Art. 1.
E' istituito, per la stagione invernale 1953-1954, il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.
La gestione del Fondo stesso e' affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.
E' istituito, per la stagione invernale 1953-1954, il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.
La gestione del Fondo stesso e' affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.