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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/09/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3118/2024 promossa da:
(C.F.: ) in proprio e in qualità di Controparte_1 C.F._1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore della società CP_2 (C.F.: ) con sede legale a Rimini (RN) in via Anacleto Ricci n. 18; P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Sartori del Foro di Rimini ( ed elettivamente domiciliato nel suo Email_1 studio sito a Rimini (RN) Piazza Tre Martiri n. 43
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_3
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2 rappresentato e difeso dai funzionari incaricati Valentina Proto , Rossella Polino
, Maria Lisa Orsini e Antonio Boscarino ed elettivamente domiciliato presso la sede dello stesso in Rimini (RN), Piazzale Cesare Battisti n. 20
- OPPOSTO -
Le parti concludono come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da in proprio e nella sua qualità di Controparte_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore della società CP_2 avverso le Ordinanze Ingiunzione n. 9761-01 e 9761-02 emesse dall'ITL di Rimini-Forlì Cesena in data 09/10/2024 del valore di € 20.225,72 è risultata fondata e meritevole di accoglimento .
1 I fatti presi a riferimento delle ordinanze - ingiunzione n. 9761-01 e 9761-02 del 09/10/2024 sono quelli accertati dagli ispettori dell'ITL e dell'INPS di Rimini a seguito dell'accesso ispettivo effettuato in data 13/02/2019 e contestati con verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 27575 del 31/10/2019 poi riferiti, ai sensi degli artt. 17 e 35 della L.689/81, con rapporto n. 99/2021 (prot. n. 11210 del 21/06/2021.
Viene contestata a in proprio e nella sua qualità di Controparte_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore della società la CP_2 violazione delle seguenti disposizioni normative in materia di lavoro: art. 3, commi 3 e 3 ter, legge 23/04/2002, n.73, come sost. dall'art. 22, comma 1, D.Lgs n. 151/2015 (sino a 30 giornate senza diffida a mantenere in servizio) per aver impiegato la lavoratrice dal 27/04/2018 al 03/05/2018 per n. 6 Parte_1 giorni, senza aver provveduto ad effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego; art. 39 commi 1 e 2 del D.Lgs. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 come da ultimo modificato dall'art. 22, comma 5, D.Lgs n. 151/2015 (più di 10 lavoratori o periodo superiore a 12 mesi) per aver infedelmente registrato sul LUL i dati relativi ai lavoratori (mesi da gennaio 2019 a maggio 2019), Parte_2
(mesi da maggio 2018 a febbraio 2019), (mesi Parte_1 Parte_3 da marzo 2018 a maggio 2019), (mesi da marzo 2018 a febbraio Parte_4 2019), (mesi da aprile 2018 a dicembre 2018), Parte_5 Parte_6 (mesi da febbraio 2018 a dicembre 2018), (mesi da marzo 2018 a Parte_7 febbraio 2019), (mesi da novembre 2018 a febbraio 2019), Parte_8
(mesi da novembre 2018 a febbraio 2019);art. 1, commi Parte_9 910 e 911, L. n. 205/2017 (modalità di corresponsione della retribuzione e di ogni anticipo di essa) per aver corrisposto la retribuzione in parte per mezzo di denaro contante ai lavoratori con riferimento ai mesi da Parte_2 gennaio a maggio 2019, con riferimento ai mesi da gennaio a Parte_3 maggio 2019, con riferimento ai mesi da marzo 2018 a febbraio Parte_4 2019, con riferimento ai mesi da gennaio a maggio 2019, Parte_6 con riferimento ai mesi da marzo 2018 a febbraio 2019, Parte_7 [...]
con riferimento ai mesi da novembre 2018 a febbraio 2019 e Parte_8
con riferimento ai mesi da novembre 2018 a febbraio Parte_9 2019.
Risulta peraltro avverata l'eccepita estinzione della obbligazione per non essere stati gli estremi della violazione notificati dalla P.A. nel termine − nel caso di specie di 90 giorni − prescritto dall'art. 14 L. 689\81 il quale recita testualmente :
“
1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2.Se non è avvenuta la
2 contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3.Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione...6.L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. ”
Nel caso di specie è infatti pacifico che le sanzioni amministrative irrogate con le Ordinanze Ingiunzione opposte siano tutte relative a violazioni accertate dagli ispettori dell'ITL in sede di accesso ispettivo effettuato il 13\02\2019 (quando venivano ascoltati i dipendenti , e Parte_2 Parte_10 Parte_9
nonché nei successivi giorni 19/03/2019 (quando venivano sentiti a
[...] S.I.T. i lavoratori , e Parte_6 Parte_9 Parte_7
) , 27/03/2019 (quando veniva ascoltato a S.I.T. il lavoratore Parte_5
, 03\04\2019 (quando veniva acquisita la documentazione Parte_4 richiesta col verbale di primo accesso) , 28/05/2019 (quando venivano interrogati dagli ispettori i lavoratori , , , e Parte_1 Parte_8 Parte_3
) , 29/05/2019 (quando le lavoratrici e Parte_2 Parte_2 [...]
trasmettevano via e-mail all'ITL la documentazione inerente gli orari di Pt_1 lavoro settimanali effettuati) e 26/07/2019 ( quando venivano acquisiti i LUL dei periodi settembre 2017-ottobre 2018 e marzo 2019-maggio 2019 in relazione ai lavoratori , , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
, ed mentre la notifica dell'atto Parte_5 Parte_6 Persona_1 di contestazione della ITL sia stata effettuata solo in data 04/11/2019 e quindi oltre il termine di 90 previsto dalla legge .
A tale riguardo del tutto inconsistenti si appalesano le giustificazioni addotte CP_ dall' convenuto che ha dedotto come all'epoca vi fosse la necessità di esperire accertamenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già effettuati all'atto dell'accesso ispettivo .
Essendosi tali accertamenti in realtà risolti nella elaborazione dei conteggi delle retribuzioni imponibili omesse e dei prospetti di regolarizzazione contributiva (operazioni contabili queste irrilevanti ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui è causa) peraltro effettuati dal funzionario Controparte_5
− coinvolto nell'accertamento a seguito del riscontro di difformità dal
[...] punto di vista contributivo – e non anche dagli ispettori dell'
[...]
. Controparte_3
3 Consegue dunque la dichiarazione di annullamento della Ordinanza Ingiunzione opposta in conformità alla richiesta svolta in via principale dalla parte opponente.
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica
Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81
Pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Controparte_1 in proprio e nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore della società con ricorso depositato in data 29\11\2024, disattesa CP_2 ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' di Rimini: Controparte_3
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le Ordinanze Ingiunzione n. 9761-01 e 9761-02 emesse dall'ITL di Rimini-Forlì Cesena in data 09/10/2024 .
2) Condanna l' di Rimini alla rifusione in Controparte_3 favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.041,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre ad € 264,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 08\10\2024.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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