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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 02.12.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02.12.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Mattia ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Brindisi ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avvocato CP_2
SI Summa, nel cui studio ha eletto domicilio resistente nonché
Controparte_3
oggetto: opposizione esecuzione
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2023, l' ha introdotto il giudizio CP_1 di merito, contestando la procedura esecutiva posta in essere da controparte per assenza di un idoneo titolo esecutivo e per avere in ogni caso eseguito, come da modello Te08 in atti, la sentenza di condanna meramente generica (n. 681/2017) portata in esecuzione. Costituitasi in giudizio, parte opposta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa opposizione all'esecuzione per mancata introduzione nei termini del giudizio di merito, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria. Istruita la causa con una consulenza tecnica, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale. ____________
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità del ricorso nei confronti di , che non risulta evocata in giudizio. Controparte_3
Ciò premesso, va disattesa l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, avendo introdotto il presente CP_1 giudizio (iscritto in data 12.4.2023) entro il termine di 30 gg. assegnato dal G.E. con l'ordinanza del 13.3.2023. Ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione, risulta dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione in atti: - che con sentenza n. 681/17, il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda di
[...]
, riconoscendo il “… … diritto della ricorrente alla ricostituzione CP_2 della pensione con l'accreditamento dei contributi figurativi di malattia, risultanti dall'estratto contributivo, nel limite di 52 settimanali e, per l'effetto condanna l al pagamento del dovuto con decorrenza CP_1
02.05.2013.… …”; - che, attesa l'inottemperanza di al pagamento CP_1 del dovuto, parte opposta provvedeva a notificare precedente atto di precetto in data 1.4.2019, nonché atto di pignoramento in data 18.4.2019;
- che il G. E. con ordinanza del 13.3.2023 rigettava l'istanza di sospensione, fissando il termine di 30 gg. per l'introduzione del giudizio di merito. Ciò premesso, rileva il giudicante che la predetta sentenza (n. 681/2017) non può essere considerata un valido titolo esecutivo attesa la natura meramente dichiarativa del diritto di parte opposta. Il dispositivo, difatti, non contiene alcuna determinazione del quantum debeatur, alla
2 quantificazione del quale non è dato pervenire mediante un semplice calcolo aritmetico. E' vero che una sentenza di condanna nella quale non sia espressamente identificato il quantum debeatur non è, per questo solo fatto, inutilizzabile come titolo esecutivo, potendo essa comunque assolvere tale funzione quando, in presenza di ogni altro requisito di legge, alla quantificazione sia dato pervenire sulla base di un mero calcolo aritmetico. Tuttavia, non è men vero che i dati da utilizzare per questo calcolo devono emergere dallo stesso titolo e non essere desumibili aliunde. Sul punto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, "La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo." (cfr. Cass. n. 14154 del 2019). E ancora, "La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione d'invalidità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso." (cfr. Cass. n. 14374 del 2016; in senso conforme vedasi anche recente pronuncia della Corte d'appello di Lecce n. 579 del 18.11.2024). Applicando detti principi ermeneutici alla fattispecie in esame, risulta inequivocabilmente che la sentenza n. 681/2017 non contiene alcun dato che consenta di effettuare il calcolo per la quantificazione del
3 credito connesso al predetto supplemento di pensione, né vi sono –nel presente giudizio- le condizioni per affermare che tali dati fossero desumibili, con effetto integrativo della sentenza, dalla documentazione acquisita agli atti processuali di tale processo, anche se non contemplati specificamente nella sentenza stessa. Peraltro, in considerazione della circostanza che aveva CP_1 provveduto ad eseguire, come da modello TE08 in atti, la sentenza di condanna meramente generica (n. 681/2017) portata in esecuzione, è stata disposta una consulenza tecnica, con la quale l'ausiliario del giudice ha confermato gli assunti di in merito alla corretta esecuzione CP_1 spontanea del dovuto prima della predetta pronuncia giurisdizionale, con il provvedimento di riliquidazione in atti e la conseguente corresponsione delle differenze pensionistiche maturate. L'opposizione va, pertanto, accolta. Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Spese di ctu a carico di CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 12.04.2023 da nei confronti di e CP_1 CP_2 Controparte_3
, così provvede:
[...]
- dichiara l'improcedibilità del ricorso nei confronti di
[...]
; CP_3
- accoglie l'opposizione e dichiara nullo il precetto opposto, con ogni conseguenza di legge;
- dichiara le spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- pone in via definitiva le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento, a carico di
[...]
02.12.2025 CP_4
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
4
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02.12.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Mattia ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Brindisi ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avvocato CP_2
SI Summa, nel cui studio ha eletto domicilio resistente nonché
Controparte_3
oggetto: opposizione esecuzione
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2023, l' ha introdotto il giudizio CP_1 di merito, contestando la procedura esecutiva posta in essere da controparte per assenza di un idoneo titolo esecutivo e per avere in ogni caso eseguito, come da modello Te08 in atti, la sentenza di condanna meramente generica (n. 681/2017) portata in esecuzione. Costituitasi in giudizio, parte opposta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa opposizione all'esecuzione per mancata introduzione nei termini del giudizio di merito, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria. Istruita la causa con una consulenza tecnica, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale. ____________
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità del ricorso nei confronti di , che non risulta evocata in giudizio. Controparte_3
Ciò premesso, va disattesa l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, avendo introdotto il presente CP_1 giudizio (iscritto in data 12.4.2023) entro il termine di 30 gg. assegnato dal G.E. con l'ordinanza del 13.3.2023. Ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione, risulta dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione in atti: - che con sentenza n. 681/17, il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda di
[...]
, riconoscendo il “… … diritto della ricorrente alla ricostituzione CP_2 della pensione con l'accreditamento dei contributi figurativi di malattia, risultanti dall'estratto contributivo, nel limite di 52 settimanali e, per l'effetto condanna l al pagamento del dovuto con decorrenza CP_1
02.05.2013.… …”; - che, attesa l'inottemperanza di al pagamento CP_1 del dovuto, parte opposta provvedeva a notificare precedente atto di precetto in data 1.4.2019, nonché atto di pignoramento in data 18.4.2019;
- che il G. E. con ordinanza del 13.3.2023 rigettava l'istanza di sospensione, fissando il termine di 30 gg. per l'introduzione del giudizio di merito. Ciò premesso, rileva il giudicante che la predetta sentenza (n. 681/2017) non può essere considerata un valido titolo esecutivo attesa la natura meramente dichiarativa del diritto di parte opposta. Il dispositivo, difatti, non contiene alcuna determinazione del quantum debeatur, alla
2 quantificazione del quale non è dato pervenire mediante un semplice calcolo aritmetico. E' vero che una sentenza di condanna nella quale non sia espressamente identificato il quantum debeatur non è, per questo solo fatto, inutilizzabile come titolo esecutivo, potendo essa comunque assolvere tale funzione quando, in presenza di ogni altro requisito di legge, alla quantificazione sia dato pervenire sulla base di un mero calcolo aritmetico. Tuttavia, non è men vero che i dati da utilizzare per questo calcolo devono emergere dallo stesso titolo e non essere desumibili aliunde. Sul punto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, "La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo." (cfr. Cass. n. 14154 del 2019). E ancora, "La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione d'invalidità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso." (cfr. Cass. n. 14374 del 2016; in senso conforme vedasi anche recente pronuncia della Corte d'appello di Lecce n. 579 del 18.11.2024). Applicando detti principi ermeneutici alla fattispecie in esame, risulta inequivocabilmente che la sentenza n. 681/2017 non contiene alcun dato che consenta di effettuare il calcolo per la quantificazione del
3 credito connesso al predetto supplemento di pensione, né vi sono –nel presente giudizio- le condizioni per affermare che tali dati fossero desumibili, con effetto integrativo della sentenza, dalla documentazione acquisita agli atti processuali di tale processo, anche se non contemplati specificamente nella sentenza stessa. Peraltro, in considerazione della circostanza che aveva CP_1 provveduto ad eseguire, come da modello TE08 in atti, la sentenza di condanna meramente generica (n. 681/2017) portata in esecuzione, è stata disposta una consulenza tecnica, con la quale l'ausiliario del giudice ha confermato gli assunti di in merito alla corretta esecuzione CP_1 spontanea del dovuto prima della predetta pronuncia giurisdizionale, con il provvedimento di riliquidazione in atti e la conseguente corresponsione delle differenze pensionistiche maturate. L'opposizione va, pertanto, accolta. Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Spese di ctu a carico di CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 12.04.2023 da nei confronti di e CP_1 CP_2 Controparte_3
, così provvede:
[...]
- dichiara l'improcedibilità del ricorso nei confronti di
[...]
; CP_3
- accoglie l'opposizione e dichiara nullo il precetto opposto, con ogni conseguenza di legge;
- dichiara le spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- pone in via definitiva le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento, a carico di
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02.12.2025 CP_4
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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