progettuale (che spettava a loro e non a è certamente non Parte_1 rispondente alla regola dell'arte e alla normativa vigente. Altro che 4.0! Questo è un tema sostanziale prima che formale! Non è lecito cablare linee di alimentazione senza la corretta protezione (e dalla barratura in poi la responsabilità di
14 cablaggio dei forni non è certo in capo a CP_1
) e senza il corretto dimensionamento e scelta Parte_1 dei cavi che tenesse conto anche delle alte temperature. I ventilatori esistenti, ovviamente, non sono stati installati per dissipare la temperatura dei cavi di alimentazione, ma di fatto hanno avuto anche questa funzione fin tanto che il macchinario AC è stato attivo durante il collaudo. Sarebbe stato necessario prevedere un sistema di ventilazione atto a controllare e dissipare la temperatura nei quadri elettrici e nella parte di alimentazione, eventualmente ottenuto anche con ventilazione dedicata. Questo tema era stato a suo tempo anche segnalato da e dai consulenti . Se Per_6 Parte_1 CO
e avessero avuto necessità di ulteriori CP_1 informazioni da parte sotto il profilo della Parte_1 alimentazione elettrica avrebbero dovuto porre specifiche domande, cosa che non risulta alla scrivente sia accaduta. Inoltre, il progetto della linea di alimentazione forni firmata dall'ing. è sufficientemente esaustivo per Per_5 chiarire che non sono prese in esame protezione delle linee a bordo macchina (su questo direi che non si possono essere dubbi). Ergo: le linee dovevano essere protette dal fornitore / installatore Ritornando al quesito posto dall'ill.mo G.I.
<il ctu, nei limiti di quanto riferito dalle parti < i>
rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c., nonché a domandare informazioni scritte alla Pubblica Amministrazione ex art. 213 c.p.c.: accerti e verifichi la sussistenza, tipologia, entità delle problematiche evidenziate dalla parte ricorrente in relazione alle opere oggetto del contratto concluso tra le parti> Si conferma la sussistenza, tipologia ed entità problematiche evidenziate dalla parte ricorrente riguardanti la carenza di progettazione e installazione elettrico a bordo macchina per quanto concerne l'alimentazione ai due forni OR (Soffiere) in termini di:
1. mancata protezione della linea di alimentazione delle resistenze (come emerso nel sorso delle operazioni peritali del 16 febbraio 2023)
2. errato dimensionamento e scelta della tipologia dei cavi di alimentazione non adatti alle alte temperature, oltre alla non corretta posa che non favorisce la dissipazione della temperatura errato montaggio dei forni operando fori nei quadri elettrici preesistenti della AC (e ciò indipendentemente dal tema della marcatura) 4. per quanto attiene al fenomeno elettrico del 14.07.2021 il CTU, convenendo parzialmente con quanto CO affermato dal CTP poiché non è certa “…una
15 conseguenzialità stretta tra le forature realizzate in data 14 aprile 2021 e il cortocircuito in data 2 luglio 2021” non ritiene, allo stesso tempo, che si possa escludere. Pertanto, l'unico fatto incontrovertibile è che i quadri elettrici siano stati forati e la lavorazione sia NON a regola d'arte, favorendo l'ingresso di una lunga serie di
“cose” e insetti che potrebbero aver favorito o causato il corto circuito, pertanto è molto probabile che vi sia una correlazione tra i fori e l'evento. Il fatto che l'evento non sia accaduto in rapida successione rispetto alla realizzazione dei fori non dimostra nulla e di certo, non esclude la correlazione.
5. L'evento del 7.12.2021 è certamente correlato all'errata scelta dei cavi e all'inadeguatezza dell'impianto elettrico a bordo macchina rei forni CP_1 verificando se le stesse siano o meno attribuibili, in tutto o in parte, all'operato della CP_1 Tali problematiche sono attribuibili in egual misura a CO
e poiché avrebbe dovuto fornire la corretta CP_1 CP_1 CO e completa progettazione a ed operato la corretta CO supervisione e controllo, e , non ricevendo la corretta e completa progettazione esecutiva non avrebbe dovuto operare in difformità alle leggi vigenti ed alla regola dell'arte comprese, oltre alla direttiva macchine, la legge 37/2008 e la CEI 64/8.>>.
Tali risultanze appaiono pienamente condivisibili, essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure, e, pertanto, esse possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che l'odierna parte resistente, al riguardo, non ha espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass.
3492/2002 e 8669/1994).
4.2. Sull'eccezione di nullità svolta dalla parte resistente in ordine all'elaborato di consulenza svolto in sede di a.t.p..
La difesa resistente ha così esposto e motivato la propria eccezione di nullità:
“In via preliminare: la nullità della CTU La convenuta contesta le risultanze della CTU svolta nel procedimento per ATP eccependone la nullità; preliminarmente però non possiamo esimerci dal rilevare come tutto l'andamento delle operazioni peritali sia stato improntato ad un atteggiamento incomprensibile di attenzione a nostro parere eccessiva alle osservazioni, istanze e richieste formulate dalla ricorrente e dal suo CTP.
16 Ne costituisce in qualche modo una evidente conferma sia il richiamo ripetutamente scritto nell'elaborato alla perizia di parte attorea, sia le proposte transattive formulate durante lo svolgimento delle operazioni peritali che oltrepassavano i limiti del procedimento per ATP così come era stato proposto, sia i contrasti riportati ampiamente nella sua relazione fra il sottoscritto difensore e il CTU con riferimento alla redazione del verbale delle operazioni peritali del giorno, contrasti ripresentatisi dopo l'ultima richiesta di proroga nonostante la chiusura delle operazioni alla quale l'esponente si è opposto con due istanze urgenti al Giudice della causa il quale di fatto ha rinviato la decisione sulla loro fondatezza al giudizio di merito. In particolare a nostro parere due sono i motivi principali che rendono nulla la CTU: 1) il primo consiste nella totale mancanza di motivazione alle articolate osservazioni e contestazioni del CT di parte che peraltro sono oggetto CP_1 delle contestazioni alla domanda attorea che vengono svolte nella comparsa di risposta: a conferma di quanto scritto precedentemente sul comportamento improntato ad una sorta di pregiudizio nei confronti della convenuta, l'ing.
liquida le 13 pagine di osservazioni a confermare apoditticamente e Per_4 aprioristicamente il contenuto della propria bozza preli-minare.
2) Ma il secondo, più grave e decisivo motivo di nullità risiede nella decisione di chiedere una proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale per presenziare personalmente al trasloco della macchina AC e dei moduli Recube Dry richiesto dalla tale iniziativa decisa Parte_1 unilateralmente dalla attuale attrice e condivisa dalla CTU non venne condivisa con il sottoscritto difensore né con la propria cliente con palese violazione del principio del contraddittorio. E addirittura il giorno 1° settembre la CTU depositò in Tribunale l'istanza di proroga nella quale di fatto dava atto che il trasloco era stato già deciso;
solo successivamente l'ing. comunicò al dottor CT della di Per_4 Per_7 CP_1 aver richiesto la proroga e che il trasloco era stato fissato per il giorno 13 settembre. L'esponente nulla ricevette dal CTU ma venne notiziato dal proprio CTP.
3) Nella sua istanza di proroga l'ing. al n. 2 delle premesse Per_4 espressamente ha scritto di essere “nella condizione di depositare entro il terzo termine (1.9.23) la relazione finale per cui la sua richiesta di proroga come dal sottoscritto legale comunicatole immediatamente era illegittima e non giustificata poiché il suo mandato non comprendeva in alcun modo fornire assistenza e certificazione ad una operazione e ad una iniziativa di una delle parti soprattutto perché già nel corso delle operazioni peritali la ricorrente attuale attrice aveva ripetutamente chiesto di spostare il macchinario trovando la opposizione delle altre parti poiché vi era il timore di alterare lo stato dei macchinari e la possibilità di ulteriori eventuali accertamenti in una nuova perizia o supplemento di CTU. La inoltre aveva preteso l'adesione al trasloco proprio al fine Parte_1 di andare esente da eventuale responsabilità qualora il trasporto del macchinario ne avesse alterato le condizioni e le caratteristiche ma la CTU si è di fatto prestata a garantirne la regolarità di esecuzione. Consegue da quanto esposto l'illegittimità di tale richiesta di proroga che per compiere una attività supplementare che esulava dal quesito, dalle competenze del CTU e dai limiti del mandato affidatole rientrando per contro in una attività professionale esplicata a favore e nell'interesse di una parte;
e forse
17 tale comportamento dimostra la fonda-tezza delle nostre censure a tutto l'operato dell'ing. . Per_4 Con questo comportamento il perito ha chiaramente oltrepassato i limiti del proprio incarico.
4) Come accennato precedentemente l'esponente depositò lo stesso giorno 5 settembre in cui ebbe notizia della richiesta di proroga, una istanza urgente seguita da istanza di revoca che venne respinta dal Giudice della causa senza peraltro motivazione alcuna ma con la riserva di valutazione delle considerazioni esposte ad altra sede processuale per cui vengono riproposte nel presente giudizio osservando inoltre che il deposito della istanza di proroga doveva essere dalla cancelleria comunicato alle parti che in ossequio al diritto di difesa ed al principio del contraddittorio avevano diritto di esprimere il proprio parere e la eventuale opposizione prima della decisione del Giudice.
5) Osserviamo da ultimo che a nostro parere anche dal punto di vista strettamente processuale, poiché il termine per il deposito della CTU scadeva il 1° settembre 2023, l'istanza di proroga doveva essere ottenuta dal CTU quanto meno il giorno precedente poiché il giorno 1settembre, in assenza della proroga la relazione finale doveva essere presentata a meno di ritenere che i termini e le scadenze siano perentori sempre e solo per gli atti di parte. Si ritiene pertanto che la CTU sia affetta da insanabile nullità e debba necessariamente essere rinnovata anche in considerazione della rilevante entità della domanda e della sostanziale differenza rispetto alle conclusioni dei periti di parte”.
(v. le pagine da 3 a 5 della comparsa di costituzione e risposta).
L'eccezione è infondata e, pertanto, va disattesa.
Come è noto, in tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell'espletamento ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità (cfr. Cass. n. 13248/2007).
Nel caso in esame, in primo luogo non è stato specificato quale concreta lesione del diritto di difesa vi
è stata rispetto al thema decidendum e probandum della presente controversia, con indicazione di quale precisa facoltà difensiva è stata impedita o preclusa.
In secondo luogo, si osserva come le doglianze di parte resistente circa la mancata considerazione del c.t.u. delle osservazioni del proprio c.t.p., a tutto concedere, non attengono di certo alla tematica della compromissione
18 del diritto di difesa, quanto piuttosto alla valutazione della fondatezza o meno delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u..
4.3. Sulla domanda di accertamento della nullità del contratto intercorso fra le parti.
In via principale, la parte ricorrente ha formulato le seguenti domande:
“- Accertarsi la mancanza in capo ai Moduli Recube Dry forniti dalla CP_1 alla della corretta documentazione e certificazione prescritta
[...] Parte_1 dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, dal D. lgs. 17/2010, dagli artt. 22, 23, 24, 69, 70
D. Lgs 81/2008 e, comunque, dal D. Lgs 81/2008, secondo quanto meglio esposto nella narrativa del ricorso introduttivo e nelle osservazioni dell'Ing (da pagina Persona_2
204 a pagina 206 del Doc B), nella relazione dell'Ing (da pagina 31 del Per_3
Doc. 52) e nella CTU (pagina 74-75 del Doc. B);
- Conseguentemente dichiararsi ex art. 1418 c.c. e seguenti la nullità assoluta del contratto concluso tra le parti per contrarietà a norme imperative di legge e condannarsi alla restituzione del corrispettivo pagato da CP_1 Parte_1 oltre agli interessi legali sull'importo in questione dalla data della corresponsione fino all'effettiva restituzione, ed al risarcimento di ogni danno, nella misura complessiva di euro 332.923,63, come meglio dettagliato di seguito”.
La domanda di accertamento di nullità del contratto ex art. 1418 del codice civile per contrarietà a norme imperative come formulata dalla parte ricorrente è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
E invero sul punto va rilevato come le doglianze avanzate dalla parte ricorrente attengono non tanto al contenuto del contratto ed all'oggetto del contratto, quanto piuttosto al dedotto difetto dell'opus reso.
Dunque, anche rimanendo alla sola prospettazione di parte ricorrente, non è il contenuto del contratto ad essere in contrasto con le indicate norme imperative, bensì
l'eventuale opus reso a non essere conforme alla normativa vigente in materia nonché alla regola dell'arte.
19
4.4. Sull'inadempimento del contratto e la risoluzione dello stesso.
La documentazione prodotta in atti e l'esito degli accertamenti tecnici svolti consentono di ritenere accertato l'inadempimento della parte resistente.
Il Tribunale ritiene invero accertato e provato il dedotto grave inadempimento ex art. 1453 del codice civile di parte resistente in relazione ai due CP_1 principali profili:
a) il conclamato ritardo nell'adempimento.
b) la presenza di gravi e non rimediabili carenze progettuali.
Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare come nel primo preventivo rilasciato dalla parte resistente (v. il doc. n. 12 del fascicolo di parte ricorrente) era stato indicato, quale termine per effettuare collaudo e consegna, il termine di 5 settimane;
l'ultimo preventivo rilasciato
(v. il doc. n. 16 del fascicolo di parte ricorrente) ha poi previsto quale termine finale il mese di febbraio 2021.
