TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di NZ
Il Tribunale Ordinario di NZ , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1759/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 24.4.2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1 residente in [...], , rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA MORETTI del Foro di Gorizia (CF ), con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in via L. Galvani n. 18, 34074 MONFALCONE (GO)
attore opponente
CONTRO
, Controparte_1
(C.F./P.Iva ) P.IVA_1 con sede in 35010 Gazzo Padovano (PD), Via Vittorio Emanuele n. 8, in persone del legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. Controparte_2
), assistita dai procuratori Avv. MADDALENA C.F._3
ALDEGHERI (C.F: ) e Avv. GIANFRANCO VIGNOLA C.F._4
(C.F: ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._5
Maddalena Aldegheri in 37138 Verona, Via Albere n. 80
convenuta oppposta
In punto : opposizione all'esecuzione e al precetto ex artt. 615, I co. e 617 I co. cpc
Conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTORE
in via cautelare:
• emettere ordinanza di sospensione inaudita altera parte del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oggi opposto con ogni provvedimento consequenziale e connesso per tutti i motivi esposti in narrativa, ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti, pronunciare ordinanza provvisoria di sospensione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa.
In via principale, nel merito:
• • accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del contratto di somministrazione per il quale è stata prestata la garanzia fideiussoria per tutte le ragioni esposte in narrativa da intendersi interamente richiamate
• • accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'estinzione e/o la decadenza della/e garanzia/a fideiussoria/e di cui in atti per tutte le ragioni esposte in narrativa da intendersi interamente richiamate
• per l'effetto accogliere la presente opposizione e revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, altresì, che il sig. nulla Parte_1 deve a Controparte_3
In ogni caso
• spese di lite rifuse
In via Istruttoria
• con ogni più ampia ed ulteriore riserva istruttoria, anche a controprova, ai sensi di legge
CONCLUSIONI per AR
1. In via preliminare:
- confermare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione svolta dal Sig.
, siccome fondata su motivi inammissibili in sede di opposizione Parte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi, e comunque manifestamente infondati;
2. Nel merito:
- respingere l'opposizione svolta dal Sig. , siccome Parte_1 inammissibile e comunque manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il Sig. al risarcimento del danno a favore di Controparte_4 [...] per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà AR accertata in corso di causa o che comunque sarà liquidata di giustizia dal Giudice;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborsi forfetari, IVA di legge e 4% CPA.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'atttore , premesso di Parte_1 essere socio ed amministratore di società dedita al commercio P_ all'ingrosso di prodotti lattiero caseari e all'attività di raccolta e standardizzazione del latte , esponeva che con decreto ingiuntivo del Tribunale di NZ n 387/2024 del 15.03.2024 sub RG 767/2024 provvisoriamente esecutivo notificato in data 09.04.2024 unitamente al precetto, l'azienda gli aveva ingiunto, CP_1 CP_1 nella sua qualità di fideiussore, in solido con la di pagare P_ immediatamente alla notifica del decreto la somma di € 513.196,22 in linea capitale, gli interessi come da domanda e le spese di procedura , per il mancato pagamento di somme dovute in relazione al saldo delle fatture n. 69 del 31.08.2023, n. 81 del 30.09.2023 e n. 93 del 31.10.2023, per forniture di latte crudo effettuate nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2023 da ad , oltre interessi di CP_1 P_ mora maggiorati di quattro punti percentuali ex art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 198/21, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine. L'attore proponeva opposizione al precetto e all'esecuzione, eccependo: a) improcedibilità per nullità del contratto garantito per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art 3 L Dlgs 198/2021 ; b) nullità del precetto per indeterminatezza dei pretesi interessi;
c) non spettanza dell'IVA sulle spese legali atteso che essendo Ca' IS persona giuridica, potrebbe “scaricare” l'Iva ulteriormente, traendo quindi un illegittimo vantaggio dal versamento a titolo di Iva richiesto al sig. ; Pt_1
d) improcedibilità per decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art 1957 cc; e) liberazione del fideiussore per fatto del creditore ex art 1955 cc . in quanto la
[...]
non avrebbe coltivato il recupero del credito nei confronti del debitore CP_1 principale quando quest'ultimo non aveva ancora avviato la procedura ex art. 44 per l'accesso al Concordato Preventivo e al Giudizio per l'Omologazione degli Accordi di Ristrutturazione (c.d. CCII), “con concreta possibilità dell'esclusione dell'azione di surrogazione per il sig. se il pagamento effettuato dal fideiussore non Pt_1 risulti interamente satisfattivo, ostando a ciò l'art 160 co. 2 CCII (applicabile in forza del rinvio dell'art 96 CCII ed anche sin dalla fase prenotativa); questa circostanza è tutt'altro che ipotetica, tenuto conto delle limitate risorse del sig.
che di certo non permettono il soddisfacimento del credito preteso oggi da Pt_1
”; CP_1
f) mancanza di prova del credito azionato. Per tali motivi chiedeva sospendere , inaudita altera parte, il decreto ingiuntivo e nel merito: “ accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del contratto di somministrazione per il quale è stata prestata la garanzia fideiussoria per tutte le ragioni esposte in narrativa da intendersi interamente richiamate;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'estinzione e/o la decadenza della/e garanzia/a fideiussoria/e di cui in atti per tutte le ragioni esposte in narrativa da intendersi interamente richiamate;
3 per l'effetto accogliere la presente opposizione e revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, altresì, che il sig. nulla deve a Parte_1
Controparte_3
Parte convenuta opposta premetteva di avere Controparte_3 intrattenuto per anni rapporti commerciali con la società , di cui P_
è socio unico e amministratore , alla quale aveva venduto la Parte_1 propria produzione di latte crudo alla stalla fino a tutto il 19 ottobre 2023, data nella quale le parti avevano consensualmente risolto l'accordo di fornitura poiché P_ si era resa morosa nel pagamento delle forniture regolarmente eseguite da AR
a partire dal mese di giugno 2023. Lo stesso giorno in cui le parti convenivano la risoluzione consensuale del rapporto di fornitura, ossia il 19 ottobre 2023, Pt_1 aveva sottoscritto, in proprio, una fideiussione in favore della società agricola
[...]
, con la quale garantiva espressamente l'adempimento delle obbligazioni della Pt_2 società in essere a quella data per “… le consegne del latte crudo P_ eseguite dalla società agricola nei mesi di giugno, luglio, agosto, CP_1 settembre ed ottobre 2023 … compresi gli interessi dovuti per legge per il ritardato pagamento delle forniture di merce deteriorabile ed tutti gli accessori del debito principale. …”. In seguito riduceva la propria esposizione debitoria, pagando le consegne di P_ latte di giugno e luglio 2023 ed una parte di quelle di agosto 2023, ma in data 26 gennaio 2024 presentava istanza all'ammissione alle misure protettive ex art. 44, comma 2, CCII, precludendo in questo modo ai creditori la possibilità di agire in via esecutiva nei suoi confronti per il recupero del credito, ma non la possibilità di ottenere comunque un titolo esecutivo anche per il pagamento degli interessi di mora, ma solo fino alla data di presentazione dell'istanza stessa ai sensi dell'art. 55 L.F. e comunque di agire in via esecutiva nei confronti del fideiussore. Dopo aver inutilmente sollecito il pagamento Cà IS, con ricorso depositato il 26 febbraio 2024 adiva questo Tribunale ottenendo decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo nei confronti della stessa ed anche del fideiussore P_ [...]
, per la residua parte del credito (Euro 513.196,22), oltre interessi di Parte_1 mora ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 198/21 fino al 26 gennaio 2024 . Ottenuto il decreto ingiuntivo, essendo intenzione di Cà IS agire in via esecutiva nei confronti del fideiussore , verificato che lo stesso in data 26 Parte_1 ottobre 2023, ossia dopo pochi giorni il rilascio della garanzia fideiussoria (19.10.23), aveva donato alla moglie la sua quota parte (50%) di un appartamento e di un garage siti in JE , in data 9 aprile 2023 procedeva alla notifica del precetto, in una con il titolo - decreto ingiuntivo, al che il fideiussore : Pt_1
- in data 23 aprile 2024, notificava l' atto di citazione in opposizione all'esecuzione e al precetto ex artt. 615 e 617 c.p.a., con istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo;
- in data 29 aprile 2024 notificava un atto citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva
4 del titolo, fissando l'udienza di prima comparizione il 5 novembre 2024, da cui il giudizio R.G. n. 1812/2024.
-in data 28 maggio 2024, il fideiussore notificava a il decreto di Pt_1 AR sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso dal Giudice inaudita altera parte nel giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo R.G. n. 1812/2024 “… fino a nuova valutazione del Giudice, che verrà fatta dopo la costituzione in giudizio della parte convenuta. …” (v. doc. 31).
-il Tribunale di NZ con sentenza numero 126/2024, depositata in Cancelleria il 28/05/2024, nel procedimento n. 53/2024 ha dichiarato la Liquidazione giudiziale di P_
Tutto ciò premesso, la convenuta eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi svolti dal fideiussore
, e ne chiedeva il rigetto. Parte_1
All'esito dell'udienza del 18.6.2024 fissata appositamente per la decisione sull'istanza di sospensiva il g.i. rilevato che l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi è basata su motivi attinenti alla formazione del titolo, e quindi alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, e qui inammissibili, mentre gli unici motivi attinenti propriamente alla presente sede apparivano, allo stato, infondati, non ravvisando la sussistenza di gravi motivi rigettava l'istanza di sospensione, dando peraltro atto che essa risultava al momento inibita dalla sospensione disposta da altro giudice nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Tale sospensione, che era stata concessa inaudita altera parte, veniva revocata, all'esito della costituzione della convenuta opposta, dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Dopo il deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 17.6.2025. Le valutazioni espresse con l'ordinanza del 18.6.2024 devono essere ribadite anche nella attuale sede decisoria. Infatti la maggior parte dei motivi di opposizione riguardano il merito del titolo esecutivo e attengono dell'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo quindi inammissibili nella presente sede, mentre in quella sede sono risultati infondati, tanto che il giudice di quella opposizione la ha rigettata, condannando l'attore opponente per lite temeraria (doc. 43 di parte convenuta). Circa l'asserita nullità della fideiussione ex art. 1939 c.c.per nullità del rapporto principale per mancanza di prova scritta, va osservato che la parte convenuta ha prodotto il contratto (doc.2). Inoltre va rilevato che la parte dell'art 3 L Dlgs 198/2021 citata dall'opponente ( “I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento”) va collegata al comma 3 del medesimo art. 3, secondo la quale: “3. 3. L'obbligo della forma scritta può essere
5 assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.” e al proposito copiosa è la produzione documentale della convenuta (doc. 3-10, 15 -23). Va anche rilevato che, come osservato dalla convenuta, le nullità previste dal D.Lgs. n. 198/2021 sono delle c.d. “nullità di protezione”, opponibili solamente da parte del soggetto leso dalle pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 3, 4, 5 e 7 e quindi (anche ai sensi dell'art. 1945 c.c.) non possono essere eccepite dal fideiussore che ha garantito l'obbligazione del soggetto acquirente, perché il debitore principale non potrebbe eccepirla, non essendo leso dall'eventuale mancanza di forma scritta del contratto (peraltro non sussistente nel caso di specie), ma anzi traendone, all'opposto, un vantaggio, ottenendo in questo modo di procrastinare il pagamento del proprio debito che invece, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica, deve avvenire obbligatoriamente entro 30 giorni dalla consegna (“data fattura fine mese”).
Circa la nullità per indeterminatezza degli interessi, trattasi di motivo di opposizione inammissibile perché afferente all'opposizione al decreto ingiuntivo, ed è infondato perché gli interessi di mora, aumentati di 4 punti percentuali, sono dovuti e stabiliti per legge ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 198/21 per le tutte le forniture di prodotti agricoli e alimentari deperibili, e quindi, come rilevato dalla convenuta, si applicano anche sui centesimi di Euro di premialità (denominati in fattura “Prezzo qualità”) riconosciuti sul prezzo base in funzione dei quantitativi di latte consegnato, che quindi sono a tutti gli effetti parte integrante dello stesso prezzo, come espressamente previsto nel contratto sottoscritto tra le parti (v. doc. 2) e come anche indicato da nelle fatture pro-forma formate a titolo di riconoscimento del P_ proprio debito nei confronti di Cà IS (v. doc. 8, 9 e 10). L'attore opponente non ha infatti eccepito un calcolo errato del precetto rispetto a quanto stabilito nel decreto ingiuntivo, ma si è limitato ad eccepire la indeterminatezza degli interessi colà stabiliti.
La contestazione relativa all'IVA sulle spese legali è l'unica ammissibile nella presente sede, ma è infondata perché come allegato dalla convenuta, è una AR società agricola che esercita l'attività agricola in regime di indetraibilità dei costi ai sensi dell'art.34 del DPR633/1972 ( doc. 40).
Il motivo relativo alla improcedibilità per decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 cc è inammissibile e infondato perche' la convenuta ha proposto diligentemente le proprie istanze contro il debitore principale: posto che si tratta del pagamento delle fatture - n. 69 del 31.08.2023 (scaduta il 30.09.23); - n. 81 del 30.09.2023 (scaduta il 31.10.23); - e n. 93 del 31.10.2023 (scaduta il 30.11.23), il ricorso per decreto ingiuntivo – promosso sia contro il debitore principale P_ che contro il fideiussore - è stato depositato il 26 febbraio 2024 e quindi ben Pt_1
6 prima del termine di 6 mesi dalla scadenza delle fatture stesse. Infatti non si applica il più breve termine bimestrale, come preteso dall'attore, atteso che la fideiussione prestata da non è espressamente limitata allo stesso termine dell'obbligazione Pt_1 principale (doc.11 convenuta). Circa l'asserita liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. va osservato che , Pt_1 socio unico e amministratore di , dopo aver garantito in data 19 ottobre P_
2023, in qualità di fideiussore, le obbligazioni in essere di nei confronti di P_
, si è immediatamente spogliato dei propri beni, donandoli in data 26 AR ottobre 2023 alla moglie sicchè non può dolersi di fatti del creditore che abbiano pregiudicato i suoi diritti di surrogazione.
Circa infine l'asserita mancanza di prova del credito, il Registro dei conferimenti (doc. 4) dimostra in maniera le esatte quantità di latte crudo ritirate giornalmente da presso la stalla di , e i mezzi utilizzati per il ritiro (a carico di P_ AR
, secondo gli accordi in essere, v. punti “3 Servizio di trasporto e raccolta” e P_
“4 frequenza del ritiro” del contratto;
inoltre le fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo sono state redatte sulla base di quelle predisposte dall'Ufficio Acquisti di secondo gli accordi contrattuali ed inviate via mail a P_ [...]
(doc.8, 9,10), ove si legge: “ attenzione: questo e' un documento pro forma, Pt_2 emesso esclusivamente per la quantificazione del debito relativo alla vs. fornitura. questo documento non e' valido ai fini fiscali, la fattura dovra' essere da voi inviata in formato elettronico tramite SDI” con valore di riconoscimento espresso del proprio debito nei confronti di Cà IS .
L'opposizione va pertanto rigettata. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite. Atteso che l'attore opponente ha agito in giudizio con malafede o quantomeno colpa grave, proponendo motivi di opposizione inammissibili e infondati, ai sensi dell'art. 96 co.III cpc va condannato altresì a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, che appare congruo stabilire in euro 5000,00, pari a circa la metà delle spese di lite. La malafede appare evidente anche dal fatto che l'attore pochi giorni dopo avere prestato fideiussione ha donato i propri beni immobili e, nonostante ciò, tra i motivi di opposizione ha inserito anche la liberazione del fideiussore ex art. 1955 paventando “la concreta possibilità dell'esclusione dell'azione di surrogazione per il sig. se il pagamento Pt_1 effettuato dal fideiussore non risulti interamente satisfattivo, ostando a ciò l'art 160 co. 2 CCII (applicabile in forza del rinvio dell'art 96 CCII ed anche sin dalla fase prenotativa); questa circostanza è tutt'altro che ipotetica, tenuto conto delle limitate risorse del sig. che di certo non permettono il soddisfacimento del credito Pt_1 preteso oggi da .” CP_1
7 Ai sensi dell'art. 96 co.IV cpc segue anche la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stabilisce nel minimo di legge pari ad euro 500,00.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta l'opposizione;
2) condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, nonché al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 co III cpc in euro 5000,00;
3) visto l'art 96 co.IV cpc condanna al pagamento di Parte_1 euro 500,00 in favore della Controparte_6
Così deciso in NZ il 1.7.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
8