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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5755/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Deli Luca – Presidente
Marina Righi – Giudice rel.
Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. BERNARDO SILVIA
contro
Controparte_1
con l'avv. BATTISTELLA MARGHERITA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da accordo di cui al verbale di udienza dell'8.5.25.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 5.12.24 il sig. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio tra gli stessi contratto in data 12/10/1996.
1 Egli ha inoltre dedotto l'autosufficienza economica della IA , così chiedendo la Per_1
revoca della contribuzione nei suoi confronti.
Si è costituita la resistente aderendo alla domanda di divorzio e di revoca della contribuzione nei confronti della IA , proponendo domanda di assegno divorzile Per_1
oltre a due domande relative alla casa coniugale di proprietà del ricorrente.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del hanno confermato la loro volontà di divorziare, addivenendo ad un accordo quanto alle altre condizioni.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse dei figli e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/10/1996 da
[...]
n. a QUINTO DI SO (TV) il 26/04/1959 e Pt_1 Controparte_1
n. a MO DI ZA (TV) il 05/08/1971 e trascritto al n. **,
[...]
Parte II Serie A, Anno 1996, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MO
DI ZA alle seguenti condizioni:
Per Il padre corrisponderà ai figli ed la somma mensile di euro 500 per ciascuno Per_3
direttamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a loro intestato, entro il giorno
2 Le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso verranno sostenute per il 60% dal padre e per il 40% dalla madre;
La resistente si impegna a lasciare l'abitazione di via Dell'Isola n. 1, Treviso, entro la data del 30.11.25;
Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 8.5.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Righi Deli Luca
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici Istat;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5755/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Deli Luca – Presidente
Marina Righi – Giudice rel.
Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. BERNARDO SILVIA
contro
Controparte_1
con l'avv. BATTISTELLA MARGHERITA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da accordo di cui al verbale di udienza dell'8.5.25.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 5.12.24 il sig. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio tra gli stessi contratto in data 12/10/1996.
1 Egli ha inoltre dedotto l'autosufficienza economica della IA , così chiedendo la Per_1
revoca della contribuzione nei suoi confronti.
Si è costituita la resistente aderendo alla domanda di divorzio e di revoca della contribuzione nei confronti della IA , proponendo domanda di assegno divorzile Per_1
oltre a due domande relative alla casa coniugale di proprietà del ricorrente.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del hanno confermato la loro volontà di divorziare, addivenendo ad un accordo quanto alle altre condizioni.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse dei figli e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/10/1996 da
[...]
n. a QUINTO DI SO (TV) il 26/04/1959 e Pt_1 Controparte_1
n. a MO DI ZA (TV) il 05/08/1971 e trascritto al n. **,
[...]
Parte II Serie A, Anno 1996, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MO
DI ZA alle seguenti condizioni:
Per Il padre corrisponderà ai figli ed la somma mensile di euro 500 per ciascuno Per_3
direttamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a loro intestato, entro il giorno
2 Le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso verranno sostenute per il 60% dal padre e per il 40% dalla madre;
La resistente si impegna a lasciare l'abitazione di via Dell'Isola n. 1, Treviso, entro la data del 30.11.25;
Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 8.5.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Righi Deli Luca
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici Istat;