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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE VA, Presidente
SISTO VA, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 701/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Quartieruzzi 1 Spinetta Marengo 15122 Alessandria AL
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A02177-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A02177-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A02177-2019 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A02177-2019 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A02177-2019 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00197-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00197-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00197-2020 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00197-2020 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00197-2020 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00335-2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00335-2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00335-2021 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00335-2021 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00335-2021 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni, accoglimento dell'appello e vittoria di spese per l'intero giudizio
Resistente/Appellato: non costituito in giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 701/2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria, impugnava la sentenza n. 60/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, depositata il
21/02/2024, con la quale veniva accolto il ricorso, a spese compensate, avverso gli avvisi di accertamento, oggetto di controllo per gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016, con specifico riguardo all'inerenza dei costi dedotti, ai fini IRPEF e IRAP, e alla relativa detrazione dell'IVA.
In particolare:
Anno di imposta 2014 – Avviso di accertamento n. T7J013A02177-2019 (notificato il 10.12.2019) – Ricorso notificato il 08.05.2020 – RGR 154/2020
a) acquisti di generi alimentari e non presso supermercati – Viaggi e pernottamenti: € 2.701,77;
b) Servizi resi da IMMOBILIARE Società_1 S.R.L.: 12.400,00;
c) Servizi resi da Società_2 S.R.L.: € 2.400,00;
d) Spese per hotel, ristoranti e oggetti di gioielleria: € 5.299,96;
e) Spese per ristoranti documentati da ricevute fiscali: € 5.358,83.
L'Ufficio recuperava la maggiore IVA indetraibile secondo le percentuali previste dal decreto 633/1972 per determinati particolari beni, per complessiva maggiore imposta di € 37.940,00.
Anno di imposta 2015 – Avviso di accertamento n. T7J013B00197-2020 (notificato il 11.06.2021) – Ricorso notificato il 09.09.2021 – RGR 181/2021:
a) Spese per acquisti di generi alimentari e oggetti di arredamento per € 26.476,02;
b) Spese per oggetti di gioielleria, hotel e ristoranti per € 8.359,50;
c) Servizi resi da IMMOBILIARE Società_1 S.R.L.: € 6.700,00;
d) Servizi resi da Società_2 S.R.L. nel 2014 per € 2.400,00 e nel 2015 per
€ 5.100,00; e) Spese per ristoranti giustificate con ricevute fiscali per € 5.068,30.
Come per l'annualità precedente, era ulteriormente accertata una minore IVA detraibile per € 38.362,00.
Anno di imposta 2016 – Avviso di accertamento n. T7J013B00335-2021 (notificato il 21.10.2021) – Ricorso notificato il 16.12.2021 – RGR 6/2022
a) Spese per acquisti di generi alimentari e oggetti di arredamento per € 27.367,13;
b) Spese per oggetti di gioielleria, hotel e ristoranti per € 9.369,05;
c) Servizi resi da IMMOBILIARE Società_1 S.R.L.: € 4.200,00;
d) Servizi resi da Società_2 S.R.L. per €
2.000,00;
e) Spese per ristoranti giustificate con ricevute fiscali per € 5.675,10.
Anche per tale annualità, il recupero dei suddetti costi comportava l'accertamento di una minore IVA detraibile per € 33.059,97.
Nei ricorsi presentati e poi riuniti I motivi riguardavano l'inosservanza dell'art. 12, comma 7 della L. 212/2000 per aver l'Ufficio violato le previsioni in materia di contraddittorio preventivo a pena di nullità dell'atto e la contestazione dei singoli rilievi, ritenendo tutti i costi recuperati dall'Ufficio inerenti e deducibili dall'attività di impresa.
Sulla costituzione dell'Ufficio che contestava puntualmente quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Alessandria, emetteva la sentenza impugnata, avverso la quale l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Alessandria, presentava i seguenti motivi di appello.
1. Violazione ed errata applicazione dell'art. 109 del DPR 917/1986, per avere i Giudici di primo grado erroneamente ritenuto deducibili i costi sostenuti per prestazioni fornite dalle Società_1
S.R.L. e Società_2 S.R.L.;
2. Violazione ed errata applicazione dell'art. 109 del DPR 917/1986 per avere i Giudici di primo grado erroneamente ritenuto deducibili i costi sostenuti per l'acquisto di generi alimentari e oggetti di arredamento;
3. Violazione ed errata applicazione dell'art. 109 del DPR 917/1986:per avere i Giudici di primo grado erroneamente ritenuto deducibili i costi sostenuti per hotel, ristoranti e oggetti di gioielleria;
4. Violazione ed errata applicazione dell'art. 109 del DPR 917/1986 e dell'art. 3 del DPR 696/1996 per avere i Giudici di primo grado erroneamente ritenuto deducibili i costi per ristoranti giustificati con ricevuta fiscale.
Non si costituiva il Dottor Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il principio di inerenza richiede che tutte le spese deducibili dall'attività professionale di un commercialista siano strettamente collegate e funzionali alla produzione del reddito. La deducibilità per spese di ristoranti, alberghi e gioielleria è soggetta a limiti specifici e alla rigorosa prova della loro inerenza, nel senso che la deducibilità di un costo é subordinata alla sua correlazione con l'attività economica svolta . Per i professionisti (lavoratori autonomi), le spese per l'acquisto di generi alimentari e oggetti di arredamento non sono considerate inerenti, sia per la non dirimente documentate prodotta (fattura o ricevuta fiscale) e sia per l'assenza di convincente giustificazione anche documentale da cui emerga la finalità professionale.
Ebbene, detto collegamento funzionale non può essere ammesso, se solo si verifica la verosimiglianza delle giustificazioni addotte dalla parte privata in primo grado, non adeguatamente valutate dalla sentenza di primo grado, che sul punto ha evitato i dovuti approfondimenti.
Invero, il contribuente afferma che l'acquisto di generi alimentari presso supermercati, sarebbe stato effettuato nell'interesse dei propri lavoratori dipendenti, quale sorta di “servizio mensa”; le spese per oggetti di arredamento, elettrodomestici, libri risulterebbero tutte riconducibili all'attività professionale, risultando altresì dal registro dei beni ammortizzabili;
mentre l'acquisto di un fucile da caccia era, invece, giustificato dalla asserita attività venatoria svolta per motivi di rappresentanza con propri clienti.
E' evidente che la sola prova della contabilizzazione del costo, in presenza di fatture dalla generica e non plausibile descrizione della prestazione resa, assolutamente non correlabile all'attività della contribuente, non consente ex se di valutare compatibilità, coerenza e correlazione tra il costo e l'attività svolta nella specifica vicenda in esame. (Cass. n. 9073/2021),
Inoltre, un commercialista può dedurre le spese di ristoranti, ma solo a determinate condizioni, nella specie non ricorrenti.
In effetti, il principio di inerenza, in quanto corollario di una tassazione del reddito al netto dei costi di produzione, è un principio implicito e ineludibile che nemmeno necessiterebbe, a rigore, di affermazioni espresse, oggi presenti nell'art. 109 Tuir.
Da ciò deriva che i costi per ristoranti giustificati dalle sole ricevute fiscali, perché immotivatamente, ricondotte nell'alveo dell'attività professionale in quanto ritenute imputabili ai collaboratori del professionista, senza considerare che le ricevute fiscali in luogo delle fatture, al di là del più generale onere di dimostrazione dell'inerenza, devono corrispondere ai requisiti previsti dall'art. 3 del DPR 696/1996, il quale stabilisce che
“Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente” e la mancanza di tali indicazioni comporta necessariamente, a prescindere dalla eventuale ed effettiva inerenza del costo, la negazione della deducibilità della spesa.
Quanto alla questione della rilevanza contabile dei costi deducibili, va osservato che la contabilizzazione dei costi e la loro imputazione al conto economico è come noto un requisito imprescindibile per la deducibilità dei costi dal reddito, stante anche l'operare del “principio di derivazione” del reddito imponibile dal risultato civilistico. Tuttavia, la contabilizzazione dei costi non è requisito (oltre che necessario) anche sufficiente per la deduzione del costo: l'inerenza costituisce infatti un autonomo “filtro” per la deducibilità fiscale dei costi, ben potendo esservi situazioni in cui si sceglie di includere nel risultato di gestione, previo inserimento in contabilità, costi estranei all'attività, con un comportamento che, in sede civilistica, potrebbe compromettere i postulati del conto economico di rappresentazione fedele e corretta dei fatti di gestione, e al limite determinare conseguenze sul piano delle “distrazioni” di risorse aziendali in danno dell'attività professionale dei creditori e dell'Erario, conseguenti agli atti di spesa, sottesi ad un utilizzo non inerente delle risorse aziendali. Il requisito di inerenza non si risolve insomma in un requisito di ordine formale, legato alla mera contabilizzazione dei costi di cui si vuole ottenere la deducibilità: l'imputazione contabile seleziona i costi rilevanti per la determinazione del reddito, ma il vaglio dell'inerenza costituisce un giudizio autonomo per compiere una ulteriore selezione delle spese effettivamente deducibili. Sul tema la Corte di Cassazione, statuisce che per provare l'inerenza “non è sufficiente che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa.
Il giudizio sulla ricorrenza dell'inerenza, inoltre, porta ad escludere la deducibilità per le spese estranee all'impresa, destinate al consumo personale o familiare del professionista, dei familiari, dei dipendenti ed altri terzi. Infatti, come nel nostro caso sono veicolate, attraverso l'impresa, spese di natura privata, sostenute nell'interesse di terzi o dello stesso professionista e non collegate all'attività di impresa e la prova dell'inerenza dei costi, per costante orientamento giurisprudenziale, ricade sul contribuente anche in base al criterio di vicinanza della prova (tra le tante, Cass., 19600/2014).
Questo Collegio, quindi, ritiene di dare rigorosa applicazione al principio, ribadito più volte dalla Corte di
Cassazione, di rigida inerenza dei costi e di effettivo sostenimento dell'onere ex art. 109 Tuir, secondo cui le passività e gli oneri sono deducibili dal reddito solo se esiste uno stretto collegamento funzionale tra il debito e l'atto di conferimento.
Non è sufficiente che il costo sia stato contabilizzato e genericamente giustificato, come ammette la sentenza di primo grado, ma è necessaria un'attenta verifica per accertare che la passività sia stata assunta dal professionista per finalità connesse al perseguimento del proprio fine aziendale. In altre parole, il debito deve essere sorto in relazione all'attività economica per la quale il conferimento è stato effettuato e non per soddisfare esigenze personali e finanziarie società di comodo, la cui compagine sociale è composta da parenti e congiunti.
Nel caso specifico, i costi, erano stati sostenuti per l'interesse personale dell'appellato, rappresentato dalla necessità di abbattere il reddito da sottoporre a tassazione, attraverso una manovra finalizzata unicamente a ridurre il carico tributario, eludendo l'imposta, per prestazioni affidate alle Società_1 s.r.l. e Società_2 s.r.l., che hanno locato al contribuente immobili ed attrezzature conferiti dallo stesso commercialista alle società “di comodo” costituite fittiziamente e entrambe riconducibili allo stesso contribuente e pure abbia affidato a queste ultime pratiche di accatastamento e di gestione problematiche IMU, pur non avendo le predette società, personale alle proprie dipendenze, quando lo studio del Dottor Resistente_1 poteva contare su be 8 collaboratori, perfettamente in grado di gestire le predette pratiche.
Pertanto, essendoci un rapporto di correlazione/collegamento tra il contribuente alle Società_1
s.r.l. e Società_2 s.r.l., si devono disconoscere i flussi di costi verso soggetti che godono di un miglior regime di tassazione o che godono di una qualche posizione di vantaggio rispetto al soggetto che deduce la spesa, negando la deducibilità al costo sostenuto in ragione di uno spostamento del reddito su altri soggetti, come è avvenuto per acquisti di beni o servizi dalle predette società che godono di un regime fiscale più favorevole.
