Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 586
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità/nullità per prescrizione

    La Corte ha ritenuto che tra la notifica dell'avviso di intimazione e quella della cartella non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione, applicandosi la sospensione dei termini di riscossione prevista dalla normativa emergenziale sanitaria (D.L. n. 18/2020 e succ. mod.). Inoltre, la mancata impugnazione dell'avviso di intimazione, atto presupposto regolarmente notificato, preclude la possibilità di eccepire vizi anteriori alla sua notifica, consolidando il credito.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti (fatture)

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della fattura in data 13.01.2018 e dell'intimazione di pagamento in data 25.09.2019. La mancata impugnazione dell'intimazione impedisce di sollevare eccezioni relative ad atti anteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 586
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 586
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo