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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 790/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FRUNZIO MARIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5080/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008805887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008805887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008805887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008805887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008805887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120009026308000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130007211975000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140027455028000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150010606744000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160019879635000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 564/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.10020259008805887000, notificata in data 14.07.2025, per l'importo di € 843,71, afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno di imposta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Al riguardo nel convenire in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania eccepiva:
· la prescrizione, non essendo stati notificati atti interruttivi,
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
La Agenzia delle Entrate Riscossione, eccepiva:
· la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento,
· che i termini di prescrizione sono stati interrotti da atti interruttivi regolarmente notificati,
Concludeva per il rigetto del ricorso, spese di lite.
La Regione Campania, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, la ritualità degli avvisi di accertamento.
Concludeva per il rigetto del ricorso, spese di lite.
Nell'udienza del 13 febbraio 2026, il Giudice, in Camera di Consiglio, esaminati gli atti decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo alla materia del contendere va precisato che il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento. Così come sancito dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, dispone che
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica degli atti presupposti, e la prescrizione della pretesa fiscale
Le parti resistenti hanno depositato prova degli atti presupposti, le cartelle di pagamento e le successive intimazioni, tutti regolarmente notificati, che hanno interrotto i termini di prescrizione.
Per tutte le considerazioni che precedono, ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta in giudizio, il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FRUNZIO MARIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5080/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008805887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008805887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008805887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008805887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008805887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120009026308000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130007211975000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140027455028000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150010606744000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160019879635000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 564/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.10020259008805887000, notificata in data 14.07.2025, per l'importo di € 843,71, afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno di imposta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Al riguardo nel convenire in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania eccepiva:
· la prescrizione, non essendo stati notificati atti interruttivi,
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
La Agenzia delle Entrate Riscossione, eccepiva:
· la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento,
· che i termini di prescrizione sono stati interrotti da atti interruttivi regolarmente notificati,
Concludeva per il rigetto del ricorso, spese di lite.
La Regione Campania, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, la ritualità degli avvisi di accertamento.
Concludeva per il rigetto del ricorso, spese di lite.
Nell'udienza del 13 febbraio 2026, il Giudice, in Camera di Consiglio, esaminati gli atti decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo alla materia del contendere va precisato che il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento. Così come sancito dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, dispone che
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica degli atti presupposti, e la prescrizione della pretesa fiscale
Le parti resistenti hanno depositato prova degli atti presupposti, le cartelle di pagamento e le successive intimazioni, tutti regolarmente notificati, che hanno interrotto i termini di prescrizione.
Per tutte le considerazioni che precedono, ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta in giudizio, il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, compensa le spese.