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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
MASTELLONI UGO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1665/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433756 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433756 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433756 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433756 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433756 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433756 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso depositato il 16/01/2025, la ricorrente – signora Ricorrente_1 - ha, previa sospensiva, impugnato
contro
Roma Capitale, l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
(TEFA) anni 2018-2023 n. 112401433756, protocollo P.A.L./0027/2024 del 04.10.2024 per l'importo di €.
12.536,00, notificato in data 21 ottobre 2024.
Parte attrice nel merito ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 684 della legge 147 del 01 dicembre 2013, avendo rispettato in maniera puntuale la normativa inerente al tributo Tari e Tefa effettuando tutte le formalità necessarie e richieste per il soggetto di utenza cosiddetta non domestica. L'Ente convenuto avrebbe comunque dovuto e potuto rendersi conto dell'erroneità dell'avviso di accertamento emesso in data 04.10.2024 una volta ricevuta la documentazione allegata con il ricorso in autotutela presentato dalla ricorrente ossia: il documento di chiusura dell'attività presso la camera di commercio,
l'attestazione della compravendita e della cessione dell'attività e del contratto di affitto, la comunicazione della stessa AMA di chiusura e cessazione dell'utenza n. Utenza_1 intestata alla ricorrente, l'attestazione di apertura di una nuova partita Iva per lo svolgimento di un'attività professionale in un Comune totalmente diverso, e poi il contratto di locazione.
2.Con successiva memoria Parte attrice ha confermato le conclusioni poste con l'atto introduttivo.
3.Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che in data 12/12/2025, all'esito del riesame della posizione e tenuto conto della ulteriore documentazione prodotta dalla Ricorrente,
Roma Capitale ha adottato il provvedimento n. U251200270652, con il quale ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433756, concludendo con la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle parti, ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
2. Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 16.12.2025
Il Relatore Il Presidente
GI Di BE ON SP
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
MASTELLONI UGO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1665/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433756 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433756 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433756 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433756 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433756 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433756 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso depositato il 16/01/2025, la ricorrente – signora Ricorrente_1 - ha, previa sospensiva, impugnato
contro
Roma Capitale, l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
(TEFA) anni 2018-2023 n. 112401433756, protocollo P.A.L./0027/2024 del 04.10.2024 per l'importo di €.
12.536,00, notificato in data 21 ottobre 2024.
Parte attrice nel merito ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 684 della legge 147 del 01 dicembre 2013, avendo rispettato in maniera puntuale la normativa inerente al tributo Tari e Tefa effettuando tutte le formalità necessarie e richieste per il soggetto di utenza cosiddetta non domestica. L'Ente convenuto avrebbe comunque dovuto e potuto rendersi conto dell'erroneità dell'avviso di accertamento emesso in data 04.10.2024 una volta ricevuta la documentazione allegata con il ricorso in autotutela presentato dalla ricorrente ossia: il documento di chiusura dell'attività presso la camera di commercio,
l'attestazione della compravendita e della cessione dell'attività e del contratto di affitto, la comunicazione della stessa AMA di chiusura e cessazione dell'utenza n. Utenza_1 intestata alla ricorrente, l'attestazione di apertura di una nuova partita Iva per lo svolgimento di un'attività professionale in un Comune totalmente diverso, e poi il contratto di locazione.
2.Con successiva memoria Parte attrice ha confermato le conclusioni poste con l'atto introduttivo.
3.Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che in data 12/12/2025, all'esito del riesame della posizione e tenuto conto della ulteriore documentazione prodotta dalla Ricorrente,
Roma Capitale ha adottato il provvedimento n. U251200270652, con il quale ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433756, concludendo con la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle parti, ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
2. Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 16.12.2025
Il Relatore Il Presidente
GI Di BE ON SP