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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 886/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 886/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 10.05.2024, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, domiciliato in Pistoia, Via Pertini n. 150, C.F._1 presso camerata della Questura di Pistoia;
e nata a [...] il [...], _1
C.F. , residente in [...]
6, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Letizia Santoni presso lo studio della quale in Pistoia (PT), Piazza San Francesco n. 27, sono elettivamente domiciliati, giuste deleghe in atti;
e
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 10.05.2024,
[...]
e esponendo di aver CP_1 _1 contratto matrimonio in loc. TI (PO) in data 01.09.2005, precisavano che dall'unione erano nati i figli (in Persona_1 data 12.08.2008) e (in data 06.05.2015). Persona_2
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 142/2024 dell'08.07.2024, dichiarava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate e con ordinanza dell'08.07.2024 rinviava all'udienza del 15.01.2025, poi rinviata al 19.03.2025 ai fini dell'acquisizione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) In merito all'assegnazione della casa coniugale sita in Pistoia,
Via Fanfani, n. 6, di proprietà esclusiva della Sig.ra _1
, i comparenti richiamano quanto già concordato nella
[...] fase di separazione alla clausola n. 3 che concordano di recepire integralmente anche in sede divorzile;
2) In merito alla residenza dei figli minori e R_ R_
, al loro affidamento, al loro collocamento ed al loro
[...] mantenimento, i comparenti dichiarano di recepire quanto già concordato in sede separativa alle clausole n. 4, n. 5, n. 5bis, n. 6,
n. 6bis, n. 7, n. 8 e n. 9, da intendersi qui integralmente trascritte.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.03.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
2 preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in loc. TI (PO) in data
01.09.2005 tra i coniugi , nato a [...] CP_1 il 12.09.1972 e nata a [...] _1 il 12.06.1975, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
66, P. 2 serie A, anno 2005);
3) spese compensate.
3 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 23.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 886/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 10.05.2024, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, domiciliato in Pistoia, Via Pertini n. 150, C.F._1 presso camerata della Questura di Pistoia;
e nata a [...] il [...], _1
C.F. , residente in [...]
6, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Letizia Santoni presso lo studio della quale in Pistoia (PT), Piazza San Francesco n. 27, sono elettivamente domiciliati, giuste deleghe in atti;
e
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 10.05.2024,
[...]
e esponendo di aver CP_1 _1 contratto matrimonio in loc. TI (PO) in data 01.09.2005, precisavano che dall'unione erano nati i figli (in Persona_1 data 12.08.2008) e (in data 06.05.2015). Persona_2
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 142/2024 dell'08.07.2024, dichiarava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate e con ordinanza dell'08.07.2024 rinviava all'udienza del 15.01.2025, poi rinviata al 19.03.2025 ai fini dell'acquisizione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) In merito all'assegnazione della casa coniugale sita in Pistoia,
Via Fanfani, n. 6, di proprietà esclusiva della Sig.ra _1
, i comparenti richiamano quanto già concordato nella
[...] fase di separazione alla clausola n. 3 che concordano di recepire integralmente anche in sede divorzile;
2) In merito alla residenza dei figli minori e R_ R_
, al loro affidamento, al loro collocamento ed al loro
[...] mantenimento, i comparenti dichiarano di recepire quanto già concordato in sede separativa alle clausole n. 4, n. 5, n. 5bis, n. 6,
n. 6bis, n. 7, n. 8 e n. 9, da intendersi qui integralmente trascritte.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.03.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
2 preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in loc. TI (PO) in data
01.09.2005 tra i coniugi , nato a [...] CP_1 il 12.09.1972 e nata a [...] _1 il 12.06.1975, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
66, P. 2 serie A, anno 2005);
3) spese compensate.
3 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 23.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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