TAR
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01018/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 27/01/2026
N. 00085 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01018/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro, Antonio Cirella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
dell'atto prot. n. -OMISSIS-- P.A.S.I. datato 10 settembre 2024 del Questore di
Bergamo e notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2024 recante il rigetto della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo. N. 01018/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa CE IZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il decreto del 10.9.2024 con il quale la Questura di Bergamo ha respinto l'istanza dal medesimo presentata per il rinnovo della licenza di porto d'armi ad uso sportivo.
Il decreto di rigetto è stato adottato in ragione “dell'esito dell'esame suppletivo davanti al Collegio Provinciale per il Porto d'armi a cui si è sottoposto il Sig. -
OMISSIS- in data 17/5/2024, con il quale l'interessato è stato giudicato idoneo per anni uno a fronte dei cinque anni previsti dalla Circolare del Ministero Dell'Interno protocollo 557/pas/u/001279/10100.a(1) del 31/01/2022”, considerato “che il -
OMISSIS-, nonè stato giudicato idoneo per i previsti cinque anni della durata della licenza, pertanto a questa Amministrazione residua la facoltà di denegare il rinnovo della licenza di porto di fucile, così come indicato nelle indicazioni conclusive della richiamata circolare ministeriale”.
Con l'unico motivo di gravame il ricorrente lamenta vizi motivazionali del provvedimento impugnato: non si comprenderebbe quali siano gli elementi posti alla base del diniego, considerato che il ricorrente ha mostrato negli anni una condotta irreprensibile, è da anni in possesso della licenza, senza che si siano mai verificati eventi tali da far presumere un pericolo nell'uso delle armi, come comproverebbero: la relazione dei Carabinieri del 6.6.2024, attestanti la buona reputazione del medesimo N. 01018/2024 REG.RIC.
nel contesto sociale in cui è inserito, l'assenza di legami e di amicizie con contesti criminali, l'assenza di abuso di sostanze di qualsivoglia natura e l'insussistenza di malattie mentali. Il provvedimento sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 1, punto 5) del D.M. del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 che, nel disciplinare i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo del porto di fucile per uso caccia, vi annovera l'“assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.”: il ricorrente non rientrerebbe nelle categorie ostative al rilascio del titolo.
Il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia si sono costituite in giudizio con atto formale, successivamente integrato da una relazione dell'Amministrazione con la documentazione relativa al procedimento.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 15 gennaio 2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata in via incidentale dal ricorrente per difetto del fumus boni iuris.
In difetto di ulteriore attività difensiva delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 5 novembre 2025.
Il ricorso è infondato, reputando il Collegio di confermare la decisione assunta nella fase cautelare.
La Circolare del Ministero dell'Interno prot. 557/PAS/U/001279/10100.A(1) del
31/01/2022 impone alle Questure e alle Prefetture competenti di rigettare le istanze di primo rilascio di licenze di porto d'armi corredate da certificati medici con validità temporale inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta, mentre consente, ma non impone, alle stesse amministrazioni di accogliere le istanze di rinnovo delle licenze anche qualora corredate da certificazioni con validità limitata. N. 01018/2024 REG.RIC.
La predetta circolare, nel testo appena riportato, è stata adottata sulla scorta della sentenza del Cons. Stato n. 7722/2021, secondo cui, per quanto qui di rilievo, “qualora la certificazione medica rilasciata in sede di rinnovo abbia una durata minore di cinque anni, anche il rinnovo del permesso di porto d'armi, ove circostanze diverse non depongano per il rifiuto, dovrà aver pari durata..”.
Alle Questure viene dunque attribuita la facoltà di negare il rinnovo del porto d'armi laddove le certificazioni rilasciate dai competenti organi sanitari abbiano durata inferiore rispetto al periodo di validità della licenza, tenendo in considerazione tutte le circostanze che in concreto inducono a negare il rinnovo.
Tanto precisato in ordine al contesto di riferimento, nel richiamare il contenuto della predetta circolare e della presupposta pronuncia del Consiglio di Stato, il provvedimento impugnato ha evidenziato che al rinnovo del titolo ostava la durata – pari solo ad un anno- della certificazione di idoneità rilasciata dal Collegio medico per il porto d'armi in data 17.5.2024, durata estremamente limitata rispetto al periodo ordinario di validità della licenza di porto d'armi per uso venatorio, per converso pari a cinque anni.
La valutazione posta a fondamento del diniego non risulta affetta da manifesta irragionevolezza, posto che, come risulta dalla documentazione versata agli atti di causa, la predetta certificazione è stata rilasciata dal Collegio medico per il porto d'armi sulla scorta della visita psichiatrica del 16.5.2024 e del certificato medico anamnestico prodotto dall'interessato, attestante il pregresso uso di sostanze psicotrope (antidepressivi), e dunque su elementi che ponevano in dubbio la sussistenza delle necessarie condizioni di stabilità psicofisica del richiedente, necessarie per chi aspiri ad ottenere l'autorizzazione di polizia all'uso delle armi: comprensibilmente, pertanto, l'Amministrazione ha ritenuto non sussistere le condizioni di piena affidabilità del ricorrente per il rinnovo del titolo, a ciò ostandovi N. 01018/2024 REG.RIC.
una situazione di potenziale di rischio in ordine all'opportunità di autorizzare l'interessato all'uso delle armi.
In questo contesto, le censure articolate con il ricorso non sono meritevoli di condivisione.
Innanzitutto, la circostanza valorizzata nel gravame e avvalorata dalla nota dei
Carabinieri di Seriate, circa la sussistenza dei requisiti di moralità e di buona condotta del ricorrente, non è conferente rispetto alla fattispecie controversa, posto che le ragioni dell'avversato diniego afferiscono esclusivamente alle vicende di carattere sanitario che hanno interessato il -OMISSIS- e che hanno giustificato la limitatezza temporale del certificato di idoneità al medesimo rilasciato, elementi dai quali l'Amministrazione ha dedotto, nell'esercizio della propria discrezionalità, la non completa affidabilità dello stesso nell'uso delle armi. In presenza di queste circostanze, non è sufficiente, ai fini dell'autorizzazione al porto d'armi, l'assenza delle condizioni ostative contemplate nel D.M. 28 aprile 1998, potendo l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, porre a fondamento del diniego anche elementi diversi, comunque indicativi della non affidabilità del ricorrente nell'uso delle armi.
D'altra parte, il provvedimento risulta coerente con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti inibitori in materia di armi, essendo connotati da finalità preventive, e costituendo un'eccezione al generale divieto di detenere armi, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso, essendo sufficiente il solo pericolo di abuso ed un'incisione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto interessato.
Il ricorso va pertanto conclusivamente respinto in quanto infondato.
Resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di presentare una nuova richiesta finalizzata al rilascio del titolo, corredata di certificazione sanitaria idonea a N. 01018/2024 REG.RIC.
documentare il completo superamento delle problematiche pregresse e la conseguente assenza di requisiti ostativi all'uso delle armi.
Atteso l'andamento complessivo del giudizio, le spese di lite vengono compensate nella misura di 1/3, venendo gli ulteriori 2/3 posti a carico del ricorrente ed in favore delle Amministrazioni resistenti, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il suo stato di salute.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
CE IZ, Referendario, Estensore N. 01018/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CE IZ EL CC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 27/01/2026
N. 00085 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01018/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro, Antonio Cirella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
dell'atto prot. n. -OMISSIS-- P.A.S.I. datato 10 settembre 2024 del Questore di
Bergamo e notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2024 recante il rigetto della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo. N. 01018/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa CE IZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il decreto del 10.9.2024 con il quale la Questura di Bergamo ha respinto l'istanza dal medesimo presentata per il rinnovo della licenza di porto d'armi ad uso sportivo.
Il decreto di rigetto è stato adottato in ragione “dell'esito dell'esame suppletivo davanti al Collegio Provinciale per il Porto d'armi a cui si è sottoposto il Sig. -
OMISSIS- in data 17/5/2024, con il quale l'interessato è stato giudicato idoneo per anni uno a fronte dei cinque anni previsti dalla Circolare del Ministero Dell'Interno protocollo 557/pas/u/001279/10100.a(1) del 31/01/2022”, considerato “che il -
OMISSIS-, nonè stato giudicato idoneo per i previsti cinque anni della durata della licenza, pertanto a questa Amministrazione residua la facoltà di denegare il rinnovo della licenza di porto di fucile, così come indicato nelle indicazioni conclusive della richiamata circolare ministeriale”.
Con l'unico motivo di gravame il ricorrente lamenta vizi motivazionali del provvedimento impugnato: non si comprenderebbe quali siano gli elementi posti alla base del diniego, considerato che il ricorrente ha mostrato negli anni una condotta irreprensibile, è da anni in possesso della licenza, senza che si siano mai verificati eventi tali da far presumere un pericolo nell'uso delle armi, come comproverebbero: la relazione dei Carabinieri del 6.6.2024, attestanti la buona reputazione del medesimo N. 01018/2024 REG.RIC.
nel contesto sociale in cui è inserito, l'assenza di legami e di amicizie con contesti criminali, l'assenza di abuso di sostanze di qualsivoglia natura e l'insussistenza di malattie mentali. Il provvedimento sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 1, punto 5) del D.M. del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 che, nel disciplinare i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo del porto di fucile per uso caccia, vi annovera l'“assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.”: il ricorrente non rientrerebbe nelle categorie ostative al rilascio del titolo.
Il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia si sono costituite in giudizio con atto formale, successivamente integrato da una relazione dell'Amministrazione con la documentazione relativa al procedimento.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 15 gennaio 2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata in via incidentale dal ricorrente per difetto del fumus boni iuris.
In difetto di ulteriore attività difensiva delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 5 novembre 2025.
Il ricorso è infondato, reputando il Collegio di confermare la decisione assunta nella fase cautelare.
La Circolare del Ministero dell'Interno prot. 557/PAS/U/001279/10100.A(1) del
31/01/2022 impone alle Questure e alle Prefetture competenti di rigettare le istanze di primo rilascio di licenze di porto d'armi corredate da certificati medici con validità temporale inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta, mentre consente, ma non impone, alle stesse amministrazioni di accogliere le istanze di rinnovo delle licenze anche qualora corredate da certificazioni con validità limitata. N. 01018/2024 REG.RIC.
La predetta circolare, nel testo appena riportato, è stata adottata sulla scorta della sentenza del Cons. Stato n. 7722/2021, secondo cui, per quanto qui di rilievo, “qualora la certificazione medica rilasciata in sede di rinnovo abbia una durata minore di cinque anni, anche il rinnovo del permesso di porto d'armi, ove circostanze diverse non depongano per il rifiuto, dovrà aver pari durata..”.
Alle Questure viene dunque attribuita la facoltà di negare il rinnovo del porto d'armi laddove le certificazioni rilasciate dai competenti organi sanitari abbiano durata inferiore rispetto al periodo di validità della licenza, tenendo in considerazione tutte le circostanze che in concreto inducono a negare il rinnovo.
Tanto precisato in ordine al contesto di riferimento, nel richiamare il contenuto della predetta circolare e della presupposta pronuncia del Consiglio di Stato, il provvedimento impugnato ha evidenziato che al rinnovo del titolo ostava la durata – pari solo ad un anno- della certificazione di idoneità rilasciata dal Collegio medico per il porto d'armi in data 17.5.2024, durata estremamente limitata rispetto al periodo ordinario di validità della licenza di porto d'armi per uso venatorio, per converso pari a cinque anni.
La valutazione posta a fondamento del diniego non risulta affetta da manifesta irragionevolezza, posto che, come risulta dalla documentazione versata agli atti di causa, la predetta certificazione è stata rilasciata dal Collegio medico per il porto d'armi sulla scorta della visita psichiatrica del 16.5.2024 e del certificato medico anamnestico prodotto dall'interessato, attestante il pregresso uso di sostanze psicotrope (antidepressivi), e dunque su elementi che ponevano in dubbio la sussistenza delle necessarie condizioni di stabilità psicofisica del richiedente, necessarie per chi aspiri ad ottenere l'autorizzazione di polizia all'uso delle armi: comprensibilmente, pertanto, l'Amministrazione ha ritenuto non sussistere le condizioni di piena affidabilità del ricorrente per il rinnovo del titolo, a ciò ostandovi N. 01018/2024 REG.RIC.
una situazione di potenziale di rischio in ordine all'opportunità di autorizzare l'interessato all'uso delle armi.
In questo contesto, le censure articolate con il ricorso non sono meritevoli di condivisione.
Innanzitutto, la circostanza valorizzata nel gravame e avvalorata dalla nota dei
Carabinieri di Seriate, circa la sussistenza dei requisiti di moralità e di buona condotta del ricorrente, non è conferente rispetto alla fattispecie controversa, posto che le ragioni dell'avversato diniego afferiscono esclusivamente alle vicende di carattere sanitario che hanno interessato il -OMISSIS- e che hanno giustificato la limitatezza temporale del certificato di idoneità al medesimo rilasciato, elementi dai quali l'Amministrazione ha dedotto, nell'esercizio della propria discrezionalità, la non completa affidabilità dello stesso nell'uso delle armi. In presenza di queste circostanze, non è sufficiente, ai fini dell'autorizzazione al porto d'armi, l'assenza delle condizioni ostative contemplate nel D.M. 28 aprile 1998, potendo l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, porre a fondamento del diniego anche elementi diversi, comunque indicativi della non affidabilità del ricorrente nell'uso delle armi.
D'altra parte, il provvedimento risulta coerente con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti inibitori in materia di armi, essendo connotati da finalità preventive, e costituendo un'eccezione al generale divieto di detenere armi, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso, essendo sufficiente il solo pericolo di abuso ed un'incisione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto interessato.
Il ricorso va pertanto conclusivamente respinto in quanto infondato.
Resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di presentare una nuova richiesta finalizzata al rilascio del titolo, corredata di certificazione sanitaria idonea a N. 01018/2024 REG.RIC.
documentare il completo superamento delle problematiche pregresse e la conseguente assenza di requisiti ostativi all'uso delle armi.
Atteso l'andamento complessivo del giudizio, le spese di lite vengono compensate nella misura di 1/3, venendo gli ulteriori 2/3 posti a carico del ricorrente ed in favore delle Amministrazioni resistenti, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il suo stato di salute.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
CE IZ, Referendario, Estensore N. 01018/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CE IZ EL CC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.