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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. VA D'TO Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 507/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
nato ad [...], il [...] C.F. e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Romeo
- presso il cui studio, sito a Palermo, via C.F._2 Email_1
Gioacchino Ventura n. 5, è elettivamente domiciliato
appellante
contro
(P.I. ) in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Maria Calvaruso - C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2 studio dell'Avv. Maurizio Cannizzo sito a Palermo, via Resuttana Colli n. 366
1 appellato
***
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo adita, contrariis reiectis
Nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza nr.783/2020, R.G. 1301/2018 pronunciata dal
Tribunale di Trapani:
- Accogliere per intero le domande proposte dal Sig. in atto di Parte_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- Ritenere e dichiarare la responsabilità del nella Controparte_1
determinazione del sinistro per cui è causa;
- Per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al risarcimento della integrale somma determinata come in premessa e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in favore dell'appellante;
- Condannare il convenuto al pagamento dei compensi Controparte_1
professionali della fase stragiudiziale, oltre interessi moratori o quella diversa somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
- Condannare il convenuto al pagamento dei compensi Controparte_1
professionali della fase stragiudiziale, oltre interessi moratori o quella diversa somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
- Condannare il al pagamento integrale delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali ed oltre ancora diritti successivi al deposito della sentenza del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto legale anticipatario.
In via istruttoria:
• Ove ritenuto opportuno si chiede disporsi CTU medico-legale, non disposta durante il primo grado di giudizio strumentale all'accertamento del danno biologico reliquato su parte appellante, nonché all'accertamento del danno da sofferenza morale ed infine alla valutazione della congruità delle spese mediche sostenute dall'appellante.
2 Salvis juribus
Conclusioni per l'appellato
Voglia l'On.le Corte di Appello
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare e in rito:
- Ritenere e dichiarare inammissibile il presente appello ex 348 bis c.p.c.;
Nel merito:
- Ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il proposto appello;
- per l'effetto, rigettarlo, confermare integralmente l'impugnata sentenza, dichiarando che nessuna responsabilità è ascrivibile al;
Controparte_1
- in via subordinata e così come già richiesto nelle conclusioni di primo grado:
- ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'attore per quanto accadutogli o, in via meramente subordinata riconoscere la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, disporre, nell'accoglimento dell'appello, una congrua riduzione del risarcimento del danno, non inferiore al 70% a carico dell'attore/appellante e 30% a carico del convenuto che verrà individuato quale responsabile;
- in via gradatamente subordinata qualora le richieste dell'attore vengano accolte ritenere e dichiarare non dovute per come quantificate le richieste risarcitorie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 783/2020 del 4 novembre 2020, il Tribunale di Trapani in composizione monocratica ha rigettato la domanda che aveva avanzato al fine di ottenere la Parte_1 condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che Controparte_1 lo stesso sosteneva di aver riportato in conseguenza del sinistro occorso in data 2 luglio 2013, intorno alle ore 10.00, ad CP_1
Secondo la prospettazione dello , mentre lo stesso si trovava a percorrere a piedi la via Pt_1
Torquato Tasso, giunto in corrispondenza del Cortile Fra TA, dovendo prestare attenzione ai veicoli provenienti alle sue spalle, inciampava e cadeva al suolo a causa del manto stradale dissestato, il quale, nel punto della caduta, presentava una buca resa poco visibile dal dislivello esistente nel punto di congiunzione tra il manto stradale e la cunetta in basolato di marmo deputato al deflusso delle acque.
3 Accompagnato al Pronto soccorso dell'Ospedale di lo veniva dimesso con la CP_1 Pt_1 diagnosi di “trauma distorsivo alla caviglia e al piede sinistro per distacco osseo al malleolo peroneale con prognosi di 25 giorni” e che, in conseguenza, del sinistro occorso, residuava un danno biologico permanente pari al 7%, oltre al danno da invalidità temporanea, addebitabile alla responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., per un risarcimento del danno Controparte_1 pari a € 14.093,12.
2. Il Tribunale adito, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2697 c.c., riteneva che la pretesa attorea non fosse stata sufficientemente provata nel corso dell'istruttoria giudiziale, non essendo stata dimostrata né l'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità dedotte in atto di citazione, né la riconducibilità eziologica dello stesso ad una buca sita sul manto stradale nel territorio del Comune di CP_1
In particolare, secondo il Giudice di prime cure, dubbi avevano destato le dichiarazioni rese dal teste , sia in punto di credibilità dello stesso, sia per ciò che concerne Testimone_1
l'intrinseca coerenza del racconto.
