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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/09/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13154/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rossella Pappalardo,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
conclusioni dell'attrice: come da ricorso introduttivo del 30.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.12.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse disposto l'affidamento in via “super esclusiva” a sé del figlio minore
, nato il [...] dalla relazione sentimentale intrattenuta con Persona_1 [...]
e ormai cessata;
ha altresì richiesto la conferma della collocazione abitativa del CP_1
1 minore presso di lei.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 27.5.2025, il giudice delegato ha adottato le statuizioni provvisorie ritenute opportune. Segnatamente, ha affidato il minore in via esclusiva 'rinforzata' alla madre, in ragione della riscontrata assenza di fatto del padre;
ha sancito la collocazione abitativa del ragazzino con l'attrice; ha disposto che il padre potesse vedere il figlio previamente accordandosi con la madre.
Fatte precisare le conclusioni, il giudice delegato ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. Ritiene il collegio che debba anzitutto confermarsi l'affido esclusivo del minore alla madre e che il predetto affidamento debba parimenti declinarsi secondo il modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
Occorre qui anzitutto richiamare le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza provvisoria del
27.5.2025, con la quale già era stato accentrato in capo alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Dalle risultanze acquisite nel corso del procedimento emergono in effetti le gravi carenze nella funzione genitoriale paterna ivi già riscontrate: il convenuto ha da tempo rinunciato a occuparsi di , che da anni non frequenta e con il quale non ha mantenuto alcun Persona_1
contatto.
Di contro, la madre – alla stregua degli elementi acquisiti – si è rivelata in grado di farsi carico delle necessità del minore in via autonoma, senza alcun supporto da parte dell'ex compagno, ma con il sostegno della propria madre.
Deve allora ribadirsi che l'affido di anche al padre non sia conforme Persona_1
all'interesse del minore;
e deve al contempo devolversi alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere del minore – la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di quanto precisato nel dispositivo.
2 2. Per le ragioni appena illustrate, occorre poi confermare la collocazione abitativa di
[...]
con la madre, presso la quale il minore vive e ha sempre vissuto. Per_1
3. In ordine alle frequentazioni paterne con il figlio, a fronte della protratta assenza del sig.
per il minore, tenuto conto della ancor giovane età di quest'ultimo, si ritiene CP_1
di dover ribadire che l'odierno convenuto potrà – qualora lo vorrà – vedere il figlio solo sulla base degli accordi che egli previamente raggiunga con la sig.ra , accordi che i Parte_1
genitori avranno cura di assumere, in ogni caso, nel preminente interesse del minore.
4. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, occorre anzitutto rilevare che la sig.ra
, in sede di interrogatorio libero in udienza, ha rappresentato: di lavorare “non Parte_1
con regolare contratto facendo pulizie per più famiglie, guadagnando circa 400 euro al mese”; di percepire interamente l'assegno unico per il figlio;
di avere un'altra figlia, di quasi 12 anni, avuta da altra relazione.
Non si dispongono di elementi in ordine alla situazione reddituale-patrimoniale del convenuto, che risulta irreperibile.
Deve poi prendersi atto della disponibilità manifestata dall'attrice a continuare a farsi carico interamente del mantenimento del minore.
Ora, a fronte dei pregressi rilievi, e facendo applicazione dei poteri accordati a tutela del minore dall'art. 473 bis.2 c.p.c., reputa il collegio che debba nondimeno porsi a carico dell'odierno convenuto l'obbligo di concorrere in via indiretta al mantenimento ordinario del figlio minore, versando una somma mensile alla ex compagna (con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio); somma che, tenuto conto dell'età del minore e valutati gli ulteriori elementi acquisiti, si ritiene congruo fissare nell'importo di euro
150,00 al mese.
4.1. Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che l'assegno unico per possa essere integralmente percepito dall'odierna attrice Persona_1
e che le spese straordinarie relative al figlio siano suddivise in via paritaria tra i due genitori.
5. In ordine alle spese di lite, queste devono porsi a carico del convenuto, rimasto soccombente.
Tali spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
3 - avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa,
- e assumendo i valori medi per la fase di studio, e i valori minimi per le fasi introduttiva e decisionale (stante l'esiguità di tali fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- affida il minore , nato a [...] il [...], Persona_2
in via esclusiva alla madre, , attribuendo alla medesima il potere di Parte_1
assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per il minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone la collocazione abitativa del minore con la madre, Persona_1 Parte_1
;
[...]
- dispone che il padre, , possa frequentare il figlio Controparte_1 Persona_1
secondo le indicazioni di cui alla motivazione;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dal 30.12.2024, a Controparte_1
, a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del Parte_1
figlio , la somma mensile di euro 150,00, da corrispondere entro il giorno 10 di Persona_1
ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
4 - pone a carico dei genitori, e , il Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si Persona_1
rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due;
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 3.755,50, per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rossella Pappalardo,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
conclusioni dell'attrice: come da ricorso introduttivo del 30.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.12.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse disposto l'affidamento in via “super esclusiva” a sé del figlio minore
, nato il [...] dalla relazione sentimentale intrattenuta con Persona_1 [...]
e ormai cessata;
ha altresì richiesto la conferma della collocazione abitativa del CP_1
1 minore presso di lei.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 27.5.2025, il giudice delegato ha adottato le statuizioni provvisorie ritenute opportune. Segnatamente, ha affidato il minore in via esclusiva 'rinforzata' alla madre, in ragione della riscontrata assenza di fatto del padre;
ha sancito la collocazione abitativa del ragazzino con l'attrice; ha disposto che il padre potesse vedere il figlio previamente accordandosi con la madre.
Fatte precisare le conclusioni, il giudice delegato ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. Ritiene il collegio che debba anzitutto confermarsi l'affido esclusivo del minore alla madre e che il predetto affidamento debba parimenti declinarsi secondo il modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
Occorre qui anzitutto richiamare le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza provvisoria del
27.5.2025, con la quale già era stato accentrato in capo alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Dalle risultanze acquisite nel corso del procedimento emergono in effetti le gravi carenze nella funzione genitoriale paterna ivi già riscontrate: il convenuto ha da tempo rinunciato a occuparsi di , che da anni non frequenta e con il quale non ha mantenuto alcun Persona_1
contatto.
Di contro, la madre – alla stregua degli elementi acquisiti – si è rivelata in grado di farsi carico delle necessità del minore in via autonoma, senza alcun supporto da parte dell'ex compagno, ma con il sostegno della propria madre.
Deve allora ribadirsi che l'affido di anche al padre non sia conforme Persona_1
all'interesse del minore;
e deve al contempo devolversi alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere del minore – la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di quanto precisato nel dispositivo.
2 2. Per le ragioni appena illustrate, occorre poi confermare la collocazione abitativa di
[...]
con la madre, presso la quale il minore vive e ha sempre vissuto. Per_1
3. In ordine alle frequentazioni paterne con il figlio, a fronte della protratta assenza del sig.
per il minore, tenuto conto della ancor giovane età di quest'ultimo, si ritiene CP_1
di dover ribadire che l'odierno convenuto potrà – qualora lo vorrà – vedere il figlio solo sulla base degli accordi che egli previamente raggiunga con la sig.ra , accordi che i Parte_1
genitori avranno cura di assumere, in ogni caso, nel preminente interesse del minore.
4. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, occorre anzitutto rilevare che la sig.ra
, in sede di interrogatorio libero in udienza, ha rappresentato: di lavorare “non Parte_1
con regolare contratto facendo pulizie per più famiglie, guadagnando circa 400 euro al mese”; di percepire interamente l'assegno unico per il figlio;
di avere un'altra figlia, di quasi 12 anni, avuta da altra relazione.
Non si dispongono di elementi in ordine alla situazione reddituale-patrimoniale del convenuto, che risulta irreperibile.
Deve poi prendersi atto della disponibilità manifestata dall'attrice a continuare a farsi carico interamente del mantenimento del minore.
Ora, a fronte dei pregressi rilievi, e facendo applicazione dei poteri accordati a tutela del minore dall'art. 473 bis.2 c.p.c., reputa il collegio che debba nondimeno porsi a carico dell'odierno convenuto l'obbligo di concorrere in via indiretta al mantenimento ordinario del figlio minore, versando una somma mensile alla ex compagna (con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio); somma che, tenuto conto dell'età del minore e valutati gli ulteriori elementi acquisiti, si ritiene congruo fissare nell'importo di euro
150,00 al mese.
4.1. Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che l'assegno unico per possa essere integralmente percepito dall'odierna attrice Persona_1
e che le spese straordinarie relative al figlio siano suddivise in via paritaria tra i due genitori.
5. In ordine alle spese di lite, queste devono porsi a carico del convenuto, rimasto soccombente.
Tali spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
3 - avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa,
- e assumendo i valori medi per la fase di studio, e i valori minimi per le fasi introduttiva e decisionale (stante l'esiguità di tali fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- affida il minore , nato a [...] il [...], Persona_2
in via esclusiva alla madre, , attribuendo alla medesima il potere di Parte_1
assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per il minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone la collocazione abitativa del minore con la madre, Persona_1 Parte_1
;
[...]
- dispone che il padre, , possa frequentare il figlio Controparte_1 Persona_1
secondo le indicazioni di cui alla motivazione;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dal 30.12.2024, a Controparte_1
, a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del Parte_1
figlio , la somma mensile di euro 150,00, da corrispondere entro il giorno 10 di Persona_1
ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
4 - pone a carico dei genitori, e , il Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si Persona_1
rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due;
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 3.755,50, per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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