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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza verbale di udienza del 4.2.2025
R.G. 3333/2022
Alle ore 10:06 è presente per l' l'avv. Ivan Delle Donne per delega orale dell'avv. CP_1
Paolo Bonito che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede la decisione.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti costituite del provvedimento del 27/11/2024 con cui veniva fissata la odierna udienza di discussione (vedasi nel fascicolo telematico le comunicazioni di cancelleria eseguite in data 28.11.2024), si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
Avellino, 4.2.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 4.2.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3333/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. PAGLIUCA BARBARA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. BONITO
PAOLO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato:
.salerno.it); Email_2 CP_3
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
(C.F. indicato: , con sede legale in Roma, in persona del CP_4 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
GIOVANNA SERENO e con lo stesso elettivamente domiciliato in Avellino, alla Via
Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
2 *****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il 31.10.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 01276202200001372000, notificatale il 21.9.2022, contenente l'avvertimento che in caso di mancato pagamento del debito complessivo di
#€273.859,17#, comprensivi di spese di notifica, in virtù degli titoli indicati nel dettaglio del debito, avrebbe provveduto ad iscrivere ipoteca per il doppio dell'importo indicato sulla quota dei diritti spettanti relativi al bene/i rinvenuto/i in sede di accesso agli uffici preposti, ex articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Rappresentava che la minacciata iscrizione ipotecaria era diretta alla riscossione, tra gli altri, dei crediti portati in ventiquattro avvisi di addebito, tutti di natura contributiva e nella titolarità dell' di seguito indicati: CP_4
1) Avviso di addebito n. 312 2012 0001495945 000;
2) Avviso di addebito n. 312 2012 0002029176 000;
3) Avviso di addebito n. 312 2013 0000232037 000;
4) Avviso di addebito n. 312 2013 0000558345 000;
5) Avviso di addebito n. 312 2013 0001208638 000;
6) Avviso di addebito n. 312 2013 0001430121 000,
7) Avviso di addebito n. 312 2013 000207447 000;
8) Avviso di addebito n. 312 2014 000036114 000;
9) Avviso di addebito n. 312 2014 000881000 000;
10) Avviso di addebito n. 312 2014 0000947312 000;
11) Avviso di addebito n. 312 2014 0001026358 000;
12) Avviso di addebito n. 312 2015 0000285775 000;
13) Avviso di addebito n. 312 2015 0000654644 000;
14) Avviso di addebito n. 312 2015 0001920151 000;
15) Avviso di addebito n. 312 2016 0000098647 000;
16) Avviso di addebito n. 312 2016 0001352834 000;
17) Avviso di addebito n. 312 2016 0002564763 000;
18) Avviso di addebito n. 312 2017 0000399462000;
19) Avviso di addebito n. 312 2018 0000162291 000;
20) Avviso di addebito n. 312 2018 000020263 000;
21) Avviso di addebito n. 312 2018 0001700233 000;
3 22) Avviso di addebito n. 312 2019 0000332510 000;
23) Avviso di addebito n. 312 2019 0001569511 000;
24) Avviso di addebito n. 312 2022 0000345917 000.
A sostegno della domanda deduceva: 1) la inesistenza della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto eseguita da a mezzo di un indirizzo di posta CP_1 elettronica certificata ( t) non Email_4 iscritto nei pubblici registri (IPA, REGINDE e INIPEC), 2) l'omessa notificazione degli atti presupposti lamentando la invalidità derivata del preavviso di ipoteca e 3) la prescrizione estintiva dei crediti.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte, l'attuazione della misura cautelare impugnata, ricorrendone i presupposti di legge;
B) Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità/nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per inesistenza della notificazione avvenuta a mezzo pec del 21.09.2022;
C) accertare e dichiarare la illegittimità/inesistenza e/o nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti presupposti;
D) accertare e dichiarare la illegittimità/inesistenza e/o nullità degli avvisi di addebito perché mai notificati;
E) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione agli importi richiesti, nonché l'intervenuta decadenza;
F) con favore di spese e competenze di giudizio, oltre iva e c.a. come per legge da distrarre in favore del difensore antistatario”.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' CP_5
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle
[...] eccezioni riferite al merito della pretesa tributaria ed alla mancata notifica degli avvisi di addebito e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso evidenziando la sussistenza di idonei atti interruttivi (notifiche delle intimazioni di pagamento e di altre comunicazioni preventive di ipoteche), nonché la sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 in ragione della emergenza da Covid 19.
Si costituiva altresì l' il quale eccepiva, in rito, l'inammissibilità della opposizione CP_4 per essere stata proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle domande e doglianze concernenti l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza, deducendo che gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano stati debitamente notificati al
4 debitore a mezzo raccomandate A.R. postali spedite all'indirizzo di residenza del debitore che figurava indicato nel ricorso introduttivo di lite e regolarmente ricevute ed esitate.
Denegata la istanza di sospensiva dell'atto impugnato, espletata l'istruttoria prettamente documentale, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in punto di qualificazione dell'azione proposta, vale ricordare (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del
1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro. In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016), mediante opposizione cosiddetta “recuperatoria”; b) opposizione ai sensi dell'art.
615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L.
14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i
5 successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata
(art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nel caso, occorre precisare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prevista dall'artt. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/1973, come ripetutamente statuito dalla
Suprema Corte, “non ha finalità endo-procedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale
(l'iscrizione), nonché finalità extra-procedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (Cass. civ. n. 25600/2021).
L'azione spiegata avverso tale comunicazione non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e, quindi, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., configurandosi, piuttosto, quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire l'iscrizione ipotecaria, azione questa sottratta in quanto tale all'osservanza dei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sez. Lav. 9.11.2021, n. 32720), quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale. Dunque l'opposizione, per quanto sopra detto, non doveva essere necessariamente proposta entro 20 giorni dalla notifica del preavviso, dovendo conseguenzialmente essere disattesa la eccezione di inammissibilità sollevata dall' CP_4
4. Legittimati passivi rispetto a tale domanda sono l'Ente impositore -considerato che il principio secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (cfr. Cass. sent. n. 7514 del
08/03/2022) si attaglia tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, "entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva" (cfr. Cass. sez. lav., 25/10/2022 n.31486)- nonché
l' trattandosi del soggetto dal quale promana la Controparte_5 comunicazione impugnata.
6 5. Ciò detto, la prima questione sottoposta al vaglio del Tribunale riguarda la pretesa illegittimità del preavviso d'iscrizione ipotecaria in quanto effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nessuna norma dell'ordinamento impone alle pubbliche amministrazioni la notificazione degli atti esclusivamente mediante un indirizzo iscritto nei pubblici registri. La stessa disciplina invocata dalla parte si limita a definire i pubblici elenchi e a precisare quali domicili digitali possano essere utilizzati a tal fine, laddove debbano essere eseguite notificazioni alla pubblica amministrazione;
ma nulla afferma quanto all'indirizzo del mittente.
L'unica disposizione che impone l'utilizzo di un indirizzo pec iscritto in un registro pubblico per la validità delle notifiche è l'art.
3-bis l. 53/94, dedicato alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali.
La natura speciale di tale previsione conferma che, in tutte le altre ipotesi, sia indifferente l'indirizzo pec del mittente, essendo rilevante solo quello del destinatario, nel caso di specie pacificamente iscritto nei pubblici registri.
L'assunto è stato anche recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene in materia di notificazione degli atti processuali (Cassazione civile sez. VI,
21/10/2022, n.31160; Cassazione civile sez. un., 18/05/2022, n.15979), nonché da copiosa giurisprudenza di merito (ex multis Corte Giustizia Trib. II grado, Roma, sez.
XI, 03/02/2023, n. 535; Tribunale Perugia, sez. lav., 31/01/2023, n. 27; Tribunale
Torino, sez. lav. 25/01/2023, n. 150; Tribunale, Udine sez. lav. 10/01/2023, n. 3;
Tribunale Roma, sez. lav., 30/08/2022, n. 6894).
Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5,
Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del
18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' Controparte_2
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia
[...] consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 L (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio
7 generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato l'Indice di cui all'art.
6-ter del
d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del
2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, sebbene proveniente dall'indirizzo pec contestato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia della
Riscossione, come presente nei pubblici registri.
Per essere la comunicazione in discorso nota al ricorrente, l'atto di notifica, seppur proveniente da un indirizzo non risultante in alcuno dei pubblici registri stabiliti per legge, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore. Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa. Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte
8 ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, potendo tale vizio inscriversi al più nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co. c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della doglianza attorea.
6. Venendo all'esame dell'ulteriore doglianza (omessa notificazione degli atti presupposti) si osserva che il preavviso di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnato è stato emesso a garanzia dei crediti portati nei seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di addebito n. 312 2012 0001495945 000 presumibilmente notificato il
28.11.2012 (dell'importo di € 2.007,67);
2) Avviso di addebito n. 312 2012 0002029176 000, presumibilmente notificato il
14.1.2013 (dell'importo di € 1.104,92);
3) Avviso di addebito n. 312 2013 0000232037 000; presumibilmente notificato il
11.4.2013 (dell'importo di € 1.194,311);
4) Avviso di addebito n. 312 2013 0000558345 000; presumibilmente notificato
18.4.2013 (dell'importo di € 3.441,81);
5) Avviso di addebito n. 312 2013 0001208638 000; presumibilmente notificato
13.12.2013 (dell'importo di € 2.426,20);
6) Avviso di addebito n. 312 2013 0001430121 000, presumibilmente notificato
3.1.2014(dell'importo di € .3482,29);
7) Avviso di addebito n. 312 2013 000207447 000, presumibilmente notificato
31.1.2014 (dell'importo di € 2.323,55);
8) Avviso di addebito n. 312 2014 000036114 000, presumibilmente notificato
20.5.2014 (dell'importo di € 1.340,52);
9) Avviso di addebito n. 312 2014 000881000 000, presumibilmente notificato
4.8.2014 (dell'importo di € 50,92);
10) Avviso di addebito n. 312 2014 0000947312 000, presumibilmente notificato
3.9.2014 (dell'importo di € 1.3371,74);
11) Avviso di addebito n. 312 2014 0001026358 000, presumibilmente notificato
18.9.2014 (dell'importo di € 2.549,42);
12) Avviso di addebito n. 312 2015 0000285775 000, presumibilmente notificato
21.7.2015 (dell'importo di € 2.039,59);
13) Avviso di addebito n. 312 2015 0000654644 000, presumibilmente notificato
21.10.2015 (dell'importo di € 2.550,41);
14) Avviso di addebito n. 312 2015 0001920151 000, presumibilmente notificato
9 21.1.2016 (dell'importo di € 3.470,07);
15) Avviso di addebito n. 312 2016 0000098647 000, presumibilmente notificato
11.4.2016 (dell'importo di € 2.502,05);
16) Avviso di addebito n. 312 2016 0001352834 000, presumibilmente notificato
28.10.2016 (dell'importo di € 2.446,05);
17) Avviso di addebito n. 312 2016 0002564763 000, presumibilmente notificato
20.1.2017 (dell'importo di € 13.284,35);
18) Avviso di addebito n. 312 2017 0000399462000, presumibilmente notificato
25.9.2017 (dell'importo di € 2.385,05);
19) Avviso di addebito n. 312 2018 0000162291 000, presumibilmente notificato
7.6.2018 (dell'importo di € 738,13);
20) Avviso di addebito n. 312 2018 000020263 000, presumibilmente notificato
26.6.2018 (dell'importo di € 3.533,84);
21) Avviso di addebito n. 312 2018 0001700233 000, presumibilmente notificato
11.12.2018 (dell'importo di € 2.320,12);
22) Avviso di addebito n. 312 2019 0000332510 000, presumibilmente notificato
21.6.2019 (dell'importo di € 2.293,25);
23) Avviso di addebito n. 312 2019 0001569511 000, presumibilmente notificato
11.12.2019 (dell'importo di € 2.246,24);
24) Avviso di addebito n. 312 2022 0000345917 000, presumibilmente notificato
23.11.2021 (dell'importo di € 3.521,02).
