Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2687
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    L'avviso di accertamento è risultato sufficientemente motivato, tant'è che la società ricorrente è stata in grado di ben comprendere le contestazioni elevate da Roma Capitale e di fare valere le proprie ragioni, in fatto ed in diritto, avanti a questa Corte. La suprema Corte di Cassazione ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta (Cass. Sez. 5 n. 1694 del 24/01/2018).

  • Accolto
    Illegittima applicazione dell'IMU per alloggi sociali

    Il Comune di Roma Capitale motiva, principalmente, il diniego della concessione delle agevolazioni per non aver la ricorrente presentato apposita dichiarazione. Tuttavia, la mancata presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste per la violazione dell'obbligo dichiarativo IMU, ma non anche la decadenza dall'agevolazione, fermo restando la sussistenza dei requisiti. Nel caso di specie, appare pacifico tra le parti che gli immobili in questione siano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per essere qualificati come edilizia sociale, come provato dalla documentazione depositata dalla società contribuente. La Suprema Corte ha ritenuto che l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non sia subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili prevista dall'articolo 2 comma 5 bis, del d.l.102/2013 convertito con la legge 124/213 (Cass. Sez. V, 28 ottobre 2020, n. 23680).

  • Accolto
    Violazione dei principi di collaborazione e buona fede

    La Corte ha ritenuto che, sebbene il primo motivo di impugnazione (carenza di motivazione) fosse infondato, il secondo motivo (illegittima applicazione dell'IMU per alloggi sociali) fosse fondato. La Corte ha implicitamente considerato la sussistenza dei requisiti di buona fede e collaborazione nel valutare la fondatezza del secondo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2687
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2687
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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