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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5723 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2510/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 14.11.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2510/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1137/2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord a a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5374/2017, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Ernesto Cargetti (C.F.:
) e EA ON (C.F.: ) in virtù di C.F._2 C.F._3
procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
1 (C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Parte_2
), (C.F.: , C.F._5 Parte_3 C.F._6 Pt_4
(C.F. ) (C.F.:
[...] C.F._7 Parte_5
) C.F._8
APPELLATI CONTUMACI
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Sarnataro (C.F.:
in virtù di procura alle liti in calce alla copia notificata C.F._9
dell'atto di appello
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo de Divitiis (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._10
costituzione
APPELLATA
E
(P. Iva: ) in persona del procuratore dottor CP_4 P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Schiano, (C.F.: CP_5
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._11
costituzione
APPELLATA
E
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “…accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva dei signori , , , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
2 , nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius Parte_5 Per_1
,… accertare e dichiarare l'ammissibilità della domanda di risarcimento per la
[...]
responsabilità civile auto, ex art. 144 D.Lgs n. 209/2005, nei confronti dell'appellata
… accertare e dichiarare fondata ed Controparte_6
ammissibile la domanda nei confronti dell'appellata , …accertare Controparte_7
e dichiarare che non sussiste alcuna grave carenza in ordine all'individuazione della causa petendi della domanda risarcitoria, …. accertare e dichiarare che l'appellante non è dovuto al pagamento delle spese e delle competenze professionali in favore dell'appellata – terza chiamata in causa per i motivi Controparte_8
esposti nella parte motiva: Nel merito accertare la responsabilità dei convenuti signori , , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius Parte_5 Persona_1
nel sinistro per cui è causa e, per l'effetto: condannare i signori , Controparte_1
, , , e , nella loro Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi ab intestato della de cuius e la Persona_1 Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore, in solido o tra di
[...]
loro chi di ragione, al pagamento dei danni riportati dalla struttura muraria in tufo con relativo cedimento della struttura orizzontale poggiata su di essa, nonché all'intonaco ed alla tinteggiatura, così come specificati nella consulenza tecnica di parte giurata ovvero dalla consulenza tecnica d'ufficio di cui si reitera l'ammissione; condannare signori , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e , nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius
[...] Parte_5
e la in persona del Persona_1 Controparte_3
rappresentante legale pro tempore, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) ovvero dalla prima costituzione in mora ovvero in ulteriore subordine quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
accertare, altresì, la responsabilità della (già CP_2 CP_7
2), in persona del responsabile legale pro tempore, per tutti i danni subiti
[...]
dall'immobile attoreo in occasione delle infiltrazioni;
per l'effetto, condannare la
3 (già ), in persona del rappresentante legale pro CP_2 CP_7
tempore, in proprio ovvero in solido con gli alti appellati, al pagamento, in favore dell'attore, delle somme indicate nella perizia geologica – tecnica di parte attorea, ovvero a quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, a titolo di risarcimento danni, previo espletamento anche delle consulenze tecniche d'ufficio di cui si richiede l'ammissione; condannare, altresì, la convenuta (già CP_2
), in persona del rappresentante legale pro tempore, in proprio ovvero CP_7
in solido con gli alti appellati, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) al saldo, ovvero dalla prima costituzione in mora ovvero in ulteriore subordine da quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
condannare i convenuti in solido, ovvero tra loro chi di ragione, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i diritti e gli onorari…. “; per l'appellata : “…1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità CP_2
del ricorso per le causali innanzi esplicitate e l'intervenuta prescrizione del diritto rivendicato in giudizio;
2) Nel merito, rigettare il ricorso in appello per infondatezza e confermare la sentenza gravata resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord
n°1137/2020;3) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionalidel doppio grado di giudizio ex D.M. n. 55/2014.”. per l'appellata “…1) rigettare l'appello … Controparte_3
perché inammissibile, non provato ed infondato, confermando integralmente la sentenza di primo grado e tutte le statuizioni con essa rese;
2) in via subordinata, nella denegata ed improbabile ipotesi di accoglimento – anche parziale – dell'appello, rigettare le domande riproposte in questa sede dal sig. Pt_1
nei confronti della … perché
[...] CP_3 Controparte_3
improponibili, improcedibili, inammissibili, irrituali, nulle, non provate ed infondate
(nell'an e nel quantum) anche per intervenuta prescrizione;
3) in ogni caso, condannare l'appellante – o chi di dovere - al pagamento della
[...]
[...] delle spese e delle competenze del presente grado del Controparte_9
giudizio.”. per l'appellata “…1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità CP_4
del ricorso per le causali innanzi esplicitate e l'intervenuta prescrizione del diritto rivendicato in giudizio;
2) Nel merito, rigettare il ricorso in appello per infondatezza e confermare la sentenza gravata resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord
n°1137/2020; 3) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio ex D.M. n. 55/2014.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 26 - 27.04.2017 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, la , la CP_2 Controparte_3
e , , e esponendo che: “a) che Controparte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
l'esponente ha acquistato, con atto di compravendita rogato in data 8 febbraio 1962 per Notar dott. , il seguente bene immobile: ➢ zonetta di terreno ubicata Persona_2
in Giugliano in Campania (Na) alla via G. B. Basile n. 23, di circa 331 mq.
Identificato nel N.C.E.U. al foglio 53, particella 809;
b) che l'attore ha costruito, sul prefato terreno, un fabbricato composto: da un piano cantinato;
un piano terra adibito a parcheggio;
un primo e secondo piano adibiti ad abitazione: con strutture portanti verticali in muratura di tufo giallo napoletano: con travi e cordoli in cls armato;
mentre le strutture orizzontali sono cls armato misto a laterizi: adibito a civile abitazione, giusta concessione edilizia n. 7 del 1994;
c) che l'immobile de quo confina, con la parte sud, con una stradina di circa 5 ml di larghezza che serve quale accesso all'Ospedale Civile “San Giuliano”;
d) che i lavori di costruzione della rete fognaria mista dell'ampliamento dell sono stati eseguiti dalle convenute società Controparte_10
e Controparte_11 CP_12
e) che, in data 15 novembre 2001, alle ore 16.15 circa, durante i lavori di cui al capo d), l'autocarro Mercedes targato BM838WJ, di proprietà della convenuta signora
5 , sprofondava prima nel terreno e, dopo essersi inclinato sulla propria Persona_1
sinistra, urtava contro il muro di confine dell'istante;
f) che in conseguenza dell'impatto il muro di confine dell'attore riportava danni alla struttura muraria in tufo con relativo cedimento della struttura orizzontale poggiata su di esso, all'intonaco ed alla tinteggiatura;
g) che nei giorni successivi al sinistro (15 novembre 2001), nel mentre proseguivano i lavori di completamento della rete fognaria, si è verificato un nubifragio che ha causato l'allagamento di tutta la sede stradale. Le acque piovane prima hanno ristagnato e poi sono defluite in tutto il piano cantinato, di proprietà dell'attore, attraverso un'apertura del fabbricato prospiciente la strada;
h) che le infiltrazioni hanno causato danni anche all'interno del fabbricato, al muro portante in tufo, all'intonaco ed alla tinteggiatura;
i) che come riportato nella consulenza tecnica di parte “Ma, soprattutto, il ristagnare dell'acqua nel piano cantinato per diversi giorni, provoca sicuramente degli sfaldamenti del terreno sottostante alle fondazioni, quest'ultimi provocano dei cedimenti strutturali, molto pericolosi, sia per le cose, sia soprattutto per le persone”;
j) che, pertanto, i danni riportati dall'immobile attoreo possono essere così descritti, giusta relazione tecnica di parte giurata redatta dall'arch. : Persona_3
➢ danni al terreno sottostante alle fondazioni;
➢ lesioni alla struttura portante in tufo giallo napoletano posto a confine della strada in costruzione;
➢ lesioni alla struttura orizzontale del solaio primo impalcato;
➢ danni all'intonaco, sia all'interno che all'esterno dell'immobile;
➢ danni per la cui riparazione è necessaria una tinteggiatura interna/esterna;
k) che dal computo metrico estimativo incluso nella perizia tecnica di parte giurata dell'arch. si evincono i lavori necessari per il recupero Persona_3
dell'immobile de quo i cui importi andranno necessariamente aggiornati all'attualità del deposito della sentenza;
6 l) che dalla relazione geologica si evince, altresì, che:
➢ nel lotto adiacente all'immobile attoreo era stato rimosso il primo strato di suolo lasciando il sottosuolo scoperto per un lungo periodo di tempo;
➢ nel novembre 2002 si è verificato un'alluvione dove l'eccessiva quantità di pioggia, giunta sulla superficie del lotto adiacente il fabbricato attoreo, ha avuto facile infiltrazione nel terreno per poi stazionarsi al di sotto dell'immobile stesso.
m) che la consulenza geologica, pertanto, ha altresì accertato:
➢ la presenza di acqua al di sotto del fabbricato attoreo per cui si consiglia un intervento atto ad eliminare l'acqua poiché la presenza della stessa potrebbe provocare cedimenti all'intera struttura o ad una parte della stessa;
➢ la litologia dei terreni è riconducibile granulometricamente ad alternanze di piroclastici sabbiose vulcaniche con elementi coriacei e pomici, con valori medi dell'angolo di attrito;
➢ la falda idrica è situata ad una profondità di circa 90 m dal p.c. per cui non interferisca con le fondazioni;
➢ l'area risulta stabile in quanto pianeggiante e non esistono indizi per la presenza di cavità;
➢ l'area fa parte di una regione dichiarata simicamente attiva (S =6) e, pertanto, nei calcoli strutturali vanno previste eventuali sollecitazioni orizzontali della struttura.
n) che nessuno dei danni subiti dall'immobile attoreo è mai stato eliminato;
o) che, pertanto, sussiste la responsabilità, solidale ovvero alternativa tra loro, di tutti i convenuti nella causazione di tutti i danni subiti dall'immobile attoreo;
p) che la signora è deceduta lasciando quali eredi …: Persona_1 [...]
,…IO …; , …; , …, e CP_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
, ;…”. Parte_5
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo ai convenuti n.q. di eredi di , l'attore insisteva affinché venissero CP_1 Persona_1
accolte le conclusioni seguenti: “I) accertare la responsabilità dei convenuti signori
, , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
7 , nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius nel Pt_5 Persona_1
sinistro per cui è causa e, per l'effetto: II) condannare i signori , Controparte_1
, , , e , nella loro Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi ab intestato della de cuius e la Persona_1 Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore, in solido o tra di
[...]
loro chi di ragione, al pagamento dei danni riportati dalla struttura muraria in tufo con relativo cedimento della struttura orizzontale poggiata su di essa, nonché all'intonaco ed alla tinteggiatura, così come specificati nella consulenza tecnica di parte giurata ovvero dalla consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si richiede;
III) condannare i signori , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e , nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius
[...] Parte_5
e la in persona del Persona_1 Controparte_3
rappresentante legale pro tempore, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) ovvero da quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
IV) accertare, altresì, la responsabilità della (già ), in CP_2 CP_7
persona del responsabile legale pro tempore, per tutti i danni subiti dall'immobile attoreo in occasione delle infiltrazioni;
V) per l'effetto, condannare la (già ), in persona del CP_2 CP_7
rappresentante legale pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, delle somme indicate nella perizia geologica - tecnica di parte attorea, ovvero a quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, a titolo di risarcimento danni;
VI) condannare, altresì, la convenuta (già ), in persona CP_2 CP_7
del rappresentante legale pro tempore, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) al saldo ovvero da quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
…”.
Si costituiva la che resisteva e chiedeva il Controparte_3
rigetto della domanda.
8 Alla prima udienza del 21.09.2017, rilevato il mancato perfezionamento della notifica della citazione all' , il Tribunale ne autorizzava la rinotifica, Controparte_7
rinviando all'uopo la causa al 1.03.2018.
Si costituiva la che, deducendo di essere assicurata per l'assicurazione CP_2
contro terzi con la imputava l'eventuale responsabilità dell'accaduto CP_4
alla (società confluita poi in Controparte_13 [...]
, nella sua qualità di capogruppo mandataria della Controparte_14 [...]
cui all'epoca dei fatti erano Controparte_15
stati appaltati i lavori;
rassegnava le conclusioni che seguono: 1) … Fissare nuova udienza a norma dell'art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo
2) …: accertare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto, CP_16
come supra dedotto. 3)… respingere la domanda attrice …. 4) Dichiarare che i chiamati in causa sono tenuti solidalmente e/o per quanto di ragione a manlevare la Cont da ogni pretesa attorea condannando gli stessi a rifondere l'esponente di quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore”.
Alla disposta udienza del 1.03.2018, il Tribunale dichiarava la nullità della citazione siccome “del tutto omessa, o, quantomeno, assolutamente incerta la causa petendi della domanda giudiziale spiegata anche nei confronti della convenuta CP_7
, e ne ordinava la rinnovazione. L'attore rinnovava la citazione rassegnando le
[...]
seguenti conclusioni: “I) accertare la responsabilità dei convenuti signori
[...]
, , , , e , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius nel sinistro per Persona_1
cui è causa e, per l'effetto: II) condannare i signori , Controparte_1 Pt_2
, , e , nella loro qualità di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi ab intestato della de cuius e la Persona_1 Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore, in solido o tra di
[...]
loro chi di ragione, al pagamento dei danni riportati dalla struttura muraria in tufo con relativo cedimento della struttura orizzontale poggiata su di essa, nonché
9 all'intonaco ed alla tinteggiatura, così come specificati nella consulenza tecnica di parte giurata ovvero dalla consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si richiede;
III) condannare signori , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e , nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius
[...] Parte_5
e la in persona del Persona_1 Controparte_3
rappresentante legale pro tempore, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) ovvero da quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
IV) accertare, altresì, la responsabilità in solido, o tra loro chi di ragione, della (già ), in persona del CP_2 CP_7
responsabile legale pro tempore, dei signori , Controparte_1 Parte_2
, , e , nella loro qualità di eredi ab Parte_3 Parte_4 Parte_5
intestato della de cuius e della Persona_1 Controparte_3 Controparte_3
anche a titolo di concausa, al risarcimento per tutti i danni subiti dall'immobile attoreo in occasione delle infiltrazioni;
V) per l'effetto, condannare in solido, o tra loro chi di ragione, la (già , in persona del CP_2 CP_7
rappresentante legale pro tempore, i signori , Controparte_1 Parte_2
, , e , nella loro qualità di eredi ab Parte_3 Parte_4 Parte_5
intestato della de cuius e la Persona_1 Controparte_3
anche a titolo di concausa, al risarcimento per tutti i danni subiti dall'immobile attoreo in occasione delle infiltrazioni, da quantificarsi anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora di chiede;
VI) condannare, altresì, i convenuti CP_2
(già ), in persona del rappresentante legale pro tempore, i
[...] CP_7
signori , , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius e Parte_5 Persona_1
la in solido o tra loro chi di ragione, al Controparte_3
pagamento degli interessi, sulle somme liquidate per il ristoro delle infiltrazione, debitamente rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) al saldo ovvero da quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
…”.
10 Con ordinanza del 17.09.2018, il Tribunale autorizzava l' alla Controparte_7
chiamata in causa esclusivamente del terzo contestualmente CP_4
rigettando la chiamata in causa degli ulteriori terzi e Controparte_14
così rinviando ex art. 269 c.p.c. la causa all'udienza del 28.01.2019. Parte_6
Chiamata in causa, si costituiva la la quale, impugnando le domande CP_4
ex adverso proposte, invocava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare la domanda del sig. in quanto nulla, inammissibile, improponibile, Pt_1
per intervenuta prescrizione del diritto, carenza di legittimazione passiva dell
[...]
, oltre che infondata in fatto e in diritto;
2) nella denegata e non CP_7
creduta ipotesi di superamento delle sollevate eccezioni, si chiede il rigetto della domanda di manleva da parte della nei confronti dell' Controparte_7 CP_4
non essendo il sinistro indennizzabile a termine di polizza, con conseguente
[...]
estromissione dell dal presente giudizio;
3) in via gradata, in caso di CP_4
accoglimento della domanda di manleva, si chiede che l'Ill.mo Giudice consideri il concorso di colpa dell'attore nel verificarsi ed aggravarsi dei danni, nonché
l'applicazione della franchigia prevista dal contratto assicurativo nonché della quota di prestazione assicurativa della comparente prevista dal contratto…”.
I convenuti , , e non si Parte_5 CP_1 Pt_3 Pt_4 Pt_2
costituivano.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., il 24.10.2019, ritenuta la causa matura per la decisione, il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'08.06.2020.
Con sentenza n. 1137, pubblicata l'8.06.2020, il Tribunale così statuiva:
“1. rigetta integralmente la domanda attorea, nei confronti di tutte le parti convenute;
2. dichiara assorbita nel rigetto che precede la domanda di garanzia impropria e manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della chiamata CP_7 CP_7
in causa Controparte_17
11 3. condanna l'attore, , al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il CP_7
presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.038,00 (tremilatrentotto/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per spese, ed euro 2.738,00
(duemilasettecentotrentotto/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. condanna l'attore, , al pagamento, in favore della chiamata in Parte_1
causa, in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_17
spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.838,00
(duemilaottocentotrentotto/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, ed euro
2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5. nulla sulle spese tra l'attore e gli ulteriori convenuti non costituiti”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata l'08.06.2020 ed in pari data notificata con citazione notificata in data 6 - 8.07.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
14.07.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare di rito e pregiudiziale di merito 1) accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva dei signori , Controparte_1
, , , e , nella loro Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi ab intestato della de cuius , per le motivazioni esposte Persona_1
in parte motiva;
2) accertare e dichiarare l'ammissibilità della domanda di risarcimento per la responsabilità civile auto, ex art. 144 D.Lgs n. 209/2005, nei confronti dell'appellata per le Controparte_6
motivazioni esposte in parte motiva;
3) accertare e dichiarare fondata ed ammissibile la domanda nei confronti dell'appellata , per le Controparte_7
motivazioni esposte in parte motiva;
4) accertare e dichiarare che non sussiste
12 alcuna grave carenza in ordine all'individuazione della causa petendi della domanda risarcitoria, per le motivazioni esposte in parte motiva. 5) accertare eventuali decadenze istruttorie maturate, nei confronti degli appellati, per le motivazioni esposte in parte motiva. 6) accertare e dichiarare che l'appellante non è dovuto al pagamento delle spese e delle competenze professionali in favore dell'appellata - terza chiamata in causa per i motivi esposti nella parte Controparte_8
motiva: Nel merito 7) accertare la responsabilità dei convenuti signori
[...]
, , , , e , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius nel sinistro per Persona_1
cui è causa e, per l'effetto: 8) condannare i signori , Controparte_1 Pt_2
, , e , nella loro qualità di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi ab intestato della de cuius e la Persona_1 Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore, in solido o tra di
[...]
loro chi di ragione, al pagamento dei danni riportati dalla struttura muraria in tufo con relativo cedimento della struttura orizzontale poggiata su di essa, nonché all'intonaco ed alla tinteggiatura, così come specificati nella consulenza tecnica di parte giurata ovvero dalla consulenza tecnica d'ufficio di cui si reitera l'ammissione;
9) condannare signori , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e , nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius
[...] Parte_5
e la in persona del Persona_1 CP_3 Controparte_3
rappresentante legale pro tempore, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) ovvero dalla prima costituzione in mora ovvero in ulteriore subordine quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
10) accertare, altresì, la responsabilità della (già CP_2 [...]
), in persona del responsabile legale pro tempore, per tutti i danni subiti CP_7
dall'immobile attoreo in occasione delle infiltrazioni;
11) per l'effetto, condannare la
(già ), in persona del rappresentante legale pro CP_2 CP_7
tempore, in proprio ovvero in solido con gli alti appellati, al pagamento, in favore dell'attore, delle somme indicate nella perizia geologica – tecnica di parte attorea,
13 ovvero a quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, a titolo di risarcimento danni, previo espletamento anche delle consulenze tecniche d'ufficio di cui si richiede l'ammissione; 12) condannare, altresì, la convenuta CP_2
(già ), in persona del rappresentante legale pro tempore, in proprio CP_7
ovvero in solido con gli alti appellati, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) al saldo, ovvero dalla prima costituzione in mora ovvero in ulteriore subordine da quella diversa data che l'adito
Giudice vorrà indicare;
13) condannare i convenuti in solido, ovvero tra loro chi di ragione, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i diritti e gli onorari”.
Si costituivano , e CP_2 Controparte_3 CP_4
che resistevano e chiedevano il rigetto del gravame.
[...]
I convenuti , , e restavano Parte_5 CP_1 Pt_3 Pt_4 Pt_2
contumaci, benché ritualmente evocati in giudizio.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 22.10.2021, veniva rinviata al 20.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025 veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
14.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Le parti depositavano note ex art. 127 ter c.p.c. nell'assegnato termine.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda, così statuito:
“…, la domanda risarcitoria attorea non può trovare accoglimento nei confronti di alcuno dei convenuti evocati in giudizio.
Ed invero, in relazione ai convenuti occorre rilevare il loro radicale difetto CP_1
di titolarità passiva del diritto controverso.
14 Sul punto occorre opportunamente premettere che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” e che “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Ora, parte attrice risulta aver invocato la responsabilità risarcitoria dei suddetti convenuti asserendo la loro qualità di eredi di , senza, tuttavia, in alcun Persona_1
modo compiutamente dimostrare la detta, solo asserita, qualità.
In merito, infatti, costituisce principio di diritto assolutamente pacifico in giurisprudenza quello per cui “In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.” (cfr., tra le tante in tal senso,
Cass., Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010).
Di contro, l'istante, sul punto, ha semplicemente prodotto in atti - in allegato alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. - un certificato integrale di stato di famiglia dei convenuti del tutto inidoneo, tuttavia, a fornire la compiuta CP_1
dimostrazione della asserita loro qualità di eredi della , non implicando Persona_1
15 (come innanzi già precisato) la semplice delazione all'eredità (peraltro, anch'essa non univocamente evincibile dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice, tra la quale non vi è alcuna certificazione anagrafica di decesso della stessa Per_1
, né risultando dal certificato di stato di famiglia prodotto in atti dagli istanti i
[...]
loro precisi vincoli di parentela con la ), l'automatico acquisto della qualità Per_1
di erede, né potendo essa essere desunta, puramente e semplicemente, dalla prima
(sulla insufficienza della mera documentazione anagrafica a dimostrare la vera e propria qualità di erede, cfr. anche Cass., sez. VI, 03/05/2016, n. 8677).
Del resto, essendo i predetti convenuti rimasti anche contumaci, gli istanti non potrebbero neppure invocare - al fine di considerare acquisita alla verità processuale la solamente asserita qualità di eredi della da parte dei Persona_1
convenuti - l'applicazione del c.d. principio di non contestazione;
come noto, CP_1
infatti, un tale il principio, sancito dal novellato art. 115 c.p.c., può trovare applicazione solo nei confronti della parte costituita in giudizio, che non prenda precisa posizione o non contesti i fatti costitutivi della domanda avversamente dedotti.
La domanda attorea non può trovare accoglimento neppure nei confronti della ulteriore convenuta Controparte_3
Ed infatti, in relazione agli stessi fatti di causa così come esposti dall'attore, è emerso che egli non avesse alcuna concreta azione diretta nei confronti di tale società, né contrattuale, né extracontrattuale, né ope legis.
Come asserito dallo stesso attore, invero, la detta Compagnia Assicuratrice risulta essere stata evocata in giudizio perché assicuratrice la dell'automezzo al CP_18
quale l'istante ha imputato il danneggiamento del proprio muro di confine nell'esecuzione dei lavori di ampliamento del confinante Ospedale S. Giuliano di
Giugliano.
Ebbene, è radicalmente da escludersi che l'attore, in qualità di asserito danneggiato, possa invocare, nei confronti della predetta Compagnia Assicurativa, l'azione diretta prevista dall'art. 144, D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).
16 Dalla prospettazione dei fatti così come offerta dallo stesso attore, infatti, il presunto danno risulta essersi verificato in circostanze del tutto esulanti dalla ordinaria circolazione stradale (così come intesa, dall'art. 122, D.Lgs. cit., quale circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate), quanto piuttosto all'interno di un cantiere privato in occasione dello svolgimento di lavori edili.
Essendo, peraltro, l'art. 144, D.Lgs. 209/2005 norma eccezionale (fornendo al danneggiato un'apposita azione diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa del veicolo danneggiante, che egli ordinariamente non avrebbe in assenza di qualsivoglia specifico rapporto contrattuale o extracontrattuale diretto sussistente tra danneggiato e Assicuratore del danneggiante), la stessa è anche di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione analogica.
Ne consegue che alcuna azione risarcitoria diretta può invocare l'attore nei confronti della predetta Compagnia Assicurativa, per le causali da egli stesso azionate in citazione.
Infine, la domanda attorea si è rivelata infondata anche nei confronti della ulteriore convenuta . Controparte_7
Ed invero - ancora una volta stando alla stessa prospettazione attorea - , tutti i danni rivendicati dall'istante si sarebbero verificati in occasione dello svolgimento di lavori ed opere per l'ampliamento dell' Controparte_10 CP_19
Campania.
In una situazione di tal fatta, la semplice asserita proprietà dell'area oggetto di lavori in capo alla convenuta è circostanza, di per sé, neutra ed Controparte_7
insufficiente per predicare la responsabilità risarcitoria di quest'ultima, così come genericamente invocata dall'attore.
[…] inoltre, è fuori dubbio che il terzo proprietario danneggiato abbia azione diretta, ex art. 2043 c.c., nei confronti dell'appaltatore che abbia arrecato danni ingiusti alla sua proprietà, sia per il ristoro del suo patrimonio, sia per il ripristino dello stato dei luoghi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16118 del 09/07/2009) […].
17 Ora, nel caso di specie, dalle stesse asserzioni in fatto formulate dall'attore, è emerso chiaramente che i danni asseritamente causati alla sua proprietà (di cui lo stesso ha chiesto il ristoro) risultano essere stati cagionati proprio in occasione di lavori appaltati a terze società (che l'attore, nel proprio atto di citazione, ha anche provveduto analiticamente ad individuare, identificandole nella Controparte_11
e nella - circostanza, peraltro, anche confermata dalla stessa
[...] CP_15
convenuta , attraverso la produzione in atti del contratto di Controparte_7
appalto sottoscritto proprio con le dette Società - , tuttavia, poi, non provvedendo a citarle in giudizio, né rivolgendo nei loro confronti alcuna domanda risarcitoria).
Ciononostante, egli istante ha, poi, invocato la responsabilità risarcitoria della convenuta (nella sua semplice qualità di proprietaria dell'area Controparte_7
oggetto di lavori), senza in alcun dedurre - oltre che provare - in che termini i dedotti danni (chiaramente ricondotti dallo stesso attore alla materiale attività di esecuzione di lavori oggetto di appalto a terzi) possano essere stati imputabili alla predetta convenuta per eventuale culpa in eligendo o per vincolanti direttive esecutive impartite alle ditte appaltatrici nell'imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori, che si siano rivelate, poi, la causa ultima dei danni rivendicati dallo stesso istante.
Sotto tale aspetto, quindi, la domanda attorea rivolta nei confronti della convenuta si è rivelata gravemente carente - prima ancora che sul piano Controparte_7
probatorio - sul piano strettamente assertivo, e ciò anche a seguito della rinnovazione dell'atto di citazione disposta dal giudice proprio per le già rilevate gravi carenze in ordine alla puntuale individuazione della causa petendi della domanda risarcitoria azionata dall'attore nei confronti del detto convenuto.
Per tutti i motivi che precedono, pertanto, la domanda attorea non può che essere integralmente rigettata nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio.
Dal rigetto della domanda attorea consegue, poi, l'integrale assorbimento della domanda di garanzia impropria e manleva avanzata dalla convenuta CP_7
nei confronti della chiamata in causa
[...] Controparte_17
18 Per quanto riguarda il riparto delle spese di lite tra le parti, esse seguono strettamente la soccombenza, cosicché l'attore va condannato alla rifusione delle dette spese nei confronti della convenuta costituita . Controparte_7
La medesima parte attrice va, inoltre, condannata al pagamento delle spese di lite sopportate dalla chiamata in causa in applicazione, Controparte_17
tanto del principio di soccombenza, quanto di quello di causalità […]
Attesa la contumacia degli ulteriori convenuti, invece, nulla è loro dovuto da parte attrice a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
Le dette spese di lite andranno, quindi, liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'attore nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per le parti vittoriose (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni dirimenti), e con l'ulteriore specificazione che dovrà farsi luogo a distinte liquidazioni dato che le dette parti vittoriose risultano essersi costituite in giudizio autonomamente con il patrocinio di distinti difensori […]”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la decisione circa la mancanza di legittimazione passiva in capo a , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
19 , e , nella loro qualità di eredi ab intestato della de Parte_4 Parte_5
cuius , deducendo che secondo la Cassazione i chiamati all'eredità, se Persona_1
citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi;
pertanto, è onere del convenuto costituirsi per manifestare la sua posizione, ovvero, quella di semplice chiamato ed eccepire l'eventuale insussistenza della qualità di erede;
deduce che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, in virtù della contumacia, la legittimazione passiva dei predetti, quali eredi legittimi, essendo stati ritualmente evocati in giudizio.
Il motivo è infondato.
I principi di diritto evocati dall'appellante concernono ipotesi diversa da quella oggetto di esame, ovvero il caso in cui il decesso del soggetto evocato in giudizio quale titolare del dedotto rapporto sopravvenga nelle more del processo. Al riguardo, la Suprema Corte (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n.13851) ha precisato che in tema di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del soggetto deceduto nelle more del giudizio, convenuti in riassunzione, in primis, allegare e, quindi, dimostrare di non essere divenuti eredi;
ciò la Suprema Corte ha affermato sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata della ratio dell'istituto di riassunzione processuale, statuendo: <sovvengono ragioni di tutela del diritto difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento introduttivo proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti ricerca delle prove dell'accettazione o rinuncia all'eredità questi ultimi. d'altronde, chiamato può restare tale per 10 anni (prescrivendosi... in suo accettare l'eredità) ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la sia tutelata (il l'appunto avviene mediante legitimatio causam semplice chiamato)... sarebbe contrario giusto processo (oltre a evidenti economia processuale) affermare interruttivo
20 debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dall'art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c.) affinché l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti ovvero rinunci all'eredità... in ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto ..., ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato>> (cfr., altresì, Cassazione civile sez. III - 31/05/2025,
n. 14668). Insomma, nell'ipotesi d'interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, non può che essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo (cfr. Cass. 12987 del
30/06/2020).
Allorquando, invece, dei soggetti siano citati in giudizio fin dal principio quali eredi e, dunque, quali titolari del dedotto rapporto processuale, come nel caso di specie, si applicano i principi generali in tema di onere di distribuzione della prova ex art. 2697
c.c. secondo cui spetta all'attore provare la qualità di eredi dei convenuti, posto che
"la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un
21 elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto" (cfr., fra le ultime,
Cassazione civile sez. III - 27/09/2024, n. 25860).
Pertanto, come già affermato dal Tribunale, l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, per cui l'odierno appellante erano tenuti a dare prova dell'avvenuta assunzione della qualità di eredi in capo ai convenuti per avere gli stessi accettato l'eredità, mediante aditio, espressa o tacita, ovvero per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Va ribadito che la contumacia degli appellati non incide CP_1
sul detto onere probatorio gravante sull'istante, siccome l'articolo 115, comma 1,
Cpc, nello stabilire che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace;
la contumacia non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro;
non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, sicché in presenza di un contumace occorre accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa,
(cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. II, 02/01/2025, n.25).
Va rimarcato, poi, che tantomeno l'orientamento giurisprudenziale invocato dall'appellante, espresso in ipotesi di decesso intercorso nelle more del giudizio, gioverebbe all'odierno appellate, il quale ha prodotto certificato di stato di famiglia di
, che, come già statuito dal Tribunale, non indica i rapporti intercorrenti Persona_1
22 tra gli appellati contumaci e (della quale, poi, non è dato conoscere Persona_1
neanche la data del dedotto decesso), che giustificherebbero la chiamata all'eredità.
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante contesta il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 144 D.Lgs n. 209/2005, nei confronti della
[...]
deducendo che secondo la Corte di Cassazione un'area Controparte_6
privata aperta ad un numero indeterminato di persone può equipararsi ad una strada di uso pubblico, ai fini dell'esperibilità dell'azione diretta verso l'assicuratore da parte del danneggiato.
Il motivo seppur fondato, non è accoglibile.
La questione esaminata dal Tribunale ha trovato soluzione nomofilattica con la pronuncia resa dalla Cassazione a S.U. con sentenza n. 21983 del 30/07/2021, che ha affermato il principio secondo cui «ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A.,
l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa
C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-
80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale».
La richiamata sentenza C-514/16 del 28.11.2017 emessa dalla Corte di Giustizia UE concerneva il caso di un sinistro causato da un trattore agricolo fermo su una pista sterrata di un'azienda agricola e ha affermato che la nozione di circolazione dei veicoli non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale il mezzo è utilizzato. In sostanza, le Sezioni unite, per esigenze di uniformità alla giurisprudenza Eurounitaria in adempimento dell'obbligo posto all'art. 189, comma 3, Trattato CEE, e quindi all'art. 249, comma 3, Trattato UE, ha ritenuto necessaria una "rivisitazione ermeneutica dell'art. 122 del codice delle assicurazioni private, con disapplicazione
23 della norma regolamentare di cui al D.M. 1 aprile 2008, n. 86, art. 3, comma 1 e 2, lett. a), secondo cui “Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi di cui all'articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini di cui al comma 1:a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico. In particolare, le Sezioni Unite hanno posto in rilievo che
"l'art. 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del C.d.S. del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas ritraibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato;
ne consegue che l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale rappresenta, in luogo di quello del "numero indeterminato di persone", il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.
Alla luce dei su menzionati principi di diritto, non è rilevante, per escludere l'operatività della garanzia per R.C.A., la considerazione che l'incidente si sia verificato in un cantiere ubicato in proprietà privata, mentre rilevante è la circostanza che il veicolo che ha causato i danni fosse idoneo a circolare e venisse utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, ovvero, quale macchina operatrice in occasione dello svolgimento di lavori edili (cfr., altresì, Cassazione penale
15/02/2024, n. 14072).
Ciononostante, l'azione diretta prevista dall'art. 144, D.Lgs. 209/2005, pacificamente esperita dall'odierno appellante nei confronti della Controparte_3
quale compagnia assicuratrice dell'autocarro Mercedes, non è accoglibile, non essendo stati citati, alla luce di quanto su evidenziato, gli eredi del proprietario del veicolo. responsabili civile, litisconsorti necessari. Ed invero, il proprietario del veicolo assicurato deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel
24 giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore: la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno)
e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano;
la mancanza di un legittimato passivo necessario determina la nullità del giudizio (cfr., fra le tante, Cass. 14/09/2022, n. 27078).
Applicando le predette coordinate interpretative, dall'omessa prova della qualità di eredi del proprietario del veicolo in capo agli odierni appellati contumaci consegue, in mancanza di una parte necessaria, l'impossibilità di decidere la causa nel merito, come richiesto invece dall'appellante (cfr. Cass. 14/04/2015, n. 7460; Cass.
18/10/2001 n. 12740).
§ 6.
Con il terzo motivo lamenta il rigetto della domanda nei confronti Parte_1
dell , deducendo che secondo la Suprema Corte di regola, nei Controparte_7
confronti dei terzi danneggiati, risponde l'appaltatore che svolge in autonomia la sua attività, ma se i danni sono stati causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto ne risponde il proprietario/committente in virtù del rapporto di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., salva la prova a suo carico del caso fortuito;
evidenzia che l'appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sé venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia sulla stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che essa produca danni a terzi, sicché il committente può essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall'attività svolta dall'appaltatore ove dimostri che l'attività dell'appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito. Conclude nel senso che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la legittimazione passiva dell Parte_7
[...] poiché i lamentati danni sono direttamente derivanti dalla cosa oggetto
[...]
dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore.
Con il quarto motivo critica la decisione del Tribunale di ritenere carente sotto il profilo allegativo la domanda rivolta nei confronti dell' Controparte_7
evidenziando che l'esame complessivo dell'atto introduttivo consente di individuare petitum e causa petendi della domanda, tant'è che gli appellati (convenuti in primo grado) sono stati in grado di svolgere puntuali difese rispetto alle censure avanzate.
I motivo si trascritti sono infondati sia pure per considerazioni diverse da quelle espresse nella gravata sentenza.
Dalla citazione in rinnovazione si evince chiaramente che parte appellante ha Contr imputato all' l'omessa sorveglianza dell'esecuzione dei lavori e l'assenza dei dovuti controlli sul viale di proprietà della stessa onde eliminare la buca esistente, provocata dal passaggio dell'autocarro. Ed invero, parte appellante si duole della circostanza che le infiltrazioni che hanno danneggiato l'immobile si sono verificate Contr nel punto in cui vi è stato il cedimento del terreno del viale di proprietà dell cedimento verificatosi sotto il peso dell'autocarro Mercedes di proprietà di Per_1
. Nella memoria ex art. 183 1 termine c.p.c., parte appellante ha anche precisato
[...]
che a seguito del nubifragio che si verificò qualche giorno dopo al suddetto sinistro, le acque piovane non poterono defluire nella rete fognaria atteso che sul viale di Contr accesso ai locali dell di proprietà della stessa, vi era del materiale edile lasciato incustodito che funse da ostacolo al deflusso delle acque che, prima ristagnarono e, poi, si infiltrarono, anche attraverso il punto in cui il terreno aveva ceduto sotto il peso dell'autocarro Mercedes targato BM838WJ, nell'immobile di proprietà, invadendo il piano cantinato. Contr Seppur chiaramente dedotto il titolo della invocata responsabilità dell rispetto ai lamentati danni subiti dall'immobile, la domanda non può essere accolta.
Ed invero, rispetto a quelli causati dall'automezzo trattasi di certo di danni conseguenti ad attività di esecuzione dell'appalto dei quali risponde di regola
26 esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 c.c. rispetto al committente, fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, prova che non è stata fornita, come rilevato dal Tribunale.
Rispetto, invece, ai danni da infiltrazione, verificatisi a seguito del nubifragio, seppur Contr sia ipotizzabile una responsabilità del committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode del bene di proprietà (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/09/2018,
n.23442), la domanda non può essere accolta perché è fondata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente avanzata in primo grado e ribadita nel presente grado.
Difatti, seppur parte appellante abbia prodotto diverse messe in mora che avrebbero, secondo la sua prospettazione, interrotto il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c., con le stesse lo ha chiesto esclusivamente il risarcimento dei Pt_1
danni subiti dal muro di confine contro il quale è urtato l'autocarro predetto a seguito di cedimento del terreno;
nessuna messa in mora prodotta discorre dell'alluvione dei giorni successivi all'incidente detto e dell'acqua infiltratasi a seguito del cedimento predetto del terreno ovvero del mancato scorrimento dell'acqua piovana per Contr occlusione del viale di proprietà dell' Come noto, la messa in mora deve contenere l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione di adempimento, idonea a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (cfr., fra le tante, Cass. 07/09/2020, n. 18546; Cass. 31/05/2021, n.
15140) e, di certo, la vicenda causativa dei danni infiltrativi è ben diversa da quella relativa all'urto della macchina operatrice che ha causato danni al muro di confine.
§ 8.
Con il quinto motivo parte appellante lamenta l'applicazione del principio della Contr soccombenza rispetto alla parte chiamata in garanzia dall ovvero rispetto all' assumendo che la domanda di manleva spiegata Controparte_17
dall'Ente è infondata. In particolare, parte appellante, da un lato, sostiene la fondatezza delle seguenti difese della detta compagnia assicuratrice chiamata in
27 Cont causa, ovvero, “… L'inapplicabilità della polizza ex art. 1913 c.c., in quanto l non ha mai comunicato alla scrivente compagnia assicurativa l'avvenuto sinistro, comunicazione che per legge deve essere effettuata entro 3 giorni dal verificarsi dello stesso, o, quantomeno, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. In ogni caso, Contr quand'anche la avesse fornito tale comunicazione, non potrebbe comunque operare la polizza assicurativa dell in ragione della clausola b) CP_4
, prevista appunto dal contratto assicurativo, in base alla quale CP_20
“limitatamente alla garanzia RCT l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso di validità dell'assicurazione e/o non oltre i 12 mesi dall'ultima scadenza contrattuale, purché relativa a fatti accaduti durante la validità del contratto stesso”. E dunque, alla luce di tali considerazioni, giacché i fatti si sono verificati nel mese di novembre del 2001
e la richiesta di risarcimento danni rivolta all è pervenuta ben oltre i CP_4
termini stabiliti dalla suddetta clausola, non potrà ritenersi operativa la polizza in parola, polizza che in ogni caso non si estende ai casi di alluvione, eventi atmosferici straordinari e qualora il nesso di causalità sia interrotto dal caso fortuito per eventi imprevisti e imprevedibili, come si evince dalla copia del contratto…”; dall'altro, richiama il più recente orientamento secondo cui la domanda di manleva spiegata dal convenuto con la chiamata in causa di un terzo non deve essere necessariamente valutata “manifestamente infondata” o “palesemente arbitraria” ai fini della condanna del chiamante al rimborso delle spese processuali sostenute dal chiamato, posto che tali spese sono sempre poste a carico del chiamante una volta accertata l'infondatezza della chiamata in causa senza necessità che un siffatto accertamento - di natura necessariamente incidentale - risulti rafforzato da ulteriori requisiti, quali “manifesta infondatezza” ovvero “palese arbitrarietà”.
Il motivo è fondato.
Secondo un risalente orientamento della Suprema Corte, solo la palese infondatezza della domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, ovvero, "una chiamata che non abbia, ictu oculi, nessuna giustificazione sostanziale e processuale
28 per la sua palese arbitrarietà" (cfr., fra le tante, Cass. 21/04/2017, n. 10070; Cass.
14/05/2012, n. 7431), comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. Per converso, secondo orientamento più recente della Suprema Corte, le spese processuali sostenute dal chiamato possono essere poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l'infondatezza della chiamata in causa del terzo, senza necessità che un siffatto accertamento di natura necessariamente incidentale risulti rafforzato da ulteriori requisiti (in termini di "manifesta infondatezza" ovvero di "palese arbitrarietà"), che, per un verso, mostrano sempre profili di sicura opinabilità e, per altro verso, non risultano espressamente richiesti dall'art. 91 c.p.c., al fine di regolare le spese processuali in caso di soccombenza (cfr.,
Cass. n. 4195 del 21/02/2018; cfr., altresì Cass. 10364 del 18/04/2023).
Applicando tale ultimo condivisibile orientamento, le spese processuali sostenute Contr dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa dall vanno poste a carico di quest'ultima. Ed invero, se è infondata l'eccezione di inapplicabilità della polizza ai sensi dell'art. 1913 c.c., a causa di tardiva denuncia del sinistro, posto che la perdita dell'indennità si determina solo nel caso la dedotta tardività sia stata dolosa e sul punto l'assicurazione nulla ha argomentato, è, invece, fondata l'eccezione di inoperatività della polizza in virtù della clausola claims made.
A prescindere dalle questioni relative alla validità della clausola claims made, che limiti la copertura alle sole ipotesi in cui sia il sinistro sia la richiesta di risarcimento intervengano durante il tempo di vigenza dell'assicurazione, questioni non rilevanti nel caso di specie, la circostanza che la richiesta risarcitoria sia pervenuta alla compagnia allorquando la polizza non era più vigente – denuncia sinistro intervenuta con raccomandata del 13.10.2004 e polizza scaduta il 5.9.2002 - esclude in nuce l'operatività dell'invocata garanzia assicurativa.
§ 9.
29 In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma parziale della gravata sentenza, limitatamente alla disposta condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell
[...]
Contr
sicché è l che va condannata al pagamento delle spese Controparte_17
processuali, anche del presente grado, in favore della chiamata in causa.
Le spese di lite del grado di appello, stante la soccombenza, vanno poste parimenti a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., fatta eccezione nel rapporto con l CP_4
[...]
Le spese sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, nel quale risulta compreso il disputatum, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase Contr trattazione/istruzione tenuto conto dell'attività svolta;
invece, nel rapporto tra l e le spese del presente grado vanno liquidate secondo lo scaglione CP_4
relativo alle controversie di valore fino a € 5.200,00, tenuto conto del decisum, posto che l'Ente ha esclusivamente difeso l'impugnata statuizione circa la regolamentazione delle spese di lite nel rapporto con la chiamata in causa, ma non ha reiterato la domanda di manleva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data in data 6 - 8.07.2020, avverso la sentenza in
[...]
epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condanna alla rifusione delle spese CP_2
processuali in favore di che liquida in € 6.713,00 per compenso, CP_4
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese processuali del grado di appello che liquida in €
[...]
30 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_2
spese processuali del grado di appello che liquida in € 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_2 CP_4
processuali del grado di appello che liquida in € 2.419,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
31
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2510/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 14.11.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2510/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1137/2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord a a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5374/2017, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Ernesto Cargetti (C.F.:
) e EA ON (C.F.: ) in virtù di C.F._2 C.F._3
procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
1 (C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Parte_2
), (C.F.: , C.F._5 Parte_3 C.F._6 Pt_4
(C.F. ) (C.F.:
[...] C.F._7 Parte_5
) C.F._8
APPELLATI CONTUMACI
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Sarnataro (C.F.:
in virtù di procura alle liti in calce alla copia notificata C.F._9
dell'atto di appello
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo de Divitiis (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._10
costituzione
APPELLATA
E
(P. Iva: ) in persona del procuratore dottor CP_4 P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Schiano, (C.F.: CP_5
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._11
costituzione
APPELLATA
E
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “…accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva dei signori , , , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
2 , nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius Parte_5 Per_1
,… accertare e dichiarare l'ammissibilità della domanda di risarcimento per la
[...]
responsabilità civile auto, ex art. 144 D.Lgs n. 209/2005, nei confronti dell'appellata
… accertare e dichiarare fondata ed Controparte_6
ammissibile la domanda nei confronti dell'appellata , …accertare Controparte_7
e dichiarare che non sussiste alcuna grave carenza in ordine all'individuazione della causa petendi della domanda risarcitoria, …. accertare e dichiarare che l'appellante non è dovuto al pagamento delle spese e delle competenze professionali in favore dell'appellata – terza chiamata in causa per i motivi Controparte_8
esposti nella parte motiva: Nel merito accertare la responsabilità dei convenuti signori , , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius Parte_5 Persona_1
nel sinistro per cui è causa e, per l'effetto: condannare i signori , Controparte_1
, , , e , nella loro Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi ab intestato della de cuius e la Persona_1 Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore, in solido o tra di
[...]
loro chi di ragione, al pagamento dei danni riportati dalla struttura muraria in tufo con relativo cedimento della struttura orizzontale poggiata su di essa, nonché all'intonaco ed alla tinteggiatura, così come specificati nella consulenza tecnica di parte giurata ovvero dalla consulenza tecnica d'ufficio di cui si reitera l'ammissione; condannare signori , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e , nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius
[...] Parte_5
e la in persona del Persona_1 Controparte_3
rappresentante legale pro tempore, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) ovvero dalla prima costituzione in mora ovvero in ulteriore subordine quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
accertare, altresì, la responsabilità della (già CP_2 CP_7
2), in persona del responsabile legale pro tempore, per tutti i danni subiti
[...]
dall'immobile attoreo in occasione delle infiltrazioni;
per l'effetto, condannare la
3 (già ), in persona del rappresentante legale pro CP_2 CP_7
tempore, in proprio ovvero in solido con gli alti appellati, al pagamento, in favore dell'attore, delle somme indicate nella perizia geologica – tecnica di parte attorea, ovvero a quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, a titolo di risarcimento danni, previo espletamento anche delle consulenze tecniche d'ufficio di cui si richiede l'ammissione; condannare, altresì, la convenuta (già CP_2
), in persona del rappresentante legale pro tempore, in proprio ovvero CP_7
in solido con gli alti appellati, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) al saldo, ovvero dalla prima costituzione in mora ovvero in ulteriore subordine da quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
condannare i convenuti in solido, ovvero tra loro chi di ragione, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i diritti e gli onorari…. “; per l'appellata : “…1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità CP_2
del ricorso per le causali innanzi esplicitate e l'intervenuta prescrizione del diritto rivendicato in giudizio;
2) Nel merito, rigettare il ricorso in appello per infondatezza e confermare la sentenza gravata resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord
n°1137/2020;3) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionalidel doppio grado di giudizio ex D.M. n. 55/2014.”. per l'appellata “…1) rigettare l'appello … Controparte_3
perché inammissibile, non provato ed infondato, confermando integralmente la sentenza di primo grado e tutte le statuizioni con essa rese;
2) in via subordinata, nella denegata ed improbabile ipotesi di accoglimento – anche parziale – dell'appello, rigettare le domande riproposte in questa sede dal sig. Pt_1
nei confronti della … perché
[...] CP_3 Controparte_3
improponibili, improcedibili, inammissibili, irrituali, nulle, non provate ed infondate
(nell'an e nel quantum) anche per intervenuta prescrizione;
3) in ogni caso, condannare l'appellante – o chi di dovere - al pagamento della
[...]
[...] delle spese e delle competenze del presente grado del Controparte_9
giudizio.”. per l'appellata “…1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità CP_4
del ricorso per le causali innanzi esplicitate e l'intervenuta prescrizione del diritto rivendicato in giudizio;
2) Nel merito, rigettare il ricorso in appello per infondatezza e confermare la sentenza gravata resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord
n°1137/2020; 3) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio ex D.M. n. 55/2014.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 26 - 27.04.2017 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, la , la CP_2 Controparte_3
e , , e esponendo che: “a) che Controparte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
l'esponente ha acquistato, con atto di compravendita rogato in data 8 febbraio 1962 per Notar dott. , il seguente bene immobile: ➢ zonetta di terreno ubicata Persona_2
in Giugliano in Campania (Na) alla via G. B. Basile n. 23, di circa 331 mq.
Identificato nel N.C.E.U. al foglio 53, particella 809;
b) che l'attore ha costruito, sul prefato terreno, un fabbricato composto: da un piano cantinato;
un piano terra adibito a parcheggio;
un primo e secondo piano adibiti ad abitazione: con strutture portanti verticali in muratura di tufo giallo napoletano: con travi e cordoli in cls armato;
mentre le strutture orizzontali sono cls armato misto a laterizi: adibito a civile abitazione, giusta concessione edilizia n. 7 del 1994;
c) che l'immobile de quo confina, con la parte sud, con una stradina di circa 5 ml di larghezza che serve quale accesso all'Ospedale Civile “San Giuliano”;
d) che i lavori di costruzione della rete fognaria mista dell'ampliamento dell sono stati eseguiti dalle convenute società Controparte_10
e Controparte_11 CP_12
e) che, in data 15 novembre 2001, alle ore 16.15 circa, durante i lavori di cui al capo d), l'autocarro Mercedes targato BM838WJ, di proprietà della convenuta signora
5 , sprofondava prima nel terreno e, dopo essersi inclinato sulla propria Persona_1
sinistra, urtava contro il muro di confine dell'istante;
f) che in conseguenza dell'impatto il muro di confine dell'attore riportava danni alla struttura muraria in tufo con relativo cedimento della struttura orizzontale poggiata su di esso, all'intonaco ed alla tinteggiatura;
g) che nei giorni successivi al sinistro (15 novembre 2001), nel mentre proseguivano i lavori di completamento della rete fognaria, si è verificato un nubifragio che ha causato l'allagamento di tutta la sede stradale. Le acque piovane prima hanno ristagnato e poi sono defluite in tutto il piano cantinato, di proprietà dell'attore, attraverso un'apertura del fabbricato prospiciente la strada;
h) che le infiltrazioni hanno causato danni anche all'interno del fabbricato, al muro portante in tufo, all'intonaco ed alla tinteggiatura;
i) che come riportato nella consulenza tecnica di parte “Ma, soprattutto, il ristagnare dell'acqua nel piano cantinato per diversi giorni, provoca sicuramente degli sfaldamenti del terreno sottostante alle fondazioni, quest'ultimi provocano dei cedimenti strutturali, molto pericolosi, sia per le cose, sia soprattutto per le persone”;
j) che, pertanto, i danni riportati dall'immobile attoreo possono essere così descritti, giusta relazione tecnica di parte giurata redatta dall'arch. : Persona_3
➢ danni al terreno sottostante alle fondazioni;
➢ lesioni alla struttura portante in tufo giallo napoletano posto a confine della strada in costruzione;
➢ lesioni alla struttura orizzontale del solaio primo impalcato;
➢ danni all'intonaco, sia all'interno che all'esterno dell'immobile;
➢ danni per la cui riparazione è necessaria una tinteggiatura interna/esterna;
k) che dal computo metrico estimativo incluso nella perizia tecnica di parte giurata dell'arch. si evincono i lavori necessari per il recupero Persona_3
dell'immobile de quo i cui importi andranno necessariamente aggiornati all'attualità del deposito della sentenza;
6 l) che dalla relazione geologica si evince, altresì, che:
➢ nel lotto adiacente all'immobile attoreo era stato rimosso il primo strato di suolo lasciando il sottosuolo scoperto per un lungo periodo di tempo;
➢ nel novembre 2002 si è verificato un'alluvione dove l'eccessiva quantità di pioggia, giunta sulla superficie del lotto adiacente il fabbricato attoreo, ha avuto facile infiltrazione nel terreno per poi stazionarsi al di sotto dell'immobile stesso.
m) che la consulenza geologica, pertanto, ha altresì accertato:
➢ la presenza di acqua al di sotto del fabbricato attoreo per cui si consiglia un intervento atto ad eliminare l'acqua poiché la presenza della stessa potrebbe provocare cedimenti all'intera struttura o ad una parte della stessa;
➢ la litologia dei terreni è riconducibile granulometricamente ad alternanze di piroclastici sabbiose vulcaniche con elementi coriacei e pomici, con valori medi dell'angolo di attrito;
➢ la falda idrica è situata ad una profondità di circa 90 m dal p.c. per cui non interferisca con le fondazioni;
➢ l'area risulta stabile in quanto pianeggiante e non esistono indizi per la presenza di cavità;
➢ l'area fa parte di una regione dichiarata simicamente attiva (S =6) e, pertanto, nei calcoli strutturali vanno previste eventuali sollecitazioni orizzontali della struttura.
n) che nessuno dei danni subiti dall'immobile attoreo è mai stato eliminato;
o) che, pertanto, sussiste la responsabilità, solidale ovvero alternativa tra loro, di tutti i convenuti nella causazione di tutti i danni subiti dall'immobile attoreo;
p) che la signora è deceduta lasciando quali eredi …: Persona_1 [...]
,…IO …; , …; , …, e CP_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
, ;…”. Parte_5
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo ai convenuti n.q. di eredi di , l'attore insisteva affinché venissero CP_1 Persona_1
accolte le conclusioni seguenti: “I) accertare la responsabilità dei convenuti signori
, , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
7 , nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius nel Pt_5 Persona_1
sinistro per cui è causa e, per l'effetto: II) condannare i signori , Controparte_1
, , , e , nella loro Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi ab intestato della de cuius e la Persona_1 Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore, in solido o tra di
[...]
loro chi di ragione, al pagamento dei danni riportati dalla struttura muraria in tufo con relativo cedimento della struttura orizzontale poggiata su di essa, nonché all'intonaco ed alla tinteggiatura, così come specificati nella consulenza tecnica di parte giurata ovvero dalla consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si richiede;
III) condannare i signori , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e , nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius
[...] Parte_5
e la in persona del Persona_1 Controparte_3
rappresentante legale pro tempore, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) ovvero da quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
IV) accertare, altresì, la responsabilità della (già ), in CP_2 CP_7
persona del responsabile legale pro tempore, per tutti i danni subiti dall'immobile attoreo in occasione delle infiltrazioni;
V) per l'effetto, condannare la (già ), in persona del CP_2 CP_7
rappresentante legale pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, delle somme indicate nella perizia geologica - tecnica di parte attorea, ovvero a quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, a titolo di risarcimento danni;
VI) condannare, altresì, la convenuta (già ), in persona CP_2 CP_7
del rappresentante legale pro tempore, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) al saldo ovvero da quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
…”.
