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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 911/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Unico Dott. Paola Odorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 911/2023 avente ad oggetto: “opposizione decreto ingiuntivo”
TRA
I Sigg.ri e rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Luigi Canta;
“PARTE ATTRICE - OPPONENTE
Contro
Il in persona dell'Amministratore p.t. società Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t. (P. Iva: ) giusta delibera CP_2 P.IVA_1
assembleare del 08/07/2022 (cfr. Doc. 1) – (C.F.: ) sito in Giugliano in P.IVA_2
Campania (NA), via Casacelle n. 152/154, rappr. e difeso dall'Avv Rosa Liccardo
PARTE CONVENUTA -OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 23 aprile 2024 tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti rassegnavano le proprie conclusioni, giusta note di trattazione scritta qui richiamate per relationem. Il G.I., lette le dette note, tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4445/2022, notificato a mezzo PEC in data 16/01/2023 (cfr. Doc. 2), i coniugi,
Sigg.ri e , convenivano in giudizio il in Pt_1 Pt_2 Controparte_1
persona dell'Amministratore p.t., innanzi all'intestato Tribunale, per sentir emettere i seguenti provvedimenti: sospensione dell'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo e nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare in tutto od in parte l'opposto decreto ingiuntivo con condanna del al pagamento delle CP_1
spese, diritti ed onorari di lite del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Essi eccepivano in primis la intervenuta prescrizione del credito vantato dal opposto avente ad oggetto oneri condominiali, la CP_1
tardività dell'azione finalizzata alla riscossione forzosa delle somme dovute dal soggetto obbligato, oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, la parziarietà delle obbligazioni condominiali, il difetto di liquidità del credito vantato dal condominio odierno opposto, la insussistenza del mandato conferito per l'azione promossa avverso i Sigg.ri e , la Pt_1 Pt_2
insufficienza della documentazione portata dal a supporto del proprio CP_1
credito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposto , il quale, nel CP_1
contestare ed impugnare in toto la prospettazione in fatto ed in diritto operata da parte opponente, ribadiva la piena legittimità del credito di € 10.507,66 in quanto oneri e spese condominiali. Contestava le eccezioni di prescrizione e di improcedibilità e concludeva chiedendoil rigetto delle avverse domande con conferma del provvedimento monitorio;
in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 10.507,66 con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Con ordinanza resa all'esito della prima udienza il Giudice, rilevata la materia condominiale, assegnava termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, rinviando la causa per verificarne l'esito.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione come da verbale depositato dall'opponente, all'esito dell'udienza del 23.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§ §§§§ §§§
Va osservato preliminarmente che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ.
17371/03 e 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. civ. 15026/05; 15186/03; 6663/02).
Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Ritiene il Giudice che l'ambito entro cui può essere ricondotta la fattispecie in esame
è quello del rapporto di mandato, a titolo oneroso, che sorge tra il condominio e
l'amministratore dello stesso a seguito di regolare nomina conferita dall'assemblea condominiale.
Nel caso in esame il ricorrente in fase monitoria avanzava nei confronti CP_1
dei convenuti condomini una pretesa creditoria relativa al mancato pagamento dei degli oneri condominiali. Ciò premesso, le doglienze di parte opponente si fondano su una non debenza delle somme, relative a quote condominiali, perché prescritti.
§§§ §§ §§§
Invero, ogni credito è soggetto a un termine di prescrizione, ossia un periodo di tempo decorso il quale, ove il suo titolare non lo abbia esercitato, esso si estingue comportando la piena liberazione del debitore, al pari di quanto avviene nell'ipotesi di adempimento;
ai sensi dell'art. 2934 c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione quanto il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Il termine di prescrizione è determinato dalla legge e può essere ordinario, cioè decennale ex art. 2946 c.c., ovvero breve, vale a dire di cinque anni, a seconda della tipologia di credito considerata. Accanto a detti termini di prescrizione sussistono poi talune eccezioni previste dal legislatore per specifiche tipologie di obbligazioni.
In ogni caso, la prescrizione mira a stabilire la certezza dei rapporti giuridici, evitando che le situazioni obbligatorie si protraggano all'infinito, in assenza di un contegno del suo titolare tale da mostrare interesse alla loro definizione. Per quanto attiene il momento iniziale da cui conteggiare il termine della prescrizione, l'articolo 2935
c.c. dispone che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Anche gli oneri condominiali, in quanto crediti, sono soggetti a un preciso termine di prescrizione, previsto direttamente in via legislativa e ciò vuol dire che il pagamento degli oneri condominiali (ovverosia le spese ordinarie e le spese straordinarie che gravano sul proprietario o sul conduttore di un fondo immobiliare posto all'interno di un condominio), qualora non sia richiesto entro un certo termine, non è più dovuto.
Alcune spese ricadono sul proprietario (o locatore), altre sull'inquilino (o conduttore).
Allorquando si parla di prescrizione delle spese condominiali occorre fare riferimento a tre circostanze differenti, ossia oneri condominiali dovuti dal proprietario per le spese ordinarie;
oneri condominiali dovuti dal proprietario per le spese straordinarie e oneri condominiali dovuti dal conduttore. Per ciò che attiene agli oneri condominiali ordinari, dovuti dal proprietario dell'unità immobiliare (sia che vi abiti, sia che lo abbia ceduto in locazione a terzi) ci si riferisce a tutte quelle spese periodiche destinate alla gestione della cosa comune, ai servizi essenziali e alla regolare amministrazione del bene come, per esempio, pulizia delle scale, luce condominiale, manutenzione dell'ascensore, ecc. per essi, la prescrizione segue il regime di cui all'art. 2948 c.c., talché essa si compie in cinque anni. Infatti, al n. 4 del citato articolo si afferma che “si prescrivono in cinque anni (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini brevi” e la giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nel ritenere che il dies a quo del termine di prescrizione delle spese condominiali ex art. 2948 c.c. è da identificarsi con la data della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del relativo stato di riparto, utile a determinare la quota di partecipazione di ciascun condomino al costo (Cass. civ.; sent. n. 4489/2014).
Secondo la quale, “trattandosi di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell'art. 2948 cc., n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti (Cass. civ. n. 12596/02), la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto. Tale delibera, costituisce il titolo di credito nei confronti del singolo condomino, dovendosi escludere che delibere successive, concernenti i crediti del nei confronti dell'amministratore, per successivi periodi di gestione e CP_1
diversi titoli di spesa, possano costituire un nuovo fatto costitutivo del credito.
È dunque la delibera di approvazione della spesa a costituire il titolo del credito nei confronti del e non più, come si riteneva in passato, il momento nel CP_1
quale si è generata la spesa dalla quale è scaturito il credito.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10621/2017, ha statuito che anche la sola approvazione del bilancio consuntivo consente l'ottenimento di un credito ingiuntivo, ancorché privo di formula esecutiva.
§§§ §§ §§§ Passando alla disamina della res controversa e dalla documentazione prodotta dalle parti, emerge che le somme dovute al opposto, in forza del decreto CP_1
ingiuntivo n. 4445/2022 è fondato tenuto conto che non è elasso il termine di prescrizione così come prospettato dalle parti opponenti.
Invero, il dies a quo del termine di prescrizione delle spese condominiali decorre dalla data della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del relativo piano di riparto.
Inoltre dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dei riparti afferenti i bilanci consuntivi per le annualità: 2019 – 2020 - 2021, emerge la piena legittimità del credito vantato dal . In particolare emergono dettagliatamente le somme CP_1
non versate per ogni anno, i relativi titoli di spesa, ed i saldi risultanti alla fine di ogni esercizio. Inoltre dai rendiconti emerge la suddivisione del totale delle spese condominiali per ogni condomino, in base alle carature millesimali, così determinando il totale annuo delle spese a carico di ogni condomino, cui è aggiunto il saldo dell'anno precedente e sottratto il relativo versamento, in modo da legare ogni esercizio con il successivo e garantire una continuità contabile. Infine i bilanci consuntivi in questione sono stati regolarmente approvati in sede assembleare, anche dagli stessi opponenti. , giammai contestati o impugnati. Per cui, è allo stato preclusa – secondo il principio ribadito più volte dalla Corte di Cassazione - il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere condominiali in questione, soggette esclusivamente alla valutazione nel merito ed al controllo che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condòmini (Cassazione 5254/2011). Conforme, la giurisprudenza di merito: “…
Entrando nel merito dei rilievi mossi, si osserva, preliminarmente, che il Tribunale non può entrare nel merito delle delibere assembleari poste a fondamento del credito, non impugnate né tempestivamente né tardivamente con il presente giudizio;
come noto, infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiaramente affermato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate (cfr.
Cass. S.U., n. 26629/2009). Nel caso in esame le delibere fondanti il credito risultano ormai definitive e pienamente efficaci perché non impugnate secondo i rimedi previsti”
(Sentenza n. 4377/2023 Tribunale di Napoli Nord). Da tanto consegue, ineluttabilmente, l'assoluta infondatezza della dedotta prescrizione degli oneri condominiali vantati in forza dell'opposto Decreto Ingiuntivo, allorchè, il termine di prescrizione si è, per l'appunto, rinnovato ad ogni approvazione dello stato di riparto e riportate nei bilanci.
Per tali motivi va confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 4445/2022 reso dal
Tribunale Napoli Nord – dott.ssa Limongelli nel procedimento n 9927/2022.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 55/2014, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Paola Odorino definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 911 - 2022 proposta dai sig.ri I Sigg.ri e nei confronti del Parte_1 Parte_2
, in persona dell'amministratore p.t. società Controparte_1
– in persona del legale rappresentante p.t. (P. Iva CP_2 CP_3
), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: P.IVA_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato n. 4445/2022 - R.G. 9927/2022, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord - dott.ssa Limongelli, che quindi diviene esecutivo;
- condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite per la presente fase di opposizione, al in € 3397,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuti.
- rigetta ogni altra domanda. Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, 12.06.2025
Il Giudice
Dott. Paola Odorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Unico Dott. Paola Odorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 911/2023 avente ad oggetto: “opposizione decreto ingiuntivo”
TRA
I Sigg.ri e rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Luigi Canta;
“PARTE ATTRICE - OPPONENTE
Contro
Il in persona dell'Amministratore p.t. società Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t. (P. Iva: ) giusta delibera CP_2 P.IVA_1
assembleare del 08/07/2022 (cfr. Doc. 1) – (C.F.: ) sito in Giugliano in P.IVA_2
Campania (NA), via Casacelle n. 152/154, rappr. e difeso dall'Avv Rosa Liccardo
PARTE CONVENUTA -OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 23 aprile 2024 tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti rassegnavano le proprie conclusioni, giusta note di trattazione scritta qui richiamate per relationem. Il G.I., lette le dette note, tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4445/2022, notificato a mezzo PEC in data 16/01/2023 (cfr. Doc. 2), i coniugi,
Sigg.ri e , convenivano in giudizio il in Pt_1 Pt_2 Controparte_1
persona dell'Amministratore p.t., innanzi all'intestato Tribunale, per sentir emettere i seguenti provvedimenti: sospensione dell'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo e nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare in tutto od in parte l'opposto decreto ingiuntivo con condanna del al pagamento delle CP_1
spese, diritti ed onorari di lite del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Essi eccepivano in primis la intervenuta prescrizione del credito vantato dal opposto avente ad oggetto oneri condominiali, la CP_1
tardività dell'azione finalizzata alla riscossione forzosa delle somme dovute dal soggetto obbligato, oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, la parziarietà delle obbligazioni condominiali, il difetto di liquidità del credito vantato dal condominio odierno opposto, la insussistenza del mandato conferito per l'azione promossa avverso i Sigg.ri e , la Pt_1 Pt_2
insufficienza della documentazione portata dal a supporto del proprio CP_1
credito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposto , il quale, nel CP_1
contestare ed impugnare in toto la prospettazione in fatto ed in diritto operata da parte opponente, ribadiva la piena legittimità del credito di € 10.507,66 in quanto oneri e spese condominiali. Contestava le eccezioni di prescrizione e di improcedibilità e concludeva chiedendoil rigetto delle avverse domande con conferma del provvedimento monitorio;
in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 10.507,66 con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Con ordinanza resa all'esito della prima udienza il Giudice, rilevata la materia condominiale, assegnava termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, rinviando la causa per verificarne l'esito.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione come da verbale depositato dall'opponente, all'esito dell'udienza del 23.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§ §§§§ §§§
Va osservato preliminarmente che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ.
17371/03 e 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. civ. 15026/05; 15186/03; 6663/02).
Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Ritiene il Giudice che l'ambito entro cui può essere ricondotta la fattispecie in esame
è quello del rapporto di mandato, a titolo oneroso, che sorge tra il condominio e
l'amministratore dello stesso a seguito di regolare nomina conferita dall'assemblea condominiale.
Nel caso in esame il ricorrente in fase monitoria avanzava nei confronti CP_1
dei convenuti condomini una pretesa creditoria relativa al mancato pagamento dei degli oneri condominiali. Ciò premesso, le doglienze di parte opponente si fondano su una non debenza delle somme, relative a quote condominiali, perché prescritti.
§§§ §§ §§§
Invero, ogni credito è soggetto a un termine di prescrizione, ossia un periodo di tempo decorso il quale, ove il suo titolare non lo abbia esercitato, esso si estingue comportando la piena liberazione del debitore, al pari di quanto avviene nell'ipotesi di adempimento;
ai sensi dell'art. 2934 c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione quanto il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Il termine di prescrizione è determinato dalla legge e può essere ordinario, cioè decennale ex art. 2946 c.c., ovvero breve, vale a dire di cinque anni, a seconda della tipologia di credito considerata. Accanto a detti termini di prescrizione sussistono poi talune eccezioni previste dal legislatore per specifiche tipologie di obbligazioni.
In ogni caso, la prescrizione mira a stabilire la certezza dei rapporti giuridici, evitando che le situazioni obbligatorie si protraggano all'infinito, in assenza di un contegno del suo titolare tale da mostrare interesse alla loro definizione. Per quanto attiene il momento iniziale da cui conteggiare il termine della prescrizione, l'articolo 2935
c.c. dispone che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Anche gli oneri condominiali, in quanto crediti, sono soggetti a un preciso termine di prescrizione, previsto direttamente in via legislativa e ciò vuol dire che il pagamento degli oneri condominiali (ovverosia le spese ordinarie e le spese straordinarie che gravano sul proprietario o sul conduttore di un fondo immobiliare posto all'interno di un condominio), qualora non sia richiesto entro un certo termine, non è più dovuto.
Alcune spese ricadono sul proprietario (o locatore), altre sull'inquilino (o conduttore).
Allorquando si parla di prescrizione delle spese condominiali occorre fare riferimento a tre circostanze differenti, ossia oneri condominiali dovuti dal proprietario per le spese ordinarie;
oneri condominiali dovuti dal proprietario per le spese straordinarie e oneri condominiali dovuti dal conduttore. Per ciò che attiene agli oneri condominiali ordinari, dovuti dal proprietario dell'unità immobiliare (sia che vi abiti, sia che lo abbia ceduto in locazione a terzi) ci si riferisce a tutte quelle spese periodiche destinate alla gestione della cosa comune, ai servizi essenziali e alla regolare amministrazione del bene come, per esempio, pulizia delle scale, luce condominiale, manutenzione dell'ascensore, ecc. per essi, la prescrizione segue il regime di cui all'art. 2948 c.c., talché essa si compie in cinque anni. Infatti, al n. 4 del citato articolo si afferma che “si prescrivono in cinque anni (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini brevi” e la giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nel ritenere che il dies a quo del termine di prescrizione delle spese condominiali ex art. 2948 c.c. è da identificarsi con la data della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del relativo stato di riparto, utile a determinare la quota di partecipazione di ciascun condomino al costo (Cass. civ.; sent. n. 4489/2014).
Secondo la quale, “trattandosi di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell'art. 2948 cc., n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti (Cass. civ. n. 12596/02), la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto. Tale delibera, costituisce il titolo di credito nei confronti del singolo condomino, dovendosi escludere che delibere successive, concernenti i crediti del nei confronti dell'amministratore, per successivi periodi di gestione e CP_1
diversi titoli di spesa, possano costituire un nuovo fatto costitutivo del credito.
È dunque la delibera di approvazione della spesa a costituire il titolo del credito nei confronti del e non più, come si riteneva in passato, il momento nel CP_1
quale si è generata la spesa dalla quale è scaturito il credito.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10621/2017, ha statuito che anche la sola approvazione del bilancio consuntivo consente l'ottenimento di un credito ingiuntivo, ancorché privo di formula esecutiva.
§§§ §§ §§§ Passando alla disamina della res controversa e dalla documentazione prodotta dalle parti, emerge che le somme dovute al opposto, in forza del decreto CP_1
ingiuntivo n. 4445/2022 è fondato tenuto conto che non è elasso il termine di prescrizione così come prospettato dalle parti opponenti.
Invero, il dies a quo del termine di prescrizione delle spese condominiali decorre dalla data della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del relativo piano di riparto.
Inoltre dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dei riparti afferenti i bilanci consuntivi per le annualità: 2019 – 2020 - 2021, emerge la piena legittimità del credito vantato dal . In particolare emergono dettagliatamente le somme CP_1
non versate per ogni anno, i relativi titoli di spesa, ed i saldi risultanti alla fine di ogni esercizio. Inoltre dai rendiconti emerge la suddivisione del totale delle spese condominiali per ogni condomino, in base alle carature millesimali, così determinando il totale annuo delle spese a carico di ogni condomino, cui è aggiunto il saldo dell'anno precedente e sottratto il relativo versamento, in modo da legare ogni esercizio con il successivo e garantire una continuità contabile. Infine i bilanci consuntivi in questione sono stati regolarmente approvati in sede assembleare, anche dagli stessi opponenti. , giammai contestati o impugnati. Per cui, è allo stato preclusa – secondo il principio ribadito più volte dalla Corte di Cassazione - il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere condominiali in questione, soggette esclusivamente alla valutazione nel merito ed al controllo che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condòmini (Cassazione 5254/2011). Conforme, la giurisprudenza di merito: “…
Entrando nel merito dei rilievi mossi, si osserva, preliminarmente, che il Tribunale non può entrare nel merito delle delibere assembleari poste a fondamento del credito, non impugnate né tempestivamente né tardivamente con il presente giudizio;
come noto, infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiaramente affermato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate (cfr.
Cass. S.U., n. 26629/2009). Nel caso in esame le delibere fondanti il credito risultano ormai definitive e pienamente efficaci perché non impugnate secondo i rimedi previsti”
(Sentenza n. 4377/2023 Tribunale di Napoli Nord). Da tanto consegue, ineluttabilmente, l'assoluta infondatezza della dedotta prescrizione degli oneri condominiali vantati in forza dell'opposto Decreto Ingiuntivo, allorchè, il termine di prescrizione si è, per l'appunto, rinnovato ad ogni approvazione dello stato di riparto e riportate nei bilanci.
Per tali motivi va confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 4445/2022 reso dal
Tribunale Napoli Nord – dott.ssa Limongelli nel procedimento n 9927/2022.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 55/2014, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Paola Odorino definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 911 - 2022 proposta dai sig.ri I Sigg.ri e nei confronti del Parte_1 Parte_2
, in persona dell'amministratore p.t. società Controparte_1
– in persona del legale rappresentante p.t. (P. Iva CP_2 CP_3
), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: P.IVA_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato n. 4445/2022 - R.G. 9927/2022, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord - dott.ssa Limongelli, che quindi diviene esecutivo;
- condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite per la presente fase di opposizione, al in € 3397,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuti.
- rigetta ogni altra domanda. Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, 12.06.2025
Il Giudice
Dott. Paola Odorino