Art. 70.
Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennita'
Nel caso di perdita, manomissione od avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennita' stabilita dal decreto previsto dall'art. 28 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.
Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennita' viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.
Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennita' stabilita per i pacchi ordinari.
Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennita' hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione.
Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennita'
Nel caso di perdita, manomissione od avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennita' stabilita dal decreto previsto dall'art. 28 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.
Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennita' viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.
Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennita' stabilita per i pacchi ordinari.
Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennita' hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione.