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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AN MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°14378 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Li Vigni, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione opponente
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., autorizzato alla proposizione del giudizio con deliberazione di Giunta Municipale n. 112 del 6 ottobre 2017, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Falgares, giusta procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza del 21/01/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3871/2018 del Tribunale di Palermo emesso il 04/07/2017, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento, in favore del della Controparte_1 somma di euro 816.974,34, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei
1 Comuni compartecipate dall'Asp, oltre interessi legali a decorrere dalla messa in mora, 21 marzo 2017, sino al soddisfo e spese legali.
L'opponente, preliminarmente, eccepisce, da un lato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, dall'altro l'inammissibilità del monitorio, rivestendo i caratteri di un'azione di accertamento ex art. 2033 c.c.
Nel merito, contesta la sussistenza della pretesa creditoria, rilevando di potere remunerare solo prestazioni di carattere sanitario previamente definite d'intesa con l'amministrazione.
Ha, dunque, chiesto di revocare o annullare il d.i. opposto, dichiarando, in ogni caso, la prescrizione della sorte ingiunta per la parte relativa al 2007 nonché degli interessi legali dal 2007 sino al 2012, in mancanza di atti interruttivi, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi, il ha contestato quanto dedotto Controparte_1 CP_1 dall'opponente, domandando la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza del 26/03/2019, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione e concesso accoglieva l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei limiti di euro 653.579,47.
3. La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 21/01/2025.
***
La pretesa azionata in via monitoria dal concerne il diritto Controparte_1 di credito di quest'ultimo, nei confronti dell' , per Parte_1
i servizi di ospitalità e assistenza prestati in favore dei disabili mentali del Comune dal 2007 al 2017.
Tale diritto di credito trova fondamento nella legge, più specificatamente, nell'art. 3 D.P.C.M. 14 febbraio 2001, ai sensi del quale le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.
Il predetto D.P.C.M. costituisce “Atto di indirizzo e coordinamento” per assicurare sul territorio nazionale livelli uniformi in materia di prestazioni sociosanitarie, anche in attuazione del Piano Sanitario Nazionale e contiene una serie di principi “di programmazione e di organizzazione delle attività nell'ambito della programmazione degli interventi socio- sanitari della Regione”.
In particolare, l'art. 3 definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di competenza dell' e quelle sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei Parte_1
Comuni.
Al comma 3, poi, sono elencate le prestazioni sociosanitarie, ossia quelle “caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità
2 conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semi residenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno sociosanitario inerenti alle funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza”.
In questo quadro, l'art. 4 sancisce che “la Regione nell'ambito della programmazione degli interventi sociosanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento.”
Più nello specifico, dalla tabella A allegata al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, al punto 2, rubricato
“Prestazioni e criteri di finanziamento”, concernente la tutela del disabile “attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione…. in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale…”, determina i seguenti criteri di finanziamento e compartecipazioni: a) 100% SSN per le prestazioni diagnostiche, riabilitative e di consulenza specialistica;
b) 70% SSN - 30% a carico dei Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale), per l'assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali per disabili gravi, in strutture accreditate sulla base di standard regionali;
c) 40% SSN – 60% Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale), per assistenza a disabili gravi privi di sostegno familiare, nei servizi di residenza permanente.
Tanto dedotto, agli atti è stato dimostrato che, nel caso di specie, il Comune opposto ha provveduto a ricoverare alcuni cittadini affetti da disabilità psichica grave (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta, in particolare allegati nn. 2 e 4) in regime residenziale presso strutture convenzionate, sostenendo spese per il ricovero stesso e per i progetti terapeutici.
Consegue che, avendo il dimostrato di avere anticipato l'importo delle rette CP_1 necessarie all'assistenza dei disabili, ha diritto al rimborso della quota parte gravante sull'Asp.
Circa il quantum, invece, occorre determinare la percentuale di compartecipazione dell'Asp.
A tal scopo, si osserva che l'attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici o con disabilità psichica è ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza – cc.dd. LEA - già previsti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 (in G.U. Serie Generale n. 33 -8 febbraio 2002), poi sostituito dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, contenente “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”).
Priva di fondamento, quindi, è la tesi sostenuta dall'Asp opponente, secondo cui mancherebbe nella specie l'intesa tra il Comune e l'Asp, essendo evidente che i percorsi
3 terapeutici intrapresi non sono stati contestati né da quest'ultima né dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che, al contrario, annualmente inoltrava al Comune scheda di rilevazione relativa alla presenza di soggetti disabili mentali ricoverati presso strutture residenziali con retta a carico dei Comuni.
Peraltro, come già osservato dal presente Tribunale nell'ordinanza del 26/03/2019, la del 26 giugno Controparte_2
2018 (in GURS del 6.7.2018) indica nel “40% giusta LEA”, la misura della contribuzione dell'Asp per l'assistenza dei disabili psichici in Sicilia.
Si riscontra, inoltre, che la successiva circolare 25 ottobre 2018 (GURS 9-11-2018) e con la nota del 28 febbraio 2019, dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, indirizzata alle Aziende Sanitarie Provinciali;
l'Assessorato ha ulteriormente chiarito che “alla retta di ricovero dei disabili psichici partecipano: – la Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - nei limiti degli stanziamenti di bilancio che vengono equamente ripartiti, a titolo di contribuzione;
– le con compartecipazione pari al 40%; – i comuni per la restante quota parte a copertura dell'intero.”
Nella specie, quindi, l'opponente ha disatteso non solo le indicazioni ricevute dall'Assessorato, ma anche gli obblighi posti dalla legge, sottraendosi al pagamento in favore del della quota del 40% a suo carico. CP_1
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'Asp, è incontestabile che i ricoveri per i quali il Comune opposto ha richiesto il pagamento della quota a carico dell' Parte_1
rientrino nella fattispecie definita dal succitato art. 3, punto 3 del D.P.C.M del
[...]
14 febbraio 2001.
Difatti, tutte le richieste di accoglienza presso le strutture accreditate, sono relative a soggetti affetti da handicap mentale, come altresì accertato dalle relazioni redatte dal Dipartimento Salute Mentale dell'Asp di Agrigento e dalle schede di rilevazione inoltrate annualmente all'Assessorato summenzionato (allegati nn. 2 e 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ancora, le strutture specializzate selezionate che hanno fornito specifiche prestazioni ai suddetti soggetti, sono le cooperative sociali “Esperia”, “Il pozzo di Giacobbe” e “Next Project”, inserite nell'elenco regionale delle strutture accreditate e pertanto munite dei requisiti previsti dalle normative già richiamate.
Dalla lettura dei mandati di pagamento prodotti in giudizio, poi, è possibile desumere la natura delle prestazioni, i soggetti destinatari, i singoli importi in relazione al periodo di erogazione e la denominazione delle strutture accreditate suindicate che hanno stipulato specifiche convenzioni con il Controparte_1
Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di parte opponente sull'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, atteso che il diritto al rimborso da quest'ultimo fatto valere in via monitoria non rientra tra le prestazioni periodiche e quindi soggette al termine di prescrizione quinquennale, ma, concernendo il diritto al rimborso di somme anticipate, non ricorre alcuna periodicità delle prestazioni nei rapporti tra l'Asp e il trovando CP_1 applicazione il termine decennale ordinario di prescrizione.
4 Pertanto, le pretese concernenti l'anno 2007 non possono ritenersi prescritte, avendo il interrotto il termine con la diffida inoltrata all' con nota prot. n. CP_1 Parte_2
3829 del 17/03/2017 (cfr. allegato n. 13 alla comparsa di costituzione e risposta).
In conclusione, dunque, il ha diritto ad ottenere la misura Controparte_1 del 40% delle spese sostenute per il ricovero dei disabili e le relative prestazioni accessorie a decorrere dal 17/03/2017, data della messa in mora, e, quindi, in relazione al periodo compreso tra il 2007 e il 2017, euro 653.579,47, oltre i predetti accessori.
Conseguentemente, il d.i. n. 3871/2018 del Tribunale di Palermo, emesso il 04/07/2017, va revocato e, l' condannata al pagamento di euro 653.579,47, oltre interessi Parte_2 legali dal 17/03/2017 sino al soddisfo.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (inferiore a quello della domanda), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 520.000,00, maggiorato nei limiti del 10%, ex art. 6 del suddetto d.m.), attesa la scarsa complessità della vicenda e la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3871/2018 del Tribunale di Palermo emesso il 04/07/2017;
CONDANNA l' al pagamento, in favore del Parte_1
di euro 653.579,47, oltre interessi legali dal 17/03/2017 Controparte_1 sino al soddisfo;
CONDANNA l' al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.598,00 oltre Controparte_1 spese generali come per le legge, CPA e IVA.
Così deciso in Palermo, il 07/10/2025.
