CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 586/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6688/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036140775000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 384/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01.08.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'ATOME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata il 03.06.2025, di pagamento per tassa rifiuti anno 2012, eccependo l'illegittimità/nullità dell'atto impugnato per prescrizione tra la data di notifica dell'intimazione sottesa in data 25.09.2025, in quanto non avente effiacia di atto interruttivo, e quella di notifica della cartella impugnata, nonchè l'omessa notfica degli atti presupposti
(fatture) all'intimazione. Concludeva per la nullità della cartella, con il favore delle spese del giudizio, con distrazione.
L'ATO, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso perchè tardivo, essendo stati notificati le fatture e l'avviso di intimazione;
contestava il motivo afferente alla omessa notifica degli atti presupposti;
concludeva per l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso, con il favore delle spese con distrazione.
IL ricorrente depositava memoria, insistendo nell'eccezione di prescrizione, anche a tenere conto della notifica dell'intimazione in data 25.09.2019. Insisteva nel ricorso con il pgamento delle spese con distrazione.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando la fondatezza delle eccezioni formulate da controparte. Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'Ato ha documentato la notifica personalmente alla ricorrente della fattura in data 13.01.2018 (all. 2) e dell'intimazione di pagamento TIA anni dal 2008 al 2012 in data 25.09.2019 (all. 3)
Lo stesso ricorrente ammette, peraltro, la notifica di tale intimazione, atto presupposto alla cartella impugnata (v. ricorso).
Orbene, tra la data di notifica dell'avviso di intimazione predetto e quella di notifica della cartella (03.06.2025) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione, trovando applicazione, nella fattispecie la sopensione di giorni 542, di cui alla normativa emrgenzaile sanitaria da D1 , Nello specifico l'art. 68 del d.l. n. 18/2020 e succ. modif. nella sua versione via via modificata e prorogata fino al c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/21) ha stabilito la sospensione dei termini dell'attività di riscossione e versamento, anche se riferita ad atti emessi dagli enti territoriali (comma 4 bis), dal 08/03/2020 al
31/08/2021 (termine originario di 85 gg. via via prorogato fino a 542 gg. complessivi).
Quanto poi all'eventuale maturazione del termine di prescrizione in data precedente alla notifica dell'avviso di intimazione (25.09.2019) ed alla notifica della fattura in data 13.1.2018, vale richiamare il più recente indirizzo giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Ordinanza della S.C. n. 23346/2024), secondo il quale la mancata impugnazione di un atto, medio tempore notificato e non impugnato (circostanza questa neppure allegata, nel caso di specie), preclude al destinatario la possibilità di eccepire vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto intermedio.
Stante, infatti, l'autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzano all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, con l'effetto che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernente nonché la nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto da contestare.
In merito poi alla natura dell'impugnazione (obbligatoria o facoltativa) dell'avviso di intimazione, emesso
“medio tempore”, regolarmente notificato e non impugnato, ed alla validità dell'eccezione di prescrizione, maturata tra la data del tributo a quella della notifica dell'intimazione, fatta valere con l'impugnazione della successiva cartella, questo Giudice, nel discostarsi dalla contraria giurisprudenza di merito, rileva, in conformità, peraltro, con quanto statuito dalla S.C. (cfr., di recente, Cass. Sentenza n. 6436/2025), che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto tributario non può risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca dell'atto in questione (nella specie intimazione), analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233.), nel senso che al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto, ovvero di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
D'altronde, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, seppure con riferimento a fattispecie impositiva diversa, ovvero in materia di tasse automobilistiche, l'avviso di intimazione assimilabile al
“sollecito di pagamento”, che (vds. Cass. Sez. U. 16/10/2024, ordinanza n. 26817) è certamente atto che precede l'esecuzione e può “essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973......, avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione)”.
Sulla base delle superiori argomentazioni e considerazioni, deve concludersi, pertanto, che, in mancanza di impugnazione dell'avviso di intimazione sopra richiamato, notificato in data 25.09.2019, il relativo credito si é consolidato ed è precluso alla contribuente-ricorrente fare valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024, Cass. 22/04/2024, n. 10736; le Sez. Un. Cass. 16/10/2024, n.
26817 ,che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione, ribadendo quanto sopra con riferimento al “sollecito di pagamento”).
In conclusione, il ricorso va rigettato e confermato l'atto impugnato.
Sul ricorrente, in quanto soccombente, grava il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore della società ATO ME1, con distrazione in favore del difensore anticipatario, e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma la cartella impugnata. Condanna la ricorrente al pagamtno delle spse del giudiizo, che si liquidano, in favore di ciascuna parte resistente, in euro 180,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'ATO. Messina 23.01.2026 Il Giudice monocratico dott. ssa M. Rita Gregorio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6688/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036140775000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 384/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01.08.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'ATOME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata il 03.06.2025, di pagamento per tassa rifiuti anno 2012, eccependo l'illegittimità/nullità dell'atto impugnato per prescrizione tra la data di notifica dell'intimazione sottesa in data 25.09.2025, in quanto non avente effiacia di atto interruttivo, e quella di notifica della cartella impugnata, nonchè l'omessa notfica degli atti presupposti
(fatture) all'intimazione. Concludeva per la nullità della cartella, con il favore delle spese del giudizio, con distrazione.
L'ATO, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso perchè tardivo, essendo stati notificati le fatture e l'avviso di intimazione;
contestava il motivo afferente alla omessa notifica degli atti presupposti;
concludeva per l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso, con il favore delle spese con distrazione.
IL ricorrente depositava memoria, insistendo nell'eccezione di prescrizione, anche a tenere conto della notifica dell'intimazione in data 25.09.2019. Insisteva nel ricorso con il pgamento delle spese con distrazione.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando la fondatezza delle eccezioni formulate da controparte. Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'Ato ha documentato la notifica personalmente alla ricorrente della fattura in data 13.01.2018 (all. 2) e dell'intimazione di pagamento TIA anni dal 2008 al 2012 in data 25.09.2019 (all. 3)
Lo stesso ricorrente ammette, peraltro, la notifica di tale intimazione, atto presupposto alla cartella impugnata (v. ricorso).
Orbene, tra la data di notifica dell'avviso di intimazione predetto e quella di notifica della cartella (03.06.2025) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione, trovando applicazione, nella fattispecie la sopensione di giorni 542, di cui alla normativa emrgenzaile sanitaria da D1 , Nello specifico l'art. 68 del d.l. n. 18/2020 e succ. modif. nella sua versione via via modificata e prorogata fino al c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/21) ha stabilito la sospensione dei termini dell'attività di riscossione e versamento, anche se riferita ad atti emessi dagli enti territoriali (comma 4 bis), dal 08/03/2020 al
31/08/2021 (termine originario di 85 gg. via via prorogato fino a 542 gg. complessivi).
Quanto poi all'eventuale maturazione del termine di prescrizione in data precedente alla notifica dell'avviso di intimazione (25.09.2019) ed alla notifica della fattura in data 13.1.2018, vale richiamare il più recente indirizzo giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Ordinanza della S.C. n. 23346/2024), secondo il quale la mancata impugnazione di un atto, medio tempore notificato e non impugnato (circostanza questa neppure allegata, nel caso di specie), preclude al destinatario la possibilità di eccepire vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto intermedio.
Stante, infatti, l'autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzano all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, con l'effetto che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernente nonché la nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto da contestare.
In merito poi alla natura dell'impugnazione (obbligatoria o facoltativa) dell'avviso di intimazione, emesso
“medio tempore”, regolarmente notificato e non impugnato, ed alla validità dell'eccezione di prescrizione, maturata tra la data del tributo a quella della notifica dell'intimazione, fatta valere con l'impugnazione della successiva cartella, questo Giudice, nel discostarsi dalla contraria giurisprudenza di merito, rileva, in conformità, peraltro, con quanto statuito dalla S.C. (cfr., di recente, Cass. Sentenza n. 6436/2025), che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto tributario non può risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca dell'atto in questione (nella specie intimazione), analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233.), nel senso che al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto, ovvero di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
D'altronde, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, seppure con riferimento a fattispecie impositiva diversa, ovvero in materia di tasse automobilistiche, l'avviso di intimazione assimilabile al
“sollecito di pagamento”, che (vds. Cass. Sez. U. 16/10/2024, ordinanza n. 26817) è certamente atto che precede l'esecuzione e può “essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973......, avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione)”.
Sulla base delle superiori argomentazioni e considerazioni, deve concludersi, pertanto, che, in mancanza di impugnazione dell'avviso di intimazione sopra richiamato, notificato in data 25.09.2019, il relativo credito si é consolidato ed è precluso alla contribuente-ricorrente fare valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024, Cass. 22/04/2024, n. 10736; le Sez. Un. Cass. 16/10/2024, n.
26817 ,che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione, ribadendo quanto sopra con riferimento al “sollecito di pagamento”).
In conclusione, il ricorso va rigettato e confermato l'atto impugnato.
Sul ricorrente, in quanto soccombente, grava il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore della società ATO ME1, con distrazione in favore del difensore anticipatario, e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma la cartella impugnata. Condanna la ricorrente al pagamtno delle spse del giudiizo, che si liquidano, in favore di ciascuna parte resistente, in euro 180,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'ATO. Messina 23.01.2026 Il Giudice monocratico dott. ssa M. Rita Gregorio