TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra: GIA. in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Cristian Mulino e Salvatore Ponzo, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Savoia, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_3 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_4 dall'avvocato Francesco Bianco, resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Fatto e diritto Con atto depositato il 10.10.2023, la società di cui in epigrafe ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300002463000, notificatale da in data Controparte_2
21.09.2023, limitatamente alla parte avente ad oggetto i seguenti titoli:
• cartella di pagamento n. 05920150013620572000
• cartella di pagamento n. 05920170016048242000
• cartella di pagamento n. 05920180021176868000
• cartella di pagamento n. 05920210022549472000
• cartella di pagamento n.05920220033353227000
• avviso di addebito n.35920140004143173000 CP_3
• avviso di addebito n.35920150000221586000 CP_3
• avviso di addebito n.35920170000855467000 CP_3
• avviso di addebito n.35920180001476227000 CP_3
• avviso di addebito n.35920220003137619000 CP_3
• avviso di addebito n.35920220003638102000 CP_3
• avviso di addebito n.35920220005102747000 CP_3
• avviso di addebito n.35920230000526322000 CP_3 titoli relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi per il CP_3 CP_4 complessivo importo di euro 211.930,66, eccependo, in particolare, il difetto di motivazione della comunicazione impugnata, l'omessa notifica degli atti prodromici sottesi, la prescrizione quinquennali dei crediti.
1 , ed costituitisi, hanno disgiuntamente Controparte_2 CP_3 CP_4 contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della opposizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del ne bis in idem sollevata da , Controparte_5 dovendosi a tale riguardo rilevare come le doglianze specificatamente riferibili ai giudizi definiti con sentenza n. 2749/2022 specificatamente ineriscano agli asseriti vizi propri di atti differenti, ovvero dell'intimazione di pagamento n. 059 2018 9010020203000, della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 05976201800002218000 e del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 05976202000000012000, notificato in data 11.02.2020 Ugualmente di disattendere è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla medesima essendo l'opposizione al vaglio specificatamente riferita alla parte CP_2 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi. Ciò posto, occorre, in primo luogo, rilevare come non sia nel caso ravvisabile il vizio di motivazione dell'atto impugnato, segnatamente correlato dalla GIA. CP_1 all'asserita omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, laddove l'atto impugnato, anche a prescindere da quanto si avrà modo di rilevare in relazione all'attività di notifica dei suddetti titoli e al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, precipuamente indica, ruolo per ruolo, tutti gli elementi utili a identificare le singole omissioni contributive e assicurative che vengono in rilievo, specificando la causale, l'anno di riferimento del debito, il relativo ammontare, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione applicati, sì da non lasciar residuare alcun dubbio in ordine alle ragioni delle pretese creditorie azionate e sì da consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della relativa imposizione. Tanto premesso, risultano, in ogni caso, infondati i motivi di opposizione che involgono l'inesistenza e/o nullità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e/o della notifica dei titoli prodromici, in quanto proveniente da un indirizzo pec (di e/o dell' non Controparte_2 CP_3 presenti nei pubblici registri, ovvero “non abilitati”. In senso sfavorevole alla tesi della parte opponente, è, infatti, da considerare come gli indirizzi pec utilizzati dall' per la notifica della Controparte_5 comunicazione preventiva e delle n. 5 cartelle di cui in premessa (così come dall' CP_3 per la notifica degli avvisi di addebito di cui innanzi, con la sola esclusione dell'avviso n. 3592014 0004143173000, notificato tramite il servizio postale) siano pur sempre riconducibili all'ente in parola, con il corollario che il loro utilizzo non può aver determinato alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto dei messaggi veicolati per il loro tramite. In termini del tutto condivisibili, la Suprema Corte ha, inoltre, sul punto significativamente chiarito che “in tema di notificazione a mezzo pec, la notifica del
2 ricorso per cassazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis co. 1 l. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della p.a., non può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter d.l.vo 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”: cfr. Cass. Sez. Un. 18.5.2022 n. 15979. Analogo principio è stato poi ribadito da Cass. civile 21.10.2022, n. 31160 e, con specifico riferimento alla notificazione della cartella di pagamento eseguita dall'
[...]
, da Cass. civile 16.1.2023 n. 982. Controparte_2
In ogni caso, una eventuale nullità derivante dall'impiego di un indirizzo pec “non abilitato”, ove per mera ipotesi ritenuta sussistente, risulterebbe in ogni caso sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, co. 3, c.p.c., operante in presenza di tempestiva proposizione del ricorso giudiziale: cfr. Cass. Sez. Un. 18.4.2016 n. 7665, Cass. 12.7.2017 n. 17198, Cass. 28.9.2018 n. 23620, Cass.
5.3.2019 n. 6417 e Cass. 27.11.2019 n. 30948. Quanto alla notifica del precitato avviso di addebito n. 3592014 0004143173000, eseguita tramite servizio postale, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 30, co. 4, D.L. n. 8/2010, “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_3 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. In forza di tale ultima previsione, la notifica dell'avviso, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982. Ne discende che, come già asseverato dalla Suprema Corte (Cass. 19667/2019, Cass. 4275/2018, Cass. 29022/2017, Cass. 23511/2016), la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, secondo le forme semplificate previste
3 dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica. L'applicazione di tali forme nel procedimento di riscossione, in relazione all'analoga previsione contenuta per le cartelle esattoriali nell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Cost. n. 175 del 2018) sul presupposto che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (così da ultimo anche da Cass. 10131/2020). Con riferimento alla notifica per compiuta giacenza dell'avviso di addebito di cui si discute, è, dunque, irrilevante la mancata effettuazione degli specifici adempimenti previsti per la notifica a mezzo del servizio postale nelle ipotesi di temporanea assenza del destinatario (spedizione raccomandata informativa e affissione di avviso), in quanto estranei, come visto sopra, alla disciplina delle notifiche mediante invio postale diretto richiamata dall'art. 30 D.L. n. 78/2010. A fronte della ravvisata regolarità della notifica dell'avviso di addebito di cui trattasi e degli ulteriori titoli prodromici dedotti in lite, non possono, pertanto, che essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione che involgono nel merito la fondatezza della pretesa creditoria azionata e la maturazione della prescrizione estintiva in data antecedente alla notifica dei medesimi titoli prodromici, stante lo spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito di cui all'art. 24 D. L. n. 46/99. Quanto alla perentorietà di tale ultimo termine, occorre, infatti, considerare (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, inoltre, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso); ciò con la puntualizzazione che, “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività della opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (vds. Cass. Lav. Sez. 6, ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). Tanto puntualizzato, è, comunque, da esaminare l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica degli avvisi di addebito.
4 Sotto tale profilo, occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_3 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_3 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso in termini generali, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla s.r.l. GIA.RE non può, tuttavia, che essere disattesa, essendo decorso un tempo inferiore al lustro tra la data di notifica di ciascuno dei titoli prodromici ed il 15.10.2018 (data di notifica della intimazione di pagamento impugnata nel giudizio n. 13524/2018 r.g.), nonché tra lo stesso 15.10.2018 e il 21.9.2023, data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata.
5 Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, dunque, da rigettare. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 10.10.2023, da GIA. nei confronti di , CP_1 Controparte_2 ed così provvede: rigetta l'opposizione proposta;
condanna la parte ricorrente CP_4 CP_3 al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 4.300,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Maria Rosaria Savoia, procuratore di , dichiaratosi anticipatario. Controparte_2
Lecce, 7 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
6
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra: GIA. in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Cristian Mulino e Salvatore Ponzo, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Savoia, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_3 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_4 dall'avvocato Francesco Bianco, resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Fatto e diritto Con atto depositato il 10.10.2023, la società di cui in epigrafe ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300002463000, notificatale da in data Controparte_2
21.09.2023, limitatamente alla parte avente ad oggetto i seguenti titoli:
• cartella di pagamento n. 05920150013620572000
• cartella di pagamento n. 05920170016048242000
• cartella di pagamento n. 05920180021176868000
• cartella di pagamento n. 05920210022549472000
• cartella di pagamento n.05920220033353227000
• avviso di addebito n.35920140004143173000 CP_3
• avviso di addebito n.35920150000221586000 CP_3
• avviso di addebito n.35920170000855467000 CP_3
• avviso di addebito n.35920180001476227000 CP_3
• avviso di addebito n.35920220003137619000 CP_3
• avviso di addebito n.35920220003638102000 CP_3
• avviso di addebito n.35920220005102747000 CP_3
• avviso di addebito n.35920230000526322000 CP_3 titoli relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi per il CP_3 CP_4 complessivo importo di euro 211.930,66, eccependo, in particolare, il difetto di motivazione della comunicazione impugnata, l'omessa notifica degli atti prodromici sottesi, la prescrizione quinquennali dei crediti.
1 , ed costituitisi, hanno disgiuntamente Controparte_2 CP_3 CP_4 contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della opposizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del ne bis in idem sollevata da , Controparte_5 dovendosi a tale riguardo rilevare come le doglianze specificatamente riferibili ai giudizi definiti con sentenza n. 2749/2022 specificatamente ineriscano agli asseriti vizi propri di atti differenti, ovvero dell'intimazione di pagamento n. 059 2018 9010020203000, della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 05976201800002218000 e del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 05976202000000012000, notificato in data 11.02.2020 Ugualmente di disattendere è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla medesima essendo l'opposizione al vaglio specificatamente riferita alla parte CP_2 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi. Ciò posto, occorre, in primo luogo, rilevare come non sia nel caso ravvisabile il vizio di motivazione dell'atto impugnato, segnatamente correlato dalla GIA. CP_1 all'asserita omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, laddove l'atto impugnato, anche a prescindere da quanto si avrà modo di rilevare in relazione all'attività di notifica dei suddetti titoli e al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, precipuamente indica, ruolo per ruolo, tutti gli elementi utili a identificare le singole omissioni contributive e assicurative che vengono in rilievo, specificando la causale, l'anno di riferimento del debito, il relativo ammontare, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione applicati, sì da non lasciar residuare alcun dubbio in ordine alle ragioni delle pretese creditorie azionate e sì da consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della relativa imposizione. Tanto premesso, risultano, in ogni caso, infondati i motivi di opposizione che involgono l'inesistenza e/o nullità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e/o della notifica dei titoli prodromici, in quanto proveniente da un indirizzo pec (di e/o dell' non Controparte_2 CP_3 presenti nei pubblici registri, ovvero “non abilitati”. In senso sfavorevole alla tesi della parte opponente, è, infatti, da considerare come gli indirizzi pec utilizzati dall' per la notifica della Controparte_5 comunicazione preventiva e delle n. 5 cartelle di cui in premessa (così come dall' CP_3 per la notifica degli avvisi di addebito di cui innanzi, con la sola esclusione dell'avviso n. 3592014 0004143173000, notificato tramite il servizio postale) siano pur sempre riconducibili all'ente in parola, con il corollario che il loro utilizzo non può aver determinato alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto dei messaggi veicolati per il loro tramite. In termini del tutto condivisibili, la Suprema Corte ha, inoltre, sul punto significativamente chiarito che “in tema di notificazione a mezzo pec, la notifica del
2 ricorso per cassazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis co. 1 l. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della p.a., non può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter d.l.vo 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”: cfr. Cass. Sez. Un. 18.5.2022 n. 15979. Analogo principio è stato poi ribadito da Cass. civile 21.10.2022, n. 31160 e, con specifico riferimento alla notificazione della cartella di pagamento eseguita dall'
[...]
, da Cass. civile 16.1.2023 n. 982. Controparte_2
In ogni caso, una eventuale nullità derivante dall'impiego di un indirizzo pec “non abilitato”, ove per mera ipotesi ritenuta sussistente, risulterebbe in ogni caso sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, co. 3, c.p.c., operante in presenza di tempestiva proposizione del ricorso giudiziale: cfr. Cass. Sez. Un. 18.4.2016 n. 7665, Cass. 12.7.2017 n. 17198, Cass. 28.9.2018 n. 23620, Cass.
5.3.2019 n. 6417 e Cass. 27.11.2019 n. 30948. Quanto alla notifica del precitato avviso di addebito n. 3592014 0004143173000, eseguita tramite servizio postale, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 30, co. 4, D.L. n. 8/2010, “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_3 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. In forza di tale ultima previsione, la notifica dell'avviso, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982. Ne discende che, come già asseverato dalla Suprema Corte (Cass. 19667/2019, Cass. 4275/2018, Cass. 29022/2017, Cass. 23511/2016), la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, secondo le forme semplificate previste
3 dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica. L'applicazione di tali forme nel procedimento di riscossione, in relazione all'analoga previsione contenuta per le cartelle esattoriali nell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Cost. n. 175 del 2018) sul presupposto che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (così da ultimo anche da Cass. 10131/2020). Con riferimento alla notifica per compiuta giacenza dell'avviso di addebito di cui si discute, è, dunque, irrilevante la mancata effettuazione degli specifici adempimenti previsti per la notifica a mezzo del servizio postale nelle ipotesi di temporanea assenza del destinatario (spedizione raccomandata informativa e affissione di avviso), in quanto estranei, come visto sopra, alla disciplina delle notifiche mediante invio postale diretto richiamata dall'art. 30 D.L. n. 78/2010. A fronte della ravvisata regolarità della notifica dell'avviso di addebito di cui trattasi e degli ulteriori titoli prodromici dedotti in lite, non possono, pertanto, che essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione che involgono nel merito la fondatezza della pretesa creditoria azionata e la maturazione della prescrizione estintiva in data antecedente alla notifica dei medesimi titoli prodromici, stante lo spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito di cui all'art. 24 D. L. n. 46/99. Quanto alla perentorietà di tale ultimo termine, occorre, infatti, considerare (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, inoltre, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso); ciò con la puntualizzazione che, “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività della opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (vds. Cass. Lav. Sez. 6, ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). Tanto puntualizzato, è, comunque, da esaminare l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica degli avvisi di addebito.
4 Sotto tale profilo, occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_3 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_3 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso in termini generali, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla s.r.l. GIA.RE non può, tuttavia, che essere disattesa, essendo decorso un tempo inferiore al lustro tra la data di notifica di ciascuno dei titoli prodromici ed il 15.10.2018 (data di notifica della intimazione di pagamento impugnata nel giudizio n. 13524/2018 r.g.), nonché tra lo stesso 15.10.2018 e il 21.9.2023, data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata.
5 Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, dunque, da rigettare. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 10.10.2023, da GIA. nei confronti di , CP_1 Controparte_2 ed così provvede: rigetta l'opposizione proposta;
condanna la parte ricorrente CP_4 CP_3 al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 4.300,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Maria Rosaria Savoia, procuratore di , dichiaratosi anticipatario. Controparte_2
Lecce, 7 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
6