Il Giudice
AN MP
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AN MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°14378 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Li Vigni, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione opponente
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., autorizzato alla proposizione del giudizio con deliberazione di Giunta Municipale n. 112 del 6 ottobre 2017, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Falgares, giusta procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza del 21/01/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3871/2018 del Tribunale di Palermo emesso il 04/07/2017, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento, in favore del della Controparte_1 somma di euro 816.974,34, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei
1 Comuni compartecipate dall'Asp, oltre interessi legali a decorrere dalla messa in mora, 21 marzo 2017, sino al soddisfo e spese legali.
L'opponente, preliminarmente, eccepisce, da un lato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, dall'altro l'inammissibilità del monitorio, rivestendo i caratteri di un'azione di accertamento ex art. 2033 c.c.
Nel merito, contesta la sussistenza della pretesa creditoria, rilevando di potere remunerare solo prestazioni di carattere sanitario previamente definite d'intesa con l'amministrazione.
Ha, dunque, chiesto di revocare o annullare il d.i. opposto, dichiarando, in ogni caso, la prescrizione della sorte ingiunta per la parte relativa al 2007 nonché degli interessi legali dal 2007 sino al 2012, in mancanza di atti interruttivi, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi, il ha contestato quanto dedotto Controparte_1 CP_1 dall'opponente, domandando la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza del 26/03/2019, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione e concesso accoglieva l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei limiti di euro 653.579,47.
3. La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 21/01/2025.
***
La pretesa azionata in via monitoria dal concerne il diritto Controparte_1 di credito di quest'ultimo, nei confronti dell' , per Parte_1
i servizi di ospitalità e assistenza prestati in favore dei disabili mentali del Comune dal 2007 al 2017.
Tale diritto di credito trova fondamento nella legge, più specificatamente, nell'art. 3 D.P.C.M. 14 febbraio 2001, ai sensi del quale le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.
Il predetto D.P.C.M. costituisce “Atto di indirizzo e coordinamento” per assicurare sul territorio nazionale livelli uniformi in materia di prestazioni sociosanitarie, anche in attuazione del Piano Sanitario Nazionale e contiene una serie di principi “di programmazione e di organizzazione delle attività nell'ambito della programmazione degli interventi socio- sanitari della Regione”.
In particolare, l'art. 3 definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di competenza dell' e quelle sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei Parte_1
Comuni.
Al comma 3, poi, sono elencate le prestazioni sociosanitarie, ossia quelle “caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità
2 conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semi residenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno sociosanitario inerenti alle funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza”.
In questo quadro, l'art. 4 sancisce che “la Regione nell'ambito della programmazione degli interventi sociosanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento.”
Più nello specifico, dalla tabella A allegata al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, al punto 2, rubricato
“Prestazioni e criteri di finanziamento”, concernente la tutela del disabile “attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione…. in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale…”, determina i seguenti criteri di finanziamento e compartecipazioni: a) 100% SSN per le prestazioni diagnostiche, riabilitative e di consulenza specialistica;
b) 70% SSN - 30% a carico dei Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale), per l'assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali per disabili gravi, in strutture accreditate sulla base di standard regionali;
c) 40% SSN – 60% Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale), per assistenza a disabili gravi privi di sostegno familiare, nei servizi di residenza permanente.
Tanto dedotto, agli atti è stato dimostrato che, nel caso di specie, il Comune opposto ha provveduto a ricoverare alcuni cittadini affetti da disabilità psichica grave (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta, in particolare allegati nn. 2 e 4) in regime residenziale presso strutture convenzionate, sostenendo spese per il ricovero stesso e per i progetti terapeutici.
Consegue che, avendo il dimostrato di avere anticipato l'importo delle rette CP_1 necessarie all'assistenza dei disabili, ha diritto al rimborso della quota parte gravante sull'Asp.
Circa il quantum, invece, occorre determinare la percentuale di compartecipazione dell'Asp.
A tal scopo, si osserva che l'attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici o con disabilità psichica è ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza – cc.dd. LEA - già previsti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 (in G.U. Serie Generale n. 33 -8 febbraio 2002), poi sostituito dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, contenente “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”).
Priva di fondamento, quindi, è la tesi sostenuta dall'Asp opponente, secondo cui mancherebbe nella specie l'intesa tra il Comune e l'Asp, essendo evidente che i percorsi
3 terapeutici intrapresi non sono stati contestati né da quest'ultima né dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che, al contrario, annualmente inoltrava al Comune scheda di rilevazione relativa alla presenza di soggetti disabili mentali ricoverati presso strutture residenziali con retta a carico dei Comuni.
