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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4686/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4686/2025 promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PARENTI ELISA C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
I ricorrenti esponevano che con sentenza n. 434/2018 pubblicata il 09/03/2018 dalla
Cancelleria civile del Tribunale di Modena all'esito del procedimento RG n. 762/2018, è stata pagina 1 di 7 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni era prevista la collocazione del figlio minore presso la madre ed il conseguente diritto di visita del Per_1 Parte_2
figlio da parte del padre, nonché il contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico di nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente. Parte_1
Con ricorso del 09/12/2025 le parti hanno dato atto che sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle predette condizioni di divorzio, in quanto il figlio minore ha espresso la volontà di trasferire la residenza ed essere collocato presso il padre in quanto l'Istituto di istruzione scolastica superiore da lui frequentato si trova vicino alla casa del papà. I
ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1- I Sigg.ri e continueranno a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, Pt_1 Pt_2
liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicarne eventuali variazioni all'altra parte, onde rendere possibili e garantire i rapporti con il figlio minore.
2- La casa coniugale, sita in Modena, Via Fleming 6 int. 2, già assegnata alla Sig.ra Pt_2
, è stata rinunciata dalla stessa con cambio di alloggio dall'int. 6 all'int. 13 della
[...]
medesima palazzina in forza di atto di assegnazione in uso conto godimento permanente casa peep (medesima tipologia di contratto di assegnazione della precedente casa coniugale).
3- Le parti, reciprocamente, si concedono autorizzazione e consenso al rilascio ed al rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio e del passaporto per il figlio minore e Per_1
si dichiarano sin d'ora disponibili a presentarsi presso gli uffici competenti, qualora necessario, per il disbrigo delle relative formalità.
pagina 2 di 7 4- Le parti concordano che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori Per_1
secondo il regime di affido condiviso in vigore.
5- Nell'ambito di regime di affido condiviso del figlio minore la potestà genitoriale Per_1
sullo stesso sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso e relative alla istruzione, educazione, formazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e della volontà del figlio minore.
6- I genitori concordano che nell'ambito del regime di affido condiviso, il padre Parte_1
divenga genitore collocatario del figlio minore che vivrà con il padre nella casa sita in
Fiorano Modenese (MO), Via Statale Ovest n. 245. La residenza anagrafica del figlio minore pertanto, verrà assunta presso l'abitazione del padre. Per_1
7- Nell'ambito del regime di affido condiviso, la madre potrà vedere e tenere Parte_2
presso di sé il figlio in ogni occasione in cui vorrà, previo congruo preavviso ed accordo telefonico con il padre, , e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive, Parte_1
sociali, culturali e di salute del figlio, nonché con quelle lavorative e sociali dei genitori stessi e comunque nel rispetto assoluto della volontà del figlio Per_1
8- Nell'ambito del regime di affido condiviso, i genitori concordano che il figlio trascorrerà le festività natalizie, pasquali e le ferie estive ora con l'uno ora con l'altro genitore nel rispetto di una pari suddivisione dei periodi tra gli stessi;
in particolare, per meglio regolamentare il diritto di visita e dare continuità al rapporto con la madre, nel rispetto di una pari suddivisione i genitori concordano che il figlio trascorra con la madre:
- le festività natalizie, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati tra loro e ad anni alterni con il padre e con la madre;
pagina 3 di 7 - durante le vacanze estive la madre potrà trascorrere con il figlio almeno due settimane anche non consecutive, in un periodo da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno,
compatibilmente con le esigenze e nel rispetto della volontà del figlio. In ogni caso è fatta salva la volontà di entrambi i genitori di concordare e/o modificare di volta in volta il calendario visite, purché ciò avvenga con congruo preavviso telefonico tra i genitori e comunque nel rispetto degli impegni e della volontà di Per_1
9- I genitori, a titolo di perequazione dovuta agli attuali differenti redditi degli stessi, optano per il regime di mantenimento diretto di per cui ognuno sosterrà le spese relative al Per_1
figlio quando lo avrà con lui;
ciò con l'eccezione delle spese straordinarie di cui si dirà meglio al punto successivo.
10. I genitori divideranno a metà tutte le spese straordinarie relative e/o collegate a Per_1
recependo, altresì, il protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Modena, che si riporta di seguito:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo pagina 4 di 7 scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia (baby sitter); d) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 10
del mese successivo all'esibizione.
11- In accordo con il padre, , a titolo di perequazione dovuta agli attuali Parte_1
differenti redditi dei genitori, l'assegno unico e l'indennità di frequenza a beneficio del figlio
, continueranno ad essere percepiti dalla madre . Persona_2 Parte_2
12- I genitori dichiarano che le suestese condizioni relative al titolo dell'affidamento ed alle modalità di frequentazione e di visita appaiono idonee a tutelare il preminente interesse del figlio minore.
pagina 5 di 7 13- Per ogni eventuale ulteriore sopravvenienza non espressamente prevista in questa sede, i genitori si obbligano reciprocamente a prestarsi l'uno con l'altro la più leale ed ampia collaborazione e comunque sempre nell'esclusivo interesse prevalente del figlio minore
Per_1
14- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
dichiarano, altresì di aver già provveduto a regolare e definire tutti i loro rapporti patrimoniali pendenti e pertanto di nulla avere ulteriormente a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione,
dichiarandosi nel contempo integralmente e reciprocamente soddisfatti nei propri rispettivi diritti ed obblighi.
15- I genitori si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
16- I costi, le spese e gli onorari legali della presente procedura sono da porsi ad esclusivo carico del Sig. ”. Parte_1
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
pagina 6 di 7 - in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 434/2018 del Tribunale di
Modena:
- recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in parte motiva
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite come da accordo raggiunto fra le parti
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data
17/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4686/2025 promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PARENTI ELISA C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
I ricorrenti esponevano che con sentenza n. 434/2018 pubblicata il 09/03/2018 dalla
Cancelleria civile del Tribunale di Modena all'esito del procedimento RG n. 762/2018, è stata pagina 1 di 7 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni era prevista la collocazione del figlio minore presso la madre ed il conseguente diritto di visita del Per_1 Parte_2
figlio da parte del padre, nonché il contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico di nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente. Parte_1
Con ricorso del 09/12/2025 le parti hanno dato atto che sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle predette condizioni di divorzio, in quanto il figlio minore ha espresso la volontà di trasferire la residenza ed essere collocato presso il padre in quanto l'Istituto di istruzione scolastica superiore da lui frequentato si trova vicino alla casa del papà. I
ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1- I Sigg.ri e continueranno a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, Pt_1 Pt_2
liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicarne eventuali variazioni all'altra parte, onde rendere possibili e garantire i rapporti con il figlio minore.
2- La casa coniugale, sita in Modena, Via Fleming 6 int. 2, già assegnata alla Sig.ra Pt_2
, è stata rinunciata dalla stessa con cambio di alloggio dall'int. 6 all'int. 13 della
[...]
medesima palazzina in forza di atto di assegnazione in uso conto godimento permanente casa peep (medesima tipologia di contratto di assegnazione della precedente casa coniugale).
3- Le parti, reciprocamente, si concedono autorizzazione e consenso al rilascio ed al rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio e del passaporto per il figlio minore e Per_1
si dichiarano sin d'ora disponibili a presentarsi presso gli uffici competenti, qualora necessario, per il disbrigo delle relative formalità.
pagina 2 di 7 4- Le parti concordano che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori Per_1
secondo il regime di affido condiviso in vigore.
5- Nell'ambito di regime di affido condiviso del figlio minore la potestà genitoriale Per_1
sullo stesso sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso e relative alla istruzione, educazione, formazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e della volontà del figlio minore.
6- I genitori concordano che nell'ambito del regime di affido condiviso, il padre Parte_1
divenga genitore collocatario del figlio minore che vivrà con il padre nella casa sita in
Fiorano Modenese (MO), Via Statale Ovest n. 245. La residenza anagrafica del figlio minore pertanto, verrà assunta presso l'abitazione del padre. Per_1
7- Nell'ambito del regime di affido condiviso, la madre potrà vedere e tenere Parte_2
presso di sé il figlio in ogni occasione in cui vorrà, previo congruo preavviso ed accordo telefonico con il padre, , e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive, Parte_1
sociali, culturali e di salute del figlio, nonché con quelle lavorative e sociali dei genitori stessi e comunque nel rispetto assoluto della volontà del figlio Per_1
8- Nell'ambito del regime di affido condiviso, i genitori concordano che il figlio trascorrerà le festività natalizie, pasquali e le ferie estive ora con l'uno ora con l'altro genitore nel rispetto di una pari suddivisione dei periodi tra gli stessi;
in particolare, per meglio regolamentare il diritto di visita e dare continuità al rapporto con la madre, nel rispetto di una pari suddivisione i genitori concordano che il figlio trascorra con la madre:
- le festività natalizie, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati tra loro e ad anni alterni con il padre e con la madre;
pagina 3 di 7 - durante le vacanze estive la madre potrà trascorrere con il figlio almeno due settimane anche non consecutive, in un periodo da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno,
compatibilmente con le esigenze e nel rispetto della volontà del figlio. In ogni caso è fatta salva la volontà di entrambi i genitori di concordare e/o modificare di volta in volta il calendario visite, purché ciò avvenga con congruo preavviso telefonico tra i genitori e comunque nel rispetto degli impegni e della volontà di Per_1
9- I genitori, a titolo di perequazione dovuta agli attuali differenti redditi degli stessi, optano per il regime di mantenimento diretto di per cui ognuno sosterrà le spese relative al Per_1
figlio quando lo avrà con lui;
ciò con l'eccezione delle spese straordinarie di cui si dirà meglio al punto successivo.
10. I genitori divideranno a metà tutte le spese straordinarie relative e/o collegate a Per_1
recependo, altresì, il protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Modena, che si riporta di seguito:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo pagina 4 di 7 scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia (baby sitter); d) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 10
del mese successivo all'esibizione.
11- In accordo con il padre, , a titolo di perequazione dovuta agli attuali Parte_1
differenti redditi dei genitori, l'assegno unico e l'indennità di frequenza a beneficio del figlio
, continueranno ad essere percepiti dalla madre . Persona_2 Parte_2
12- I genitori dichiarano che le suestese condizioni relative al titolo dell'affidamento ed alle modalità di frequentazione e di visita appaiono idonee a tutelare il preminente interesse del figlio minore.
pagina 5 di 7 13- Per ogni eventuale ulteriore sopravvenienza non espressamente prevista in questa sede, i genitori si obbligano reciprocamente a prestarsi l'uno con l'altro la più leale ed ampia collaborazione e comunque sempre nell'esclusivo interesse prevalente del figlio minore
Per_1
14- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
dichiarano, altresì di aver già provveduto a regolare e definire tutti i loro rapporti patrimoniali pendenti e pertanto di nulla avere ulteriormente a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione,
dichiarandosi nel contempo integralmente e reciprocamente soddisfatti nei propri rispettivi diritti ed obblighi.
15- I genitori si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
16- I costi, le spese e gli onorari legali della presente procedura sono da porsi ad esclusivo carico del Sig. ”. Parte_1
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
pagina 6 di 7 - in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 434/2018 del Tribunale di
Modena:
- recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in parte motiva
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite come da accordo raggiunto fra le parti
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data
17/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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