Si costituiva la che resisteva e chiedeva il Controparte_3
rigetto della domanda.
8 Alla prima udienza del 21.09.2017, rilevato il mancato perfezionamento della notifica della citazione all' , il Tribunale ne autorizzava la rinotifica, Controparte_7
rinviando all'uopo la causa al 1.03.2018.
Si costituiva la che, deducendo di essere assicurata per l'assicurazione CP_2
contro terzi con la imputava l'eventuale responsabilità dell'accaduto CP_4
alla (società confluita poi in Controparte_13 [...]
, nella sua qualità di capogruppo mandataria della Controparte_14 [...]
cui all'epoca dei fatti erano Controparte_15
stati appaltati i lavori;
rassegnava le conclusioni che seguono: 1) … Fissare nuova udienza a norma dell'art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo
2) …: accertare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto, CP_16
come supra dedotto. 3)… respingere la domanda attrice …. 4) Dichiarare che i chiamati in causa sono tenuti solidalmente e/o per quanto di ragione a manlevare la Cont da ogni pretesa attorea condannando gli stessi a rifondere l'esponente di quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore”.
Alla disposta udienza del 1.03.2018, il Tribunale dichiarava la nullità della citazione siccome “del tutto omessa, o, quantomeno, assolutamente incerta la causa petendi della domanda giudiziale spiegata anche nei confronti della convenuta CP_7
, e ne ordinava la rinnovazione. L'attore rinnovava la citazione rassegnando le
[...]
seguenti conclusioni: “I) accertare la responsabilità dei convenuti signori
[...]
, , , , e , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius nel sinistro per Persona_1
cui è causa e, per l'effetto: II) condannare i signori , Controparte_1 Pt_2
, , e , nella loro qualità di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi ab intestato della de cuius e la Persona_1 Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore, in solido o tra di
[...]
loro chi di ragione, al pagamento dei danni riportati dalla struttura muraria in tufo con relativo cedimento della struttura orizzontale poggiata su di essa, nonché
9 all'intonaco ed alla tinteggiatura, così come specificati nella consulenza tecnica di parte giurata ovvero dalla consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si richiede;
III) condannare signori , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e , nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius
[...] Parte_5
e la in persona del Persona_1 Controparte_3
rappresentante legale pro tempore, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) ovvero da quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
IV) accertare, altresì, la responsabilità in solido, o tra loro chi di ragione, della (già ), in persona del CP_2 CP_7
responsabile legale pro tempore, dei signori , Controparte_1 Parte_2
, , e , nella loro qualità di eredi ab Parte_3 Parte_4 Parte_5
intestato della de cuius e della Persona_1 Controparte_3 Controparte_3
anche a titolo di concausa, al risarcimento per tutti i danni subiti dall'immobile attoreo in occasione delle infiltrazioni;
V) per l'effetto, condannare in solido, o tra loro chi di ragione, la (già , in persona del CP_2 CP_7
rappresentante legale pro tempore, i signori , Controparte_1 Parte_2
, , e , nella loro qualità di eredi ab Parte_3 Parte_4 Parte_5
intestato della de cuius e la Persona_1 Controparte_3
anche a titolo di concausa, al risarcimento per tutti i danni subiti dall'immobile attoreo in occasione delle infiltrazioni, da quantificarsi anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora di chiede;
VI) condannare, altresì, i convenuti CP_2
(già ), in persona del rappresentante legale pro tempore, i
[...] CP_7
signori , , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius e Parte_5 Persona_1
la in solido o tra loro chi di ragione, al Controparte_3
pagamento degli interessi, sulle somme liquidate per il ristoro delle infiltrazione, debitamente rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) al saldo ovvero da quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
…”.
10 Con ordinanza del 17.09.2018, il Tribunale autorizzava l' alla Controparte_7
chiamata in causa esclusivamente del terzo contestualmente CP_4
rigettando la chiamata in causa degli ulteriori terzi e Controparte_14
così rinviando ex art. 269 c.p.c. la causa all'udienza del 28.01.2019. Parte_6
Chiamata in causa, si costituiva la la quale, impugnando le domande CP_4
ex adverso proposte, invocava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare la domanda del sig. in quanto nulla, inammissibile, improponibile, Pt_1
per intervenuta prescrizione del diritto, carenza di legittimazione passiva dell
[...]
, oltre che infondata in fatto e in diritto;
2) nella denegata e non CP_7
creduta ipotesi di superamento delle sollevate eccezioni, si chiede il rigetto della domanda di manleva da parte della nei confronti dell' Controparte_7 CP_4
non essendo il sinistro indennizzabile a termine di polizza, con conseguente
[...]
estromissione dell dal presente giudizio;
3) in via gradata, in caso di CP_4
accoglimento della domanda di manleva, si chiede che l'Ill.mo Giudice consideri il concorso di colpa dell'attore nel verificarsi ed aggravarsi dei danni, nonché
l'applicazione della franchigia prevista dal contratto assicurativo nonché della quota di prestazione assicurativa della comparente prevista dal contratto…”.
I convenuti , , e non si Parte_5 CP_1 Pt_3 Pt_4 Pt_2
costituivano.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., il 24.10.2019, ritenuta la causa matura per la decisione, il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'08.06.2020.
Con sentenza n. 1137, pubblicata l'8.06.2020, il Tribunale così statuiva:
“1. rigetta integralmente la domanda attorea, nei confronti di tutte le parti convenute;
2. dichiara assorbita nel rigetto che precede la domanda di garanzia impropria e manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della chiamata CP_7 CP_7
in causa Controparte_17
11 3. condanna l'attore, , al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il CP_7
presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.038,00 (tremilatrentotto/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per spese, ed euro 2.738,00
(duemilasettecentotrentotto/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. condanna l'attore, , al pagamento, in favore della chiamata in Parte_1
causa, in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_17
spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.838,00
(duemilaottocentotrentotto/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, ed euro
2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5. nulla sulle spese tra l'attore e gli ulteriori convenuti non costituiti”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata l'08.06.2020 ed in pari data notificata con citazione notificata in data 6 - 8.07.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
14.07.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare di rito e pregiudiziale di merito 1) accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva dei signori , Controparte_1
, , , e , nella loro Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi ab intestato della de cuius , per le motivazioni esposte Persona_1
in parte motiva;
2) accertare e dichiarare l'ammissibilità della domanda di risarcimento per la responsabilità civile auto, ex art. 144 D.Lgs n. 209/2005, nei confronti dell'appellata per le Controparte_6
motivazioni esposte in parte motiva;
3) accertare e dichiarare fondata ed ammissibile la domanda nei confronti dell'appellata , per le Controparte_7
motivazioni esposte in parte motiva;
4) accertare e dichiarare che non sussiste
12 alcuna grave carenza in ordine all'individuazione della causa petendi della domanda risarcitoria, per le motivazioni esposte in parte motiva. 5) accertare eventuali decadenze istruttorie maturate, nei confronti degli appellati, per le motivazioni esposte in parte motiva. 6) accertare e dichiarare che l'appellante non è dovuto al pagamento delle spese e delle competenze professionali in favore dell'appellata - terza chiamata in causa per i motivi esposti nella parte Controparte_8
motiva: Nel merito 7) accertare la responsabilità dei convenuti signori
[...]
, , , , e , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius nel sinistro per Persona_1
cui è causa e, per l'effetto: 8) condannare i signori , Controparte_1 Pt_2
, , e , nella loro qualità di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi ab intestato della de cuius e la Persona_1 Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore, in solido o tra di
[...]
loro chi di ragione, al pagamento dei danni riportati dalla struttura muraria in tufo con relativo cedimento della struttura orizzontale poggiata su di essa, nonché all'intonaco ed alla tinteggiatura, così come specificati nella consulenza tecnica di parte giurata ovvero dalla consulenza tecnica d'ufficio di cui si reitera l'ammissione;
9) condannare signori , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e , nella loro qualità di eredi ab intestato della de cuius
[...] Parte_5
e la in persona del Persona_1 CP_3 Controparte_3
rappresentante legale pro tempore, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) ovvero dalla prima costituzione in mora ovvero in ulteriore subordine quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
10) accertare, altresì, la responsabilità della (già CP_2 [...]
), in persona del responsabile legale pro tempore, per tutti i danni subiti CP_7
dall'immobile attoreo in occasione delle infiltrazioni;
11) per l'effetto, condannare la
(già ), in persona del rappresentante legale pro CP_2 CP_7
tempore, in proprio ovvero in solido con gli alti appellati, al pagamento, in favore dell'attore, delle somme indicate nella perizia geologica – tecnica di parte attorea,
13 ovvero a quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, a titolo di risarcimento danni, previo espletamento anche delle consulenze tecniche d'ufficio di cui si richiede l'ammissione; 12) condannare, altresì, la convenuta CP_2
(già ), in persona del rappresentante legale pro tempore, in proprio CP_7
ovvero in solido con gli alti appellati, al pagamento degli interessi, sulle somme rivalutate, dal dì del sinistro (15 novembre 2001) al saldo, ovvero dalla prima costituzione in mora ovvero in ulteriore subordine da quella diversa data che l'adito
Giudice vorrà indicare;
13) condannare i convenuti in solido, ovvero tra loro chi di ragione, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i diritti e gli onorari”.
Si costituivano , e CP_2 Controparte_3 CP_4
che resistevano e chiedevano il rigetto del gravame.
[...]
I convenuti , , e restavano Parte_5 CP_1 Pt_3 Pt_4 Pt_2
contumaci, benché ritualmente evocati in giudizio.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 22.10.2021, veniva rinviata al 20.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025 veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
14.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Le parti depositavano note ex art. 127 ter c.p.c. nell'assegnato termine.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda, così statuito:
“…, la domanda risarcitoria attorea non può trovare accoglimento nei confronti di alcuno dei convenuti evocati in giudizio.
Ed invero, in relazione ai convenuti occorre rilevare il loro radicale difetto CP_1
di titolarità passiva del diritto controverso.
14 Sul punto occorre opportunamente premettere che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” e che “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Ora, parte attrice risulta aver invocato la responsabilità risarcitoria dei suddetti convenuti asserendo la loro qualità di eredi di , senza, tuttavia, in alcun Persona_1
modo compiutamente dimostrare la detta, solo asserita, qualità.
In merito, infatti, costituisce principio di diritto assolutamente pacifico in giurisprudenza quello per cui “In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.” (cfr., tra le tante in tal senso,
Cass., Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010).
Di contro, l'istante, sul punto, ha semplicemente prodotto in atti - in allegato alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. - un certificato integrale di stato di famiglia dei convenuti del tutto inidoneo, tuttavia, a fornire la compiuta CP_1
dimostrazione della asserita loro qualità di eredi della , non implicando Persona_1
15 (come innanzi già precisato) la semplice delazione all'eredità (peraltro, anch'essa non univocamente evincibile dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice, tra la quale non vi è alcuna certificazione anagrafica di decesso della stessa Per_1
, né risultando dal certificato di stato di famiglia prodotto in atti dagli istanti i
[...]
loro precisi vincoli di parentela con la ), l'automatico acquisto della qualità Per_1
di erede, né potendo essa essere desunta, puramente e semplicemente, dalla prima
(sulla insufficienza della mera documentazione anagrafica a dimostrare la vera e propria qualità di erede, cfr. anche Cass., sez. VI, 03/05/2016, n. 8677).
