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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2980 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, con sede a Palermo, via G.B. Parte_1
Lulli, 42, codice fiscale , e , con sede in P.IVA_1 Parte_2
, via San Vito 2, codice fiscale in persona del p.t. Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
di entrambi, giusta D.A. Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca n. 2/GAB/2023 e deliberazione di incarico del medesimo Commissario prot. n. 89 del 04/12/2023, Dott. Parte_4
, nato a [...], il [...], codice fiscale
[...]
, elettivamente domiciliati in Catania, alla via R.G. Castorina, 21/L, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Prof. Attilio Luigi Maria Toscano (cod. fisc. ), che li C.F._2 rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 [...]
con sede legale in RO, Via Luigi Boccherini n. 15, codice fiscale e numero d'iscrizione al CP_1
Registro delle imprese di RO n. , in persona del procuratore Avv. P.IVA_3 Controparte_2
giusta procura per notar di Milano 8/11/2022 repertorio n. 197893, raccolta n. Persona_1
26820, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
AT LI del Foro di Milano (C.F.: – pec: CodiceFiscale_3
pagina 1 di 12 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_1
AT LI in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria, 18;
CONVENUTA
e contro
, corrente in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri nr° 1, capitale sociale €. CP_3
12.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso – UN
, in persona del Dott. quale Amministratore delegato di P.IVA_4 CP_4 Controparte_5
corrente RO al Viale Regina Margherita nr° 8, capitale sociale €. 900.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RO , munita dei necessari poteri P.IVA_5
giusta procura a rogito del Notaio Dott. in Pordenone, rep. 51.913 racc. 38.615 del Persona_2
14 marzo 2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cardarelli, codice fiscale
[...]
, ed elettivamente domiciliata in Raffadali alla Via Bologna nr° 38 B presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Pasquale Tarallo giusta procura in calce alla comparsa d'intervento;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: - dichiarare improcedibili le domande di e, conseguentemente, Controparte_1 inammissibile l'intervento di - in ogni caso, rigettare la domanda di provvisoria Controparte_3
esecuzione e revocare e/o annullare e/o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Agrigento, in questa sede opposto, n. 698/2023 del 04/08/2023, reso nel procedimento R.G. n. 1952/2023 e notificato a P.E.C. non ufficiale il 25/10/2023; - rigettare la domanda di parte opposta, perché infondata, tanto in fatto quanto in diritto, per i motivi meglio sopra esplicitati. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge”.
Nell'interesse di parte convenuta: “- in via principale, nel merito: a) previo integrale rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal e dal Parte_2 [...]
perle ragioni dedotte in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 698/2023 reso dal Tribunale di Agrigento in data 4 agosto 2023 all'esito del procedimento monitorio di cui al RG. n. 1952/2023 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25 ottobre 2023; - in via subordinata, nel merito: b) accertata la correttezza della fornitura di energia elettrica come risultante dalle fatture prodotte in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, nonché degli importi ivi indicati, pagina 2 di 12 dichiarare tenuti e condannare il e il Parte_2 Parte_1
, in persona del commissario straordinario p.t. di entrambi, al pagamento della
[...]
somma di euro 4.221.450,31, ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le contestazioni si rivelassero anche soltanto parzialmente fondate, di quell'altra somma che risulterà dovuta all'esito delle risultanze processuali, oltre interessi come per legge sino al saldo;
- in ogni caso: c) con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio”.
Nell'interesse della parte intervenuta: “Piaccia alla giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, - in via preliminare, ove il Tribunale dovesse ritenere non verificatasi la condizione di procedibilità, assegnare un termine per introdurre il procedimento;
- in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ordinare a la esibizione in giudizio della misura dei prelievi effettuati Controparte_6
dai punti di consegna della energia nella disponibilità del nel Parte_2
periodo 1.1.2016 - 31.12.2022 in cui sono stati associati al contratto di trasporto di Controparte_1
(cfr. doc. 93 e 94 allegati al fascicolo di costituzione e doc. 2 e 3 allegati alla seconda memoria ex art.
171 ter cpc); - nel merito, gradatamente, a) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
b) in caso di accoglimento della opposizione, condannare il al Parte_2 pagamento in proprio favore della somma di €. 4.221.450,31, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio oltre agli interessi di mora, a scalare, al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo. In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
MOTIVAZIONE
1. Con decreto n. 698/2023 pronunciato in data 4/8/2023 e notificato in data 25/10/2023, il
Tribunale di Agrigento ha ingiunto al , Parte_5
mandatario senza rappresentanza del , Parte_2 Parte_1
di pagare alla società ricorrente a somma di Euro 4.221.450,31, oltre Controparte_1
interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, in regime di salvaguardia.
2. Con atto di citazione notificato in data 4/12/2023, il Parte_1
e il hanno convenuto
[...] Parte_2
in giudizio la società proponendo opposizione avverso il predetto Controparte_1
decreto ingiuntivo.
3. A sostegno dell'opposizione, le odierne parti attrici: pagina 3 di 12 a. hanno eccepito la nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo poiché eseguita a mezzo PEC ad indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi;
b. hanno affermato l'inidoneità della documentazione depositata in sede monitoria (fatture ed estratti delle scritture contabili della società ricorrente) a fornire prova della sussistenza del credito nel giudizio di opposizione a cognizione piena;
in base alla prospettazione della parte opponente, la società opposta avrebbe dovuto depositare i contratti costituenti il titolo della pretesa e la prova “dei consumi effettivi e dunque della misura effettiva dei prelievi” anche con documentazione proveniente dal Distributore;
ancora, la parte creditrice avrebbe omesso di dimostrare la correttezza del calcolo dei corrispettivi in base alle tariffe orarie applicate;
sempre in base alla tesi attorea, la parte opposta avrebbe dovuto inoltre documentare la trasmissione delle fatture al debitore e la ricezione delle diffide di pagamento;
c. hanno dedotto l'erroneità dell'importo indicato nel ricorso e nel decreto ingiuntivo in quanto, da un controllo della fatturazione eseguito da parte dell' del _7
, sarebbe emerso che “nel periodo che va dalla data Parte_2 del 12.12.2020 fino alla data del 13.09.2022” erano state emesse da Controparte_1
n.
4.008 fatture di cui 84 di valore negativo a titolo di ricalcolo per un importo imponibile pari ad € 3.911.003,22 e dunque un numero di fatture maggiore rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio e per un importo inferiore alla pretesa avversaria di circa 300.000,00 euro;
d. hanno eccepito l'applicazione di somme per importi solo stimati e non corrispondenti all'effettivo consumo rilevato con riferimento all'importo di € 362.730,76, portato dalla fattura n. 4254109302 del 29.08.2022;
e. hanno affermato che l'addebito di € 107,59 ed € 65.789,22, rispettivamente nelle fatture n. 4221337273 del 29.04.2022 e n. 4221356801 del 05.05.2022, riguarderebbe la chiusura di una medesima utenza elettrica identificata al codice POD IT001E00252834.
4. Sulla base di tali allegazioni e argomentazioni, la parte opponente ha chiesto la revoca,
l'annullamento o comunque la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni domanda della parte convenuta-opposta.
5. È intervenuta in giudizio la società riferendo di aver acquistato il credito CP_3
pagina 4 di 12 vantato da nei confronti dell'odierna attrice da parte della società Controparte_1 [...] che l'aveva a sua volta acquistato dall'originario creditore in data 12.12.2023. Controparte_8
6. La società intervenuta, dopo un'ampia illustrazione del meccanismo di funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del gas, ha affermato che il credito della Controparte_1
sarebbe comprovato a. dai “contratti di somministrazione in favore dei punti di consegna della energia e del gas di cui il ha la disponibilità”; Parte_2
b. dal “provvedimento di assegnazione in favore di del servizio di Controparte_1 fornitura di ultima istanza nella regione ”; Pt_1
c. dai “provvedimenti di assegnazione in favore della stessa del servizio Controparte_1
di salvaguardia nella stessa regione, le relative condizioni economiche e contrattuali, i moduli di adesione al Consorzio agli stessi contratti”;
d. dalle “certificazioni dei prelievi che le hanno fatto pervenire i distributori locali, id est gli unici soggetti legittimati, ex lege, a provvedervi”.
7. Quanto alla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, la società intervenuta ha dedotto che la notifica sarebbe stata ritualmente eseguita all'indirizzo PEC del debitore risultante dall'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici
Servizi. Ha inoltre affermato che eventuali profili di nullità sarebbero in ogni caso sanati dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
8. Con riferimento all'affermazione di parte attrice-opponente in base alla quale vi sarebbero fatture ulteriori, contenenti note di credito, dalle quali si desumerebbe un minor debito di circa
300.000,00 euro, la società intervenuta ha dedotto che tali crediti sarebbero stati portati in compensazione di debiti ulteriori del . Parte_2
9. La società intervenuta ha aggiunto che non sarebbero stati addebitati consumi stimati ma prelievi regolarmente misurati e contabilizzati dal distributore.
10. Da ultimo, la cessionaria del credito ha affermato che non vi sarebbero duplicazioni sottese al
POD IT001E00252834 ed infatti la fattura nr° 4221356801 conterrebbe un conguaglio delle quantità di energia prelevate dal nel periodo gennaio 2019 – settembre 2020. Parte_2
11. Anche la società si è costituita in giudizio contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
pagina 5 di 12 12. Quanto alla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, la società convenuta ha dedotto che l'eccezione di nullità dell'opponente non sarebbe sorretta da adeguato sostegno probatorio.
Ha inoltre affermato che eventuali profili di nullità sarebbero in ogni caso sanati dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
13. Nel merito, la società convenuta ha dedotto a. che il opponente è titolare di n. 170 forniture di energia elettrica Parte_2 identificate con altrettanti “POD”;
b. di aver fornito energia elettrica al in regime di salvaguardia per il periodo Parte_2
compreso dal 2019 al 2022 essendo stata individuata quale esercente di tale Servizio per la Regione Siciliana, a seguito di procedura concorsuale pubblica ai sensi della L.
125/20071, a partire dal 1 gennaio 2019;
c. che il Consorzio di bonifica opponente avrebbe sottoscritto le condizioni di contratto relative al predetto servizio;
d. che il , nonostante le plurime diffide ricevute, avrebbe omesso di contestare Parte_2
gli importi fatturati con l'apposita procedura di reclamo ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARERA del 21 luglio 2016, 413/2016/R com e successive integrazioni;
e. che gli importi fatturati sarebbero stati calcolati in base alle rilevazioni dei consumi poste in essere dal distributore locale Controparte_6
f. che il numero complessivo di fatture contabili emesso da nei confronti dei CP_1
risulta pari a n. 4033 e che da tale ammontare devono essere Parte_2
detratte n. 398 fatture contabili, trattandosi queste ultime di fatturazioni con importo pari a zero e/o note di credito e/o fatturazioni compensante che pertanto debbono essere escluse dalla quantificazione delle somme dovute dai Parte_2
residuerebbero pertanto n. 3635 fatture rimaste insolute e legittimamente azionate in sede monitoria da , con conseguente debenza da parte di parte opponente CP_1
della somma complessiva pari ad euro 4.221.450,31.
14. La parte attrice-opponente, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c., ha eccepito l'improcedibilità della domanda ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 poiché il procedimento di mediazione attivato dalla convenuta-opposta si sarebbe svolto dinanzi ad organismo di mediazione di Bergamo, territorialmente incompetente. Nella successiva memoria ex 171-ter n.
2 c.p.c., la parte attrice ha ulteriormente contestato: (1) che i contratti depositati da parte pagina 6 di 12 convenuta riguarderebbero solo 4 dei più numerosi POD intestati al;
(2) Parte_2
che la documentazione relativa ai consumi depositata dalla società convenuta conterrebbe “dati rielaborati e non letture di chilowattora” e sarebbe priva di “attestazione tecnica firmata”; (3) che, ai fini della determinazione del quantum, sarebbe utile “l'individuazione e la relativa contabilizzazione degli importi derivanti da fatture emesse con valore negativo per il trader, con date di competenza inerenti il periodo di fornitura oggetto del decreto ingiuntivo, di cui alla data odierna” .
15. La società intervenuta nella seconda memoria depositata ex art. 171-ter cpc ha precisato i crediti portati in compensazione delle fatture “a credito” indicate dalla parte attrice.
16. All'udienza di prima comparizione delle parti, verificata l'insussistenza dei presupposti per la conciliazione della lite, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata avviata alla decisione.
17. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione avanzata dalla parte attrice sia priva di fondamento e debba essere respinta per le ragioni che seguono.
18. L'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata da parte attrice in relazione all'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione è infondata e va disattesa.
19. Va in primo luogo osservato che la procedura di conciliazione si è svolta ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Allegato A della Delibera dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 209/05/2016/E/com (“TICO”), relativo al tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
20. La procedura si è pertanto svolta dinanzi ad un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 14 del predetto Allegato.
21. Non trova applicazione, pertanto, il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. 28/2010 invocato da parte attrice, che riguarda esclusivamente la mediazione civile e commerciale disciplinata dal predetto decreto legislativo.
22. In ogni caso, dal verbale di mancata conciliazione depositato in atti, risulta che le parti hanno regolarmente partecipato all'incontro dinanzi al conciliatore, che si è svolto mediante collegamento audiovisivo a distanza, che non sono state sollevate eccezioni o contestazioni circa l'individuazione dell'organismo dinanzi al quale tentare la conciliazione, e che l'esito amichevole della lite è rimasto precluso in ragione dell'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti. pagina 7 di 12 23. Ne consegue che deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
24. Anche l'eccezione di nullità o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo è priva di fondamento.
25. La parte intervenuta ha infatti documentato che la notifica è stata eseguita a mezzo pec all'indirizzo del opponente risultante dall'Indice dei domicili digitali della pubblica Parte_2
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (doc. 38 e 39 di parte intervenuta), dunque ad un indirizzo idoneo ai sensi degli artt. Art. 16-ter del DL 179/2012, 6-ter del DLgs 82/2005, 3- bis L. 53/94.
26. In ogni caso, il vizio lamentato sarebbe sanato ex art. 156 comma 3 c.p.c. per raggiungimento dello scopo. La parte ingiunta ha infatti avuto conoscenza del decreto ingiuntivo notificato avverso il quale ha proposto opposizione spiegando difese nel merito.
27. Passando al merito, la parte attrice-opponente ha dedotto, in primo luogo, l'inidoneità della documentazione depositata in sede monitoria (elenco delle fatture ed estratti delle scritture contabili della società ricorrente) a fornire prova della sussistenza del credito nel giudizio di opposizione a cognizione piena;
in base alla prospettazione della parte opponente, la società opposta avrebbe dovuto depositare i contratti costituenti il titolo della pretesa e la prova “dei consumi effettivi e dunque della misura effettiva dei prelievi” anche con documentazione proveniente dal Distributore, nonché della correttezza del calcolo dei corrispettivi in base alle tariffe orarie applicate;
sempre in base alla tesi attorea, la parte opposta avrebbe dovuto inoltre documentare la trasmissione delle fatture al debitore e la ricezione delle diffide di pagamento.
28. Ritiene il Tribunale che, anche alla luce della documentazione depositata nel presente giudizio di opposizione, la parte convenuta-opposta abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza del diritto di credito fatto valere in via monitoria.
29. Va in primo luogo osservato che la società convenuta e la società intervenuta hanno dedotto che la fornitura di energia elettrica da cui origina il credito è avvenuta in “regime di salvaguardia”.
30. La prospettazione non è stata contestata dalla parte attrice opponente e risulta confermata:
a. dalle fatture depositate dalla parte intervenuta (doc. 23 fascicolo di parte intervenuta) che recano l'espressa dicitura “Salvaguardia Sicilia”;
b. dai documenti provenienti dalla società Acquirente Unico S.p.A. e attestanti gli esiti pagina 8 di 12 delle procedura concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, da cui risulta che effettivamente, per le annualità d'interesse (2019-2022), la società è risultata assegnataria del servizio di salvaguardia per la Controparte_1
Regione Sicilia (doc. 2-9-10-22 parte intervenuta);
c. dalle condizioni contrattuali applicate dalla per i rapporti intrattenuti Controparte_1
in regime di salvaguardia (doc. 11 e ss. parte intervenuta).
31. Va allora ricordato che le forniture di energia elettrica svolte in "servizio di salvaguardia", disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del
2007, sono caratterizzate dalla instaurazione di un rapporto ex lege tra il fornitore e il beneficiario del servizio, secondo lo schema dello "scambio senza accordo" (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 20140 del 22/07/2024 (Rv. 671819 - 01)).
32. Ne consegue che non ha pregio la contestazione della parte attrice-opponente in base alla quale la società creditrice avrebbe dovuto documentare il contratto che costituisce il titolo dell'obbligazione.
33. Quanto alla prova “dei consumi effettivi e dunque della misura effettiva dei prelievi”, va osservato che la società convenuta e la società intervenuta hanno documentato i consumi effettivi derivanti dalle utenze intestate alla parte attrice-opponente, depositando i dati ricevuti dal distributore dell'energia elettrica (doc.
7-7bis di parte opponente;
26- Controparte_6
36 di parte intervenuta). I documenti depositati dalle parti convenuta e intervenuta recano l'intestazione della società di distribuzione e l'indicazione dei consumi rilevato, corrispondenti a quelli indicati nelle fatture. Deve inoltre rilevarsi che, contrariamente a quanto lamentato da parte opponente i consumi sono rilevati in chilowattora come si ricava dal raffronto con le analoghe e corrispondenti grandezze esposte in fattura proprio con tale unità di misura.
34. Del tutto generica è la contestazione della parte attrice opponente in relazione alla correttezza del calcolo dei corrispettivi in base alle tariffe orarie applicate. Non è stata indicata, infatti, neppure una singola ipotesi di errore di calcolo o di impiego di tariffe diverse da quelle previste dalle condizioni contrattuali previste per gli utenti in regime di salvaguardia.
35. Va inoltre osservato che la parte convenuta e la parte intervenuta hanno documentato l'invio a mezzo pec al debitore delle diffide ad adempiere (doc. 6 fascicolo monitorio;
doc. 43 Parte_2
e ss. fascicolo di parte intervenuta).
36. La parte opponente ha inoltre affermato l'erroneità dell'importo indicato nel ricorso e nel pagina 9 di 12 decreto ingiuntivo in quanto, da un controllo della fatturazione, eseguito da parte dell'Energy
Manager del , sarebbe emerso che “nel periodo che va dalla Parte_2 data del 12.12.2020 fino alla data del 13.09.2022” sarebbero state emesse da CP_1
n.
4.008 fatture di cui 84 di valore negativo a titolo di ricalcolo per un importo imponibile
[...] pari ad € 3.911.003,22 e dunque un numero di fatture maggiore rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio e per un importo inferiore alla pretesa avversaria di circa 300.000,00 euro.
37. Ritiene il Tribunale che la prospettazione attorea non sia fondata.
38. La parte convenuta e la parte intervenuta hanno infatti documentato che la ricostruzione fatta dalla parte attrice in relazione alle fatture emesse nei confronti del consorzio di bonifica è incompleta ed errata, in quanto non tiene conto di ulteriori fatture emesse, anche per importi molto significativi, ed in particolare delle seguenti:
a. 4262777090, 8100200419, 8100005661, 8100005658, 8100005664, 8100005662,
8100005665, 8100005657, 8100005660, 4221321915, 8099401242, 8100005667,
8099401148, 8099401152, 8100005668, 8100005669, 8100005677, 4085655572,
4106996918, 4114385806, 4121043053, 4129057771, 4136521509, 8100005663,
8100005666 per complessivi €. 322.700,32 (v. doc. 2 parte intervenuta elenco fatture;
doc. 23 di parte intervenuta fatture emesse).
39. Neppure può ritenersi che vi sia incertezza sulla pretesa delle società convenuta e intervenuta in ragione del fatto che la domanda è relativa ad una parte delle fatture emesse e non alla loro totalità.
40. Va infatti considerato che la parte creditrice ha legittimamente limitato il numero delle fatture da porre a base della richiesta monitoria escludendo quelle per importi nulli e quelle compensate con note di credito o con importi a debito risultanti da fatture con saldo negativo.
Le compensazioni eseguite sono state analiticamente indicate da parte intervenuta che ha depositato in data 15/5/2024 l'estratto conto delle compensazioni, non contestato nel suo contenuto dalla parte attrice-opponente.
41. In assenza di una contestazione sufficientemente specifica e attendibile della parte debitrice in relazione ad eventuali errori di calcolo o addebiti illegittimi, neppure sarebbe stato possibile, nel presente giudizio, disporre una CTU contabile, che avrebbe avuto carattere evidentemente esplorativo.
42. La società intervenuta ha inoltre documentato che gli importi portati dalla fattura n. 4254109302
pagina 10 di 12 del 29.08.2022 non corrispondono, come lamentato dal odierno attore, a consumi solo Parte_2
stimati ma a consumi effettivi corrispondenti a quelli rilevati e comunicati dal distributore (v. doc. 89 di parte intervenuta, con evidenziazione dei consumi rilevati nel mese di luglio dell'anno 2022 per il POD IT001E00211988, corrispondenti a quelli indicati in fattura).
43. Neppure può ritenersi che vi sia una duplicazione della pretesa in relazione alle fatture n.
4221337273 del 29.04.2022 e n. 4221356801 del 05.05.2022. Come si ricava agevolmente dalla lettura dei documenti, infatti, le predette fatture portano importi dovuti a titoli diversi e, segnatamente, la fattura 4221337273 si riferisce a spese per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore e per oneri di sistema mentre la fattura 4221356801 si riferisce alle accise sull'energia elettrica (doc. 91-92 parte intervenuta).
44. La parte attrice opponente non ha neppure ipotizzato specifici profili di incongruità dei consumi rilevati e degli importi addebitati né ha sollevato questioni relativa ad eventuali malfunzionamenti degli strumenti di rilevazione dei consumi, di cui non ha richiesto la verifica.
Neppure la parte attrice ha dimostrato, neppure in termini presuntivi, di aver avuto minori consumi nel periodo in contestazione, ad esempio allegando dati statistici di consumo normalmente rilevati nelle precedenti bollette e corrispondenti ad impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte.
45. In conclusione, l'opposizione dev'essere respinta poiché infondata e il decreto ingiuntivo emesso dev'essere confermato.
46. Va ricordato, in proposito, che non osta alla conferma del decreto ingiuntivo la circostanza per cui il credito è stato ceduto in data successiva alla sua pronuncia ed infatti < cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ. e non nell'art. 105 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta;
la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto)>>
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15674 del 13/07/2007 (Rv. 600233 - 01)).
47. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri pagina 11 di 12 previsti dal DM 55/2014. La liquidazione avviene tenendo conto del valore del credito fatto valere dalle parti convenuta e intervenuta e dei parametri minimi previsti dalle Tabelle allegate al richiamato DM. L'applicazione dei parametri minimi è giustificata dalla ridotta complessità delle questioni sottese alla controversia e dal mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2980/2023 promossa dal
[...]
e dal Parte_1 Parte_6
con l'intervento della società ,
[...] Controparte_1 CP_3
con atto di citazione notificato il 4/12/2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta dal Parte_1
e dal e, per l'effetto,
[...] Parte_2
conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 698/2023 pronunciato su ricorso di n data 4/8/2023 e notificato in data 25/10/2023; Controparte_1
- condanna il e il Parte_1
alla rifusione delle spese processuali in Parte_2
favore della società spese che liquida in Euro 32.070,00 oltre al 15 Controparte_1
% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna il e il Parte_1
alla rifusione delle spese processuali in Parte_2
favore della società , spese che liquida in Euro 32.070,00 oltre al 15 % per CP_3
spese generali, iva e cpa come per legge.
