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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1220/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA IA MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7301/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Corte Di Appello Di Catania - 80012040871
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220019294683 CONTR UNIFICATO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Ministero della Giustizia, avverso la cartella di pagamento notificata il 05.10.2023 relativa ad imposta di registro e contributo unificato afferenti alla sentenza n. 530 del 12.4.2020.
Eccepisce:
- L'infondatezza, nel merito, della pretesa
- L'omessa notifica dell'avviso di liquidazione e comunque dell'atto presupposto
- Il difetto di motivazione
- L'intervenuta decadenza
- L'intervenuta prescrizione
Conclude chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo.
Non si costituisce il Ministero della Giustizia.
Con provvedimento del 25.3.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Con memorie datate 09.01.2026 parte ricorrente rappresenta che con provvedimento del Ministero della
Giustizia è stata sgravata la cartella impugnata, come da messaggio PEC allegato. Chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza del 26.1.2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuto sgravio della cartella impugnata, come da messaggio PEC, inviato in data 16.01.2024 ad entrambi i difensori del ricorrente, che recita “SI RAPPRESENTA CHE LA CARTELLA
ESATTORIALE IMPUGNATA N. 29820220019294683000 A CARICO DEL RICORRENTE Ricorrente__1, E' STATA SGRAVATA IN QUANTO IL NOMINATO, PER MERO ERRORE MATERIALE, NON FIGURAVA TRA I DEBITORI SOCCOMBENTI NELLA CAUSA DE QUO' E LA PARTITA DI CREDITO N. 1787/2022
SIAMM E' STATA ELIMINATA;
TRA L'ALTRO, L'IMPOSTA DI REGISTRO E' STATA RISCOSSA.
FACENDO UN ESCURSUS, SI PUO' DIRE CHE E'STATO CHIESTO AD EQUITALIA DI RETTIFICARE I
DEBITORI INSERENDO QUELLI ESATTI, NOCHE' DI RETTIFICARE L'IMPORTO DEL CREDITO;
DUNQUE, NELLA NUOVA PARTITA DI CREDITO ISCRITTA DI CONSEGUENZA, IL RICORRENTE
BARONE Ricorrente_1 NON E' NEANCHE ANNOVERATO.
SI INVITANO GLI AVVOCATI DIFENSORI ALLA RINUNCIARE AL RICORSO PER AVVENUTA
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.”
Le spese vanno compensate, tenuto conto del comportamento processuale delle parti. In proposito, si evidenzia che già alla data dell'udienza del 24.03.2024, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, i difensori del ricorrente, entrambi assenti, erano a conoscenza dell'intervenuto sgravio in quanto già comunicato loro a mezzo PEC in data 16.01.2024. Già in quella sede, pertanto, avrebbero potuto rinunciare all'istanza cautelare, peraltro rigettata per mancanza di prova del periculum in mora. Si evidenzia, altresì, che parte resistente si è attivata celermente per verificare la fondatezza della pretesa. Invero, dalla documentazione PEC allegata dalla ricorrente emerge che il ricorso è stato notificato in data 22.11.2023, il
Ministero della Giustizia in data 29.11.2023 trasmetteva l'atto introduttivo all'ufficio recupero crediti, il quale in data 16.01.2024, prima dell'udienza cautelare, comunicava lo sgravio dopo aver preso atto di un errore materiale.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese cautelari e di merito compensate.
Così deciso in Catania il 26.01.2026.
Il Presidente estensore
SA La SA
(firma digitale)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA IA MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7301/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Corte Di Appello Di Catania - 80012040871
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220019294683 CONTR UNIFICATO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Ministero della Giustizia, avverso la cartella di pagamento notificata il 05.10.2023 relativa ad imposta di registro e contributo unificato afferenti alla sentenza n. 530 del 12.4.2020.
Eccepisce:
- L'infondatezza, nel merito, della pretesa
- L'omessa notifica dell'avviso di liquidazione e comunque dell'atto presupposto
- Il difetto di motivazione
- L'intervenuta decadenza
- L'intervenuta prescrizione
Conclude chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo.
Non si costituisce il Ministero della Giustizia.
Con provvedimento del 25.3.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Con memorie datate 09.01.2026 parte ricorrente rappresenta che con provvedimento del Ministero della
Giustizia è stata sgravata la cartella impugnata, come da messaggio PEC allegato. Chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza del 26.1.2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuto sgravio della cartella impugnata, come da messaggio PEC, inviato in data 16.01.2024 ad entrambi i difensori del ricorrente, che recita “SI RAPPRESENTA CHE LA CARTELLA
ESATTORIALE IMPUGNATA N. 29820220019294683000 A CARICO DEL RICORRENTE Ricorrente__1, E' STATA SGRAVATA IN QUANTO IL NOMINATO, PER MERO ERRORE MATERIALE, NON FIGURAVA TRA I DEBITORI SOCCOMBENTI NELLA CAUSA DE QUO' E LA PARTITA DI CREDITO N. 1787/2022
SIAMM E' STATA ELIMINATA;
TRA L'ALTRO, L'IMPOSTA DI REGISTRO E' STATA RISCOSSA.
FACENDO UN ESCURSUS, SI PUO' DIRE CHE E'STATO CHIESTO AD EQUITALIA DI RETTIFICARE I
DEBITORI INSERENDO QUELLI ESATTI, NOCHE' DI RETTIFICARE L'IMPORTO DEL CREDITO;
DUNQUE, NELLA NUOVA PARTITA DI CREDITO ISCRITTA DI CONSEGUENZA, IL RICORRENTE
BARONE Ricorrente_1 NON E' NEANCHE ANNOVERATO.
SI INVITANO GLI AVVOCATI DIFENSORI ALLA RINUNCIARE AL RICORSO PER AVVENUTA
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.”
Le spese vanno compensate, tenuto conto del comportamento processuale delle parti. In proposito, si evidenzia che già alla data dell'udienza del 24.03.2024, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, i difensori del ricorrente, entrambi assenti, erano a conoscenza dell'intervenuto sgravio in quanto già comunicato loro a mezzo PEC in data 16.01.2024. Già in quella sede, pertanto, avrebbero potuto rinunciare all'istanza cautelare, peraltro rigettata per mancanza di prova del periculum in mora. Si evidenzia, altresì, che parte resistente si è attivata celermente per verificare la fondatezza della pretesa. Invero, dalla documentazione PEC allegata dalla ricorrente emerge che il ricorso è stato notificato in data 22.11.2023, il
Ministero della Giustizia in data 29.11.2023 trasmetteva l'atto introduttivo all'ufficio recupero crediti, il quale in data 16.01.2024, prima dell'udienza cautelare, comunicava lo sgravio dopo aver preso atto di un errore materiale.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese cautelari e di merito compensate.
Così deciso in Catania il 26.01.2026.
Il Presidente estensore
SA La SA
(firma digitale)