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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/09/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 maggio 2025, iscritta al n. 1217 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] nel Cimino (VT) il 15 gennaio 1966, c.f. Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Grotte di Castro (VT), alla Via Roma n. 65, presso lo studio dell'Avv. Angelo Di Silvio che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 9 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 15 settembre 2012 hanno contratto matrimonio civile (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte
I, n. 8); che dalla loro unione sono nati i figli a Orvieto (TR) il Persona_1
10 giugno 2012, e a Viterbo il 2 aprile 2018; che la prosecuzione Persona_2
della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno con- cordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi rimarranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi;
3) il sig è dipendente de con un reddito Parte_1 Controparte_1
mensile di circa 1.550,00;
4) la sig.ra invece, è occupata presso la Banca Lazio Nord, con reddito Pt_2
medio mensile pari ad euro 2.350,00 circa (all.5);
5) i figl nato a [...] il [...] nato Persona_2 Persona_1
ad Orvieto (TR), il 10.06.2012, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i ge- nitori, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per l'ordinaria amministra- zione. Entrambi vengono collocati presso la madre con la quale vivono in Viterbo
(VT), Via Monteverde n.4;
6 e vivranno con la madre ed il padre avrà facoltà di vederli, Per_2 Per_1
nel rispetto delle loro esigenze, secondo le seguenti modalità: due pomeriggi a set- timana di norma il martedì ed il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 20,00, durante il periodo scolastico. Altrimenti dalle ore 9,30 alle 20,30. Inoltre, i figli potranno stare con il padre anche un fine settimana alternato con rientro presso la madre la do- menica sera alle ore 20,00. Quando il padre avrà con sé i figli per il week end, nel corso della medesima settimana, gli stessi staranno con il padre un pomeriggio an- ziché due con il medesimo orario. Resta inteso che quando i bambini staranno con il padre lo stesso, dovrà impegnarsi a seguirli nello studio ed in tutte le attività
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
ricreative nelle quali i bambini sono impegnati;
durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per una settimana, da concordare con la madre entro il
30.06. di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie, e Pasquali i figli trascorreranno con il padre alternativamente la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il primo dell'anno o la Befana, la Pasqua o la Pasquetta e ciò ad anni alterni;
7) la casa familiare sita in Viterbo, Via Monteverdi n.3, di proprietà della madre, rimane assegnata alla essendosi il sig. già trasferito altrove e Pt_2 Pt_1
avendo già asportato i propri effetti personali;
8) rata del mutuo della casa famigliare rimarrà ad esclusivo carico della sig.r Pt_3
[...]
9) il marito corrisponderà alla moglie la somma mensile di euro 500,00, (cinque- cento/00) quale contributo al mantenimento dei figli, in ragione di euro 250,00 per ed euro 250,00 pe , da corrispondere direttamente alla madre, Per_1 Per_2
il tutto entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Detta somma andrà rivalutata annualmente secondo la variazione dei prezzi stabilita dagli indici ISTAT;
10) nessun assegno di mantenimento per i coniugi, avendo entrambi redditi propri ed essendo economicamente autosufficienti;
11) il padre contribuirà, altresì, in misura del 50% anche al pagamento delle spese straordinarie, mediche e ricreative, nonché scolastiche. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate sia nell'oggetto che nell'ammontare, se- condo i criteri indicati nel Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo;
12) i coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 maggio 2025, iscritta al n. 1217 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] nel Cimino (VT) il 15 gennaio 1966, c.f. Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Grotte di Castro (VT), alla Via Roma n. 65, presso lo studio dell'Avv. Angelo Di Silvio che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 9 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 15 settembre 2012 hanno contratto matrimonio civile (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte
I, n. 8); che dalla loro unione sono nati i figli a Orvieto (TR) il Persona_1
10 giugno 2012, e a Viterbo il 2 aprile 2018; che la prosecuzione Persona_2
della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno con- cordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi rimarranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi;
3) il sig è dipendente de con un reddito Parte_1 Controparte_1
mensile di circa 1.550,00;
4) la sig.ra invece, è occupata presso la Banca Lazio Nord, con reddito Pt_2
medio mensile pari ad euro 2.350,00 circa (all.5);
5) i figl nato a [...] il [...] nato Persona_2 Persona_1
ad Orvieto (TR), il 10.06.2012, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i ge- nitori, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per l'ordinaria amministra- zione. Entrambi vengono collocati presso la madre con la quale vivono in Viterbo
(VT), Via Monteverde n.4;
6 e vivranno con la madre ed il padre avrà facoltà di vederli, Per_2 Per_1
nel rispetto delle loro esigenze, secondo le seguenti modalità: due pomeriggi a set- timana di norma il martedì ed il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 20,00, durante il periodo scolastico. Altrimenti dalle ore 9,30 alle 20,30. Inoltre, i figli potranno stare con il padre anche un fine settimana alternato con rientro presso la madre la do- menica sera alle ore 20,00. Quando il padre avrà con sé i figli per il week end, nel corso della medesima settimana, gli stessi staranno con il padre un pomeriggio an- ziché due con il medesimo orario. Resta inteso che quando i bambini staranno con il padre lo stesso, dovrà impegnarsi a seguirli nello studio ed in tutte le attività
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
ricreative nelle quali i bambini sono impegnati;
durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per una settimana, da concordare con la madre entro il
30.06. di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie, e Pasquali i figli trascorreranno con il padre alternativamente la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il primo dell'anno o la Befana, la Pasqua o la Pasquetta e ciò ad anni alterni;
7) la casa familiare sita in Viterbo, Via Monteverdi n.3, di proprietà della madre, rimane assegnata alla essendosi il sig. già trasferito altrove e Pt_2 Pt_1
avendo già asportato i propri effetti personali;
8) rata del mutuo della casa famigliare rimarrà ad esclusivo carico della sig.r Pt_3
[...]
9) il marito corrisponderà alla moglie la somma mensile di euro 500,00, (cinque- cento/00) quale contributo al mantenimento dei figli, in ragione di euro 250,00 per ed euro 250,00 pe , da corrispondere direttamente alla madre, Per_1 Per_2
il tutto entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Detta somma andrà rivalutata annualmente secondo la variazione dei prezzi stabilita dagli indici ISTAT;
10) nessun assegno di mantenimento per i coniugi, avendo entrambi redditi propri ed essendo economicamente autosufficienti;
11) il padre contribuirà, altresì, in misura del 50% anche al pagamento delle spese straordinarie, mediche e ricreative, nonché scolastiche. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate sia nell'oggetto che nell'ammontare, se- condo i criteri indicati nel Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo;
12) i coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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