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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GE AN AN, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 734/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Loc. Germaneto 88100 CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo N. 33 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160003596182000 TASSA AUTOMOBIL 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, il sig. Ricorrente_1
, nato a [...] il Data, ivi residente, alla Indirizzo, cf. CF_Ricorrente_1, residente e domiciliato in Luogo, alla Indirizzoi, ed elettivamente domiciliato, in
Luogo, alla Indirizzo_1, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n.13320239000688583/000, notificata il 13 giugno 2023, nella parte relativa alla cartella n. 13320160003596182000 contenente pretese per tasse auto, riguardanti gli anni 2011 e 2012.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica della cartella intimata e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo, previa sospensione della stessa, l'annullamento dell'atto impugnato e della cartella sottostante
, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142,
(codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dal proprio dipendente Dott. Nominativo_1, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso riguardanti atti dell'Ente Impositore;
proseguiva la resistente allegando di aver chiamato in giudizio tale Ente, contestando i restanti motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva anche la Regione Calabria, CF P.IVA_2, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal Dott. Nominativo_2, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, sostenendo la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento e l'insussistenza della prescrizione della pretesa e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Replicava la ricorrente sostenendo l'inesistenza della notifica della cartella intimata, perché spedita da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri e perché non era stata prodotta in atti la ricevuta di accettazione della spedizione della stessa.
Replicava il ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
anche a voler ritenere la rituale notifica della cartella intimata e del successivo atto 13380201800001092 e, di conseguenza l'idoneità di quest'ultimo ad interrompere il termine di prescrizione della pretesa, occorre rilevare che tale ultimo atto è stato notificato il 2.09.2019; ne deriva che anche applicando la sospensione di 85 gg prevista dall'art 67 del Dl 18/2020, la pretesa risultava comunque prescritta alla data di notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 13 giugno 2023, essendo già spirato a tale data il relativo termine triennale, aumentato di 85 gg. ( così Cass. 14312/2024)
In conclusione il ricorso deve essere con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n.13320239000688583/000 e della cartella n.13320160003596182000
Infine le spese;
queste, in ossequio al principio della soccombenza, si liquidano a carico delle resistenti, in solido e in favore del ricorrente, con distrazione al difensore, in €. 400,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte accogle il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.13320239000688583/000
e la cartella n.13320160003596182000
Condanna le resistenti, in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente, con distrazione al difensore, in €. 400,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
Così deciso in Crotone il 24 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GE AN AN, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 734/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Loc. Germaneto 88100 CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo N. 33 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160003596182000 TASSA AUTOMOBIL 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, il sig. Ricorrente_1
, nato a [...] il Data, ivi residente, alla Indirizzo, cf. CF_Ricorrente_1, residente e domiciliato in Luogo, alla Indirizzoi, ed elettivamente domiciliato, in
Luogo, alla Indirizzo_1, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n.13320239000688583/000, notificata il 13 giugno 2023, nella parte relativa alla cartella n. 13320160003596182000 contenente pretese per tasse auto, riguardanti gli anni 2011 e 2012.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica della cartella intimata e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo, previa sospensione della stessa, l'annullamento dell'atto impugnato e della cartella sottostante
, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142,
(codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dal proprio dipendente Dott. Nominativo_1, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso riguardanti atti dell'Ente Impositore;
proseguiva la resistente allegando di aver chiamato in giudizio tale Ente, contestando i restanti motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva anche la Regione Calabria, CF P.IVA_2, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal Dott. Nominativo_2, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, sostenendo la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento e l'insussistenza della prescrizione della pretesa e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Replicava la ricorrente sostenendo l'inesistenza della notifica della cartella intimata, perché spedita da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri e perché non era stata prodotta in atti la ricevuta di accettazione della spedizione della stessa.
Replicava il ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
anche a voler ritenere la rituale notifica della cartella intimata e del successivo atto 13380201800001092 e, di conseguenza l'idoneità di quest'ultimo ad interrompere il termine di prescrizione della pretesa, occorre rilevare che tale ultimo atto è stato notificato il 2.09.2019; ne deriva che anche applicando la sospensione di 85 gg prevista dall'art 67 del Dl 18/2020, la pretesa risultava comunque prescritta alla data di notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 13 giugno 2023, essendo già spirato a tale data il relativo termine triennale, aumentato di 85 gg. ( così Cass. 14312/2024)
In conclusione il ricorso deve essere con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n.13320239000688583/000 e della cartella n.13320160003596182000
Infine le spese;
queste, in ossequio al principio della soccombenza, si liquidano a carico delle resistenti, in solido e in favore del ricorrente, con distrazione al difensore, in €. 400,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte accogle il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.13320239000688583/000
e la cartella n.13320160003596182000
Condanna le resistenti, in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente, con distrazione al difensore, in €. 400,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
Così deciso in Crotone il 24 febbraio 2026