Agrigento, 12/06/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2980 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, con sede a Palermo, via G.B. Parte_1
Lulli, 42, codice fiscale , e , con sede in P.IVA_1 Parte_2
, via San Vito 2, codice fiscale in persona del p.t. Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
di entrambi, giusta D.A. Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca n. 2/GAB/2023 e deliberazione di incarico del medesimo Commissario prot. n. 89 del 04/12/2023, Dott. Parte_4
, nato a [...], il [...], codice fiscale
[...]
, elettivamente domiciliati in Catania, alla via R.G. Castorina, 21/L, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Prof. Attilio Luigi Maria Toscano (cod. fisc. ), che li C.F._2 rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 [...]
con sede legale in RO, Via Luigi Boccherini n. 15, codice fiscale e numero d'iscrizione al CP_1
Registro delle imprese di RO n. , in persona del procuratore Avv. P.IVA_3 Controparte_2
giusta procura per notar di Milano 8/11/2022 repertorio n. 197893, raccolta n. Persona_1
26820, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
AT LI del Foro di Milano (C.F.: – pec: CodiceFiscale_3
pagina 1 di 12 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_1
AT LI in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria, 18;
CONVENUTA
e contro
, corrente in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri nr° 1, capitale sociale €. CP_3
12.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso – UN
, in persona del Dott. quale Amministratore delegato di P.IVA_4 CP_4 Controparte_5
corrente RO al Viale Regina Margherita nr° 8, capitale sociale €. 900.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RO , munita dei necessari poteri P.IVA_5
giusta procura a rogito del Notaio Dott. in Pordenone, rep. 51.913 racc. 38.615 del Persona_2
14 marzo 2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cardarelli, codice fiscale
[...]
, ed elettivamente domiciliata in Raffadali alla Via Bologna nr° 38 B presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Pasquale Tarallo giusta procura in calce alla comparsa d'intervento;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: - dichiarare improcedibili le domande di e, conseguentemente, Controparte_1 inammissibile l'intervento di - in ogni caso, rigettare la domanda di provvisoria Controparte_3
esecuzione e revocare e/o annullare e/o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Agrigento, in questa sede opposto, n. 698/2023 del 04/08/2023, reso nel procedimento R.G. n. 1952/2023 e notificato a P.E.C. non ufficiale il 25/10/2023; - rigettare la domanda di parte opposta, perché infondata, tanto in fatto quanto in diritto, per i motivi meglio sopra esplicitati. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge”.
Nell'interesse di parte convenuta: “- in via principale, nel merito: a) previo integrale rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal e dal Parte_2 [...]
perle ragioni dedotte in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 698/2023 reso dal Tribunale di Agrigento in data 4 agosto 2023 all'esito del procedimento monitorio di cui al RG. n. 1952/2023 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25 ottobre 2023; - in via subordinata, nel merito: b) accertata la correttezza della fornitura di energia elettrica come risultante dalle fatture prodotte in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, nonché degli importi ivi indicati, pagina 2 di 12 dichiarare tenuti e condannare il e il Parte_2 Parte_1
, in persona del commissario straordinario p.t. di entrambi, al pagamento della
[...]
somma di euro 4.221.450,31, ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le contestazioni si rivelassero anche soltanto parzialmente fondate, di quell'altra somma che risulterà dovuta all'esito delle risultanze processuali, oltre interessi come per legge sino al saldo;
- in ogni caso: c) con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio”.
Nell'interesse della parte intervenuta: “Piaccia alla giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, - in via preliminare, ove il Tribunale dovesse ritenere non verificatasi la condizione di procedibilità, assegnare un termine per introdurre il procedimento;
- in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ordinare a la esibizione in giudizio della misura dei prelievi effettuati Controparte_6
dai punti di consegna della energia nella disponibilità del nel Parte_2
periodo 1.1.2016 - 31.12.2022 in cui sono stati associati al contratto di trasporto di Controparte_1
(cfr. doc. 93 e 94 allegati al fascicolo di costituzione e doc. 2 e 3 allegati alla seconda memoria ex art.
171 ter cpc); - nel merito, gradatamente, a) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
b) in caso di accoglimento della opposizione, condannare il al Parte_2 pagamento in proprio favore della somma di €. 4.221.450,31, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio oltre agli interessi di mora, a scalare, al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo. In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
MOTIVAZIONE
1. Con decreto n. 698/2023 pronunciato in data 4/8/2023 e notificato in data 25/10/2023, il
Tribunale di Agrigento ha ingiunto al , Parte_5
mandatario senza rappresentanza del , Parte_2 Parte_1
di pagare alla società ricorrente a somma di Euro 4.221.450,31, oltre Controparte_1
interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, in regime di salvaguardia.
2. Con atto di citazione notificato in data 4/12/2023, il Parte_1
e il hanno convenuto
[...] Parte_2
in giudizio la società proponendo opposizione avverso il predetto Controparte_1
decreto ingiuntivo.
3. A sostegno dell'opposizione, le odierne parti attrici: pagina 3 di 12 a. hanno eccepito la nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo poiché eseguita a mezzo PEC ad indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi;
b. hanno affermato l'inidoneità della documentazione depositata in sede monitoria (fatture ed estratti delle scritture contabili della società ricorrente) a fornire prova della sussistenza del credito nel giudizio di opposizione a cognizione piena;
in base alla prospettazione della parte opponente, la società opposta avrebbe dovuto depositare i contratti costituenti il titolo della pretesa e la prova “dei consumi effettivi e dunque della misura effettiva dei prelievi” anche con documentazione proveniente dal Distributore;
ancora, la parte creditrice avrebbe omesso di dimostrare la correttezza del calcolo dei corrispettivi in base alle tariffe orarie applicate;
sempre in base alla tesi attorea, la parte opposta avrebbe dovuto inoltre documentare la trasmissione delle fatture al debitore e la ricezione delle diffide di pagamento;
c. hanno dedotto l'erroneità dell'importo indicato nel ricorso e nel decreto ingiuntivo in quanto, da un controllo della fatturazione eseguito da parte dell' del _7
, sarebbe emerso che “nel periodo che va dalla data Parte_2 del 12.12.2020 fino alla data del 13.09.2022” erano state emesse da Controparte_1
n.
