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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENOVESE CO ANTONIO SA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240031629777000 IRPEF-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 245/2025 depositato il 11/03/2025 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240031142743000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che, con distinti ricorsi notificati in data 14/02/2025, i contribuenti Ricorrente_2 (C.F. CF_Ricorrente_2) e Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), hanno impugnato le cartelle di pagamento n. 041 2024 00311327 43 e n. 41 2024 00316297 77, loro notificate il 16/12/2024 dall'Agenzia Entrate-
Riscossione, in cui si richiedeva rispettivamente l'imposta Irpef per € 1.149,00 e € 1.629,19 oltre a sanzioni ed interessi;
che le cartelle facevano seguito al controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/73, per effetto del quale veniva disconosciuta la detrazione indicata dai contribuenti all'interno della dichiarazione nel rigo RN16 e conseguentemente azzerate le somme indicate nel rigo RP61;
che i contribuenti, in data 04/10/2023, hanno presentato istanza di autotutela e, nello specifico, hanno inoltrato all'Ufficio la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata 03/10/2023, con la quale i beneficiari dei bonifici hanno attestato la corretta contabilizzazione delle somme a loro pervenute, per la esatta determinazione del reddito d'impresa; che, in data 09/10/2023, la Direzione Provinciale di Firenze, Ufficio Territoriale ha loro comunicato ai ricorrenti il rigetto dell' istanza di autotutela per la seguente motivazione: “Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stato correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa. (…). Ovviamente, la documentazione deve essere esibita al professionista abilitato in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi e quindi deve essere datata di conseguenza.”;
che i contribuenti hanno proposto ricorso con il seguente motivo:
1. Illegittimità della cartella impugnata e del ruolo da cui promana, alla luce della sussistenza della documentazione necessaria per il diritto alla detrazione, chiedendo che questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiari “l'illegittimità o, comunque, l'infondatezza dell'atto di recupero impugnato”;
che l'Ufficio ha controdedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che i ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti, con le conseguenze di legge;
che, infatti, sussistono i requisiti previsti dalla legge ai fini della fruizione della detrazione fiscale per il risparmio energetico di cui al DL 63/2013;
che l'Ufficio non avrebbe potuto recuperare le detrazioni fiscali in questione, in quanto la mancata indicazione nei bonifici degli elementi espressamente richiesti dalla legge (quali:
1. causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa;
2. Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3. il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico) rappresentano una mera irregolarità, sanata da parte del contribuente (sia pure dopo l'avvio dei controlli da parte dell'Ufficio), mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del soggetto beneficiario delle somme;
che tale prospettazione è logica e corrispondente al fondamento dell'agevolazione, atteso che - ai fini della sussistenza di quel diritto - è sufficiente che sussistano i presupposti per beneficiarne, al di là del fatto che l'irregolarità sia stata sanata solo a seguito della comunicazione dell'Ufficio, perché resta il fatto che i ricorrenti hanno acquisito l'autocertificazione da parte delle imprese coinvolte nei lavori ossia un'apposita dichiarazione sostitutiva che dimostra sul piano probatorio l'esistenxa del dirtto all'agevolazione;
che il ricorso (di entrambi i contribuenti) va pertanto accolto, con la compensazione delle spese processuali per l'irregolarità commessa.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE PROCESSUALI TRA LE PARTI.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENOVESE CO ANTONIO SA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240031629777000 IRPEF-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 245/2025 depositato il 11/03/2025 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240031142743000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che, con distinti ricorsi notificati in data 14/02/2025, i contribuenti Ricorrente_2 (C.F. CF_Ricorrente_2) e Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), hanno impugnato le cartelle di pagamento n. 041 2024 00311327 43 e n. 41 2024 00316297 77, loro notificate il 16/12/2024 dall'Agenzia Entrate-
Riscossione, in cui si richiedeva rispettivamente l'imposta Irpef per € 1.149,00 e € 1.629,19 oltre a sanzioni ed interessi;
che le cartelle facevano seguito al controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/73, per effetto del quale veniva disconosciuta la detrazione indicata dai contribuenti all'interno della dichiarazione nel rigo RN16 e conseguentemente azzerate le somme indicate nel rigo RP61;
che i contribuenti, in data 04/10/2023, hanno presentato istanza di autotutela e, nello specifico, hanno inoltrato all'Ufficio la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata 03/10/2023, con la quale i beneficiari dei bonifici hanno attestato la corretta contabilizzazione delle somme a loro pervenute, per la esatta determinazione del reddito d'impresa; che, in data 09/10/2023, la Direzione Provinciale di Firenze, Ufficio Territoriale ha loro comunicato ai ricorrenti il rigetto dell' istanza di autotutela per la seguente motivazione: “Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stato correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa. (…). Ovviamente, la documentazione deve essere esibita al professionista abilitato in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi e quindi deve essere datata di conseguenza.”;
che i contribuenti hanno proposto ricorso con il seguente motivo:
1. Illegittimità della cartella impugnata e del ruolo da cui promana, alla luce della sussistenza della documentazione necessaria per il diritto alla detrazione, chiedendo che questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiari “l'illegittimità o, comunque, l'infondatezza dell'atto di recupero impugnato”;
che l'Ufficio ha controdedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che i ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti, con le conseguenze di legge;
che, infatti, sussistono i requisiti previsti dalla legge ai fini della fruizione della detrazione fiscale per il risparmio energetico di cui al DL 63/2013;
che l'Ufficio non avrebbe potuto recuperare le detrazioni fiscali in questione, in quanto la mancata indicazione nei bonifici degli elementi espressamente richiesti dalla legge (quali:
1. causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa;
2. Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3. il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico) rappresentano una mera irregolarità, sanata da parte del contribuente (sia pure dopo l'avvio dei controlli da parte dell'Ufficio), mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del soggetto beneficiario delle somme;
che tale prospettazione è logica e corrispondente al fondamento dell'agevolazione, atteso che - ai fini della sussistenza di quel diritto - è sufficiente che sussistano i presupposti per beneficiarne, al di là del fatto che l'irregolarità sia stata sanata solo a seguito della comunicazione dell'Ufficio, perché resta il fatto che i ricorrenti hanno acquisito l'autocertificazione da parte delle imprese coinvolte nei lavori ossia un'apposita dichiarazione sostitutiva che dimostra sul piano probatorio l'esistenxa del dirtto all'agevolazione;
che il ricorso (di entrambi i contribuenti) va pertanto accolto, con la compensazione delle spese processuali per l'irregolarità commessa.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE PROCESSUALI TRA LE PARTI.