E' pacifico in atti che tale tempistica e tali termini non siano stati rispettati dalla parte resistente.
Quanto al secondo profilo (presenza di gravi e non rimediabili carenze progettuali), va rilevato come le parti abbiano concluso fra loro un contratto misto di vendita e appalto con prevalenza degli elementi proprio del contratto di appalto.
L'oggetto del contratto era invero la fornitura e il montaggio dei moduli recube – dry sulla macchina AC
1800 di proprietà di parte resistente.
Dai documenti prodotti in atti (offerte e preventivi) emerge invero, con estrema chiarezza, che l'obbligazione contrattuale assunta dalla parte resistente è stata quella di fornire alla parte ricorrente due moduli Recube Dry, dalla stessa parte resistente progettati e valutati come
20 compatibili con la macchina AC 1800 (v. i docc. nn. da
1 a 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Il c.t.u. ha rilevato la totale carenza progettuale da parte dell'odierna parte resistente appaltatrice.
Inoltre, è stato accertato che nel montaggio dei moduli la parte resistente, che si è avvalsa di un terzo estraneo al contratto intercorso con parte ricorrente, ha provocato la foratura dell'armadio elettico della macchina
AC 1800.
Durante la foratura dell'armadio gli sfridi metallici sono precipitati al suo interno, depositandosi sulle componenti elettroniche della macchina.
A seguito di ciò l'armadio elettrico ha subito un'avaria e quindi il corto circuito del luglio 2021.
Si veda altresì sul punto il doc. n. 51 del fascicolo di parte ricorrente recante relazione della società Fenicie
Impianti s.r.l. nella quale è illustrata, con dovizia di dettagli, e anche documentazione fotografica, la situazione di fatto successiva al corto circuito nonché la genesi del guasto, da individuarsi nelle forature compiute dalla parte resistente.
Il c.t.u. sul punto ha affermato quanto segue:
“per quanto attiene al fenomeno elettrico del 14.07.2021 il CTU, convenendo parzialmente con quanto CO affermato dal CTP poiché non è certa “…una conseguenzialità stretta tra le forature realizzate in data 14 aprile 2021 e il cortocircuito in data 2 luglio 2021” non ritiene, allo stesso tempo, che si possa escludere. Pertanto, l'unico fatto incontrovertibile è che i quadri elettrici siano stati forati e la lavorazione sia NON a regola d'arte, favorendo l'ingresso di una lunga serie di
“cose” e insetti che potrebbero aver favorito o causato il corto circuito, pertanto è molto probabile che vi sia una correlazione tra i fori e l'evento. Il fatto che l'evento non sia accaduto in rapida successione rispetto alla realizzazione dei fori non dimostra nulla e di certo, non esclude la correlazione”.
(v. pag. 78 dell'elaborato di c.t.u.).
21 Il Tribunale ritiene attendibile la ricostruzione contenuta nella relazione sopra menzionata della società
Fenicie Impianti s.r.l..
In riferimento all'incendio del dicembre 2021, sviluppatosi circa un'ora dopo il termine della prova di collaudo (non concluso e non sancito da alcun verbale), è acclarato in atti che la causa dell'innesco va individuato nella tipologia di cavi utilizzati nei Recube Dry dalla
.. CP_1
Sul punto appare dirimente e significativo, oltre quanto accertato dalla c.t.u., ciò che riferisce la ditta
Fenice Impianti s.r.l.:
“(…) La ricerca del guasto si sofferma sui collegamenti all'interno della morsetteria dei gruppi riscaldatori: appare evidente che l'innesco è stato scaturito dalla fusione, dell'isolamento dei cavi stessi (FG 16/OR16 – isolato in gomma 1000V, temperatura max di esercizio 90 gradi). In questi tipi di connessione, solitamente si deve utilizzare (ultimo tratto per motivi di costi) cavo isolato in elettrometro e/o teflon”
(v. il doc. n. 51 del fascicolo di parte ricorrente).
Il c.t.u. - nel suo elaborato consulenziale - ha concluso nei seguenti termini:
“L'evento del 7.12.2021 è certamente correlato all'errata scelta dei cavi e all'inadeguatezza dell'impianto elettrico a bordo macchina nei forni OR”
(v. pag. 78 dell'elaborato di c.t.u.).
Il c.t.u. ha inoltre accertato:
- la mancata protezione della linea di alimentazione delle resistenze (come emerso nel corso delle operazioni peritali del 16 febbraio 2023);
- l'errato dimensionamento e scelta della tipologia dei cavi di alimentazione non adatti alle alte temperature, oltre alla non corretta posa che non favorisce la dissipazione della temperatura;
22 - l'errato montaggio dei forni operando fori nei quadri elettrici preesistenti della AC (e ciò indipendentemente dal tema della marcatura).
Si tratta di aspetti essenziali e rilevanti nell'economia dell'appalto, idonei di per sé a connotare come certamente grave ex art. 1453 del codice civile l'inadempimento di parte convenuta nonché a determinare la risoluzione del contratto per grave e colpevole inadempimento della parte resistente.
In punto di diritto si osserva peraltro come la Corte di Cassazione abbia chiarito che l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento di un rapporto contrattuale non trova ostacolo nella circostanza che il giudice del merito ravvisi nel rapporto stesso un contratto complesso, tenuto conto che ciò configura una mera qualificazione giuridica dei fatti di causa, rientrante nei compiti del giudice medesimo, e che inoltre nel contratto complesso la risoluzione investe necessariamente l'intero vincolo negoziale (Cass., Sez. 2, sent. n. 5113/1983).
4.5. Sul risarcimento del danno.
Alla risoluzione del contratto consegue, in capo alla parte ricorrente, il diritto al risarcimento del danno.
Quanto ai danni patiti dalla parte ricorrente, essi posso essere riconosciuti nelle seguenti voci:
→ € 156.243,23 (= importo comprensivo del corrispettivo versato alla riconosciuto e CP_1 acclarato dal c.t.u. nel corso dell'a.t.p. svolto ante causam);
→ € 6.776,66 (= per rimborso spese di c.t.u. nel procedimento cautelare ante causam R.G. 21530/2022) (v. i docc. nn. 86, 87 e 88 del fascicolo di parte ricorrente);
→ € 8.180,24 (= per rimborso spese di c.t.p. sostenute nel procedimento cautelare ante causam R.G.
21530/2022) (v. i docc. nn. 83, 84 e 85 del fascicolo di parte ricorrente);
23 → € 45.000,00 (= per danno da fermo macchina).
In ordine poi alle spese di c.t.p. va richiamata la tralatizia e consolidata massima giurisprudenziale secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (v. Cass., Sez. 3, ord. n. 26729/2024).
Non possono essere invece riconosciute le richieste voci di danno di € 9.474,16, afferenti all'”occupazione dello spazio produttivo della , in Parte_1 quanto si tratta di un danno non effettivo, non avendo parte ricorrente dimostrato l'avvenuto reperimento di altro spazio produttivo con necessità di sostenere a tal riguardo specifici costi ovvero un attuale utilizzo fruttifero cessato a seguito degli eventi occorsi, nonché di €
2.250,00 per nota del dott. n. 1 del 23 gennaio 2020, Per_8 non rivendendosi nesso di causalità fra l'inadempimento di parte resistente e la spesa qui evocata.
Quanto al danno da fermo macchina, da riconoscersi nella sola somma di € 45.000,00, si evidenzia come il ripristino dell'operatività aziendale dipenda essenzialmente dalla tempestività e celerità del ripristino delle condizioni operative dello stabilimento e come il nocumento per il fermo dell'attività produttiva possa considerarsi quale danno diretto con riferimento alla sola perdita di utili (generalmente pari ad un'aliquota pari oscillante fra il 20% e il 30% del fatturato).
Alla luce dei dati di fatturato allegati in atti, e limitando la perdita ad una frazione temporale inferiore ad un anno, tempo ragionevole per provvedere al ripristino dell'operatività, si stima equo quantificare in via forfettaria e prudenziale il danno patito in € 45.000,00.
Il danno da risarcire va dunque quantificato nella somma complessiva di € 216.200,13, importo da ritenersi complessivamente congruo all'attualità.
24 Alla luce delle sopra svolte considerazioni la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, CP_1 in favore della parte ricorrente a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, della somma di €
216.200,13 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo soddisfo.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti (e non accolte in corso di causa) in quanto non rilevanti al fine del decidere ovvero in quanto riferite a circostanze già documentalmente risultanti, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
25 Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 52.000,01 a € 260.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta
(non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 2.000,00
b) fase introduttiva → € 2.000,00
c) fase istruttoria → € 4.000,00
d) fase decisionale → € 2.000,00
- per un totale di € 10.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di vendita e appalto intercorso fra le parti per grave e colpevole inadempimento della parte convenuta CP_1
2) Condanna la parte resistente al CP_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della parte ricorrente della somma di € Parte_1
216.200,13 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo soddisfo.
26 3) Condanna la parte resistente al CP_1 pagamento, in favore della parte ricorrente Parte_1
, delle spese di lite che liquida in € 1.242,50 per
[...] esposti ed € 10.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 20 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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