4.008 fatture di cui 84 di valore negativo a titolo di ricalcolo per un importo imponibile pari ad € 3.911.003,22 e dunque un numero di fatture maggiore rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio e per un importo inferiore alla pretesa avversaria di circa 300.000,00 euro;
d. hanno eccepito l'applicazione di somme per importi solo stimati e non corrispondenti all'effettivo consumo rilevato con riferimento all'importo di € 362.730,76, portato dalla fattura n. 4254109302 del 29.08.2022;
e. hanno affermato che l'addebito di € 107,59 ed € 65.789,22, rispettivamente nelle fatture n. 4221337273 del 29.04.2022 e n. 4221356801 del 05.05.2022, riguarderebbe la chiusura di una medesima utenza elettrica identificata al codice POD IT001E00252834.
4. Sulla base di tali allegazioni e argomentazioni, la parte opponente ha chiesto la revoca,
l'annullamento o comunque la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni domanda della parte convenuta-opposta.
5. È intervenuta in giudizio la società riferendo di aver acquistato il credito CP_3
pagina 4 di 12 vantato da nei confronti dell'odierna attrice da parte della società Controparte_1 [...] che l'aveva a sua volta acquistato dall'originario creditore in data 12.12.2023. Controparte_8
6. La società intervenuta, dopo un'ampia illustrazione del meccanismo di funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del gas, ha affermato che il credito della Controparte_1
sarebbe comprovato a. dai “contratti di somministrazione in favore dei punti di consegna della energia e del gas di cui il ha la disponibilità”; Parte_2
b. dal “provvedimento di assegnazione in favore di del servizio di Controparte_1 fornitura di ultima istanza nella regione ”; Pt_1
c. dai “provvedimenti di assegnazione in favore della stessa del servizio Controparte_1
di salvaguardia nella stessa regione, le relative condizioni economiche e contrattuali, i moduli di adesione al Consorzio agli stessi contratti”;
d. dalle “certificazioni dei prelievi che le hanno fatto pervenire i distributori locali, id est gli unici soggetti legittimati, ex lege, a provvedervi”.
7. Quanto alla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, la società intervenuta ha dedotto che la notifica sarebbe stata ritualmente eseguita all'indirizzo PEC del debitore risultante dall'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici
Servizi. Ha inoltre affermato che eventuali profili di nullità sarebbero in ogni caso sanati dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
8. Con riferimento all'affermazione di parte attrice-opponente in base alla quale vi sarebbero fatture ulteriori, contenenti note di credito, dalle quali si desumerebbe un minor debito di circa
300.000,00 euro, la società intervenuta ha dedotto che tali crediti sarebbero stati portati in compensazione di debiti ulteriori del . Parte_2
9. La società intervenuta ha aggiunto che non sarebbero stati addebitati consumi stimati ma prelievi regolarmente misurati e contabilizzati dal distributore.
10. Da ultimo, la cessionaria del credito ha affermato che non vi sarebbero duplicazioni sottese al
POD IT001E00252834 ed infatti la fattura nr° 4221356801 conterrebbe un conguaglio delle quantità di energia prelevate dal nel periodo gennaio 2019 – settembre 2020. Parte_2
11. Anche la società si è costituita in giudizio contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
pagina 5 di 12 12. Quanto alla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, la società convenuta ha dedotto che l'eccezione di nullità dell'opponente non sarebbe sorretta da adeguato sostegno probatorio.
Ha inoltre affermato che eventuali profili di nullità sarebbero in ogni caso sanati dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
13. Nel merito, la società convenuta ha dedotto a. che il opponente è titolare di n. 170 forniture di energia elettrica Parte_2 identificate con altrettanti “POD”;
b. di aver fornito energia elettrica al in regime di salvaguardia per il periodo Parte_2
compreso dal 2019 al 2022 essendo stata individuata quale esercente di tale Servizio per la Regione Siciliana, a seguito di procedura concorsuale pubblica ai sensi della L.
125/20071, a partire dal 1 gennaio 2019;
c. che il Consorzio di bonifica opponente avrebbe sottoscritto le condizioni di contratto relative al predetto servizio;
d. che il , nonostante le plurime diffide ricevute, avrebbe omesso di contestare Parte_2
gli importi fatturati con l'apposita procedura di reclamo ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARERA del 21 luglio 2016, 413/2016/R com e successive integrazioni;
e. che gli importi fatturati sarebbero stati calcolati in base alle rilevazioni dei consumi poste in essere dal distributore locale Controparte_6
f. che il numero complessivo di fatture contabili emesso da nei confronti dei CP_1
risulta pari a n. 4033 e che da tale ammontare devono essere Parte_2
detratte n. 398 fatture contabili, trattandosi queste ultime di fatturazioni con importo pari a zero e/o note di credito e/o fatturazioni compensante che pertanto debbono essere escluse dalla quantificazione delle somme dovute dai Parte_2
residuerebbero pertanto n. 3635 fatture rimaste insolute e legittimamente azionate in sede monitoria da , con conseguente debenza da parte di parte opponente CP_1
della somma complessiva pari ad euro 4.221.450,31.
14. La parte attrice-opponente, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c., ha eccepito l'improcedibilità della domanda ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 poiché il procedimento di mediazione attivato dalla convenuta-opposta si sarebbe svolto dinanzi ad organismo di mediazione di Bergamo, territorialmente incompetente. Nella successiva memoria ex 171-ter n.
2 c.p.c., la parte attrice ha ulteriormente contestato: (1) che i contratti depositati da parte pagina 6 di 12 convenuta riguarderebbero solo 4 dei più numerosi POD intestati al;
(2) Parte_2
che la documentazione relativa ai consumi depositata dalla società convenuta conterrebbe “dati rielaborati e non letture di chilowattora” e sarebbe priva di “attestazione tecnica firmata”; (3) che, ai fini della determinazione del quantum, sarebbe utile “l'individuazione e la relativa contabilizzazione degli importi derivanti da fatture emesse con valore negativo per il trader, con date di competenza inerenti il periodo di fornitura oggetto del decreto ingiuntivo, di cui alla data odierna” .