Peraltro, come già osservato dal presente Tribunale nell'ordinanza del 26/03/2019, la del 26 giugno Controparte_2
2018 (in GURS del 6.7.2018) indica nel “40% giusta LEA”, la misura della contribuzione dell'Asp per l'assistenza dei disabili psichici in Sicilia.
Si riscontra, inoltre, che la successiva circolare 25 ottobre 2018 (GURS 9-11-2018) e con la nota del 28 febbraio 2019, dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, indirizzata alle Aziende Sanitarie Provinciali;
l'Assessorato ha ulteriormente chiarito che “alla retta di ricovero dei disabili psichici partecipano: – la Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - nei limiti degli stanziamenti di bilancio che vengono equamente ripartiti, a titolo di contribuzione;
– le con compartecipazione pari al 40%; – i comuni per la restante quota parte a copertura dell'intero.”
Nella specie, quindi, l'opponente ha disatteso non solo le indicazioni ricevute dall'Assessorato, ma anche gli obblighi posti dalla legge, sottraendosi al pagamento in favore del della quota del 40% a suo carico. CP_1
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'Asp, è incontestabile che i ricoveri per i quali il Comune opposto ha richiesto il pagamento della quota a carico dell' Parte_1
rientrino nella fattispecie definita dal succitato art. 3, punto 3 del D.P.C.M del
[...]
14 febbraio 2001.
Difatti, tutte le richieste di accoglienza presso le strutture accreditate, sono relative a soggetti affetti da handicap mentale, come altresì accertato dalle relazioni redatte dal Dipartimento Salute Mentale dell'Asp di Agrigento e dalle schede di rilevazione inoltrate annualmente all'Assessorato summenzionato (allegati nn. 2 e 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ancora, le strutture specializzate selezionate che hanno fornito specifiche prestazioni ai suddetti soggetti, sono le cooperative sociali “Esperia”, “Il pozzo di Giacobbe” e “Next Project”, inserite nell'elenco regionale delle strutture accreditate e pertanto munite dei requisiti previsti dalle normative già richiamate.
Dalla lettura dei mandati di pagamento prodotti in giudizio, poi, è possibile desumere la natura delle prestazioni, i soggetti destinatari, i singoli importi in relazione al periodo di erogazione e la denominazione delle strutture accreditate suindicate che hanno stipulato specifiche convenzioni con il Controparte_1
Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di parte opponente sull'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, atteso che il diritto al rimborso da quest'ultimo fatto valere in via monitoria non rientra tra le prestazioni periodiche e quindi soggette al termine di prescrizione quinquennale, ma, concernendo il diritto al rimborso di somme anticipate, non ricorre alcuna periodicità delle prestazioni nei rapporti tra l'Asp e il trovando CP_1 applicazione il termine decennale ordinario di prescrizione.
4 Pertanto, le pretese concernenti l'anno 2007 non possono ritenersi prescritte, avendo il interrotto il termine con la diffida inoltrata all' con nota prot. n. CP_1 Parte_2
3829 del 17/03/2017 (cfr. allegato n. 13 alla comparsa di costituzione e risposta).
In conclusione, dunque, il ha diritto ad ottenere la misura Controparte_1 del 40% delle spese sostenute per il ricovero dei disabili e le relative prestazioni accessorie a decorrere dal 17/03/2017, data della messa in mora, e, quindi, in relazione al periodo compreso tra il 2007 e il 2017, euro 653.579,47, oltre i predetti accessori.
Conseguentemente, il d.i. n. 3871/2018 del Tribunale di Palermo, emesso il 04/07/2017, va revocato e, l' condannata al pagamento di euro 653.579,47, oltre interessi Parte_2 legali dal 17/03/2017 sino al soddisfo.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (inferiore a quello della domanda), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 520.000,00, maggiorato nei limiti del 10%, ex art. 6 del suddetto d.m.), attesa la scarsa complessità della vicenda e la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3871/2018 del Tribunale di Palermo emesso il 04/07/2017;
CONDANNA l' al pagamento, in favore del Parte_1
di euro 653.579,47, oltre interessi legali dal 17/03/2017 Controparte_1 sino al soddisfo;
CONDANNA l' al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.598,00 oltre Controparte_1 spese generali come per le legge, CPA e IVA.
Così deciso in Palermo, il 07/10/2025.
Il Giudice
AN MP
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