TAR Bari, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 394
TAR
Ordinanza collegiale 23 febbraio 2026
>
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione norme sull'accesso documentale e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che le richieste di accesso, per il numero elevato di impianti e documenti richiesti, comportassero un onere sproporzionato per l'amministrazione, configurando un controllo generalizzato o una condotta commerciale invasiva, e che la mancanza di estremi identificativi dei documenti rendesse difficoltosa la ricerca.

  • Rigettato
    Sussistenza dei presupposti per l'accesso e non esclusione delle ricevute CUP

    Il Tribunale ha ritenuto che le richieste di accesso, per il numero elevato di impianti e documenti richiesti, comportassero un onere sproporzionato per l'amministrazione, configurando un controllo generalizzato o una condotta commerciale invasiva, e che la mancanza di estremi identificativi dei documenti rendesse difficoltosa la ricerca.

  • Rigettato
    Vizio di legittimazione del funzionario che ha emesso il diniego

    Il Tribunale ha ritenuto che il funzionario che ha emesso il diniego fosse competente in quanto nominato coordinatore del Servizio Impianti Pubblicitari.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 394
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 394
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo