CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANCINI MARCO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brienno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 321/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 9 del 7 marzo 2025 notificato dal Comune di Brienno (CO) relativo all'IMU anno 2021 per due fabbricati (categoria catastale A/6, abitazioni di tipo rurale;
categoria catastale C/2 magazzini) A fondamento del ricorso, il contribuente lamentava l'illegittimità dell'atto per erroneità e carenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria atteso che tali immobili potrebbero beneficiare del regime agevolato riservato ai fabbricati rurali ad uso strumentale, essendo esso ricorrente un allevatore di ovini e caprini e gli immobili con caratteristiche rurali e strumentali.
Si è costituito in giudizio il Comune di Brienno contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti che seguono.
Ai fini del riconoscimento della ruralità di un fabbricato e della conseguente esenzione dall'imposta ICI/IMU, assume carattere decisivo la sua classificazione catastale, che deve rientrare nelle categorie specificamente previste, ossia A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali.
Di conseguenza, un immobile registrato come "rurale" a seguito del riconoscimento dei requisiti previsti dalla normativa non è assoggettato all'imposta.
Al contrario, se un immobile è registrato in una categoria catastale diversa da quelle riconosciute come rurali, spetta al contribuente che intende ottenere l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento, dimostrando la ruralità del fabbricato. In assenza di tale impugnazione, l'immobile rimane soggetto all'imposizione fiscale.
Allo stesso modo, il Comune deve procedere autonomamente all'impugnazione dell'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 qualora intenda legittimamente richiedere l'assoggettamento del fabbricato all'ICI.
Tale orientamento risulta confermato da numerose pronunce di legittimità nonché recentemente dall'ordinanza n. 578/2025 della Corte di Cassazione la quale ha affermato il carattere determinante della classificazione catastale ai fini della soggezione o dell'esenzione dall'ICI.
Il Giudice ritiene di aderire a tale principio, di natura interpretativa, secondo cui la ruralità di un fabbricato
è direttamente collegata alla sua classificazione catastale.
Nella specie, è incontestato, e comunque risultante dai documenti, che uno degli immobili oggetto della pretesa tributaria, quello di tipo rurale, è collocato nella categoria catastale A/6. Ne consegue, a tacer d'altro, che l'immobile va escluso dalla nozione stessa di fabbricato imponibile ai fini dell'IMU e pertanto va dichiarata illegittima la relativa pretesa tributaria.
Diversamente, non può dirsi per l'immobile classificato catastalmente nella categoria C/2 (magazzini), per il quale deve invece ritenersi legittima la pretesa tributaria.
Ove non fosse corretta la classificazione oggettiva dell'immobile, sarà onere del contribuente (ovvero anche dell'ente pubblico lealmente cooperante con il suo cittadino) che la voglia disconoscere di attivarsi per ottenerne la modificazione, impugnando l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad IMU (arg ex Cass Civ Sez. U, n. 18565 del 21/08/2009).
Sussistono giusti motivi, attesa la parziale reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice della CGT così provvede: - accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite.
Como, il 10.12.2025
Il Giudice
dott Marco NC
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANCINI MARCO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brienno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 321/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 9 del 7 marzo 2025 notificato dal Comune di Brienno (CO) relativo all'IMU anno 2021 per due fabbricati (categoria catastale A/6, abitazioni di tipo rurale;
categoria catastale C/2 magazzini) A fondamento del ricorso, il contribuente lamentava l'illegittimità dell'atto per erroneità e carenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria atteso che tali immobili potrebbero beneficiare del regime agevolato riservato ai fabbricati rurali ad uso strumentale, essendo esso ricorrente un allevatore di ovini e caprini e gli immobili con caratteristiche rurali e strumentali.
Si è costituito in giudizio il Comune di Brienno contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti che seguono.
Ai fini del riconoscimento della ruralità di un fabbricato e della conseguente esenzione dall'imposta ICI/IMU, assume carattere decisivo la sua classificazione catastale, che deve rientrare nelle categorie specificamente previste, ossia A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali.
Di conseguenza, un immobile registrato come "rurale" a seguito del riconoscimento dei requisiti previsti dalla normativa non è assoggettato all'imposta.
Al contrario, se un immobile è registrato in una categoria catastale diversa da quelle riconosciute come rurali, spetta al contribuente che intende ottenere l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento, dimostrando la ruralità del fabbricato. In assenza di tale impugnazione, l'immobile rimane soggetto all'imposizione fiscale.
Allo stesso modo, il Comune deve procedere autonomamente all'impugnazione dell'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 qualora intenda legittimamente richiedere l'assoggettamento del fabbricato all'ICI.
Tale orientamento risulta confermato da numerose pronunce di legittimità nonché recentemente dall'ordinanza n. 578/2025 della Corte di Cassazione la quale ha affermato il carattere determinante della classificazione catastale ai fini della soggezione o dell'esenzione dall'ICI.
Il Giudice ritiene di aderire a tale principio, di natura interpretativa, secondo cui la ruralità di un fabbricato
è direttamente collegata alla sua classificazione catastale.
Nella specie, è incontestato, e comunque risultante dai documenti, che uno degli immobili oggetto della pretesa tributaria, quello di tipo rurale, è collocato nella categoria catastale A/6. Ne consegue, a tacer d'altro, che l'immobile va escluso dalla nozione stessa di fabbricato imponibile ai fini dell'IMU e pertanto va dichiarata illegittima la relativa pretesa tributaria.
Diversamente, non può dirsi per l'immobile classificato catastalmente nella categoria C/2 (magazzini), per il quale deve invece ritenersi legittima la pretesa tributaria.
Ove non fosse corretta la classificazione oggettiva dell'immobile, sarà onere del contribuente (ovvero anche dell'ente pubblico lealmente cooperante con il suo cittadino) che la voglia disconoscere di attivarsi per ottenerne la modificazione, impugnando l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad IMU (arg ex Cass Civ Sez. U, n. 18565 del 21/08/2009).
Sussistono giusti motivi, attesa la parziale reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice della CGT così provvede: - accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite.
Como, il 10.12.2025
Il Giudice
dott Marco NC