Invero, in disparte la mancata dichiarazione di conoscenza tra il teste e il danneggiato, nonché la genericità della deposizione in ordine alle ragioni che avevano portato il testimone ad essere presente sul luogo del sinistro, circostanze che – a dire del Tribunale - getterebbero un'ombra sulla credibilità dello stesso, dirimente è risultata essere l'affermazione del teste circa il fatto di non aver visto lo porre il piede all'interno della buca, ma di averlo visto Pt_1 semplicemente cadere e di essersi accorto della buca solo una volta giunto in soccorso del danneggiato.
Il teste, inoltre, escusso in merito alle dimensioni della buca, aveva dichiarato che la stessa era ampia circa 30-40 centimetri ma che, rispetto alle fotografie mostrategli e contenute nella relazione di sopralluogo del a firma del Geometra non aveva riconosciuto lo CP_1 CP_2 stato dei luoghi riferendo di non avervi individuato la buca corrispondente al suo ricordo.
Sulla scorta dell'attività istruttoria, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto sussistere un margine di incertezza tale da non consentire di ritenere assolto l'onere della prova gravante sull'attore, avendo potuto lo stesso, verosimilmente, essere inciampato indipendentemente dalla asserita buca, e non potendosi così ritenere provata la riconducibilità causale del sinistro a un fatto
(presenza di una buca) riferibile alla sfera di competenza del . Controparte_1
4 3. Avverso tale decisione ha interposto appello , con atto di citazione Parte_1 notificato il 25 marzo 2021 al . Controparte_1
4. Con comparsa depositata in data 6.7.2021, il ha chiesto, in via preliminare, che CP_1 fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione nonché, in subordine, l'applicazione dell'art. 1227 c.c. e, in ogni caso, non dovute le richieste risarcitorie nella misura quantificata dallo . Pt_1
5. Rimesso all'udienza del 17 settembre 2025, dopo taluni rinvii dovuti a ragioni d'ufficio, il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, giusta ordinanza del 18 settembre 2025, con assegnazione ex art. 190 c.p.c. dei termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
***
6. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato le argomentazioni poste dal
Giudice di prime cure a base del rigetto della domanda risarcitoria avanzata, in quanto ritenuta priva di supporto probatorio.
In proposito e con particolare riguardo alla ritenuta scarsa attendibilità del teste , Tes_2
l'appellante ha dedotto innanzitutto che, come precedentemente già riferito, all'epoca del sinistro non lo conosceva e aveva avuto modo di farlo solo in occasione dell'evento dannoso.
Ha poi evidenziato che quanto ingiustamente stigmatizzato dal primo giudice, comunque, non minerebbe affatto la genuinità della sua deposizione, come ordinariamente accade per le testimonianze rese dai parenti nei procedimenti giurisdizionali, laddove poi, in ogni caso, la circostanza in considerazione non era stata oggetto di specifica domanda da parte del giudice di prime cure.
In merito, poi, al fatto che il teste non aveva riconosciuto la buca nelle riproduzioni fotografiche versate nella relazione tecnica del l'appellante ha evidenziato come lo CP_1 stato dei luoghi fosse ormai diverso rispetto a quello constatato dal teste al momento del sinistro e a quello ritratto dalle fotografie effettuate dal danneggiato poco tempo dopo il sinistro, dovendosene inferire che il manto stradale era stato ripristinato in epoca successiva al sinistro.
7. Con il secondo motivo di gravame lo ha poi lamentato la violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 2051. c.c., avendo lo stesso fornito, nell'ambito del giudizio di prime cure, 5 piena prova della responsabilità del nella determinazione del sinistro Controparte_1 occorsogli.
In particolare, per mezzo delle fotografie versate agli atti e delle dichiarazioni testimoniali, avrebbe dimostrato che la buca presente sulla sede stradale tra la via T. Tasso e il Cortile Fra
TA aveva determinare l'infortunio di cui è stato vittima.
8. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha, infine, dedotto la violazione dell'art. 91
c.p.c.: il Tribunale lo aveva infatti condannato al pagamento delle spese processuali, mentre una corretta interpretazione delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto indurlo ad addebitare le spese al oggi appellato. CP_1
***
9. Le censure testè riepilogate, strettamente connesse, risultano parzialmente fondate e impongono la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dal in punto di Controparte_1 ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la stessa deve ritenersi superata atteso che l'appellato non vi ha espressamente insistito alla prima udienza per mezzo delle note scritte depositate.
10. Tanto premesso, ai fini del decidere occorre muovere dalla disamina degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, sottolineando che la dinamica dell'evento, così come delineata dal danneggiato, è stata confermata dalla deposizione del teste , il quale ha Testimone_3 confermato che l'evento è effettivamente accaduto di mattina, nella via T. Tasso, allorquando lo stesso stava percorrendo la predetta via alla guida della propria autovettura avendo così modo di avvedersi dell'improvvisa caduta dello , il quale stava percorrendo a piedi il lato Pt_1 destro della carreggiata, sprovvisto di marciapiede.
Il teste, in particolare, ha precisato che, pur non avendo visto il danneggiato porre il piede all'interno della buca, lo aveva visto cadere mentre proprio mentre stava camminando a piedi;
fermatosi per prestare soccorso allo , si era quindi accorto della presenza di una buca di Pt_1 circa 30-40 cm presente sul manto stradale in prossimità del luogo in cui giaceva il danneggiato,
e ben ricordava che questi gli aveva confermato appunto di essere caduto a causa della buca
(“Preciso che non ho visto l'attore mettere il piede nella buca ma posso dire che quando mi sono fermato
l'ho visto a terra in prossimità della buca;
l'attore peraltro mi ha detto di essere inciampato sulla buca;
ricordo che la buca era larga circa 30-40 cm” cfr. verbale del 5.2.20).
6 La ricostruzione delle modalità del sinistro appare coerente e genuina, e il teste deve ritenersi attendibile, in assenza di circostanze militanti in senso contrario. Indipendentemente, poi, dal fatto che non consta affatto che il teste e l'infortunato si conoscessero prima del sinistro, è appena il caso di osservare che l'eventuale conoscenza non sarebbe di per sé idonea ad inficiare la credibilità del teste, posto che il racconto del risulta coerente, in assenza, peraltro, di Tes_2 elementi dai quali desumerne la perdita di credibilità (cf. in ultimo Cass. n. 6001/2023 in tema di prova testimoniale resa da parenti in genere).
La coerenza della ricostruzione anzidetta viene, altresì, riscontrata dalle riproduzioni fotografiche prodotte dallo , le quali ritraggono un'evidente buca insistente sul canale di Pt_1 scolo delle acque, in corrispondenza del punto di congiunzione tra quest'ultimo e la carreggiata destinata al transito delle auto, porzione sul quale i pedoni sono costretti a transitare in assenza di marciapiede.
Le immagini richiamate rendono incontestabile la presenza della predetta buca, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il quale ha tratto argomento di convincimento dalla relazione di sopralluogo effettuata dal Comune di venti giorni dopo l'accaduto CP_1
(cfr. relazione di sopralluogo del 22.7.2013), e dall'unica fotografia a questa allegata, con uno porzione dei luoghi non del tutto coincidente con il ben più ampio e chiaro compendio fotografico offerto dal danneggiato. La porzione di strada fotografata da personala dell'ufficio tecnico del Comune, tra l'altro appare disconnessa e maldestramente in parte coperta da materiale bituminoso, risultando perciò, la foto, inidonea a scalfire la significatività delle ben più chiare e panoramiche foto offerte dal danneggiato.
Tanto, inoltre, spiega le ragioni per le quali il , pur riconoscendo i luoghi, non ne ha Tes_2 riconosciuto le condizioni e non ha individuato la buca che ricordava e che era ben evidente nelle foto prodotte dallo (“riconosco lo stato dei luoghi che mi viene mostrato;
ricordo che Pt_1
l'attore è inciampato su una buca ma nella foto non riconosco la buca per come io la ricordo” cfr. verbale del 5.2.20).
11. A parere di questa Corte, quindi, deve ritenersi sufficientemente provato che la parte appellante ha subito un danno a causa della caduta determinata dalla buca presente sul manto stradale e insistente nel punto di congiunzione tra questo e il canale di scolo delle acque nella via T. Tasso, così come risulta evidente dalle foto allegate e per come emerso dagli atti di causa, oltreché dalla testimonianza del . Tes_2
7 12. Sulla scorta degli elementi di giudizio disponibili deve poi ritenersi che quanto rilevato dal , con riferimento al fatto che lo avrebbe potuto evitare l'incidente Controparte_1 Pt_1 poiché conosceva bene quella strada, in quanto residente nello stesso quartiere, nonché la circostanza dell'orario mattutino, caratterizzato dalla piena luce che avrebbe agevolmente consentito di evitare quella porzione di strada sui cui insisteva la sconnessione del manto stradale - come sarà meglio chiarito a breve – rilevano esclusivamente ai fini del concorso di colpa del danneggiato.
Reputa, infatti, questa Corte che tali assunti non siano condivisibili, in quanto, seppur vero che le condizioni di visibilità erano buone, non era però facile avvedersi della buca, sia in ragione del fatto che la stessa si trovava all'interno del canale di scolo delle acque, di per sé leggermente sottoquotato rispetto al piano viario e con andamento curvilineo, sia per la circostanza data dal fatto che il pedone nella predetta via, in assenza di marciapiedi, è costretto a percorrere il lato destro della carreggiata a causa della presenza delle macchine posteggiate sul lato sinistro e a porre continua attenzione alle macchine provenienti alle proprie spalle, dovendosi, pertanto, girare per cogliere il sopravvenire degli autoveicoli.
13. Ciò posto, se risulta provato il nesso causale fra le condizioni della res in sé e l'evento, va ancora valutata l'incidenza causale del comportamento colposo tenuto dall'appellante.
È bene rammentare, in proposito, che è jus receptum che il fortuito è comprensivo anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.
30775/2017 e n. 27724/18).
Così il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr.
Cass. Sez. Un., n. 20943/2022); caso fortuito che, come detto, è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua
8 effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.
30775/2017 e n. 2483/2018).
Peraltro, in tema di responsabilità quale custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura e alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta a una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria e imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass. n. 11096/2020).
Deve in sostanza ritenersi che l'art. 2051 c.c., se pur configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Nel caso di specie, è già stato evidenziato che detto necessario nesso eziologico risulta essere stato compiutamente provato dallo considerato che il fatto è avvenuto in circostanze di Pt_1 luogo non agevoli per i pedoni e che il teste escusso ha confermato la dinamica dell'evento.
A ben vedere, le fotografie prodotte dall'appellante evidenziano le effettive condizioni del manto stradale nel punto di congiunzione con il canale di scolo delle acque in questione che, tenuto conto della concreta dinamica dei fatti occorsi (percorrenza a piedi dello in un Pt_1 tratto di strada sprovvisto di marciapiede, sopravvenienza dei veicoli alle spalle e canale di scolo con andamento curvilineo), non hanno reso la presenza della buca particolarmente evidente ed immediatamente percepibile seppur in condizioni di buona illuminazione, pur dovendosi sottolineare che lo stesso avrebbe potuto essere più accorto, prestando una Pt_1 maggiore attenzione, con quel che ne consegue in punto di corresponsabilità ex art. 1227 c.p.c., nella misura di seguito specificata.
È innegabile, infatti, che la presenza della buca sottoquotata rispetto al piano viario, all'interno del canale di scolo dell'acqua, determini una sconnessione del manto stradale insidiosa, tale da costituire pericolo soprattutto per i pedoni che sono costretti a percorrerlo a causa della mancanza di marciapiede e che confidano nella regolare manutenzione dei beni demaniali da parte della P.A.
9 D'altra parte, il non ha affatto dato prova del fortuito, ovverosia che la buca si fosse CP_1 formata da un tempo talmente breve da impedire un tempestivo ed efficace intervento di ripristino o di adeguata segnalazione del pericolo, né del resto risulta che la buca fosse al di fuori dell'ordinaria traiettoria che i pedoni sono costretti a percorrere in mancanza di marciapiedi, o che lo abbia tenuto una condotta abnorme e imprevedibile. Pt_1
Dalla produzione acclusa al fascicolo di primo grado risulta, infine, che lo , in seguito Pt_1 all'incidente, si è sottoposto a diversi accertamenti diagnostici e visite mediche, necessari per riprendere, sia pur con alcune limitazioni (considerati i postumi acclarati dal consulente), la funzionalità dell'arto.
Tali esiti risultano corroborati dalle puntuali e coerenti conclusioni cui è giunto il CTP, dott.
