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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/02/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 10078/24
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Leonardo Maiolica e dall'avv.to Paola Miriam Maiolica
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.07.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto il 16.04.2024, dall' CP_1 di Aversa, 12 avvisi di indebito con relativa rateizzazione di seguito elencati:
1. Comunicazione RK2 66494925630-4, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile CP_1 signora, l'importo di € 3.992,78 per somme indebitamente percepite sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n. DSAGR
1 può essere riunito in n. 48 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 28738 a pag. 2 della comunicazione;
2.
Comunicazione RK2 66494925631-5, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile signora, l'importo di CP_1
€ 4.589,76 per somme indebitamente percepite sulla prestazione
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n. DSAGR può essere riunito in n. 58 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 28739 a pag. 2 della comunicazione;
3. Comunicazione RK2 66494925621-3, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: CP_1
“Gentile signora, l'importo di € 291,08 per somme indebitamente percepite sulla prestazione INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n.
IMM può essere riunito in n. 10 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21549 a pag. 2 della comunicazione;
4.
Comunicazione RK2 66494925622-4, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile signora, l'importo di CP_1
€ 335,57 per somme indebitamente percepite sulla prestazione
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. IMM può essere riunito in n.
10 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21550
a pag. 2 della comunicazione;
5. Comunicazione RK2 66494925623-
5, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: CP_1
“Gentile signora, l'importo di € 183,85 per somme indebitamente percepite sulla prestazione INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n.
IMM può essere riunito in n. 8 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21551 a pag. 2 della comunicazione;
6.
Comunicazione RK2 66494925624-6, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile signora, l'importo di CP_1
€ 436,46 per somme indebitamente percepite sulla prestazione
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. IMM può essere riunito in n.
12 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21552
a pag. 2 della comunicazione;
7. Comunicazione RK2 66494925625-
7, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: CP_1
“Gentile signora, l'importo di € 342,24 per somme indebitamente percepite sulla prestazione INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n.
IMM può essere riunito in n. 10 rate mensili” con riferimento
2 alla pratica indebito n. 21554 a pag. 2 della comunicazione;
8.
Comunicazione RK2 66494925626-8, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile signora, l'importo di CP_1
€ 841,96 per somme indebitamente percepite sulla prestazione
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. IMM può essere riunito in n.
12 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21556
a pag. 2 della comunicazione;
9. Comunicazione RK2 66494925627-
0, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: CP_1
“Gentile signora, l'importo di € 133,27 per somme indebitamente percepite sulla prestazione INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n.
IMM può essere riunito in n. 6 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21557 a pag. 2 della comunicazione;
10. Comunicazione RK2 66494925628-1, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile signora, CP_1
l'importo di € 556,32 per somme indebitamente percepite sulla prestazione INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. IMM può essere riunito in n. 10 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21560 a pag. 2 della comunicazione;
11.
Comunicazione RK2 66494925629-2, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile signora, l'importo di CP_1
€ 133,12 per somme indebitamente percepite sulla prestazione
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. IMM può essere riunito in n.
6 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21562
a pag. 2 della comunicazione;
12. Comunicazione RK2
66494925632-6, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di CP_1
Aversa, recitante: “Gentile signora, l'importo di € 111,83 per somme indebitamente percepite sulla prestazione INDENNITÀ
MALATTIA E MATERNITÀ n. IMM può essere riunito in n. 6 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21553 a pag.
2 della comunicazione.
Avendo quindi eccepito la prescrizione delle somme avanzate dall' e la carenza di motivazione degli atti impugnati, la CP_1 ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità degli avvisi impugnati ed il loro
3 consequenziale annullamento, nonché la condanna dell'ente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha rilevato la non fondatezza CP_1 degli indebiti inoltrati e l'abbandono di ogni ulteriore azione recuperatoria;
ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte ricorrente, nelle note depositate in data 14.02.2024, ha aderito alla richiesta formulata dall' considerato che, CP_1 come dedotto dall' e come risulta dalla documentazione CP_1 allegata agli atti, l'ente previdenziale ha chiuso le azioni recuperatorie relative agli indebiti impugnati in questa sede.
In proposito va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
4 Considerato quindi, con riferimento al caso in esame, che effettivamente dalla documentazione prodotta risulta che parte convenuta abbia soddisfatto la pretesa oggetto del presente giudizio, sebbene in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso giudiziario, può essere pronunciata sul punto la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, si pongono a carico dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
€ 1.865,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA
e CPA, con attribuzione ai procuratori anticipatarii.
Aversa, 20.02.2025
Il Giudice
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 10078/24
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Leonardo Maiolica e dall'avv.to Paola Miriam Maiolica
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.07.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto il 16.04.2024, dall' CP_1 di Aversa, 12 avvisi di indebito con relativa rateizzazione di seguito elencati:
1. Comunicazione RK2 66494925630-4, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile CP_1 signora, l'importo di € 3.992,78 per somme indebitamente percepite sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n. DSAGR
1 può essere riunito in n. 48 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 28738 a pag. 2 della comunicazione;
2.
Comunicazione RK2 66494925631-5, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile signora, l'importo di CP_1
€ 4.589,76 per somme indebitamente percepite sulla prestazione
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n. DSAGR può essere riunito in n. 58 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 28739 a pag. 2 della comunicazione;
3. Comunicazione RK2 66494925621-3, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: CP_1
“Gentile signora, l'importo di € 291,08 per somme indebitamente percepite sulla prestazione INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n.
IMM può essere riunito in n. 10 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21549 a pag. 2 della comunicazione;
4.
Comunicazione RK2 66494925622-4, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile signora, l'importo di CP_1
€ 335,57 per somme indebitamente percepite sulla prestazione
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. IMM può essere riunito in n.
10 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21550
a pag. 2 della comunicazione;
5. Comunicazione RK2 66494925623-
5, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: CP_1
“Gentile signora, l'importo di € 183,85 per somme indebitamente percepite sulla prestazione INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n.
IMM può essere riunito in n. 8 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21551 a pag. 2 della comunicazione;
6.
Comunicazione RK2 66494925624-6, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile signora, l'importo di CP_1
€ 436,46 per somme indebitamente percepite sulla prestazione
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. IMM può essere riunito in n.
12 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21552
a pag. 2 della comunicazione;
7. Comunicazione RK2 66494925625-
7, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: CP_1
“Gentile signora, l'importo di € 342,24 per somme indebitamente percepite sulla prestazione INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n.
IMM può essere riunito in n. 10 rate mensili” con riferimento
2 alla pratica indebito n. 21554 a pag. 2 della comunicazione;
8.
Comunicazione RK2 66494925626-8, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile signora, l'importo di CP_1
€ 841,96 per somme indebitamente percepite sulla prestazione
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. IMM può essere riunito in n.
12 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21556
a pag. 2 della comunicazione;
9. Comunicazione RK2 66494925627-
0, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: CP_1
“Gentile signora, l'importo di € 133,27 per somme indebitamente percepite sulla prestazione INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n.
IMM può essere riunito in n. 6 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21557 a pag. 2 della comunicazione;
10. Comunicazione RK2 66494925628-1, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile signora, CP_1
l'importo di € 556,32 per somme indebitamente percepite sulla prestazione INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. IMM può essere riunito in n. 10 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21560 a pag. 2 della comunicazione;
11.
Comunicazione RK2 66494925629-2, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di Aversa, recitante: “Gentile signora, l'importo di CP_1
€ 133,12 per somme indebitamente percepite sulla prestazione
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. IMM può essere riunito in n.
6 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21562
a pag. 2 della comunicazione;
12. Comunicazione RK2
66494925632-6, datata 29 marzo 2024, emesso dall' di CP_1
Aversa, recitante: “Gentile signora, l'importo di € 111,83 per somme indebitamente percepite sulla prestazione INDENNITÀ
MALATTIA E MATERNITÀ n. IMM può essere riunito in n. 6 rate mensili” con riferimento alla pratica indebito n. 21553 a pag.
2 della comunicazione.
Avendo quindi eccepito la prescrizione delle somme avanzate dall' e la carenza di motivazione degli atti impugnati, la CP_1 ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità degli avvisi impugnati ed il loro
3 consequenziale annullamento, nonché la condanna dell'ente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha rilevato la non fondatezza CP_1 degli indebiti inoltrati e l'abbandono di ogni ulteriore azione recuperatoria;
ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte ricorrente, nelle note depositate in data 14.02.2024, ha aderito alla richiesta formulata dall' considerato che, CP_1 come dedotto dall' e come risulta dalla documentazione CP_1 allegata agli atti, l'ente previdenziale ha chiuso le azioni recuperatorie relative agli indebiti impugnati in questa sede.
In proposito va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
4 Considerato quindi, con riferimento al caso in esame, che effettivamente dalla documentazione prodotta risulta che parte convenuta abbia soddisfatto la pretesa oggetto del presente giudizio, sebbene in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso giudiziario, può essere pronunciata sul punto la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, si pongono a carico dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
€ 1.865,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA
e CPA, con attribuzione ai procuratori anticipatarii.
Aversa, 20.02.2025
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