Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3 della Legge 25 luglio 1988, n. 335
Articolo 2
- Legge 25 luglio 1988, n. 335
Articolo 3 della Legge 25 luglio 1988, n. 335
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12 agosto 1988
12 agosto 1988