Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 5 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1498/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(4-5-1950), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Marchese, e con la stessa Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cavalcanti Giuliana, e con la stessa CP_1
elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17-3-2023 presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, esponeva che in data 24-11-2022 aveva presentato domanda per la pensione Parte_1 di vecchiaia all' , che veniva respinta in data 20-12-2022 per carenza del requisito sanitario;
CP_1
che senza esito rimaneva il ricorso amministrativo.
Ciò premesso, asserendo il possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio, sia contributivi che sanitari, per le patologie di cui risulta affetta e che indicava in ricorso, chiedeva dichiararsi, previo espletamento della CTU, il suo stato di invalidità in misura non inferiore all'80% con conseguente abbassamento dell'età pensionabile prevista dal D. Lgs. n. 503/1992 nonché dalla legge n. 724/1994 e, pertanto, di condannare l' al pagamento in proprio favore della pensione CP_1
di vecchiaia ex art. 1 comma 8 del D. Lgs. n. 503/1992 compresi tutti gli arretrati con decorrenza dal raggiungimento dell'età pensionabile, oltre interessi legali;
con vittoria di spese.
allegazione e prova del requisito sanitario atteso che la ricorrente avrebbe potuto vantare il requisito contributivo, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza;
con vittoria di spese.
All'udienza del 14-3-2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott.
[...]
che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione in data 1-9-2024. Persona_1
All'udienza del 5-12-2024, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza tecnica esperita in corso di causa ha consentito di accertare che la ricorrente Pt_1
è affetta da 1) Cardiopatia ipertensiva;
2) Tiroidite di Hashimoto, che “… che la capacità
[...]
lavorativa della ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini NON E' RIDOTTA
PERMANENTEMENTE IN MISURA SUPERIORE all' 80% (art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/1992)”.
Nel caso di specie non sussistono i requisiti medico-legali per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art.1 comma 8 del D.L.vo 503/92 poiché la ricorrente non possiede una riduzione della capacità di lavoro di grado non inferiore all'80%. Tali considerazioni, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate, e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, inducono al rigetto del ricorso.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p., si dichiara la parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Le spese relative all'espletata CTU si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola il 5-12-2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza