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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6551 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6414/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola RI, all'udienza del 5 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 6414 R.G. 2022, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Bruni, giusta delega in atti;
Parte_1
- ricorrente – E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- resistente – MOTIVAZIONE Con ricorso depositato e successivamente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicato chiedeva:
“respingere l'opposizione all'esecuzione proposta dal e per l'effetto assegnare CP_1 al Dott. la somma di cui all'atto di pignoramento, maggiorata degli Parte_1 interessi legali medio tempore maturati oltre alle spese della procedura esecutiva, decurtata dell'importo già versato dal EZ pari ad € 218.572,07. In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che Codesto Ill.mo Tribunale riconosca il diritto del di applicare la ritenuta del 20 % di cui all'art. CP_1
25 del DPR 29.09.1973 n. 600 sulla somma di € 211.442,49 , Voglia Codesto Ill.mo Tribunale assegnare al Dott. la somma € 352.211,51 oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria medio tempore maturati decurtata degli importi già versati dal per € 218.572,07. Con vittoria di spese e competenza della fase cautelare e della CP_1 presente fase di merito.” (cfr., in termini, pag. 31 del ricorso). Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando la fondatezza della domanda attorea che diffusamente argomentava e chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, stante la natura documentale della causa, all'odierna udienza le parti concludevano come da verbale e la causa veniva decisa mediante immediata lettura della presente sentenza sia nella parte dispositiva sia nella parte motiva. pagina 1 di 2 Il ricorso è infondato e come tale va integralmente rigettato. Per quanto riguarda la domanda svolta in via principale appare condivisibile la statuizione del giudice dell'esecuzione inerente l'avvenuto pagamento della somma interamente dovuta e ove la parte avesse voluto instaurare un giudizio in ordine alla legittimità e alle quantificazione delle trattenute fiscali avrebbe dovuto instaurare un giudizio dinanzi la Commissione tributaria, atteso che la domanda inerente un pagamento ulteriore fa riferimento a somme che parte datoriale ha versato quale ritenuta fiscale, peraltro in linea con il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne la domanda svolta in via subordinata, si osserva che a fronte della deduzione di parte resistente in ordine alla cancellazione della partita iva, statuizione espressamente contenuta anche nella sentenza di Corte d'appello portata in esecuzione e per cui è causa, si è limitata a contestare genericamente detta circostanza senza fonire alcuna prova, che avrebbe dovuto essere particolarmente forte attesa la chiara e precisa statuizione di accertamento, contenuta nella sentenza di appello sul punto. Per tutto quanto sopra precede il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di lite si compensano, stanti le gravi ragioni connesse alla peculiarità della complessiva vicenda sottesa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra domanda, difesa ed eccezione rigettando, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 5 giugno 2025 Il G.L.
P. RI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola RI, all'udienza del 5 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 6414 R.G. 2022, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Bruni, giusta delega in atti;
Parte_1
- ricorrente – E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- resistente – MOTIVAZIONE Con ricorso depositato e successivamente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicato chiedeva:
“respingere l'opposizione all'esecuzione proposta dal e per l'effetto assegnare CP_1 al Dott. la somma di cui all'atto di pignoramento, maggiorata degli Parte_1 interessi legali medio tempore maturati oltre alle spese della procedura esecutiva, decurtata dell'importo già versato dal EZ pari ad € 218.572,07. In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che Codesto Ill.mo Tribunale riconosca il diritto del di applicare la ritenuta del 20 % di cui all'art. CP_1
25 del DPR 29.09.1973 n. 600 sulla somma di € 211.442,49 , Voglia Codesto Ill.mo Tribunale assegnare al Dott. la somma € 352.211,51 oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria medio tempore maturati decurtata degli importi già versati dal per € 218.572,07. Con vittoria di spese e competenza della fase cautelare e della CP_1 presente fase di merito.” (cfr., in termini, pag. 31 del ricorso). Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando la fondatezza della domanda attorea che diffusamente argomentava e chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, stante la natura documentale della causa, all'odierna udienza le parti concludevano come da verbale e la causa veniva decisa mediante immediata lettura della presente sentenza sia nella parte dispositiva sia nella parte motiva. pagina 1 di 2 Il ricorso è infondato e come tale va integralmente rigettato. Per quanto riguarda la domanda svolta in via principale appare condivisibile la statuizione del giudice dell'esecuzione inerente l'avvenuto pagamento della somma interamente dovuta e ove la parte avesse voluto instaurare un giudizio in ordine alla legittimità e alle quantificazione delle trattenute fiscali avrebbe dovuto instaurare un giudizio dinanzi la Commissione tributaria, atteso che la domanda inerente un pagamento ulteriore fa riferimento a somme che parte datoriale ha versato quale ritenuta fiscale, peraltro in linea con il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne la domanda svolta in via subordinata, si osserva che a fronte della deduzione di parte resistente in ordine alla cancellazione della partita iva, statuizione espressamente contenuta anche nella sentenza di Corte d'appello portata in esecuzione e per cui è causa, si è limitata a contestare genericamente detta circostanza senza fonire alcuna prova, che avrebbe dovuto essere particolarmente forte attesa la chiara e precisa statuizione di accertamento, contenuta nella sentenza di appello sul punto. Per tutto quanto sopra precede il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di lite si compensano, stanti le gravi ragioni connesse alla peculiarità della complessiva vicenda sottesa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra domanda, difesa ed eccezione rigettando, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 5 giugno 2025 Il G.L.
P. RI
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