Art. 27.
Al personale addetto ai servizi telefonici che contribuisce allo sviluppo, al miglioramento ed all'intensificazione del traffico puo' essere corrisposto un premio in misura non superiore a lire 5000 mensili da stabilirsi con le modalita' e con le limitazioni di cui al precedente art. 15.
Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e' altresi' corrisposto un premio, per ogni giornata di effettiva prestazione, commisurato al volume complessivo del traffico telefonico mensile dell'ufficio, secondo la seguente tabella:
da 90 a 150 unita' di conversazioni giornaliere, premio di lire 70 giornaliere;
da 151 a 179 unita' di conversazioni giornaliere, premio di lire 180 giornaliere;
da 180 a 209 unita' di conversazioni giornaliere, premio di lire 320 giornaliere;
da 210 unita' di conversazioni in poi giornaliere, premio di lire 450 giornaliere.
Il premio di cui al precedente comma viene maggiorato del 10 per cento nei riguardi dei capi uffici numeri urbani e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonche' delle direttrici ed assistenti degli stessi servizi.
Al personale addetto ai servizi telefonici che contribuisce allo sviluppo, al miglioramento ed all'intensificazione del traffico puo' essere corrisposto un premio in misura non superiore a lire 5000 mensili da stabilirsi con le modalita' e con le limitazioni di cui al precedente art. 15.
Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e' altresi' corrisposto un premio, per ogni giornata di effettiva prestazione, commisurato al volume complessivo del traffico telefonico mensile dell'ufficio, secondo la seguente tabella:
da 90 a 150 unita' di conversazioni giornaliere, premio di lire 70 giornaliere;
da 151 a 179 unita' di conversazioni giornaliere, premio di lire 180 giornaliere;
da 180 a 209 unita' di conversazioni giornaliere, premio di lire 320 giornaliere;
da 210 unita' di conversazioni in poi giornaliere, premio di lire 450 giornaliere.
Il premio di cui al precedente comma viene maggiorato del 10 per cento nei riguardi dei capi uffici numeri urbani e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonche' delle direttrici ed assistenti degli stessi servizi.