Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 1934/2024 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. ISABELLA ZANETTI - , Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, p. iva , ass. Avv. Controparte_1 P.IVA_1
NORMANNO ROBERTO - domiciliata come da memoria costitutiva;
, in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. Tommaso Parisi, domiciliato CP_2 come da memoria costitutiva;
, in persona del Direttore pro tempore, ass. Avv. Elia Pagliarulo, domiciliato CP_3 come da memoria costitutiva;
- PARTI CONVENUTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
1. con ricorso depositato in data 7 marzo 2024, ritualmente notificato, la signora ha evocato in giudizio l' l' e l Parte_1 CP_3 CP_2 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Dichiarare nulla/annullare l'intimazione di pagamento n.
11020239011359025000, nella parte in cui richiede il pagamento della cartella esattoriale n. 11020100094705666000 e n. 11020110009800386000, nonché le cartelle stesse, per omessa notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e/o per l'avvenuta
1
in via subordinata: - Disporre la riduzione del debito nelle somme che dovessero risultare dovute.”.
2. Le parti convenute si sono tempestivamente costituite chiedendo la reiezione delle domande.
3. la causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Considerato:
4. la domanda di nullità o annullamento dell'intimazione di pagamento opposta per l'omessa notificazione degli atti presupposti rappresentati, rispettivamente, dalla cartella di pagamento n. 110 2010 CP_3
0094705666000 e dalla cartella di pagamento n. 110 2011 CP_2
0009800386000, come correttamente rilevato in memoria dalle parti convenute ed , rientrando nella fattispecie dell'opposizione CP_4 CP_2 agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento;
è, pertanto, inammissibile siccome tardiva, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata alla ricorrente in data 6 luglio 2023; cfr. Cass. civ., sez. III, 13/05/2014, n. 10326.
5. In relazione alla cartella di pagamento n. 110 2010 CP_3
0094705666000, occorre rilevare che: la ricorrente quale titolare dell'impresa individuale Visual Trade di Ferrando Grazia, è stata dichiarata fallita con sentenza tribunale Torino del 23 luglio 2009; il credito portato dalla suddetta cartella è stato ammesso nello stato passivo, in accoglimento della istanza di insinuazione al passivo fallimentare depositata da in data 7.12.2010; cfr doc. 11 f. CP_4
; in data 24 ottobre 2019 il tribunale di Torino ha dichiarato la CP_4 chiusura del fallimento, cfr. doc. 2 f.r.; pertanto, ai sensi degli artt.
2943 e 2945 C, 2 c.c., il decorso del termine di prescrizione risulta validamente interrotto con la presentazione della istanza di insinuazione al passivo fallimentare, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale;
la chiusura del fallimento è avvenuta con decreto 24 ottobre 2019 e pertanto da tale data ha iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione;
quindi, neppure
2 è necessario tenere conto della sospensione dei termini introdotta della normativa emergenziale Covid, atteso che l'intimazione di pagamento oggi opposta è stata notificata alla ricorrente in data 6 luglio 2023.
6. Occorre, da ultimo, rilevare che il credito portato dalla suddetta cartella è rappresentato da importi rivendicati dall' solo per CP_3 sanzioni, escluse dall'esdebitazione ex art. 142 c. 3 L.F..
7. Per tutto quanto sopra argomentato, la domanda di parte ricorrente deve essere respinta.
8. La domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. CP_2
110 2011 0009800386000, deve essere accolta: infatti, anche se si dovesse ritenere regolarmente notificata detta cartella in data 21 aprile
2011, difettano validi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione successivi. Del resto, come attestato dalla difesa di con la nota autorizzata depositata in data 30 ottobre 2024, in CP_4 relazione al credito vantato dall' e portato dalla suddetta cartella, CP_2 non vi è stata domanda di insinuazione nella procedura fallimentare;
pertanto, quando in data 6 luglio 2023 è stata notificata alla ricorrente l'intimazione di pagamento, il termine di prescrizione era già decorso.
9. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra parte ricorrente ed attesa la reciproca soccombenza. Nei confronti CP_4 dell' le spese devono essere compensate perché l'accoglimento della CP_2 domanda trova causa in una condotta non imputabile all' , ma ad CP_5
CP_4
La parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate nella misura indicata in dispositivo ai CP_3 sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., siccome soccombente.
P. Q. M.
Visto l'art. 442 c.p.c.: ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa,
3 - accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della cartella di pagamento numero 110 2011 0009800386000, che per l'effetto CP_2 annulla;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e le parti convenute ed;
CP_4 CP_2
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.000,00, oltre spese forfettarie al CP_3
15%.
Torino 30 gennaio 2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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