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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2687/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MARTINELLI ANGELO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
TI ROBERTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14955/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131 - L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1693 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1735/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore 1 società Ricorrente_1 S.R.L., con sede in Roma, Indirizzo_1, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore Avv. Rappresentante_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 1693, notificato il 19/06/2025 da Roma Capitale per l'omesso versamento dell' IMU - anno 2020- di euro 559.551,95 ed interessi per 52.999,53; sanzione amministrativa di euro 167.865,58, per un importo complessivo di euro 780.417,06. Osserva che le n. 890 unità immobiliari oggetto dell'Avviso non sono tutte delle unità abitative, trattandosi per la gran parte di pertinenze di queste ultime (quali cantine e box auto); invero, le unità immobiliari risultano essere soltanto n. 313, così come emerge peraltro di tutta evidenza dall'Avviso in cui sono indicate le differenti categorie catastali delle Unità Immobiliari.
Chiede l'annullamento dell'avviso considerato che le Unità Immobiliari della Società sono escluse dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (cd. IMU) a decorrere dal 1.1.2012, trattandosi di alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.4.2008 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24.6.2008, n. 146 (di seguito il "Decreto Ministeriale") ed in base a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. 6.12.2011, n. 201.
All'udienza del 13 gennaio questa GCT aveva accolto la richiesta di sospensiva.
La ricorrente chiede l'annullamento dell' avviso di accertamento impugnato eccependo:
I) la carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000;
2) la illegittima applicazione dell'IMU per l'annualità 2020, in violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b) del d.
I. 6.12.2011, n. 201, atteso che le Unità Immobiliari della Società sono destinate ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.4.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2008 situazione questa ben conosciuta dal comune senza necessità di comunicarne la richiesta di esenzione;
3) la lesione dei principi di collaborazione e buona fede, in violazione degli artt. 6, comma 4 e 10, comma 1, legge n. 212 del 2000, atteso che al Contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso argomentando che: a) ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU non è sufficiente che un immobile rientri astrattamente nella categoria degli alloggi sociali per potere ottenere automaticamente l'esenzione dal pagamento del tributo;
b) l'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013 stabilisce infatti che per poter ottenere il beneficio fiscale il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
c) nel caso di specie |'Ricorrente_1 s.r.l. non ha presentato la dichiarazione IMU ed è pertanto decaduta dal beneficio dell'esenzione e non vi è prova del fatto che tutte le unità immobiliari facenti parte del complesso immobiliare siano attualmente destinate ad alloggi sociali.
All'odierna udienza la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ciò premesso, giova subito precisare che l'avviso di accertamento in questione - contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente nel primo motivo di impugnazione - è risultato sufficientemente motivato, tant'è che la società ricorrente è stata in grado di ben comprendere le contestazioni elevate da Roma Capitale
e di fare valere le proprie ragioni, in fatto ed in diritto, avanti a questa Corte. La suprema Corte di Cassazione ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta (Cass. Sez. 5 n. 1694 del
24/01/2018).
Va invece accolto il secondo motivo del ricorso.
Il comune di Roma Capitale motiva, principalmente, il diniego della concessione delle agevolazioni per non aver, la ricorrente, presentato, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
la mancata presentazione, pertanto, della dichiarazione comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste per la violazione dell'obbligo dichiarativo IMU, ma non anche la decadenza dall'agevolazione, fermo restando la sussistenza dei requisiti.
La ratio della normativa è evidente in quanto la dichiarazione è diretta a consentire alla Amministrazione comunale di verificare la sussistenza della richiesta in relazione ad immobili individuati e le ragioni dalle quali il dichiarante intende far derivare la esenzione dalla imposta. Nel caso di specie, appare pacifico tra le parti che detta dichiarazione non sia mai stata presentata al Comune ma che gli immobili in questione siano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per essere qualificati come edilizia sociale e ciò si evince dalla corposa documentazione depositata dalla società contribuente, che non risulta contestata dall'Ufficio, il quale si limita in proposito a rinviare ad una generica contestazione che sarebbe stata sollevata dal Comune di Roma. La società contribuente, in particolare, ha chiarito che, dopo essersi resa acquirente degli Immobili (già locati) con l'atto di compravendita del 29.12.2011, altro non faceva che subentrare nei rapporti locatizi, a canone concordato, stipulati dalla precedente proprietaria. Trattasi, dunque, di contratti di locazione stipulati da oltre 30 anni rispetto ai fatti di causa ed in relazione ai quali la Società ha applicato, così come previsto dalla Convenzione del 1983 (cit. doc. 3 ricorso in CTP) che continua a trovare applicazione nonostante i successivi passaggi di proprietà a partire dalla concessionaria Società _1 - dei canoni calmierati, per cui è da ritenersi provato che le Unità Immobiliari sono destinate ad alloggi sociali, così come disciplinati dal Decreto Ministeriale
Quanto alla presentazione della dichiarazione, la Suprema Corte ha ritenuto che l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture contenuta nell'articolo 13, comma 2, lettera b del di 201/2011 convenuto con la legge 214/2911 e modificato con la l'articolo 1, comma 707 della legge 147/2013, non sia subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili prevista dall'articolo 2 comma 5 bis, del d.l.102/2013 convertito con la legge 124/213. (Cass. Sez. V, 28 ottobre 2020, n. 23680). Ha Stabilito Infatti "In conclusione deve affermarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013,
n. 124".
Ne consegue che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale», non avendo l'ente locale fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche di cui al DM 22 aprile 2008 cit. (Cass. Sez. 5, 08/03/2024, n. 8681).
In tal senso anche due recenti sentenze della CGR del Lazio che per due diverse annualità hanno accolto il ricorso della società n. 2490/25 della 7^sez e n. 6869/25 della sez. 6^.
Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente nelle corti di merito, ritiene la Corte che debbano essere integralmente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Roma accoglie il ricorso e compensa le spese Roma li,
05. 02.2026 || Relatore II Presidente Gildo De Angelis Angelo Martinelli
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MARTINELLI ANGELO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
TI ROBERTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14955/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131 - L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1693 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1735/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore 1 società Ricorrente_1 S.R.L., con sede in Roma, Indirizzo_1, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore Avv. Rappresentante_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 1693, notificato il 19/06/2025 da Roma Capitale per l'omesso versamento dell' IMU - anno 2020- di euro 559.551,95 ed interessi per 52.999,53; sanzione amministrativa di euro 167.865,58, per un importo complessivo di euro 780.417,06. Osserva che le n. 890 unità immobiliari oggetto dell'Avviso non sono tutte delle unità abitative, trattandosi per la gran parte di pertinenze di queste ultime (quali cantine e box auto); invero, le unità immobiliari risultano essere soltanto n. 313, così come emerge peraltro di tutta evidenza dall'Avviso in cui sono indicate le differenti categorie catastali delle Unità Immobiliari.
Chiede l'annullamento dell'avviso considerato che le Unità Immobiliari della Società sono escluse dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (cd. IMU) a decorrere dal 1.1.2012, trattandosi di alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.4.2008 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24.6.2008, n. 146 (di seguito il "Decreto Ministeriale") ed in base a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. 6.12.2011, n. 201.
All'udienza del 13 gennaio questa GCT aveva accolto la richiesta di sospensiva.
La ricorrente chiede l'annullamento dell' avviso di accertamento impugnato eccependo:
I) la carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000;
2) la illegittima applicazione dell'IMU per l'annualità 2020, in violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b) del d.
I. 6.12.2011, n. 201, atteso che le Unità Immobiliari della Società sono destinate ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.4.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2008 situazione questa ben conosciuta dal comune senza necessità di comunicarne la richiesta di esenzione;
3) la lesione dei principi di collaborazione e buona fede, in violazione degli artt. 6, comma 4 e 10, comma 1, legge n. 212 del 2000, atteso che al Contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso argomentando che: a) ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU non è sufficiente che un immobile rientri astrattamente nella categoria degli alloggi sociali per potere ottenere automaticamente l'esenzione dal pagamento del tributo;
b) l'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013 stabilisce infatti che per poter ottenere il beneficio fiscale il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
c) nel caso di specie |'Ricorrente_1 s.r.l. non ha presentato la dichiarazione IMU ed è pertanto decaduta dal beneficio dell'esenzione e non vi è prova del fatto che tutte le unità immobiliari facenti parte del complesso immobiliare siano attualmente destinate ad alloggi sociali.
All'odierna udienza la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ciò premesso, giova subito precisare che l'avviso di accertamento in questione - contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente nel primo motivo di impugnazione - è risultato sufficientemente motivato, tant'è che la società ricorrente è stata in grado di ben comprendere le contestazioni elevate da Roma Capitale
e di fare valere le proprie ragioni, in fatto ed in diritto, avanti a questa Corte. La suprema Corte di Cassazione ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta (Cass. Sez. 5 n. 1694 del
24/01/2018).
Va invece accolto il secondo motivo del ricorso.
Il comune di Roma Capitale motiva, principalmente, il diniego della concessione delle agevolazioni per non aver, la ricorrente, presentato, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
la mancata presentazione, pertanto, della dichiarazione comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste per la violazione dell'obbligo dichiarativo IMU, ma non anche la decadenza dall'agevolazione, fermo restando la sussistenza dei requisiti.
La ratio della normativa è evidente in quanto la dichiarazione è diretta a consentire alla Amministrazione comunale di verificare la sussistenza della richiesta in relazione ad immobili individuati e le ragioni dalle quali il dichiarante intende far derivare la esenzione dalla imposta. Nel caso di specie, appare pacifico tra le parti che detta dichiarazione non sia mai stata presentata al Comune ma che gli immobili in questione siano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per essere qualificati come edilizia sociale e ciò si evince dalla corposa documentazione depositata dalla società contribuente, che non risulta contestata dall'Ufficio, il quale si limita in proposito a rinviare ad una generica contestazione che sarebbe stata sollevata dal Comune di Roma. La società contribuente, in particolare, ha chiarito che, dopo essersi resa acquirente degli Immobili (già locati) con l'atto di compravendita del 29.12.2011, altro non faceva che subentrare nei rapporti locatizi, a canone concordato, stipulati dalla precedente proprietaria. Trattasi, dunque, di contratti di locazione stipulati da oltre 30 anni rispetto ai fatti di causa ed in relazione ai quali la Società ha applicato, così come previsto dalla Convenzione del 1983 (cit. doc. 3 ricorso in CTP) che continua a trovare applicazione nonostante i successivi passaggi di proprietà a partire dalla concessionaria Società _1 - dei canoni calmierati, per cui è da ritenersi provato che le Unità Immobiliari sono destinate ad alloggi sociali, così come disciplinati dal Decreto Ministeriale
Quanto alla presentazione della dichiarazione, la Suprema Corte ha ritenuto che l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture contenuta nell'articolo 13, comma 2, lettera b del di 201/2011 convenuto con la legge 214/2911 e modificato con la l'articolo 1, comma 707 della legge 147/2013, non sia subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili prevista dall'articolo 2 comma 5 bis, del d.l.102/2013 convertito con la legge 124/213. (Cass. Sez. V, 28 ottobre 2020, n. 23680). Ha Stabilito Infatti "In conclusione deve affermarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013,
n. 124".
Ne consegue che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale», non avendo l'ente locale fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche di cui al DM 22 aprile 2008 cit. (Cass. Sez. 5, 08/03/2024, n. 8681).
In tal senso anche due recenti sentenze della CGR del Lazio che per due diverse annualità hanno accolto il ricorso della società n. 2490/25 della 7^sez e n. 6869/25 della sez. 6^.
Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente nelle corti di merito, ritiene la Corte che debbano essere integralmente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Roma accoglie il ricorso e compensa le spese Roma li,
05. 02.2026 || Relatore II Presidente Gildo De Angelis Angelo Martinelli