Parte ricorrente ha eccepito la nullità o l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria deducendo la omessa notificazione degli avvisi di addebito ad esso sottesi: se tale assunto fosse vero l'impugnativa del preavviso consentirebbe alla parte una tutela recuperatoria, ossia di poter formulare per la prima volta in questa sede tutte le doglianze enucleabili avverso gli avvisi di addebito -ivi compresa la estinzione del debito contributivo per fatto antecedente (nella specie prescrizione) alla formazione del titolo esecutivo- che in difetto di notifica non si è avuto modo di far valere. Ne discende che il vaglio sulla esistenza e validità delle notifiche di ciascun avviso di addebito è preliminare.
Dall'esame della documentazione prodotta dall' risulta provato che: CP_4
l'avviso n. 312 2012 0002029176 000, recante il codice a barre n. 65010940107-2, è stato notificato a mezzo raccomandata al domicilio del contribuente, mediante consegna il 14.1.2013;
10 l'avviso di addebito n. 312 2013 0000558345 000, recante il codice a barre n.
6501464406-7, è stato notificato a mezzo raccomandata al domicilio del contribuente mediante consegna il 18.4.2013;
l'avviso di addebito n. 312 2013 0001430121 000, recante il codice a barre n.
65016838877-9, è stato notificato a mezzo raccomandata al domicilio del contribuente mediante consegna al destinatario in data 3.1.2014;
l'avviso di addebito n. 312 2014 000881000 000, recante il codice a barre n.
65026162142-3, è stato notificato a mezzo raccomandata al domicilio del contribuente mediante consegna al ricevente (moglie) il 4/8/2014;
l'avviso di addebito n. 312 2014 0000947312 000, recante il codice a barre n.
65026282112-1 è stato notificato a mezzo raccomandata al domicilio del contribuente mediante consegna al ricevente (figlia) il 3.9.2014.
Pertanto i crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati sono ormai cristallizzati per come accertato dall'Istituto, in quanto l'interessato non ha proposto opposizione nel termine di cui all'art. 24 co. 5 D.P.R. 46/1999.
In relazione ai titoli sopra indicati rispettivamente sub 2, 4, 6, 9 e 10 L' ha poi CP_1 prodotto: la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01276201400001538000, recante il codice a barre 67215471116 -0, relativa alla raccomandata consegnata al destinatario presso il domicilio del contribuente mediante consegna al familiare convivente (figlia) in data 15.12.2014, in relazione agli avvisi di addebito n. 312 2012 0002029176 000, n. 312 2013 0000558345 000, n. 312 2013
0001430121 000 e n. 312 2014 000881000 000, [(avvisi di addebito sopra indicati sub
2), 4), 6 e 9)]. la intimazione di pagamento n. 01220199000076759000 notificata a mezzo pec il
23.1.2019 in relazione agli avvisi di addebito n. 312 2012 0002029176 000, n. 312 2013
0000558345 000, n. 312 2013 0001430121 000, n. 312 2014 000881000 000 e n. 312
2014 0000947312 000, [avvisi di addebito sopra indicati rispettivamente sub 2), 4), 6)
9) e 10)].
l'intimazione di pagamento n. 01220199002382048000 notificata a mezzo pec il
24.7.2019 in relazione agli avvisi di addebito n. 312 2014 000881000 000 e n. 312 2014
0000947312 000, [avvisi di addebito sopra indicati rispettivamente sub 9) e 10)].
Pertanto in relazione ai titoli sopra indicati non può dirsi maturata alcuna prescrizione né in data antecedente alla notificazione dei titoli esecutivi, essendo inammissibile, per
11 quanto sopra detto, l'opposizione cosiddetta recuperatoria, né in data successiva, attesa la sussistenza di idonei atti interruttivi nel quinquennio.
7. In relazione agli altri avvisi di addebito non risulta documentata l'avvenuta notificazione a cura dell' CP_4
Nondimeno l' ha prodotto la notificazione della comunicazione preventiva di CP_1 iscrizione ipotecaria n. 01276201400001538000, eseguita in data 15.12.2014, (a mezzo raccomandata n. 67215471116-0 consegnata a mani della figlia) in relazione, oltre ai titoli già indicati al punto di motivazione che precede, agli avvisi di addebito n. 312
2012 0001495945 000, n. 312 2013 0000232037 000, n. 312 2013 0001208638 000,
n. 312 2013 000207447 000, n. 312 2014 000036114 000, [sopra indicati rispettivamente sub 1), 3), 5) 7) e 8)].
L' ha inoltre prodotto: CP_1 la intimazione di pagamento n. 01220179000047984000, notificata via pec il
20.1.2017, in relazione agli avvisi di addebito n. 312 2013 000207447 000, n. 312 2015
0000285775 000 e n. 312 2015 0000654644 000, [sopra indicati rispettivamente sub
7), 12) e 13)]; la intimazione di pagamento n. 01220199000076759000, notificata via pec il
23.1.2019 in relazione agli avvisi di addebito n. 312 2012 0001495945 000, n. 312 2012
0002029176 000, n. 312 2013 0000232037 000, n. 312 2013 0000558345 000, n. 312
2013 0001208638 000, n. 312 2013 0001430121 000, n. 312 2014 000036114 000, n.
312 2014 000881000 000, n. 312 2014 0000947312 000 e n. 312 2014 0001026358
000, [avvisi di addebito sopra indicati rispettivamente sub 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9),
10) e 11)].
E stata altresì documentata la notificazione via pec della intimazione di pagamento n.
01220199002382048000, consegnata in data 24.7.2019 in relazione ai seguenti avvisi di addebito: n. 312 2014 000036114 000, n. 312 2014 000881000 000, n. 312 2014
0000947312 000, n. 312 2014 0001026358 000, n. 312 2015 0000285775 000, n. 312
2015 0000654644 000, n. 312 2015 0001920151 000, n. 312 2016 0000098647 000,
n. 312 2016 0001352834 000, n. 312 2016 0002564763 000, n. 312 2017
0000399462000, n. 312 2018 0000162291 000, n. 312 2018 000020263 000 [avvisi di addebito sopra indicati rispettivamente sub 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), 15), 16),
17), 18), 19) e 20)].
L' ha documentato pure l'avvenuta notificazione della intimazione di pagamento CP_1
n. 01220229000390779000, notificata via pec in data 3.3.2022 in relazione ai seguenti
12 avvisi di addebito: n. 312 2016 0000098647 000, n. 312 2016 0001352834 000, n. 312
2016 0002564763 000, n. 312 2017 0000399462000, n. 312 2018 0000162291 000,
n. 312 2018 000020263 000, n. 312 2018 0001700233 000, n. 312 2019 0000332510
000, n. 312 2019 0001569511 000 [avvisi di addebito sopra indicati da sub 15) a sub
23)].
Alla luce di quanto sopra evidenziato è inammissibile l'opposizione al merito della pretesa contributiva, in quanto proposta elasso il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 cit., e ciò a prescindere dalla documentazione probante l'avvenuta notifica degli avvisi, posto che, anche in ipotesi di notifica omessa o nulla, la parte ricorrente, con la ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data
15.12.2014 e delle intimazioni di pagamento notificate nelle date del 20.1.2017,
23.1.2019, 24.7.2019 e 3.3.2022 -nelle quali sono indicati i titoli esecutivi in discorso unitamente al dettaglio del debito- ha avuto conoscenza dei titoli e, pertanto, ha avuto modo di recuperare l'impugnazione in ipotesi impedita dalla pretesa invalidità della notifica degli stessi;
ma a tali rilievi consegue che l'opposizione sul merito della pretesa
(prescrizione estintiva quinquennale) avrebbe dovuto essere proposta nel termine di
40 giorni dalla notifica dalla notifica del primo atto con cui il debitore è venuto a conoscenza degli avvisi, vale a dire entro 40 giorni decorrenti: dal 15.12.2014 per i crediti portati negli avvisi di addebito: n. 312 2012 0001495945
000, n. 312 2013 0000232037 000, n. 312 2013 0001208638 000, n. 312 2014
000036114 000, n. 312 2014 000881000 000 (sopra indicati rispettivamente sub 1, 3,
5 8 e 9); dal 20.1.2017 per i crediti portati negli avvisi di addebito: n. 312 2013 000207447 000,
n. 312 2015 0000285775 000, n. 312 2015 0000654644 000, (sopra indicati rispettivamente sub 7, 12 e 13); dal 23.1.2019 per i crediti gli avvisi di addebito n. 312 2014 0000947312 000 e n. 312
2014 0001026358 000; (sopra indicati rispettivamente sub 10 e sub 11); dal 24.7.2019 per i crediti portati negli avvisi di addebito n. 312 2015 0001920151 000,
n. 312 2016 0000098647 000, n. 312 2016 0001352834 000, n. 312 2016 0002564763
000, n. 312 2017 0000399462000, n. 312 2018 0000162291 000, n. 312 2018
000020263 000, (sopra indicati rispettivamente da sub 14 a sub 20); dal 3.3.2022 per gli avvisi di addebito n. 312 2018 0001700233 000, n. 312 2019
0000332510 000, n. 312 2019 0001569511 000, (sopra indicati rispettivamente da sub
21 a sub 23).
13 Risulta poi documentato che l' ha validamente interrotto il termine di CP_1 prescrizione mediante la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento, tutti effettuate prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale in relazione ai crediti portati negli avvisi in discorso.
Nessuna prescrizione può essere maturata in relazione al credito portato nell'avviso di addebito n 312 2022 0000345917 000, (sopra indicato sub 24), presumibilmente notificato 23.1.2021, avendo detto avviso ad oggetto contributi IVS relativi all'anno
2019, per i quali non è decorso il quinquennio alla data della notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (21.9.2022) in questa sede impugnata.
8. Resta da analizzare l'ulteriore questione della dedotta illegittimità derivata della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, che parte ricorrente fa valere sul presupposto che la omessa notificazione degli atti presupposti inficerebbe la validità dell'atto conseguenziale.
La doglianza non può trovare accoglimento, giovando a sorreggere il preavviso in discorso i crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati sub 2, 4, 6, 9 e 10, di importo complessivo pacificamente al di sopra della soglia di cui all'art. 77, 1 bis co.
D.P.R. 602/1973.
9. Per completezza, vale soggiungere che va disattesa l'ulteriore doglianza sollevata da parte opponente soltanto con le note scritte depositate il 26.11.2024 secondo cui “si evidenzia che non è stato possibile visionare gli allegati in prodotti da in quanto CP_4 la documentazione allegata con la memoria del 22.09.2023 in quanto si aprono”, atteso che non risulta depositata alcuna memoria dall' in data 22.9.2023 e che la CP_4 memoria difensiva tempestivamente depositata dall' in data 7.1.2023 contiene CP_4 allegati in formati ammessi dal PCT.
10. In conclusione, in ragione delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, l'opposizione è infondata. Discende la decisione di cui in dispositivo, con assorbimento di ogni altro profilo.
11. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non
14 complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_4
e dell' con ricorso depositato in data 31.10.2022 e Controparte_6 ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA al pagamento in favore dei resistenti e Parte_1 CP_4
delle spese di lite, che vengono liquidate, per Controparte_2 ciascuno di detti resistenti in € 4.201,00 (euroquattromiladucentouno/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 4.2.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
15
Settore lavoro e previdenza verbale di udienza del 4.2.2025
R.G. 3333/2022
Alle ore 10:06 è presente per l' l'avv. Ivan Delle Donne per delega orale dell'avv. CP_1
Paolo Bonito che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede la decisione.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti costituite del provvedimento del 27/11/2024 con cui veniva fissata la odierna udienza di discussione (vedasi nel fascicolo telematico le comunicazioni di cancelleria eseguite in data 28.11.2024), si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
Avellino, 4.2.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 4.2.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3333/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. PAGLIUCA BARBARA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. BONITO
PAOLO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato:
.salerno.it); Email_2 CP_3
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
(C.F. indicato: , con sede legale in Roma, in persona del CP_4 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
GIOVANNA SERENO e con lo stesso elettivamente domiciliato in Avellino, alla Via
Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
2 *****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il 31.10.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 01276202200001372000, notificatale il 21.9.2022, contenente l'avvertimento che in caso di mancato pagamento del debito complessivo di
#€273.859,17#, comprensivi di spese di notifica, in virtù degli titoli indicati nel dettaglio del debito, avrebbe provveduto ad iscrivere ipoteca per il doppio dell'importo indicato sulla quota dei diritti spettanti relativi al bene/i rinvenuto/i in sede di accesso agli uffici preposti, ex articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Rappresentava che la minacciata iscrizione ipotecaria era diretta alla riscossione, tra gli altri, dei crediti portati in ventiquattro avvisi di addebito, tutti di natura contributiva e nella titolarità dell' di seguito indicati: CP_4
1) Avviso di addebito n. 312 2012 0001495945 000;
2) Avviso di addebito n. 312 2012 0002029176 000;
3) Avviso di addebito n. 312 2013 0000232037 000;
4) Avviso di addebito n. 312 2013 0000558345 000;
5) Avviso di addebito n. 312 2013 0001208638 000;
6) Avviso di addebito n. 312 2013 0001430121 000,
7) Avviso di addebito n. 312 2013 000207447 000;
8) Avviso di addebito n. 312 2014 000036114 000;
9) Avviso di addebito n. 312 2014 000881000 000;
10) Avviso di addebito n. 312 2014 0000947312 000;
11) Avviso di addebito n. 312 2014 0001026358 000;
12) Avviso di addebito n. 312 2015 0000285775 000;
13) Avviso di addebito n. 312 2015 0000654644 000;
14) Avviso di addebito n. 312 2015 0001920151 000;
15) Avviso di addebito n. 312 2016 0000098647 000;
16) Avviso di addebito n. 312 2016 0001352834 000;
17) Avviso di addebito n. 312 2016 0002564763 000;
18) Avviso di addebito n. 312 2017 0000399462000;
19) Avviso di addebito n. 312 2018 0000162291 000;
20) Avviso di addebito n. 312 2018 000020263 000;
21) Avviso di addebito n. 312 2018 0001700233 000;
3 22) Avviso di addebito n. 312 2019 0000332510 000;
23) Avviso di addebito n. 312 2019 0001569511 000;
24) Avviso di addebito n. 312 2022 0000345917 000.
A sostegno della domanda deduceva: 1) la inesistenza della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto eseguita da a mezzo di un indirizzo di posta CP_1 elettronica certificata ( t) non Email_4 iscritto nei pubblici registri (IPA, REGINDE e INIPEC), 2) l'omessa notificazione degli atti presupposti lamentando la invalidità derivata del preavviso di ipoteca e 3) la prescrizione estintiva dei crediti.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte, l'attuazione della misura cautelare impugnata, ricorrendone i presupposti di legge;
B) Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità/nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per inesistenza della notificazione avvenuta a mezzo pec del 21.09.2022;
C) accertare e dichiarare la illegittimità/inesistenza e/o nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti presupposti;
D) accertare e dichiarare la illegittimità/inesistenza e/o nullità degli avvisi di addebito perché mai notificati;
E) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione agli importi richiesti, nonché l'intervenuta decadenza;
F) con favore di spese e competenze di giudizio, oltre iva e c.a. come per legge da distrarre in favore del difensore antistatario”.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' CP_5
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle
[...] eccezioni riferite al merito della pretesa tributaria ed alla mancata notifica degli avvisi di addebito e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso evidenziando la sussistenza di idonei atti interruttivi (notifiche delle intimazioni di pagamento e di altre comunicazioni preventive di ipoteche), nonché la sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 in ragione della emergenza da Covid 19.
Si costituiva altresì l' il quale eccepiva, in rito, l'inammissibilità della opposizione CP_4 per essere stata proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle domande e doglianze concernenti l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza, deducendo che gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano stati debitamente notificati al
4 debitore a mezzo raccomandate A.R. postali spedite all'indirizzo di residenza del debitore che figurava indicato nel ricorso introduttivo di lite e regolarmente ricevute ed esitate.
Denegata la istanza di sospensiva dell'atto impugnato, espletata l'istruttoria prettamente documentale, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in punto di qualificazione dell'azione proposta, vale ricordare (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del
1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro. In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016), mediante opposizione cosiddetta “recuperatoria”; b) opposizione ai sensi dell'art.
615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L.
14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i
5 successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata
(art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nel caso, occorre precisare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prevista dall'artt. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/1973, come ripetutamente statuito dalla
Suprema Corte, “non ha finalità endo-procedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale
(l'iscrizione), nonché finalità extra-procedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (Cass. civ. n. 25600/2021).
L'azione spiegata avverso tale comunicazione non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e, quindi, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., configurandosi, piuttosto, quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire l'iscrizione ipotecaria, azione questa sottratta in quanto tale all'osservanza dei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sez. Lav. 9.11.2021, n. 32720), quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale. Dunque l'opposizione, per quanto sopra detto, non doveva essere necessariamente proposta entro 20 giorni dalla notifica del preavviso, dovendo conseguenzialmente essere disattesa la eccezione di inammissibilità sollevata dall' CP_4
4. Legittimati passivi rispetto a tale domanda sono l'Ente impositore -considerato che il principio secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (cfr. Cass. sent. n. 7514 del
08/03/2022) si attaglia tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, "entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva" (cfr. Cass. sez. lav., 25/10/2022 n.31486)- nonché
l' trattandosi del soggetto dal quale promana la Controparte_5 comunicazione impugnata.
6 5. Ciò detto, la prima questione sottoposta al vaglio del Tribunale riguarda la pretesa illegittimità del preavviso d'iscrizione ipotecaria in quanto effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nessuna norma dell'ordinamento impone alle pubbliche amministrazioni la notificazione degli atti esclusivamente mediante un indirizzo iscritto nei pubblici registri. La stessa disciplina invocata dalla parte si limita a definire i pubblici elenchi e a precisare quali domicili digitali possano essere utilizzati a tal fine, laddove debbano essere eseguite notificazioni alla pubblica amministrazione;
ma nulla afferma quanto all'indirizzo del mittente.
L'unica disposizione che impone l'utilizzo di un indirizzo pec iscritto in un registro pubblico per la validità delle notifiche è l'art.
3-bis l. 53/94, dedicato alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali.
La natura speciale di tale previsione conferma che, in tutte le altre ipotesi, sia indifferente l'indirizzo pec del mittente, essendo rilevante solo quello del destinatario, nel caso di specie pacificamente iscritto nei pubblici registri.
L'assunto è stato anche recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene in materia di notificazione degli atti processuali (Cassazione civile sez. VI,
21/10/2022, n.31160; Cassazione civile sez. un., 18/05/2022, n.15979), nonché da copiosa giurisprudenza di merito (ex multis Corte Giustizia Trib. II grado, Roma, sez.
XI, 03/02/2023, n. 535; Tribunale Perugia, sez. lav., 31/01/2023, n. 27; Tribunale
Torino, sez. lav. 25/01/2023, n. 150; Tribunale, Udine sez. lav. 10/01/2023, n. 3;
Tribunale Roma, sez. lav., 30/08/2022, n. 6894).
Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5,
Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del
18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' Controparte_2
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia
[...] consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 L (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio
7 generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato l'Indice di cui all'art.
6-ter del
d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del
2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, sebbene proveniente dall'indirizzo pec contestato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia della
Riscossione, come presente nei pubblici registri.
Per essere la comunicazione in discorso nota al ricorrente, l'atto di notifica, seppur proveniente da un indirizzo non risultante in alcuno dei pubblici registri stabiliti per legge, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore. Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa. Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte
8 ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, potendo tale vizio inscriversi al più nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co. c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della doglianza attorea.
6. Venendo all'esame dell'ulteriore doglianza (omessa notificazione degli atti presupposti) si osserva che il preavviso di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnato è stato emesso a garanzia dei crediti portati nei seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di addebito n. 312 2012 0001495945 000 presumibilmente notificato il
28.11.2012 (dell'importo di € 2.007,67);
2) Avviso di addebito n. 312 2012 0002029176 000, presumibilmente notificato il
14.1.2013 (dell'importo di € 1.104,92);
3) Avviso di addebito n. 312 2013 0000232037 000; presumibilmente notificato il
11.4.2013 (dell'importo di € 1.194,311);
4) Avviso di addebito n. 312 2013 0000558345 000; presumibilmente notificato
18.4.2013 (dell'importo di € 3.441,81);
5) Avviso di addebito n. 312 2013 0001208638 000; presumibilmente notificato
13.12.2013 (dell'importo di € 2.426,20);
6) Avviso di addebito n. 312 2013 0001430121 000, presumibilmente notificato
3.1.2014(dell'importo di € .3482,29);
7) Avviso di addebito n. 312 2013 000207447 000, presumibilmente notificato
31.1.2014 (dell'importo di € 2.323,55);
8) Avviso di addebito n. 312 2014 000036114 000, presumibilmente notificato
20.5.2014 (dell'importo di € 1.340,52);
9) Avviso di addebito n. 312 2014 000881000 000, presumibilmente notificato
4.8.2014 (dell'importo di € 50,92);
10) Avviso di addebito n. 312 2014 0000947312 000, presumibilmente notificato
3.9.2014 (dell'importo di € 1.3371,74);
11) Avviso di addebito n. 312 2014 0001026358 000, presumibilmente notificato
18.9.2014 (dell'importo di € 2.549,42);
12) Avviso di addebito n. 312 2015 0000285775 000, presumibilmente notificato
21.7.2015 (dell'importo di € 2.039,59);
13) Avviso di addebito n. 312 2015 0000654644 000, presumibilmente notificato
21.10.2015 (dell'importo di € 2.550,41);
14) Avviso di addebito n. 312 2015 0001920151 000, presumibilmente notificato
9 21.1.2016 (dell'importo di € 3.470,07);
15) Avviso di addebito n. 312 2016 0000098647 000, presumibilmente notificato
11.4.2016 (dell'importo di € 2.502,05);
16) Avviso di addebito n. 312 2016 0001352834 000, presumibilmente notificato
28.10.2016 (dell'importo di € 2.446,05);
17) Avviso di addebito n. 312 2016 0002564763 000, presumibilmente notificato
20.1.2017 (dell'importo di € 13.284,35);
18) Avviso di addebito n. 312 2017 0000399462000, presumibilmente notificato
25.9.2017 (dell'importo di € 2.385,05);
19) Avviso di addebito n. 312 2018 0000162291 000, presumibilmente notificato
7.6.2018 (dell'importo di € 738,13);
20) Avviso di addebito n. 312 2018 000020263 000, presumibilmente notificato
26.6.2018 (dell'importo di € 3.533,84);
21) Avviso di addebito n. 312 2018 0001700233 000, presumibilmente notificato
11.12.2018 (dell'importo di € 2.320,12);
22) Avviso di addebito n. 312 2019 0000332510 000, presumibilmente notificato
21.6.2019 (dell'importo di € 2.293,25);
23) Avviso di addebito n. 312 2019 0001569511 000, presumibilmente notificato
11.12.2019 (dell'importo di € 2.246,24);
24) Avviso di addebito n. 312 2022 0000345917 000, presumibilmente notificato
23.11.2021 (dell'importo di € 3.521,02).
Parte ricorrente ha eccepito la nullità o l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria deducendo la omessa notificazione degli avvisi di addebito ad esso sottesi: se tale assunto fosse vero l'impugnativa del preavviso consentirebbe alla parte una tutela recuperatoria, ossia di poter formulare per la prima volta in questa sede tutte le doglianze enucleabili avverso gli avvisi di addebito -ivi compresa la estinzione del debito contributivo per fatto antecedente (nella specie prescrizione) alla formazione del titolo esecutivo- che in difetto di notifica non si è avuto modo di far valere. Ne discende che il vaglio sulla esistenza e validità delle notifiche di ciascun avviso di addebito è preliminare.
Dall'esame della documentazione prodotta dall' risulta provato che: CP_4
l'avviso n. 312 2012 0002029176 000, recante il codice a barre n. 65010940107-2, è stato notificato a mezzo raccomandata al domicilio del contribuente, mediante consegna il 14.1.2013;
10 l'avviso di addebito n. 312 2013 0000558345 000, recante il codice a barre n.
6501464406-7, è stato notificato a mezzo raccomandata al domicilio del contribuente mediante consegna il 18.4.2013;
l'avviso di addebito n. 312 2013 0001430121 000, recante il codice a barre n.
65016838877-9, è stato notificato a mezzo raccomandata al domicilio del contribuente mediante consegna al destinatario in data 3.1.2014;
l'avviso di addebito n. 312 2014 000881000 000, recante il codice a barre n.
65026162142-3, è stato notificato a mezzo raccomandata al domicilio del contribuente mediante consegna al ricevente (moglie) il 4/8/2014;
l'avviso di addebito n. 312 2014 0000947312 000, recante il codice a barre n.
65026282112-1 è stato notificato a mezzo raccomandata al domicilio del contribuente mediante consegna al ricevente (figlia) il 3.9.2014.
Pertanto i crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati sono ormai cristallizzati per come accertato dall'Istituto, in quanto l'interessato non ha proposto opposizione nel termine di cui all'art. 24 co. 5 D.P.R. 46/1999.
In relazione ai titoli sopra indicati rispettivamente sub 2, 4, 6, 9 e 10 L' ha poi CP_1 prodotto: la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01276201400001538000, recante il codice a barre 67215471116 -0, relativa alla raccomandata consegnata al destinatario presso il domicilio del contribuente mediante consegna al familiare convivente (figlia) in data 15.12.2014, in relazione agli avvisi di addebito n. 312 2012 0002029176 000, n. 312 2013 0000558345 000, n. 312 2013
0001430121 000 e n. 312 2014 000881000 000, [(avvisi di addebito sopra indicati sub
2), 4), 6 e 9)]. la intimazione di pagamento n. 01220199000076759000 notificata a mezzo pec il
23.1.2019 in relazione agli avvisi di addebito n. 312 2012 0002029176 000, n. 312 2013
0000558345 000, n. 312 2013 0001430121 000, n. 312 2014 000881000 000 e n. 312
2014 0000947312 000, [avvisi di addebito sopra indicati rispettivamente sub 2), 4), 6)
9) e 10)].
l'intimazione di pagamento n. 01220199002382048000 notificata a mezzo pec il
24.7.2019 in relazione agli avvisi di addebito n. 312 2014 000881000 000 e n. 312 2014
0000947312 000, [avvisi di addebito sopra indicati rispettivamente sub 9) e 10)].
Pertanto in relazione ai titoli sopra indicati non può dirsi maturata alcuna prescrizione né in data antecedente alla notificazione dei titoli esecutivi, essendo inammissibile, per
11 quanto sopra detto, l'opposizione cosiddetta recuperatoria, né in data successiva, attesa la sussistenza di idonei atti interruttivi nel quinquennio.
7. In relazione agli altri avvisi di addebito non risulta documentata l'avvenuta notificazione a cura dell' CP_4
Nondimeno l' ha prodotto la notificazione della comunicazione preventiva di CP_1 iscrizione ipotecaria n. 01276201400001538000, eseguita in data 15.12.2014, (a mezzo raccomandata n. 67215471116-0 consegnata a mani della figlia) in relazione, oltre ai titoli già indicati al punto di motivazione che precede, agli avvisi di addebito n. 312
2012 0001495945 000, n. 312 2013 0000232037 000, n. 312 2013 0001208638 000,
n. 312 2013 000207447 000, n. 312 2014 000036114 000, [sopra indicati rispettivamente sub 1), 3), 5) 7) e 8)].
L' ha inoltre prodotto: CP_1 la intimazione di pagamento n. 01220179000047984000, notificata via pec il
20.1.2017, in relazione agli avvisi di addebito n. 312 2013 000207447 000, n. 312 2015
0000285775 000 e n. 312 2015 0000654644 000, [sopra indicati rispettivamente sub
7), 12) e 13)]; la intimazione di pagamento n. 01220199000076759000, notificata via pec il
23.1.2019 in relazione agli avvisi di addebito n. 312 2012 0001495945 000, n. 312 2012
0002029176 000, n. 312 2013 0000232037 000, n. 312 2013 0000558345 000, n. 312
2013 0001208638 000, n. 312 2013 0001430121 000, n. 312 2014 000036114 000, n.
312 2014 000881000 000, n. 312 2014 0000947312 000 e n. 312 2014 0001026358
000, [avvisi di addebito sopra indicati rispettivamente sub 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9),
10) e 11)].
E stata altresì documentata la notificazione via pec della intimazione di pagamento n.
01220199002382048000, consegnata in data 24.7.2019 in relazione ai seguenti avvisi di addebito: n. 312 2014 000036114 000, n. 312 2014 000881000 000, n. 312 2014
0000947312 000, n. 312 2014 0001026358 000, n. 312 2015 0000285775 000, n. 312
2015 0000654644 000, n. 312 2015 0001920151 000, n. 312 2016 0000098647 000,
n. 312 2016 0001352834 000, n. 312 2016 0002564763 000, n. 312 2017
0000399462000, n. 312 2018 0000162291 000, n. 312 2018 000020263 000 [avvisi di addebito sopra indicati rispettivamente sub 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), 15), 16),
17), 18), 19) e 20)].
L' ha documentato pure l'avvenuta notificazione della intimazione di pagamento CP_1
n. 01220229000390779000, notificata via pec in data 3.3.2022 in relazione ai seguenti
12 avvisi di addebito: n. 312 2016 0000098647 000, n. 312 2016 0001352834 000, n. 312
2016 0002564763 000, n. 312 2017 0000399462000, n. 312 2018 0000162291 000,
n. 312 2018 000020263 000, n. 312 2018 0001700233 000, n. 312 2019 0000332510
000, n. 312 2019 0001569511 000 [avvisi di addebito sopra indicati da sub 15) a sub
23)].
Alla luce di quanto sopra evidenziato è inammissibile l'opposizione al merito della pretesa contributiva, in quanto proposta elasso il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 cit., e ciò a prescindere dalla documentazione probante l'avvenuta notifica degli avvisi, posto che, anche in ipotesi di notifica omessa o nulla, la parte ricorrente, con la ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data
15.12.2014 e delle intimazioni di pagamento notificate nelle date del 20.1.2017,
23.1.2019, 24.7.2019 e 3.3.2022 -nelle quali sono indicati i titoli esecutivi in discorso unitamente al dettaglio del debito- ha avuto conoscenza dei titoli e, pertanto, ha avuto modo di recuperare l'impugnazione in ipotesi impedita dalla pretesa invalidità della notifica degli stessi;
ma a tali rilievi consegue che l'opposizione sul merito della pretesa
(prescrizione estintiva quinquennale) avrebbe dovuto essere proposta nel termine di
40 giorni dalla notifica dalla notifica del primo atto con cui il debitore è venuto a conoscenza degli avvisi, vale a dire entro 40 giorni decorrenti: dal 15.12.2014 per i crediti portati negli avvisi di addebito: n. 312 2012 0001495945
000, n. 312 2013 0000232037 000, n. 312 2013 0001208638 000, n. 312 2014
000036114 000, n. 312 2014 000881000 000 (sopra indicati rispettivamente sub 1, 3,
5 8 e 9); dal 20.1.2017 per i crediti portati negli avvisi di addebito: n. 312 2013 000207447 000,
n. 312 2015 0000285775 000, n. 312 2015 0000654644 000, (sopra indicati rispettivamente sub 7, 12 e 13); dal 23.1.2019 per i crediti gli avvisi di addebito n. 312 2014 0000947312 000 e n. 312
2014 0001026358 000; (sopra indicati rispettivamente sub 10 e sub 11); dal 24.7.2019 per i crediti portati negli avvisi di addebito n. 312 2015 0001920151 000,
n. 312 2016 0000098647 000, n. 312 2016 0001352834 000, n. 312 2016 0002564763
000, n. 312 2017 0000399462000, n. 312 2018 0000162291 000, n. 312 2018
000020263 000, (sopra indicati rispettivamente da sub 14 a sub 20); dal 3.3.2022 per gli avvisi di addebito n. 312 2018 0001700233 000, n. 312 2019
0000332510 000, n. 312 2019 0001569511 000, (sopra indicati rispettivamente da sub
21 a sub 23).
13 Risulta poi documentato che l' ha validamente interrotto il termine di CP_1 prescrizione mediante la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento, tutti effettuate prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale in relazione ai crediti portati negli avvisi in discorso.
Nessuna prescrizione può essere maturata in relazione al credito portato nell'avviso di addebito n 312 2022 0000345917 000, (sopra indicato sub 24), presumibilmente notificato 23.1.2021, avendo detto avviso ad oggetto contributi IVS relativi all'anno
2019, per i quali non è decorso il quinquennio alla data della notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (21.9.2022) in questa sede impugnata.
8. Resta da analizzare l'ulteriore questione della dedotta illegittimità derivata della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, che parte ricorrente fa valere sul presupposto che la omessa notificazione degli atti presupposti inficerebbe la validità dell'atto conseguenziale.
La doglianza non può trovare accoglimento, giovando a sorreggere il preavviso in discorso i crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati sub 2, 4, 6, 9 e 10, di importo complessivo pacificamente al di sopra della soglia di cui all'art. 77, 1 bis co.
D.P.R. 602/1973.
9. Per completezza, vale soggiungere che va disattesa l'ulteriore doglianza sollevata da parte opponente soltanto con le note scritte depositate il 26.11.2024 secondo cui “si evidenzia che non è stato possibile visionare gli allegati in prodotti da in quanto CP_4 la documentazione allegata con la memoria del 22.09.2023 in quanto si aprono”, atteso che non risulta depositata alcuna memoria dall' in data 22.9.2023 e che la CP_4 memoria difensiva tempestivamente depositata dall' in data 7.1.2023 contiene CP_4 allegati in formati ammessi dal PCT.
10. In conclusione, in ragione delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, l'opposizione è infondata. Discende la decisione di cui in dispositivo, con assorbimento di ogni altro profilo.
11. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non
14 complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_4
e dell' con ricorso depositato in data 31.10.2022 e Controparte_6 ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA al pagamento in favore dei resistenti e Parte_1 CP_4
delle spese di lite, che vengono liquidate, per Controparte_2 ciascuno di detti resistenti in € 4.201,00 (euroquattromiladucentouno/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 4.2.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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