15. La società intervenuta nella seconda memoria depositata ex art. 171-ter cpc ha precisato i crediti portati in compensazione delle fatture “a credito” indicate dalla parte attrice.
16. All'udienza di prima comparizione delle parti, verificata l'insussistenza dei presupposti per la conciliazione della lite, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata avviata alla decisione.
17. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione avanzata dalla parte attrice sia priva di fondamento e debba essere respinta per le ragioni che seguono.
18. L'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata da parte attrice in relazione all'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione è infondata e va disattesa.
19. Va in primo luogo osservato che la procedura di conciliazione si è svolta ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Allegato A della Delibera dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 209/05/2016/E/com (“TICO”), relativo al tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
20. La procedura si è pertanto svolta dinanzi ad un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 14 del predetto Allegato.
21. Non trova applicazione, pertanto, il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. 28/2010 invocato da parte attrice, che riguarda esclusivamente la mediazione civile e commerciale disciplinata dal predetto decreto legislativo.
22. In ogni caso, dal verbale di mancata conciliazione depositato in atti, risulta che le parti hanno regolarmente partecipato all'incontro dinanzi al conciliatore, che si è svolto mediante collegamento audiovisivo a distanza, che non sono state sollevate eccezioni o contestazioni circa l'individuazione dell'organismo dinanzi al quale tentare la conciliazione, e che l'esito amichevole della lite è rimasto precluso in ragione dell'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti. pagina 7 di 12 23. Ne consegue che deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
24. Anche l'eccezione di nullità o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo è priva di fondamento.
25. La parte intervenuta ha infatti documentato che la notifica è stata eseguita a mezzo pec all'indirizzo del opponente risultante dall'Indice dei domicili digitali della pubblica Parte_2
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (doc. 38 e 39 di parte intervenuta), dunque ad un indirizzo idoneo ai sensi degli artt. Art. 16-ter del DL 179/2012, 6-ter del DLgs 82/2005, 3- bis L. 53/94.
26. In ogni caso, il vizio lamentato sarebbe sanato ex art. 156 comma 3 c.p.c. per raggiungimento dello scopo. La parte ingiunta ha infatti avuto conoscenza del decreto ingiuntivo notificato avverso il quale ha proposto opposizione spiegando difese nel merito.
27. Passando al merito, la parte attrice-opponente ha dedotto, in primo luogo, l'inidoneità della documentazione depositata in sede monitoria (elenco delle fatture ed estratti delle scritture contabili della società ricorrente) a fornire prova della sussistenza del credito nel giudizio di opposizione a cognizione piena;
in base alla prospettazione della parte opponente, la società opposta avrebbe dovuto depositare i contratti costituenti il titolo della pretesa e la prova “dei consumi effettivi e dunque della misura effettiva dei prelievi” anche con documentazione proveniente dal Distributore, nonché della correttezza del calcolo dei corrispettivi in base alle tariffe orarie applicate;
sempre in base alla tesi attorea, la parte opposta avrebbe dovuto inoltre documentare la trasmissione delle fatture al debitore e la ricezione delle diffide di pagamento.
28. Ritiene il Tribunale che, anche alla luce della documentazione depositata nel presente giudizio di opposizione, la parte convenuta-opposta abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza del diritto di credito fatto valere in via monitoria.
29. Va in primo luogo osservato che la società convenuta e la società intervenuta hanno dedotto che la fornitura di energia elettrica da cui origina il credito è avvenuta in “regime di salvaguardia”.
30. La prospettazione non è stata contestata dalla parte attrice opponente e risulta confermata:
a. dalle fatture depositate dalla parte intervenuta (doc. 23 fascicolo di parte intervenuta) che recano l'espressa dicitura “Salvaguardia Sicilia”;
b. dai documenti provenienti dalla società Acquirente Unico S.p.A. e attestanti gli esiti pagina 8 di 12 delle procedura concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, da cui risulta che effettivamente, per le annualità d'interesse (2019-2022), la società è risultata assegnataria del servizio di salvaguardia per la Controparte_1
Regione Sicilia (doc. 2-9-10-22 parte intervenuta);
c. dalle condizioni contrattuali applicate dalla per i rapporti intrattenuti Controparte_1
in regime di salvaguardia (doc. 11 e ss. parte intervenuta).
31. Va allora ricordato che le forniture di energia elettrica svolte in "servizio di salvaguardia", disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del
2007, sono caratterizzate dalla instaurazione di un rapporto ex lege tra il fornitore e il beneficiario del servizio, secondo lo schema dello "scambio senza accordo" (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 20140 del 22/07/2024 (Rv. 671819 - 01)).
32. Ne consegue che non ha pregio la contestazione della parte attrice-opponente in base alla quale la società creditrice avrebbe dovuto documentare il contratto che costituisce il titolo dell'obbligazione.
33. Quanto alla prova “dei consumi effettivi e dunque della misura effettiva dei prelievi”, va osservato che la società convenuta e la società intervenuta hanno documentato i consumi effettivi derivanti dalle utenze intestate alla parte attrice-opponente, depositando i dati ricevuti dal distributore dell'energia elettrica (doc.
7-7bis di parte opponente;
26- Controparte_6
36 di parte intervenuta). I documenti depositati dalle parti convenuta e intervenuta recano l'intestazione della società di distribuzione e l'indicazione dei consumi rilevato, corrispondenti a quelli indicati nelle fatture. Deve inoltre rilevarsi che, contrariamente a quanto lamentato da parte opponente i consumi sono rilevati in chilowattora come si ricava dal raffronto con le analoghe e corrispondenti grandezze esposte in fattura proprio con tale unità di misura.
34. Del tutto generica è la contestazione della parte attrice opponente in relazione alla correttezza del calcolo dei corrispettivi in base alle tariffe orarie applicate. Non è stata indicata, infatti, neppure una singola ipotesi di errore di calcolo o di impiego di tariffe diverse da quelle previste dalle condizioni contrattuali previste per gli utenti in regime di salvaguardia.
