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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/02/2024, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2849 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, discussa e decisa nell'udienza dell' 01/02/2024 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE MATTEIS VINCENZO
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del l.r. p.t.
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L 689/1981 Or relativa a
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'01/02/2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che, con verbale di sequestro amministrativo ex art. Parte_1
13 l. n. 689/1981, eseguito il 23/02/2022 in Parabita, gli ispettori di P.G. presso il distaccamento di Polizia di Maglie hanno messo sotto sequestro i beni di sua proprietà meglio indicati in atto di citazione, in quanto lo stesso esercitava l'attività di carrozziere senza aver presentato la denuncia di inizio attività alla CCIAA di in violazione dell'art. 10 co. 2 l. n. 122 del 1992 e senza essere iscritto nel CP_1 registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di cui all'art. 2 della medesima legge.
Il 16 marzo 2023 è stata notificata al ordinanza ingiunzione con Parte_1 contestuale confisca n. 507/2022 dell'1/9/ 2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 5.184,33 e i beni già sequestrati sono stati confiscati.
Il ha proposto opposizione avverso la citata ordinanza, invocando Parte_1
l'inefficacia del verbale di sequestro amministrativo del 23/02/2022, quale atto preordinato e presupposto alla stessa, per violazione del termine di cui all'articolo
19 l. n. 689/1981.
Il ricorrente ha infatti ritenuto che la norma preveda la decadenza del sequestro quando l'ordinanza ingiunzione non sia emessa entro sei mesi dall'avvenuto sequestro, termine decorso nel caso in esame, in cui il dies a quo va individuato nel 23/02/2022.
Alla luce di quanto sopra, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta e nel merito la declaratoria della sua illegittimità ed inefficacia.
La non si è costituita, Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata discussa oralmente in udienza.
***
2 Come premesso, la controversia in esame ha ad oggetto l'ordinanza ingiunzione n.
2022/507 emessa dal Dirigente della CCIAA di il l'01/9/22 a seguito del CP_1 sequestro amministrativo adottato ex art. 13 l. n. 689/1981 del 23/02/2022.
Con l'unico motivo di opposizione, il ha invocato l'intervenuta perdita di Parte_1 efficacia del sequestro ai sensi dell'art. 19 ultimo comma l. n. 689/1981, evidenziando che l'ordinanza ingiunzione è stata adottata dopo il decorso di sei mesi dall'adozione del sequestro. Secondo la tesi di parte ricorrente, infatti, il testo della norma dovrebbe essere interpretato nel senso di ritenere che il sequestro perda efficace entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto, se l'opposizione al sequestro è stata rigettata o non è disposta la confisca, e in tutti gli altri casi nel termine di sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
L'interpretazione letterale offerta da parte ricorrente non persuade.
La norma infatti prevede un incipit, “quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata”, che non si può ritenere riferita solo alla prima parte del periodo ma che deve estendersi a tutto il comma, incluso quello che prevede la perdita di efficacia entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
Ciò in virtù del dato testuale dell'articolo che così recita: “Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'artico 18, con atto esente da bollo.
Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro”.
La norma fa evidentemente riferito al caso in cui sia stata proposta l'opposizione al sequestro e la stessa sia stata rigettata, non prevedendo la perdita di efficacia tout
3 court del sequestro se l'ordinanza-ingiunzione non è adottata nel termine di sei mesi.
Ad ogni modo, è errato anche l'ulteriore presupposto di parte opponente, secondo cui il sequestro sarebbe atto presupposto alla confisca, la cui validità incide su quella della confisca medesima.
La giurisprudenza si è infatti espressa in senso contrario: “In tema di sanzioni amministrative, la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto alla misura del sequestro e, pertanto, le vicende inerenti a questo - ivi inclusa la sua sopravvenuta inefficacia - non spiegano effetti rispetto alla confisca stessa” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 10143 del 02/05/2006; conf. Sez. 1, Sentenza n. 11293 del 30/12/1994; sez. 2, Sentenza n. 27225 del 04/12/2013).
Il ricorso è dunque rigettato.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 2849/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese della parte contumace.
Lecce, 01/02/2024
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2849 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, discussa e decisa nell'udienza dell' 01/02/2024 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE MATTEIS VINCENZO
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del l.r. p.t.
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L 689/1981 Or relativa a
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'01/02/2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che, con verbale di sequestro amministrativo ex art. Parte_1
13 l. n. 689/1981, eseguito il 23/02/2022 in Parabita, gli ispettori di P.G. presso il distaccamento di Polizia di Maglie hanno messo sotto sequestro i beni di sua proprietà meglio indicati in atto di citazione, in quanto lo stesso esercitava l'attività di carrozziere senza aver presentato la denuncia di inizio attività alla CCIAA di in violazione dell'art. 10 co. 2 l. n. 122 del 1992 e senza essere iscritto nel CP_1 registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di cui all'art. 2 della medesima legge.
Il 16 marzo 2023 è stata notificata al ordinanza ingiunzione con Parte_1 contestuale confisca n. 507/2022 dell'1/9/ 2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 5.184,33 e i beni già sequestrati sono stati confiscati.
Il ha proposto opposizione avverso la citata ordinanza, invocando Parte_1
l'inefficacia del verbale di sequestro amministrativo del 23/02/2022, quale atto preordinato e presupposto alla stessa, per violazione del termine di cui all'articolo
19 l. n. 689/1981.
Il ricorrente ha infatti ritenuto che la norma preveda la decadenza del sequestro quando l'ordinanza ingiunzione non sia emessa entro sei mesi dall'avvenuto sequestro, termine decorso nel caso in esame, in cui il dies a quo va individuato nel 23/02/2022.
Alla luce di quanto sopra, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta e nel merito la declaratoria della sua illegittimità ed inefficacia.
La non si è costituita, Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata discussa oralmente in udienza.
***
2 Come premesso, la controversia in esame ha ad oggetto l'ordinanza ingiunzione n.
2022/507 emessa dal Dirigente della CCIAA di il l'01/9/22 a seguito del CP_1 sequestro amministrativo adottato ex art. 13 l. n. 689/1981 del 23/02/2022.
Con l'unico motivo di opposizione, il ha invocato l'intervenuta perdita di Parte_1 efficacia del sequestro ai sensi dell'art. 19 ultimo comma l. n. 689/1981, evidenziando che l'ordinanza ingiunzione è stata adottata dopo il decorso di sei mesi dall'adozione del sequestro. Secondo la tesi di parte ricorrente, infatti, il testo della norma dovrebbe essere interpretato nel senso di ritenere che il sequestro perda efficace entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto, se l'opposizione al sequestro è stata rigettata o non è disposta la confisca, e in tutti gli altri casi nel termine di sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
L'interpretazione letterale offerta da parte ricorrente non persuade.
La norma infatti prevede un incipit, “quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata”, che non si può ritenere riferita solo alla prima parte del periodo ma che deve estendersi a tutto il comma, incluso quello che prevede la perdita di efficacia entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
Ciò in virtù del dato testuale dell'articolo che così recita: “Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'artico 18, con atto esente da bollo.
Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro”.
La norma fa evidentemente riferito al caso in cui sia stata proposta l'opposizione al sequestro e la stessa sia stata rigettata, non prevedendo la perdita di efficacia tout
3 court del sequestro se l'ordinanza-ingiunzione non è adottata nel termine di sei mesi.
Ad ogni modo, è errato anche l'ulteriore presupposto di parte opponente, secondo cui il sequestro sarebbe atto presupposto alla confisca, la cui validità incide su quella della confisca medesima.
La giurisprudenza si è infatti espressa in senso contrario: “In tema di sanzioni amministrative, la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto alla misura del sequestro e, pertanto, le vicende inerenti a questo - ivi inclusa la sua sopravvenuta inefficacia - non spiegano effetti rispetto alla confisca stessa” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 10143 del 02/05/2006; conf. Sez. 1, Sentenza n. 11293 del 30/12/1994; sez. 2, Sentenza n. 27225 del 04/12/2013).
Il ricorso è dunque rigettato.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 2849/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese della parte contumace.
Lecce, 01/02/2024
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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