(Risarcimento per distruzione di navi o di merci).
Non e' dovuto risarcimento per danni derivati dalla perdita della nave nemica o del suo carico, se, nelle circostanze prevedute dall'articolo 194, si e' proceduto alla distruzione della nave.
E' dovuto risarcimento per danni derivati al proprietari della nave mercantile neutrale distrutta o della merce neutrale perduta con la nave, se:
1° il catturante non ha potuto dimostrare l'esistenza delle circostanze, che hanno resa necessaria la distruzione;
2° o la cattura non e' seguita da sentenza, che ne riconosca la legittimita'.