E questo Collegio ritiene di aderire ad un principio fondamentale del diritto tributario, secondo cui la sostanza economica delle operazioni prevale sulla forma. Per la determinazione della base imponibile, i costi sono deducibili solo se strettamente inerenti all'operazione aziendale e non a scopi personali, evidenziando che le strutture per l'esercizio della professione non possono essere utilizzate come meri strumenti per l'abbattimento del carico fiscale attraverso la deduzione di costi personali. La valutazione dell'inerenza diventa quindi un passaggio obbligato e non eludibile in ogni operazione deduzione di costi.
L'inerenza dei costi all'attività di professionale è, però, desumibile dalle caratteristiche della spesa, cioè dalla tipologia di bene o servizio acquistato, e dal suo rapporto con l'attività esercitata, quindi da un giudizio di tipo qualitativo. E nel nostro caso, siccome, sicuramente l'inerenza della spesa non appare in re ipsa,
l'onere della prova dell'inerenza grava sul contribuente. nel senso che occorre la dimostrazione di un'evidente correlazione tra il tipo di spesa e l'oggetto dell'attività, volta anche a spiegare quali siano le ragioni che giustificano l'evidenza di una deviazione dalle finalità professionali, sia dal punto di vista oggettivo (alberghi in Sardegna, Olbia, al capo opposto dell'isola, dove, invece, si sarebbero dovuti incontrare, a Cagliari, i clienti), o della sua riferibilità soggettiva (sempre gli stessi alberghi in Sardegna con camere che hanno ospitato anche il coniuge e la figlia). E la regola dell'onere della prova dell'inerenza deve essere intesa in modo rigido, anche relativamente al profilo quantitativo dell'inerenza, ad esempio relativamente ai costi sproporzionati per eccesso (si pensi alle spese di gioielleria per importi considerevoli per ogni annualità contestata), il tema dei compensi alle società, ad esempio, sotto il profilo dell'entità della spesa. Peraltro, la questione del profilo “quantitativo” dell'inerenza, in relazione a spese astrattamente e potenzialmente correlabili con l'attività imprenditoriale generatrice del reddito, ma di entità sproporzionata ed eccessiva rispetto alle dimensioni dell'impresa ed alle sue esigenze, comporta l'inammissibilità della deduzione di una spesa palesemente eccedente le necessità dell'impresa evidente sintomo di uno sviamento della stessa rispetto alle finalità imprenditoriali. La spesa eccessiva potrebbe indurre a presumere di essere stata sostenuta, per esigenze personali dell'imprenditore, degli amministratori, dei soci o di altri soggetti, per mero lusso, o. addirittura capriccio.
L'aspetto di congruità della spesa dovrebbe cioè essere valutato s quando il costo appaia non solo palesemente eccessivo rispetto alle dimensioni e/o alle esigenze medie di quel tipo di impresa, ma altresì sostenuta anche per soddisfare interessi estranei all'impresa. Il carattere “eccessivo” o “sproporzionato” della spesa dovrebbe, cioè, essere apprezzato alla stregua di un sintomo di una possibile deviazione della stessa rispetto alle finalità imprenditoriali, e per affermare sla mancanza di inerenza della stessa.
L'ordinanza n. 33568/2022 della Corte di Cassazione ribadisce quanto appena esposto nella presente motivazione e specifica ancora che il principio di inerenza dei costi esprime una correlazione in concreto tra costi e attività professionale che si traduce in un giudizio di carattere qualitativo e quantitativo, nel senso di una relazione di congruità con l'attività cui si riferisce il costo (Cass. N. 924/2020 N. 26456/2018).
L'accoglimento dell'appello, induce a condannare l'appellato alle spese do entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna l'appellato alle spese dell'intero giudizio, liquidate in € 3.500,00 per il primo grado e in € 4.000,00 per il secondo.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE VA, Presidente
SISTO VA, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 701/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Quartieruzzi 1 Spinetta Marengo 15122 Alessandria AL
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A02177-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A02177-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A02177-2019 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A02177-2019 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013A02177-2019 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00197-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00197-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00197-2020 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00197-2020 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00197-2020 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00335-2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00335-2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00335-2021 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00335-2021 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013B00335-2021 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni, accoglimento dell'appello e vittoria di spese per l'intero giudizio
Resistente/Appellato: non costituito in giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 701/2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria, impugnava la sentenza n. 60/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, depositata il
21/02/2024, con la quale veniva accolto il ricorso, a spese compensate, avverso gli avvisi di accertamento, oggetto di controllo per gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016, con specifico riguardo all'inerenza dei costi dedotti, ai fini IRPEF e IRAP, e alla relativa detrazione dell'IVA.
In particolare:
Anno di imposta 2014 – Avviso di accertamento n. T7J013A02177-2019 (notificato il 10.12.2019) – Ricorso notificato il 08.05.2020 – RGR 154/2020
a) acquisti di generi alimentari e non presso supermercati – Viaggi e pernottamenti: € 2.701,77;
b) Servizi resi da IMMOBILIARE Società_1 S.R.L.: 12.400,00;
c) Servizi resi da Società_2 S.R.L.: € 2.400,00;
d) Spese per hotel, ristoranti e oggetti di gioielleria: € 5.299,96;
e) Spese per ristoranti documentati da ricevute fiscali: € 5.358,83.
L'Ufficio recuperava la maggiore IVA indetraibile secondo le percentuali previste dal decreto 633/1972 per determinati particolari beni, per complessiva maggiore imposta di € 37.940,00.
Anno di imposta 2015 – Avviso di accertamento n. T7J013B00197-2020 (notificato il 11.06.2021) – Ricorso notificato il 09.09.2021 – RGR 181/2021:
a) Spese per acquisti di generi alimentari e oggetti di arredamento per € 26.476,02;
b) Spese per oggetti di gioielleria, hotel e ristoranti per € 8.359,50;
c) Servizi resi da IMMOBILIARE Società_1 S.R.L.: € 6.700,00;
d) Servizi resi da Società_2 S.R.L. nel 2014 per € 2.400,00 e nel 2015 per
€ 5.100,00; e) Spese per ristoranti giustificate con ricevute fiscali per € 5.068,30.
Come per l'annualità precedente, era ulteriormente accertata una minore IVA detraibile per € 38.362,00.
Anno di imposta 2016 – Avviso di accertamento n. T7J013B00335-2021 (notificato il 21.10.2021) – Ricorso notificato il 16.12.2021 – RGR 6/2022
a) Spese per acquisti di generi alimentari e oggetti di arredamento per € 27.367,13;
b) Spese per oggetti di gioielleria, hotel e ristoranti per € 9.369,05;
c) Servizi resi da IMMOBILIARE Società_1 S.R.L.: € 4.200,00;
d) Servizi resi da Società_2 S.R.L. per €
2.000,00;
e) Spese per ristoranti giustificate con ricevute fiscali per € 5.675,10.
Anche per tale annualità, il recupero dei suddetti costi comportava l'accertamento di una minore IVA detraibile per € 33.059,97.
Nei ricorsi presentati e poi riuniti I motivi riguardavano l'inosservanza dell'art. 12, comma 7 della L. 212/2000 per aver l'Ufficio violato le previsioni in materia di contraddittorio preventivo a pena di nullità dell'atto e la contestazione dei singoli rilievi, ritenendo tutti i costi recuperati dall'Ufficio inerenti e deducibili dall'attività di impresa.
Sulla costituzione dell'Ufficio che contestava puntualmente quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Alessandria, emetteva la sentenza impugnata, avverso la quale l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Alessandria, presentava i seguenti motivi di appello.
1. Violazione ed errata applicazione dell'art. 109 del DPR 917/1986, per avere i Giudici di primo grado erroneamente ritenuto deducibili i costi sostenuti per prestazioni fornite dalle Società_1
S.R.L. e Società_2 S.R.L.;
2. Violazione ed errata applicazione dell'art. 109 del DPR 917/1986 per avere i Giudici di primo grado erroneamente ritenuto deducibili i costi sostenuti per l'acquisto di generi alimentari e oggetti di arredamento;
3. Violazione ed errata applicazione dell'art. 109 del DPR 917/1986:per avere i Giudici di primo grado erroneamente ritenuto deducibili i costi sostenuti per hotel, ristoranti e oggetti di gioielleria;
4. Violazione ed errata applicazione dell'art. 109 del DPR 917/1986 e dell'art. 3 del DPR 696/1996 per avere i Giudici di primo grado erroneamente ritenuto deducibili i costi per ristoranti giustificati con ricevuta fiscale.
Non si costituiva il Dottor Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il principio di inerenza richiede che tutte le spese deducibili dall'attività professionale di un commercialista siano strettamente collegate e funzionali alla produzione del reddito. La deducibilità per spese di ristoranti, alberghi e gioielleria è soggetta a limiti specifici e alla rigorosa prova della loro inerenza, nel senso che la deducibilità di un costo é subordinata alla sua correlazione con l'attività economica svolta . Per i professionisti (lavoratori autonomi), le spese per l'acquisto di generi alimentari e oggetti di arredamento non sono considerate inerenti, sia per la non dirimente documentate prodotta (fattura o ricevuta fiscale) e sia per l'assenza di convincente giustificazione anche documentale da cui emerga la finalità professionale.
Ebbene, detto collegamento funzionale non può essere ammesso, se solo si verifica la verosimiglianza delle giustificazioni addotte dalla parte privata in primo grado, non adeguatamente valutate dalla sentenza di primo grado, che sul punto ha evitato i dovuti approfondimenti.
Invero, il contribuente afferma che l'acquisto di generi alimentari presso supermercati, sarebbe stato effettuato nell'interesse dei propri lavoratori dipendenti, quale sorta di “servizio mensa”; le spese per oggetti di arredamento, elettrodomestici, libri risulterebbero tutte riconducibili all'attività professionale, risultando altresì dal registro dei beni ammortizzabili;
mentre l'acquisto di un fucile da caccia era, invece, giustificato dalla asserita attività venatoria svolta per motivi di rappresentanza con propri clienti.
E' evidente che la sola prova della contabilizzazione del costo, in presenza di fatture dalla generica e non plausibile descrizione della prestazione resa, assolutamente non correlabile all'attività della contribuente, non consente ex se di valutare compatibilità, coerenza e correlazione tra il costo e l'attività svolta nella specifica vicenda in esame. (Cass. n. 9073/2021),
Inoltre, un commercialista può dedurre le spese di ristoranti, ma solo a determinate condizioni, nella specie non ricorrenti.
In effetti, il principio di inerenza, in quanto corollario di una tassazione del reddito al netto dei costi di produzione, è un principio implicito e ineludibile che nemmeno necessiterebbe, a rigore, di affermazioni espresse, oggi presenti nell'art. 109 Tuir.
Da ciò deriva che i costi per ristoranti giustificati dalle sole ricevute fiscali, perché immotivatamente, ricondotte nell'alveo dell'attività professionale in quanto ritenute imputabili ai collaboratori del professionista, senza considerare che le ricevute fiscali in luogo delle fatture, al di là del più generale onere di dimostrazione dell'inerenza, devono corrispondere ai requisiti previsti dall'art. 3 del DPR 696/1996, il quale stabilisce che
“Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente” e la mancanza di tali indicazioni comporta necessariamente, a prescindere dalla eventuale ed effettiva inerenza del costo, la negazione della deducibilità della spesa.
Quanto alla questione della rilevanza contabile dei costi deducibili, va osservato che la contabilizzazione dei costi e la loro imputazione al conto economico è come noto un requisito imprescindibile per la deducibilità dei costi dal reddito, stante anche l'operare del “principio di derivazione” del reddito imponibile dal risultato civilistico. Tuttavia, la contabilizzazione dei costi non è requisito (oltre che necessario) anche sufficiente per la deduzione del costo: l'inerenza costituisce infatti un autonomo “filtro” per la deducibilità fiscale dei costi, ben potendo esservi situazioni in cui si sceglie di includere nel risultato di gestione, previo inserimento in contabilità, costi estranei all'attività, con un comportamento che, in sede civilistica, potrebbe compromettere i postulati del conto economico di rappresentazione fedele e corretta dei fatti di gestione, e al limite determinare conseguenze sul piano delle “distrazioni” di risorse aziendali in danno dell'attività professionale dei creditori e dell'Erario, conseguenti agli atti di spesa, sottesi ad un utilizzo non inerente delle risorse aziendali. Il requisito di inerenza non si risolve insomma in un requisito di ordine formale, legato alla mera contabilizzazione dei costi di cui si vuole ottenere la deducibilità: l'imputazione contabile seleziona i costi rilevanti per la determinazione del reddito, ma il vaglio dell'inerenza costituisce un giudizio autonomo per compiere una ulteriore selezione delle spese effettivamente deducibili. Sul tema la Corte di Cassazione, statuisce che per provare l'inerenza “non è sufficiente che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa.
Il giudizio sulla ricorrenza dell'inerenza, inoltre, porta ad escludere la deducibilità per le spese estranee all'impresa, destinate al consumo personale o familiare del professionista, dei familiari, dei dipendenti ed altri terzi. Infatti, come nel nostro caso sono veicolate, attraverso l'impresa, spese di natura privata, sostenute nell'interesse di terzi o dello stesso professionista e non collegate all'attività di impresa e la prova dell'inerenza dei costi, per costante orientamento giurisprudenziale, ricade sul contribuente anche in base al criterio di vicinanza della prova (tra le tante, Cass., 19600/2014).
Questo Collegio, quindi, ritiene di dare rigorosa applicazione al principio, ribadito più volte dalla Corte di
Cassazione, di rigida inerenza dei costi e di effettivo sostenimento dell'onere ex art. 109 Tuir, secondo cui le passività e gli oneri sono deducibili dal reddito solo se esiste uno stretto collegamento funzionale tra il debito e l'atto di conferimento.
Non è sufficiente che il costo sia stato contabilizzato e genericamente giustificato, come ammette la sentenza di primo grado, ma è necessaria un'attenta verifica per accertare che la passività sia stata assunta dal professionista per finalità connesse al perseguimento del proprio fine aziendale. In altre parole, il debito deve essere sorto in relazione all'attività economica per la quale il conferimento è stato effettuato e non per soddisfare esigenze personali e finanziarie società di comodo, la cui compagine sociale è composta da parenti e congiunti.
Nel caso specifico, i costi, erano stati sostenuti per l'interesse personale dell'appellato, rappresentato dalla necessità di abbattere il reddito da sottoporre a tassazione, attraverso una manovra finalizzata unicamente a ridurre il carico tributario, eludendo l'imposta, per prestazioni affidate alle Società_1 s.r.l. e Società_2 s.r.l., che hanno locato al contribuente immobili ed attrezzature conferiti dallo stesso commercialista alle società “di comodo” costituite fittiziamente e entrambe riconducibili allo stesso contribuente e pure abbia affidato a queste ultime pratiche di accatastamento e di gestione problematiche IMU, pur non avendo le predette società, personale alle proprie dipendenze, quando lo studio del Dottor Resistente_1 poteva contare su be 8 collaboratori, perfettamente in grado di gestire le predette pratiche.
Pertanto, essendoci un rapporto di correlazione/collegamento tra il contribuente alle Società_1
s.r.l. e Società_2 s.r.l., si devono disconoscere i flussi di costi verso soggetti che godono di un miglior regime di tassazione o che godono di una qualche posizione di vantaggio rispetto al soggetto che deduce la spesa, negando la deducibilità al costo sostenuto in ragione di uno spostamento del reddito su altri soggetti, come è avvenuto per acquisti di beni o servizi dalle predette società che godono di un regime fiscale più favorevole.
E questo Collegio ritiene di aderire ad un principio fondamentale del diritto tributario, secondo cui la sostanza economica delle operazioni prevale sulla forma. Per la determinazione della base imponibile, i costi sono deducibili solo se strettamente inerenti all'operazione aziendale e non a scopi personali, evidenziando che le strutture per l'esercizio della professione non possono essere utilizzate come meri strumenti per l'abbattimento del carico fiscale attraverso la deduzione di costi personali. La valutazione dell'inerenza diventa quindi un passaggio obbligato e non eludibile in ogni operazione deduzione di costi.
L'inerenza dei costi all'attività di professionale è, però, desumibile dalle caratteristiche della spesa, cioè dalla tipologia di bene o servizio acquistato, e dal suo rapporto con l'attività esercitata, quindi da un giudizio di tipo qualitativo. E nel nostro caso, siccome, sicuramente l'inerenza della spesa non appare in re ipsa,
l'onere della prova dell'inerenza grava sul contribuente. nel senso che occorre la dimostrazione di un'evidente correlazione tra il tipo di spesa e l'oggetto dell'attività, volta anche a spiegare quali siano le ragioni che giustificano l'evidenza di una deviazione dalle finalità professionali, sia dal punto di vista oggettivo (alberghi in Sardegna, Olbia, al capo opposto dell'isola, dove, invece, si sarebbero dovuti incontrare, a Cagliari, i clienti), o della sua riferibilità soggettiva (sempre gli stessi alberghi in Sardegna con camere che hanno ospitato anche il coniuge e la figlia). E la regola dell'onere della prova dell'inerenza deve essere intesa in modo rigido, anche relativamente al profilo quantitativo dell'inerenza, ad esempio relativamente ai costi sproporzionati per eccesso (si pensi alle spese di gioielleria per importi considerevoli per ogni annualità contestata), il tema dei compensi alle società, ad esempio, sotto il profilo dell'entità della spesa. Peraltro, la questione del profilo “quantitativo” dell'inerenza, in relazione a spese astrattamente e potenzialmente correlabili con l'attività imprenditoriale generatrice del reddito, ma di entità sproporzionata ed eccessiva rispetto alle dimensioni dell'impresa ed alle sue esigenze, comporta l'inammissibilità della deduzione di una spesa palesemente eccedente le necessità dell'impresa evidente sintomo di uno sviamento della stessa rispetto alle finalità imprenditoriali. La spesa eccessiva potrebbe indurre a presumere di essere stata sostenuta, per esigenze personali dell'imprenditore, degli amministratori, dei soci o di altri soggetti, per mero lusso, o. addirittura capriccio.
L'aspetto di congruità della spesa dovrebbe cioè essere valutato s quando il costo appaia non solo palesemente eccessivo rispetto alle dimensioni e/o alle esigenze medie di quel tipo di impresa, ma altresì sostenuta anche per soddisfare interessi estranei all'impresa. Il carattere “eccessivo” o “sproporzionato” della spesa dovrebbe, cioè, essere apprezzato alla stregua di un sintomo di una possibile deviazione della stessa rispetto alle finalità imprenditoriali, e per affermare sla mancanza di inerenza della stessa.
L'ordinanza n. 33568/2022 della Corte di Cassazione ribadisce quanto appena esposto nella presente motivazione e specifica ancora che il principio di inerenza dei costi esprime una correlazione in concreto tra costi e attività professionale che si traduce in un giudizio di carattere qualitativo e quantitativo, nel senso di una relazione di congruità con l'attività cui si riferisce il costo (Cass. N. 924/2020 N. 26456/2018).
L'accoglimento dell'appello, induce a condannare l'appellato alle spese do entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna l'appellato alle spese dell'intero giudizio, liquidate in € 3.500,00 per il primo grado e in € 4.000,00 per il secondo.