Del resto, essendo i predetti convenuti rimasti anche contumaci, gli istanti non potrebbero neppure invocare - al fine di considerare acquisita alla verità processuale la solamente asserita qualità di eredi della da parte dei Persona_1
convenuti - l'applicazione del c.d. principio di non contestazione;
come noto, CP_1
infatti, un tale il principio, sancito dal novellato art. 115 c.p.c., può trovare applicazione solo nei confronti della parte costituita in giudizio, che non prenda precisa posizione o non contesti i fatti costitutivi della domanda avversamente dedotti.
La domanda attorea non può trovare accoglimento neppure nei confronti della ulteriore convenuta Controparte_3
Ed infatti, in relazione agli stessi fatti di causa così come esposti dall'attore, è emerso che egli non avesse alcuna concreta azione diretta nei confronti di tale società, né contrattuale, né extracontrattuale, né ope legis.
Come asserito dallo stesso attore, invero, la detta Compagnia Assicuratrice risulta essere stata evocata in giudizio perché assicuratrice la dell'automezzo al CP_18
quale l'istante ha imputato il danneggiamento del proprio muro di confine nell'esecuzione dei lavori di ampliamento del confinante Ospedale S. Giuliano di
Giugliano.
Ebbene, è radicalmente da escludersi che l'attore, in qualità di asserito danneggiato, possa invocare, nei confronti della predetta Compagnia Assicurativa, l'azione diretta prevista dall'art. 144, D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).
16 Dalla prospettazione dei fatti così come offerta dallo stesso attore, infatti, il presunto danno risulta essersi verificato in circostanze del tutto esulanti dalla ordinaria circolazione stradale (così come intesa, dall'art. 122, D.Lgs. cit., quale circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate), quanto piuttosto all'interno di un cantiere privato in occasione dello svolgimento di lavori edili.
Essendo, peraltro, l'art. 144, D.Lgs. 209/2005 norma eccezionale (fornendo al danneggiato un'apposita azione diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa del veicolo danneggiante, che egli ordinariamente non avrebbe in assenza di qualsivoglia specifico rapporto contrattuale o extracontrattuale diretto sussistente tra danneggiato e Assicuratore del danneggiante), la stessa è anche di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione analogica.
Ne consegue che alcuna azione risarcitoria diretta può invocare l'attore nei confronti della predetta Compagnia Assicurativa, per le causali da egli stesso azionate in citazione.
Infine, la domanda attorea si è rivelata infondata anche nei confronti della ulteriore convenuta . Controparte_7
Ed invero - ancora una volta stando alla stessa prospettazione attorea - , tutti i danni rivendicati dall'istante si sarebbero verificati in occasione dello svolgimento di lavori ed opere per l'ampliamento dell' Controparte_10 CP_19
Campania.
In una situazione di tal fatta, la semplice asserita proprietà dell'area oggetto di lavori in capo alla convenuta è circostanza, di per sé, neutra ed Controparte_7
insufficiente per predicare la responsabilità risarcitoria di quest'ultima, così come genericamente invocata dall'attore.
[…] inoltre, è fuori dubbio che il terzo proprietario danneggiato abbia azione diretta, ex art. 2043 c.c., nei confronti dell'appaltatore che abbia arrecato danni ingiusti alla sua proprietà, sia per il ristoro del suo patrimonio, sia per il ripristino dello stato dei luoghi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16118 del 09/07/2009) […].
17 Ora, nel caso di specie, dalle stesse asserzioni in fatto formulate dall'attore, è emerso chiaramente che i danni asseritamente causati alla sua proprietà (di cui lo stesso ha chiesto il ristoro) risultano essere stati cagionati proprio in occasione di lavori appaltati a terze società (che l'attore, nel proprio atto di citazione, ha anche provveduto analiticamente ad individuare, identificandole nella Controparte_11
e nella - circostanza, peraltro, anche confermata dalla stessa
[...] CP_15
convenuta , attraverso la produzione in atti del contratto di Controparte_7
appalto sottoscritto proprio con le dette Società - , tuttavia, poi, non provvedendo a citarle in giudizio, né rivolgendo nei loro confronti alcuna domanda risarcitoria).
Ciononostante, egli istante ha, poi, invocato la responsabilità risarcitoria della convenuta (nella sua semplice qualità di proprietaria dell'area Controparte_7
oggetto di lavori), senza in alcun dedurre - oltre che provare - in che termini i dedotti danni (chiaramente ricondotti dallo stesso attore alla materiale attività di esecuzione di lavori oggetto di appalto a terzi) possano essere stati imputabili alla predetta convenuta per eventuale culpa in eligendo o per vincolanti direttive esecutive impartite alle ditte appaltatrici nell'imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori, che si siano rivelate, poi, la causa ultima dei danni rivendicati dallo stesso istante.
Sotto tale aspetto, quindi, la domanda attorea rivolta nei confronti della convenuta si è rivelata gravemente carente - prima ancora che sul piano Controparte_7
probatorio - sul piano strettamente assertivo, e ciò anche a seguito della rinnovazione dell'atto di citazione disposta dal giudice proprio per le già rilevate gravi carenze in ordine alla puntuale individuazione della causa petendi della domanda risarcitoria azionata dall'attore nei confronti del detto convenuto.
Per tutti i motivi che precedono, pertanto, la domanda attorea non può che essere integralmente rigettata nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio.
Dal rigetto della domanda attorea consegue, poi, l'integrale assorbimento della domanda di garanzia impropria e manleva avanzata dalla convenuta CP_7
nei confronti della chiamata in causa
[...] Controparte_17
18 Per quanto riguarda il riparto delle spese di lite tra le parti, esse seguono strettamente la soccombenza, cosicché l'attore va condannato alla rifusione delle dette spese nei confronti della convenuta costituita . Controparte_7
La medesima parte attrice va, inoltre, condannata al pagamento delle spese di lite sopportate dalla chiamata in causa in applicazione, Controparte_17
tanto del principio di soccombenza, quanto di quello di causalità […]
Attesa la contumacia degli ulteriori convenuti, invece, nulla è loro dovuto da parte attrice a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
Le dette spese di lite andranno, quindi, liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'attore nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per le parti vittoriose (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni dirimenti), e con l'ulteriore specificazione che dovrà farsi luogo a distinte liquidazioni dato che le dette parti vittoriose risultano essersi costituite in giudizio autonomamente con il patrocinio di distinti difensori […]”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la decisione circa la mancanza di legittimazione passiva in capo a , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
19 , e , nella loro qualità di eredi ab intestato della de Parte_4 Parte_5
cuius , deducendo che secondo la Cassazione i chiamati all'eredità, se Persona_1
citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi;
pertanto, è onere del convenuto costituirsi per manifestare la sua posizione, ovvero, quella di semplice chiamato ed eccepire l'eventuale insussistenza della qualità di erede;
deduce che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, in virtù della contumacia, la legittimazione passiva dei predetti, quali eredi legittimi, essendo stati ritualmente evocati in giudizio.
Il motivo è infondato.
I principi di diritto evocati dall'appellante concernono ipotesi diversa da quella oggetto di esame, ovvero il caso in cui il decesso del soggetto evocato in giudizio quale titolare del dedotto rapporto sopravvenga nelle more del processo. Al riguardo, la Suprema Corte (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n.13851) ha precisato che in tema di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del soggetto deceduto nelle more del giudizio, convenuti in riassunzione, in primis, allegare e, quindi, dimostrare di non essere divenuti eredi;
ciò la Suprema Corte ha affermato sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata della ratio dell'istituto di riassunzione processuale, statuendo: <sovvengono ragioni di tutela del diritto difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento introduttivo proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti ricerca delle prove dell'accettazione o rinuncia all'eredità questi ultimi. d'altronde, chiamato può restare tale per 10 anni (prescrivendosi... in suo accettare l'eredità) ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la sia tutelata (il l'appunto avviene mediante legitimatio causam semplice chiamato)... sarebbe contrario giusto processo (oltre a evidenti economia processuale) affermare interruttivo
20 debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dall'art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c.) affinché l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti ovvero rinunci all'eredità... in ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto ..., ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato>> (cfr., altresì, Cassazione civile sez. III - 31/05/2025,
n. 14668). Insomma, nell'ipotesi d'interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, non può che essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo (cfr. Cass. 12987 del
30/06/2020).
Allorquando, invece, dei soggetti siano citati in giudizio fin dal principio quali eredi e, dunque, quali titolari del dedotto rapporto processuale, come nel caso di specie, si applicano i principi generali in tema di onere di distribuzione della prova ex art. 2697
c.c. secondo cui spetta all'attore provare la qualità di eredi dei convenuti, posto che
"la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un
21 elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto" (cfr., fra le ultime,
Cassazione civile sez. III - 27/09/2024, n. 25860).
Pertanto, come già affermato dal Tribunale, l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, per cui l'odierno appellante erano tenuti a dare prova dell'avvenuta assunzione della qualità di eredi in capo ai convenuti per avere gli stessi accettato l'eredità, mediante aditio, espressa o tacita, ovvero per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Va ribadito che la contumacia degli appellati non incide CP_1
sul detto onere probatorio gravante sull'istante, siccome l'articolo 115, comma 1,
Cpc, nello stabilire che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace;
la contumacia non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro;
non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, sicché in presenza di un contumace occorre accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa,
(cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. II, 02/01/2025, n.25).
Va rimarcato, poi, che tantomeno l'orientamento giurisprudenziale invocato dall'appellante, espresso in ipotesi di decesso intercorso nelle more del giudizio, gioverebbe all'odierno appellate, il quale ha prodotto certificato di stato di famiglia di
, che, come già statuito dal Tribunale, non indica i rapporti intercorrenti Persona_1
22 tra gli appellati contumaci e (della quale, poi, non è dato conoscere Persona_1
neanche la data del dedotto decesso), che giustificherebbero la chiamata all'eredità.
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante contesta il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 144 D.Lgs n. 209/2005, nei confronti della
[...]
deducendo che secondo la Corte di Cassazione un'area Controparte_6
privata aperta ad un numero indeterminato di persone può equipararsi ad una strada di uso pubblico, ai fini dell'esperibilità dell'azione diretta verso l'assicuratore da parte del danneggiato.
Il motivo seppur fondato, non è accoglibile.
La questione esaminata dal Tribunale ha trovato soluzione nomofilattica con la pronuncia resa dalla Cassazione a S.U. con sentenza n. 21983 del 30/07/2021, che ha affermato il principio secondo cui «ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A.,
l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa
C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-
80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale».
La richiamata sentenza C-514/16 del 28.11.2017 emessa dalla Corte di Giustizia UE concerneva il caso di un sinistro causato da un trattore agricolo fermo su una pista sterrata di un'azienda agricola e ha affermato che la nozione di circolazione dei veicoli non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale il mezzo è utilizzato. In sostanza, le Sezioni unite, per esigenze di uniformità alla giurisprudenza Eurounitaria in adempimento dell'obbligo posto all'art. 189, comma 3, Trattato CEE, e quindi all'art. 249, comma 3, Trattato UE, ha ritenuto necessaria una "rivisitazione ermeneutica dell'art. 122 del codice delle assicurazioni private, con disapplicazione
23 della norma regolamentare di cui al D.M. 1 aprile 2008, n. 86, art. 3, comma 1 e 2, lett. a), secondo cui “Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi di cui all'articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini di cui al comma 1:a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico. In particolare, le Sezioni Unite hanno posto in rilievo che
"l'art. 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del C.d.S. del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas ritraibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato;
ne consegue che l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale rappresenta, in luogo di quello del "numero indeterminato di persone", il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.
Alla luce dei su menzionati principi di diritto, non è rilevante, per escludere l'operatività della garanzia per R.C.A., la considerazione che l'incidente si sia verificato in un cantiere ubicato in proprietà privata, mentre rilevante è la circostanza che il veicolo che ha causato i danni fosse idoneo a circolare e venisse utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, ovvero, quale macchina operatrice in occasione dello svolgimento di lavori edili (cfr., altresì, Cassazione penale
15/02/2024, n. 14072).
Ciononostante, l'azione diretta prevista dall'art. 144, D.Lgs. 209/2005, pacificamente esperita dall'odierno appellante nei confronti della Controparte_3
quale compagnia assicuratrice dell'autocarro Mercedes, non è accoglibile, non essendo stati citati, alla luce di quanto su evidenziato, gli eredi del proprietario del veicolo. responsabili civile, litisconsorti necessari. Ed invero, il proprietario del veicolo assicurato deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel
24 giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore: la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno)
e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano;
la mancanza di un legittimato passivo necessario determina la nullità del giudizio (cfr., fra le tante, Cass. 14/09/2022, n. 27078).
Applicando le predette coordinate interpretative, dall'omessa prova della qualità di eredi del proprietario del veicolo in capo agli odierni appellati contumaci consegue, in mancanza di una parte necessaria, l'impossibilità di decidere la causa nel merito, come richiesto invece dall'appellante (cfr. Cass. 14/04/2015, n. 7460; Cass.
18/10/2001 n. 12740).
§ 6.
Con il terzo motivo lamenta il rigetto della domanda nei confronti Parte_1
dell , deducendo che secondo la Suprema Corte di regola, nei Controparte_7
confronti dei terzi danneggiati, risponde l'appaltatore che svolge in autonomia la sua attività, ma se i danni sono stati causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto ne risponde il proprietario/committente in virtù del rapporto di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., salva la prova a suo carico del caso fortuito;
evidenzia che l'appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sé venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia sulla stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che essa produca danni a terzi, sicché il committente può essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall'attività svolta dall'appaltatore ove dimostri che l'attività dell'appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito. Conclude nel senso che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la legittimazione passiva dell Parte_7
[...] poiché i lamentati danni sono direttamente derivanti dalla cosa oggetto
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dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore.
Con il quarto motivo critica la decisione del Tribunale di ritenere carente sotto il profilo allegativo la domanda rivolta nei confronti dell' Controparte_7
evidenziando che l'esame complessivo dell'atto introduttivo consente di individuare petitum e causa petendi della domanda, tant'è che gli appellati (convenuti in primo grado) sono stati in grado di svolgere puntuali difese rispetto alle censure avanzate.
I motivo si trascritti sono infondati sia pure per considerazioni diverse da quelle espresse nella gravata sentenza.
Dalla citazione in rinnovazione si evince chiaramente che parte appellante ha Contr imputato all' l'omessa sorveglianza dell'esecuzione dei lavori e l'assenza dei dovuti controlli sul viale di proprietà della stessa onde eliminare la buca esistente, provocata dal passaggio dell'autocarro. Ed invero, parte appellante si duole della circostanza che le infiltrazioni che hanno danneggiato l'immobile si sono verificate Contr nel punto in cui vi è stato il cedimento del terreno del viale di proprietà dell cedimento verificatosi sotto il peso dell'autocarro Mercedes di proprietà di Per_1
. Nella memoria ex art. 183 1 termine c.p.c., parte appellante ha anche precisato
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che a seguito del nubifragio che si verificò qualche giorno dopo al suddetto sinistro, le acque piovane non poterono defluire nella rete fognaria atteso che sul viale di Contr accesso ai locali dell di proprietà della stessa, vi era del materiale edile lasciato incustodito che funse da ostacolo al deflusso delle acque che, prima ristagnarono e, poi, si infiltrarono, anche attraverso il punto in cui il terreno aveva ceduto sotto il peso dell'autocarro Mercedes targato BM838WJ, nell'immobile di proprietà, invadendo il piano cantinato. Contr Seppur chiaramente dedotto il titolo della invocata responsabilità dell rispetto ai lamentati danni subiti dall'immobile, la domanda non può essere accolta.
Ed invero, rispetto a quelli causati dall'automezzo trattasi di certo di danni conseguenti ad attività di esecuzione dell'appalto dei quali risponde di regola
26 esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 c.c. rispetto al committente, fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, prova che non è stata fornita, come rilevato dal Tribunale.
Rispetto, invece, ai danni da infiltrazione, verificatisi a seguito del nubifragio, seppur Contr sia ipotizzabile una responsabilità del committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode del bene di proprietà (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/09/2018,
n.23442), la domanda non può essere accolta perché è fondata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente avanzata in primo grado e ribadita nel presente grado.
Difatti, seppur parte appellante abbia prodotto diverse messe in mora che avrebbero, secondo la sua prospettazione, interrotto il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c., con le stesse lo ha chiesto esclusivamente il risarcimento dei Pt_1
danni subiti dal muro di confine contro il quale è urtato l'autocarro predetto a seguito di cedimento del terreno;
nessuna messa in mora prodotta discorre dell'alluvione dei giorni successivi all'incidente detto e dell'acqua infiltratasi a seguito del cedimento predetto del terreno ovvero del mancato scorrimento dell'acqua piovana per Contr occlusione del viale di proprietà dell' Come noto, la messa in mora deve contenere l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione di adempimento, idonea a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (cfr., fra le tante, Cass. 07/09/2020, n. 18546; Cass. 31/05/2021, n.
15140) e, di certo, la vicenda causativa dei danni infiltrativi è ben diversa da quella relativa all'urto della macchina operatrice che ha causato danni al muro di confine.
§ 8.
Con il quinto motivo parte appellante lamenta l'applicazione del principio della Contr soccombenza rispetto alla parte chiamata in garanzia dall ovvero rispetto all' assumendo che la domanda di manleva spiegata Controparte_17
dall'Ente è infondata. In particolare, parte appellante, da un lato, sostiene la fondatezza delle seguenti difese della detta compagnia assicuratrice chiamata in
27 Cont causa, ovvero, “… L'inapplicabilità della polizza ex art. 1913 c.c., in quanto l non ha mai comunicato alla scrivente compagnia assicurativa l'avvenuto sinistro, comunicazione che per legge deve essere effettuata entro 3 giorni dal verificarsi dello stesso, o, quantomeno, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. In ogni caso, Contr quand'anche la avesse fornito tale comunicazione, non potrebbe comunque operare la polizza assicurativa dell in ragione della clausola b) CP_4
, prevista appunto dal contratto assicurativo, in base alla quale CP_20
“limitatamente alla garanzia RCT l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso di validità dell'assicurazione e/o non oltre i 12 mesi dall'ultima scadenza contrattuale, purché relativa a fatti accaduti durante la validità del contratto stesso”. E dunque, alla luce di tali considerazioni, giacché i fatti si sono verificati nel mese di novembre del 2001
e la richiesta di risarcimento danni rivolta all è pervenuta ben oltre i CP_4
termini stabiliti dalla suddetta clausola, non potrà ritenersi operativa la polizza in parola, polizza che in ogni caso non si estende ai casi di alluvione, eventi atmosferici straordinari e qualora il nesso di causalità sia interrotto dal caso fortuito per eventi imprevisti e imprevedibili, come si evince dalla copia del contratto…”; dall'altro, richiama il più recente orientamento secondo cui la domanda di manleva spiegata dal convenuto con la chiamata in causa di un terzo non deve essere necessariamente valutata “manifestamente infondata” o “palesemente arbitraria” ai fini della condanna del chiamante al rimborso delle spese processuali sostenute dal chiamato, posto che tali spese sono sempre poste a carico del chiamante una volta accertata l'infondatezza della chiamata in causa senza necessità che un siffatto accertamento - di natura necessariamente incidentale - risulti rafforzato da ulteriori requisiti, quali “manifesta infondatezza” ovvero “palese arbitrarietà”.
Il motivo è fondato.
Secondo un risalente orientamento della Suprema Corte, solo la palese infondatezza della domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, ovvero, "una chiamata che non abbia, ictu oculi, nessuna giustificazione sostanziale e processuale
28 per la sua palese arbitrarietà" (cfr., fra le tante, Cass. 21/04/2017, n. 10070; Cass.
14/05/2012, n. 7431), comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. Per converso, secondo orientamento più recente della Suprema Corte, le spese processuali sostenute dal chiamato possono essere poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l'infondatezza della chiamata in causa del terzo, senza necessità che un siffatto accertamento di natura necessariamente incidentale risulti rafforzato da ulteriori requisiti (in termini di "manifesta infondatezza" ovvero di "palese arbitrarietà"), che, per un verso, mostrano sempre profili di sicura opinabilità e, per altro verso, non risultano espressamente richiesti dall'art. 91 c.p.c., al fine di regolare le spese processuali in caso di soccombenza (cfr.,
Cass. n. 4195 del 21/02/2018; cfr., altresì Cass. 10364 del 18/04/2023).
Applicando tale ultimo condivisibile orientamento, le spese processuali sostenute Contr dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa dall vanno poste a carico di quest'ultima. Ed invero, se è infondata l'eccezione di inapplicabilità della polizza ai sensi dell'art. 1913 c.c., a causa di tardiva denuncia del sinistro, posto che la perdita dell'indennità si determina solo nel caso la dedotta tardività sia stata dolosa e sul punto l'assicurazione nulla ha argomentato, è, invece, fondata l'eccezione di inoperatività della polizza in virtù della clausola claims made.
A prescindere dalle questioni relative alla validità della clausola claims made, che limiti la copertura alle sole ipotesi in cui sia il sinistro sia la richiesta di risarcimento intervengano durante il tempo di vigenza dell'assicurazione, questioni non rilevanti nel caso di specie, la circostanza che la richiesta risarcitoria sia pervenuta alla compagnia allorquando la polizza non era più vigente – denuncia sinistro intervenuta con raccomandata del 13.10.2004 e polizza scaduta il 5.9.2002 - esclude in nuce l'operatività dell'invocata garanzia assicurativa.
§ 9.
29 In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma parziale della gravata sentenza, limitatamente alla disposta condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell
[...]
Contr
sicché è l che va condannata al pagamento delle spese Controparte_17
processuali, anche del presente grado, in favore della chiamata in causa.
Le spese di lite del grado di appello, stante la soccombenza, vanno poste parimenti a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., fatta eccezione nel rapporto con l CP_4
[...]
Le spese sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, nel quale risulta compreso il disputatum, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase Contr trattazione/istruzione tenuto conto dell'attività svolta;
invece, nel rapporto tra l e le spese del presente grado vanno liquidate secondo lo scaglione CP_4
relativo alle controversie di valore fino a € 5.200,00, tenuto conto del decisum, posto che l'Ente ha esclusivamente difeso l'impugnata statuizione circa la regolamentazione delle spese di lite nel rapporto con la chiamata in causa, ma non ha reiterato la domanda di manleva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data in data 6 - 8.07.2020, avverso la sentenza in
[...]
epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condanna alla rifusione delle spese CP_2
processuali in favore di che liquida in € 6.713,00 per compenso, CP_4
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese processuali del grado di appello che liquida in €
[...]
30 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_2
spese processuali del grado di appello che liquida in € 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_2 CP_4
processuali del grado di appello che liquida in € 2.419,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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