, circa la compatibilità fra il trauma subito dallo e le lesioni riportate in Persona_1 Pt_1 seguito alla caduta, che confermano anch'esse la dinamica del fatto.
In merito alla valenza e all'adesione della Corte alle risultanze del CTP è utile ricordare che la perizia stragiudiziale ha valore indiziario, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. ex multis Cass. n. 5667/2025).
A tal fine, occorre, quindi, precisare che gli esiti della consulenza redatta dal Dott. Per_1 risultano affidabili e convincenti poiché espressi sulla base delle notizie anamnestiche assunte e convalidate dalla documentazione clinica versata in atti e dall'esame clinico posto in essere, in accordo con il tabellario medico-legale (“Guida orientativa per la valutazione del danno biologico, Bargagna – Tabelle delle Menomazioni alla Integrità Psicofisica Decreto 3 Luglio 2003
– Lavori della Commissione Ex D.M. del 26 Maggio 2004), pervenendo agli esiti coerenti di seguito esposti.
15. Muovendo da tale premessa e passando a trarne le conseguenze in punto di quantificazione del danno, occorre riferirsi agli esiti della citata consulenza tecnica, assolutamente convincenti e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Invero, il C.T.P., sulla base della documentazione prodotta, ha attestato che lo , in Pt_1 conseguenza dell'evento traumatico, ha effettivamente riportato un “trauma contusivo-distorsivo al collo-piede sinistro con frattura parcellare del malleolo peroneale e lesione distrattiva del LPAA” con persistenti limitazioni funzionali pari al 7% e ha subito inoltre un ITT di giorni 30 e una ITP al
75% di giorni 30, al 50% di giorni 15, al 25% di giorni 15.
10 Per la liquidazione del danno biologico la Corte ritiene di utilizzare, come parametro di riferimento, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Secondo il condiviso maggioritario orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “in materia di
danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto del danno biologico, devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (così, di recente, Cass., Sez. VI, ord. del 23/06/2022, n. 20292).
In forza delle predette tabelle, vigenti al momento della presente liquidazione, da parametrarsi all'età del danneggiato all'epoca del sinistro (50 anni) e al danno biologico dal medesimo riportato, pari al 7%, si perviene alla cifra di € 13.645,92, comprensiva di euro
1.386,00 per invalidità temporanea totale ed euro 1.150,00 per invalidità temporanea parziale.
Decurtato il risarcimento del 40%, si perviene al risultato di euro 8.187,552.
Il risarcimento del danno così determinato in moneta corrente alla data della decisione deve essere devalutato alla data del sinistro (ottobre 2011) e l'importo così ottenuto, via via rivalutato in base agli indici ISTAT (secondo i criteri previsti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
1712 del 1995), deve essere maggiorato degli interessi compensativi al tasso legale.
Si perviene così alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi:
capitale iniziale: euro 8.187,552 capitale devalutato: euro 6.733,18 rivalutazione: euro 1.454,37 interessi: euro 1.110,53 capitale + rivalutazione sulla somma devalutata + interessi: euro 10.752,452.
Il va poi condannato al pagamento della somma di € 244,00 per gli esborsi CP_1 documentati per il pagamento della consulenza tecnica di parte. Anche su tale somma andranno conteggiati interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
16. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, ritiene la Corte di dover compensare per un terzo le spese processuali del doppio grado e porre la restante parte, liquidata in dispositivo,
a carico del con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi Controparte_1 antistatario.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in riforma della sentenza n. 783/2020 del 4 novembre 2020 del Tribunale di Trapani, appellata da nei confronti del con atto di Parte_1 Controparte_1 citazione notificato il 25 marzo 2021, condanna il in persona del Sindaco Controparte_1 pro-tempore, al risarcimento del danno subito da , liquidato nella misura di € Parte_1
10.996,50 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Dichiara le spese del giudizio compensate nella misura di un terzo, e condanna il CP_1 al pagamento dei 2/3 delle spese sostenute dallo nel doppio grado di giudizio,
[...] Pt_1 che liquida, già nella misura dei 2/3:
- per il primo grado, in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge se dovute;
- per il giudizio di appello, in complessivi euro 1.984,00, oltre spese generali al
15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute.
Ordina la distrazione dei compensi in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 30 ottobre 2025.
Il Presidente est.
VA D'TO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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