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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 4980/24 R.G. promosso da:
JO UE, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'avv. Alessio Cerniglia
- parte ricorrente -
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO- Questura di Novara
- parte resistente costituita – avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto del Questore di revoca della carta di soggiorno
UE per familiari di cittadini europei
Conclusioni delle parti: come da verbale del 20.3.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Novara del 28.11.2023 di revoca della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea ai sensi del d.lgs. 30/2007 e di contestuale rigetto dell'istanza di aggiornamento allegando come il ricorrente abbia ripreso un legame significativo con i figli, soprattutto con la figlia SM, e che, comunque, aveva maturato i requisiti per il rilascio della carta di soggiorno permanente. Il decreto impugnato revocava la carta di soggiorno per le plurime condanne ed i precedenti di cui il ricorrente era colpito e per il manifestato disinteresse verso i figli nonché per l'intervenuta decadenza dalla responsabilità genitoriale. La PA si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per l'insussistenza dei presupposti. All'udienza del 20.3.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione. La domanda è infondata per i seguenti motivi. Ed invero, i plurimi precedenti di cui è gravato il ricorrente prevalentemente in materia di stupefacenti ma anche per evasione e minaccia, il fatto che il ricorrente si trovi attualmente pagina 1 di 2 in carcere a seguito dell'arresto del 28/10/2024 essendo stato arrestato per esecuzione della misura cautelare in carcere nell'ambito di un'importante operazione volta a contrastare il traffico illecito di stupefacenti, che ha visto coinvolte circa 35 persone di cui al p.p. R.G. N.R. 1703/2024) (circostanza non contestata) costituiscono circostanze tutte che evidenziano un elevato indice di pericolosità sociale del ricorrente che non ha ancora reciso i legami con il contesto della criminalità. A ciò si aggiunga che il ricorrente è padre di due cittadini italiani, per i quali è però decaduto dalla responsabilità genitoriale tanto che i minori sono stati inseriti in Comunità con possibilità di incontri con i genitori in modalità protetta. Al riguardo, occorre rilevare che le relazioni sociali aggiornate (doc. 5 e 6 di controparte) smentiscono le allegazioni in ricorso circa il buon rapporto con i figli, soprattutto con la figlia SM, e rendono altresì irrilevanti, anche perchè generiche, le prove per testi indicate in ricorso. Inoltre, non vi è prova che il ricorrente sia altresì padre di OF. Né paiono rilevanti le ulteriore richieste istruttorie che non possono essere ammesse non essendo, peraltro, idonee ad inficiare il giudizio di pericolosità effettuato. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento a favore della P.A. costituita le spese di lite che si liquidano in euro 1.200, oltre IVA e CPA se dovute
Così deciso in Torino, lì 28.3.2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Carosio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 4980/24 R.G. promosso da:
JO UE, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'avv. Alessio Cerniglia
- parte ricorrente -
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO- Questura di Novara
- parte resistente costituita – avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto del Questore di revoca della carta di soggiorno
UE per familiari di cittadini europei
Conclusioni delle parti: come da verbale del 20.3.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Novara del 28.11.2023 di revoca della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea ai sensi del d.lgs. 30/2007 e di contestuale rigetto dell'istanza di aggiornamento allegando come il ricorrente abbia ripreso un legame significativo con i figli, soprattutto con la figlia SM, e che, comunque, aveva maturato i requisiti per il rilascio della carta di soggiorno permanente. Il decreto impugnato revocava la carta di soggiorno per le plurime condanne ed i precedenti di cui il ricorrente era colpito e per il manifestato disinteresse verso i figli nonché per l'intervenuta decadenza dalla responsabilità genitoriale. La PA si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per l'insussistenza dei presupposti. All'udienza del 20.3.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione. La domanda è infondata per i seguenti motivi. Ed invero, i plurimi precedenti di cui è gravato il ricorrente prevalentemente in materia di stupefacenti ma anche per evasione e minaccia, il fatto che il ricorrente si trovi attualmente pagina 1 di 2 in carcere a seguito dell'arresto del 28/10/2024 essendo stato arrestato per esecuzione della misura cautelare in carcere nell'ambito di un'importante operazione volta a contrastare il traffico illecito di stupefacenti, che ha visto coinvolte circa 35 persone di cui al p.p. R.G. N.R. 1703/2024) (circostanza non contestata) costituiscono circostanze tutte che evidenziano un elevato indice di pericolosità sociale del ricorrente che non ha ancora reciso i legami con il contesto della criminalità. A ciò si aggiunga che il ricorrente è padre di due cittadini italiani, per i quali è però decaduto dalla responsabilità genitoriale tanto che i minori sono stati inseriti in Comunità con possibilità di incontri con i genitori in modalità protetta. Al riguardo, occorre rilevare che le relazioni sociali aggiornate (doc. 5 e 6 di controparte) smentiscono le allegazioni in ricorso circa il buon rapporto con i figli, soprattutto con la figlia SM, e rendono altresì irrilevanti, anche perchè generiche, le prove per testi indicate in ricorso. Inoltre, non vi è prova che il ricorrente sia altresì padre di OF. Né paiono rilevanti le ulteriore richieste istruttorie che non possono essere ammesse non essendo, peraltro, idonee ad inficiare il giudizio di pericolosità effettuato. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento a favore della P.A. costituita le spese di lite che si liquidano in euro 1.200, oltre IVA e CPA se dovute
Così deciso in Torino, lì 28.3.2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Carosio
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