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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5449/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato
da
, nata a [...], il [...], residente a [...]
Vittorio Emanuele 68, C.F. , rappresentata e difesa in forza di procura allegata C.F._1 al ricorso ai sensi dell'art. 83 c.p.c. dall'avv. Elisa Larentis (C.F. ), presso il C.F._2
cui studio in Trento (TN), via Brigata Acqui n. 4, è elettivamente domiciliata
e
, nato a [...], il [...], residente a [...]Controparte_1
(TN) in via Canonica n.
9 - Fr. Spera, C.F. , rappresentato e difeso in forza C.F._3
di procura allegata al ricorso ai sensi dell'art. 83 c.p.c. dall'avv. Ildebrando Lazzarotto (C.F.
), presso il cui studio in Borgo GA (TN), Viale Roma n. 1/B, è C.F._4
elettivamente domiciliato
Ricorrenti
con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 30 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 27.07.2013, a NO (TN), come da estratto di matrimonio nr. 2, p. II, Serie A, anno 2013, che, dalla loro unione, erano nate le figlie a TR (BL) e a Trento, rispettivamente il 01.09.2007 ed il 22.04.2010; che la loro Per_1 Per_2
separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Trento con decreto n. 928/2020, del
31.03.2020, e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo Tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni “
1. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a NO (TN), in via Vittorio
Emanuele 68, alla sig. ove la stessa continuerà a vivere insieme alle figlie Parte_1 Per_1
e (doc.7). Detta assegnazione verrà meno al raggiungimento dell'autosufficienza economica Per_2 delle figlie stesse;
2. confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori, con autorizzazione a ciascun genitore di decidere autonomamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. disporre l'obbligo in capo al sig. di versare un assegno mensile alla sig. CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori e , quantificato Per_1 Per_2 nell'importo complessivo di 1.100,00 euro mensili, 550,00 euro ciascuna, a decorrere dal deposito del presente ricorso e con adeguamento Istat e prima rivalutazione ad ottobre 2025, con bonifico mensile sul conto corrente n. [...], Cassa Rurale GA e NO, intestato alla sig. oltre all'obbligo di corrispondere nella misura del 60% le loro spese Pt_1
straordinarie, condivise e documentate, nel rispetto delle Linee Guida del Consiglio Nazionale
Forense;
4. disporre l'obbligo in capo al sig. di versare un assegno divorzile mensile alla CP_1 sig. quantificato nell'importo complessivo di 200,00 euro mensili, a decorrere dal Parte_1
deposito del presente ricorso, con adeguamento Istat e prima rivalutazione ad ottobre 2025, con bonifico mensile sul conto corrente n. [...], Cassa Rurale GA e
NO, intestato alla sig.
5. considerata l'età delle figlie, il sig. concorderà i tempi Pt_1 CP_1
di frequentazione direttamente con le stesse, nel rispetto delle reciproche esigenze scolastiche, sportive e professionali;
6. per quanto concerne le vacanze estive, le figlie, compatibilmente con la loro volontà, trascorreranno con il padre una settimana nel mese di agosto, da concordare insieme, entro la fine di aprile;
7. in merito alle spese straordinarie, ove a seguito della condivisione da parte della sig. non dovesse esserci un riscontro nell'arco di 7 giorni, tale silenzio verrà inteso Pt_1
come assenso. I sigg. ciascuno e concordano che per le spese straordinarie, ove Pt_1 CP_1
possibile, provvederanno in autonomia per la propria quota;
altrimenti, ove la sig. dovesse Pt_1
anticipare una o più spese straordinarie, il rimborso da parte del sig. dovrà avvenire entro CP_1 e non oltre una settimana dalla relativa comunicazione. Le spese straordinarie dovranno comunque essere preventivamente concordate tra le parti qualora superiori ad Euro 200,00”.
All'udienza del 30 gennaio 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti confermavano la propria volontà di separarsi alle condizioni sopra indicate. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Va, invero, osservato che il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologa del
28.01.2020, depositato presso la cancelleria in data 31.03.2020, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 03.12.2024, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità: quanto alle questioni non patrimoniali, le parti, in assenza di elementi di pregiudizio per le figlie minori, hanno scelto il regime di affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c.; non risulta, inoltre, contrastante con l'interesse di quest'ultime la regolamentazione concordata sulla frequentazione con il padre in quanto idonea a mantenere una relazione equilibrata con le predette figlie;
superflua, infine, risulta l'audizione delle minori, in assenza di profili critici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio, introdotto con ricorso depositato in data
03.12.2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.07.2013, a NO (TN), da nata a [...] in data [...] (TN), e da Parte_1 Controparte_1
, nato in [...] il [...] (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 2, parte
[...]
II, Serie A, dell'anno 2013), alle condizioni concordate dalle parti, come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi