Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 12/02/2026, n. 2101
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della comunicazione preventiva per mancata notifica atti prodromici e intimazione ad adempiere

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sia un atto esecutivo ma una misura cautelare a tutela del credito. Ha inoltre accertato che l'agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottostanti, la cui mancata impugnazione ha reso i crediti definitivi e legittimato l'emissione della comunicazione ipotecaria.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento sottostanti abbia reso i crediti definitivi, precludendo l'eccezione di prescrizione in questa sede.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia un atto predeterminato per legge e non contenga elementi aggiuntivi rispetto al dettaglio del debito, implicando che la contestazione sul calcolo degli interessi non sia ammissibile in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 12/02/2026, n. 2101
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2101
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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