35. Va inoltre osservato che la parte convenuta e la parte intervenuta hanno documentato l'invio a mezzo pec al debitore delle diffide ad adempiere (doc. 6 fascicolo monitorio;
doc. 43 Parte_2
e ss. fascicolo di parte intervenuta).
36. La parte opponente ha inoltre affermato l'erroneità dell'importo indicato nel ricorso e nel pagina 9 di 12 decreto ingiuntivo in quanto, da un controllo della fatturazione, eseguito da parte dell'Energy
Manager del , sarebbe emerso che “nel periodo che va dalla Parte_2 data del 12.12.2020 fino alla data del 13.09.2022” sarebbero state emesse da CP_1
n.
4.008 fatture di cui 84 di valore negativo a titolo di ricalcolo per un importo imponibile
[...] pari ad € 3.911.003,22 e dunque un numero di fatture maggiore rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio e per un importo inferiore alla pretesa avversaria di circa 300.000,00 euro.
37. Ritiene il Tribunale che la prospettazione attorea non sia fondata.
38. La parte convenuta e la parte intervenuta hanno infatti documentato che la ricostruzione fatta dalla parte attrice in relazione alle fatture emesse nei confronti del consorzio di bonifica è incompleta ed errata, in quanto non tiene conto di ulteriori fatture emesse, anche per importi molto significativi, ed in particolare delle seguenti:
a. 4262777090, 8100200419, 8100005661, 8100005658, 8100005664, 8100005662,
8100005665, 8100005657, 8100005660, 4221321915, 8099401242, 8100005667,
8099401148, 8099401152, 8100005668, 8100005669, 8100005677, 4085655572,
4106996918, 4114385806, 4121043053, 4129057771, 4136521509, 8100005663,
8100005666 per complessivi €. 322.700,32 (v. doc. 2 parte intervenuta elenco fatture;
doc. 23 di parte intervenuta fatture emesse).
39. Neppure può ritenersi che vi sia incertezza sulla pretesa delle società convenuta e intervenuta in ragione del fatto che la domanda è relativa ad una parte delle fatture emesse e non alla loro totalità.
40. Va infatti considerato che la parte creditrice ha legittimamente limitato il numero delle fatture da porre a base della richiesta monitoria escludendo quelle per importi nulli e quelle compensate con note di credito o con importi a debito risultanti da fatture con saldo negativo.
Le compensazioni eseguite sono state analiticamente indicate da parte intervenuta che ha depositato in data 15/5/2024 l'estratto conto delle compensazioni, non contestato nel suo contenuto dalla parte attrice-opponente.
41. In assenza di una contestazione sufficientemente specifica e attendibile della parte debitrice in relazione ad eventuali errori di calcolo o addebiti illegittimi, neppure sarebbe stato possibile, nel presente giudizio, disporre una CTU contabile, che avrebbe avuto carattere evidentemente esplorativo.
42. La società intervenuta ha inoltre documentato che gli importi portati dalla fattura n. 4254109302
pagina 10 di 12 del 29.08.2022 non corrispondono, come lamentato dal odierno attore, a consumi solo Parte_2
stimati ma a consumi effettivi corrispondenti a quelli rilevati e comunicati dal distributore (v. doc. 89 di parte intervenuta, con evidenziazione dei consumi rilevati nel mese di luglio dell'anno 2022 per il POD IT001E00211988, corrispondenti a quelli indicati in fattura).
43. Neppure può ritenersi che vi sia una duplicazione della pretesa in relazione alle fatture n.
4221337273 del 29.04.2022 e n. 4221356801 del 05.05.2022. Come si ricava agevolmente dalla lettura dei documenti, infatti, le predette fatture portano importi dovuti a titoli diversi e, segnatamente, la fattura 4221337273 si riferisce a spese per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore e per oneri di sistema mentre la fattura 4221356801 si riferisce alle accise sull'energia elettrica (doc. 91-92 parte intervenuta).
44. La parte attrice opponente non ha neppure ipotizzato specifici profili di incongruità dei consumi rilevati e degli importi addebitati né ha sollevato questioni relativa ad eventuali malfunzionamenti degli strumenti di rilevazione dei consumi, di cui non ha richiesto la verifica.
Neppure la parte attrice ha dimostrato, neppure in termini presuntivi, di aver avuto minori consumi nel periodo in contestazione, ad esempio allegando dati statistici di consumo normalmente rilevati nelle precedenti bollette e corrispondenti ad impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte.
45. In conclusione, l'opposizione dev'essere respinta poiché infondata e il decreto ingiuntivo emesso dev'essere confermato.
46. Va ricordato, in proposito, che non osta alla conferma del decreto ingiuntivo la circostanza per cui il credito è stato ceduto in data successiva alla sua pronuncia ed infatti < cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ. e non nell'art. 105 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta;
la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto)>>
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15674 del 13/07/2007 (Rv. 600233 - 01)).
47. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri pagina 11 di 12 previsti dal DM 55/2014. La liquidazione avviene tenendo conto del valore del credito fatto valere dalle parti convenuta e intervenuta e dei parametri minimi previsti dalle Tabelle allegate al richiamato DM. L'applicazione dei parametri minimi è giustificata dalla ridotta complessità delle questioni sottese alla controversia e dal mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2980/2023 promossa dal
[...]
e dal Parte_1 Parte_6
con l'intervento della società ,
[...] Controparte_1 CP_3
con atto di citazione notificato il 4/12/2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta dal Parte_1
e dal e, per l'effetto,
[...] Parte_2
conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 698/2023 pronunciato su ricorso di n data 4/8/2023 e notificato in data 25/10/2023; Controparte_1
- condanna il e il Parte_1
alla rifusione delle spese processuali in Parte_2
favore della società spese che liquida in Euro 32.070,00 oltre al 15 Controparte_1
% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna il e il Parte_1
alla rifusione delle spese processuali in Parte_2
favore della società , spese che liquida in Euro 32.070,00 oltre al 15 % per CP_3
spese generali, iva e cpa come per legge.
Agrigento, 12/06/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
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