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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 522/2024
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di consiglio telematica del 26/2/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 522/2024, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Tirozzi
-parte ricorrente-
E
( ) CP_1 C.F._2
-parte resistente-contumace
E con l'intervento del P.M. in sede
-interventore ex lege -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 26/2/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/4/2024, ha adito l'Autorità Parte_1
Giudiziaria, esponendo: di aver contratto in data 6/10/1966 matrimonio concordatario con in Tempio CP_1
SA (trascritto nei registri degli atti del Comune di Tempio SA dell'anno 1996, atto n. 42 parte II, Serie A), optando per il regime della comunione legale dei beni;
Per_ che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie: (18/12/2000) e (20/2/2003); Per_2
che con sentenza n° 152/2023, pubblicata in data 12.04.2023, il Tribunale di Tempio
SA ha dichiarato la separazione personale consensuale tra i coniugi (153/2022 R.G), prevedendo tra l'altro l'obbligo a carico del ricorrente di contribuzione del mantenimento di €
250,00 in favore della figlia poi divenuta indipendente economicamente;
Per_2
che i tentativi di pervenire a divorzio congiunto non hanno trovato riscontro in
[...]
CP_1
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 6 ottobre 1996
(trascritto nei registri degli atti del Comune di Tempio SA dell'anno 1996, atto n. 42 parte II,
Serie A) tra e , ordinando la trasmissione della sentenza all'Ufficiale Parte_1 CP_1
dello Stato civile del Comune di Tempio SA affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
2) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non si è costituita nel CP_1
giudizio, manifestando un chiaro disinteresse allo stesso.
Istruita documentalmente, la causa è pervenuta all'udienza del 26/2/2025 in cui il procuratore della parte ricorrente ha chiesto trattenersi la causa in decisione, rinunciando al termine per gli scritti defensionali conclusionali.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione o
2 dalla pronunciata sentenza di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In data 21/2/2025 il procuratore della parte ricorrente ha depositato, altresì, dichiarazione di figlia delle odierne parti, con la quale la stessa manifesta la volontà di non Persona_3
percepire più il mantenimento dal padre in quanto economicamente autosufficiente.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, e visto il parere del Pubblico Ministero, letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
P.Q.M.
il Tribunale di Tempio SA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tempio SA trascritto nei registri degli atti del Comune di Tempio SA dell'anno 1996, atto n. 42 parte II, Serie A,
( e ( ). Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio SA, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 26/2/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 522/2024
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di consiglio telematica del 26/2/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 522/2024, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Tirozzi
-parte ricorrente-
E
( ) CP_1 C.F._2
-parte resistente-contumace
E con l'intervento del P.M. in sede
-interventore ex lege -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 26/2/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/4/2024, ha adito l'Autorità Parte_1
Giudiziaria, esponendo: di aver contratto in data 6/10/1966 matrimonio concordatario con in Tempio CP_1
SA (trascritto nei registri degli atti del Comune di Tempio SA dell'anno 1996, atto n. 42 parte II, Serie A), optando per il regime della comunione legale dei beni;
Per_ che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie: (18/12/2000) e (20/2/2003); Per_2
che con sentenza n° 152/2023, pubblicata in data 12.04.2023, il Tribunale di Tempio
SA ha dichiarato la separazione personale consensuale tra i coniugi (153/2022 R.G), prevedendo tra l'altro l'obbligo a carico del ricorrente di contribuzione del mantenimento di €
250,00 in favore della figlia poi divenuta indipendente economicamente;
Per_2
che i tentativi di pervenire a divorzio congiunto non hanno trovato riscontro in
[...]
CP_1
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 6 ottobre 1996
(trascritto nei registri degli atti del Comune di Tempio SA dell'anno 1996, atto n. 42 parte II,
Serie A) tra e , ordinando la trasmissione della sentenza all'Ufficiale Parte_1 CP_1
dello Stato civile del Comune di Tempio SA affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
2) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non si è costituita nel CP_1
giudizio, manifestando un chiaro disinteresse allo stesso.
Istruita documentalmente, la causa è pervenuta all'udienza del 26/2/2025 in cui il procuratore della parte ricorrente ha chiesto trattenersi la causa in decisione, rinunciando al termine per gli scritti defensionali conclusionali.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione o
2 dalla pronunciata sentenza di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In data 21/2/2025 il procuratore della parte ricorrente ha depositato, altresì, dichiarazione di figlia delle odierne parti, con la quale la stessa manifesta la volontà di non Persona_3
percepire più il mantenimento dal padre in quanto economicamente autosufficiente.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, e visto il parere del Pubblico Ministero, letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
P.Q.M.
il Tribunale di Tempio SA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tempio SA trascritto nei registri degli atti del Comune di Tempio SA dell'anno 1996, atto n. 42 parte II, Serie A,
( e ( ). Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio SA, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 26/2/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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