Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 3636 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3636 del Ruolo Generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatrice Carmela Di Fiore presso il cui studio, sito in Acerra alla Via Michelangelo,
27elettivamente domicilia;
E
( c.f .) rappresentato e difeso, giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'avv. Giovanni Sabatino presso il cui studio, sito in Afragola (NA), al Corso Enrico De Nicola
n. 33 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 11.11.2014 per il Sig. nonché in Parte_1
data 28.11.2014 per la Sig.ra per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità CP_1
cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle
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condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 30.10.2024 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 27.09.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Afragola in data 28.05.1998 e che dalla loro unione erano nati n. 2 figli - (nato in [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
01.12.2002) - entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in 30.10.2024 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 5.12.2024, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti.
All'esito di rinvio per consentire il deposito in atti della procura alle liti rilasciata in favore del procuratore costituito per il Giudice relatore con provvedimento del 5.03.2025 Parte_1
riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) i coniugi e , anche agli effetti della loro personale situazione già CP_1 Parte_1
da molto tempo in atto, continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
per l'effetto il IG. manterrà, sino a nuova comunicazione, l'attuale sua residenza in località Parte_1
Bonea (BN), alla Via Sant'Angelo n. 12 mentre la IG.ra continuerà a risiedere CP_1
presso la ex casa coniugale sita in Afragola (NA), alla Via Olmo n. 12
2) In merito ai loro due figli e precisamente (nato a [...] il [...]) e Persona_3 [...]
(nata a [...] il [...]) le parti congiuntamente concordano che gli stessi, Per_4
ad oggi entrambi maggiorenni, sono allo stato economicamente autosufficienti pur risiedendo entrambi ancora presso la madre.
3) Le parti, tenuto conto anche delle rispettive situazioni economico- patrimoniali ed anche allo
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scopo di porre un riequilibrio tra le stesse, convengono che la predetta casa coniugale di Via Olmo
n. 12 in Afragola (NA), resterà assegnata in uso abitativo alla IG.ra per un periodo CP_1
non inferiore ad anni dieci decorrenti dalla data di omologa della presente separazione consensuale e questo indipendentemente da ogni e qualsiasi condizione legata alla permanenza dei figli presso la stessa residenza, all'utilizzo che del predetto appartamento ne farà l'assegnataria, sempre tuttavia, in linea con la destinazione abitativa dello stessa e comunque indipendentemente da qualsiasi altra circostanza. Allo scadere del primo quinquennio decorrente dall'omologazione della presente separazione consensuale, resterà facoltà delle parti liberarsi dal suddetto impegno e pertanto ciascuno di loro, previa comunicazione scritta da far recapitare all'altra parte almeno sei mesi prima, potrà lasciare e/o recuperare la detenzione dell'appartamento in uso alla IG.ra ed in tal caso sarà fatto obbligo al IG. di corrispondere mensilmente alla CP_1 Parte_1
IG.ra una indennità di Euro 400,00 (Quattrocento/00=) mensili, rivalutabile annualmente CP_1
secondo gli indici Istat, per il periodo intercorrente tra il rilascio dell'abitazione e la scadenza decennale concordata.
4) Le parti convengono ancora che dell'appartamento sito in Afragola (NA) alla Via Olmo n. 12, la IG.ra ne potrà fare uso qualsiasi, a proprio piacimento purché nei limiti di CP_1
destinazione d'uso dell'immobile in questione. E' fatto espresso obbligo al IG. di Parte_1
consentire alla IG.ra il libero, incondizionato e tranquillo uso e godimento CP_1 dell'abitazione alla stessa assegnata con il solo limite del rispetto di norme di legge e/o regolamentari.
5) Le parti convengono altresì che oltre quanto già prima pattuito, il IG. si farà Parte_1
carico di pagare le forniture periodiche di acqua corrente presso l'abitazione assegnata in uso alla IG.ra , almeno sino a quando non sarà impiantato, sempre a cura e carico esclusivo dello CP_1
stesso IG. un contatore dedicato esclusivamente alla predetta abitazione. Pt_1
6) Le parti convengono altresì che una delle loro proprietà comuni e precisamente il locale terraneo sito in Afragola, alla Via San Marco n. 17, attualmente libero da cose e persone, sia congiuntamente dalle parti posto in vendita alle migliori condizioni di mercato anche mediante attribuzione di mandato congiunto ed esclusivo ad agenzia immobiliare di zona ovvero con mandati separati ma ovviamente non esclusivi conferiti singolarmente dai coniugi e con il solo limite del prezzo di vendita stabilito, nel minimo, nella somma di Euro 40.000,00 (quarantamila/00=) salvo successivo e diverso accordo scritto da IGlare tra le parti
7) Le parti convengono altresì che oltre quanto già prima pattuito, il IG. si farà Parte_1
carico di pagare le forniture periodiche di acqua corrente presso l'abitazione assegnata in uso alla IG.ra , almeno sino a quando non sarà impiantato, sempre a cura e carico esclusivo dello CP_1
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stesso IG. un contatore dedicato esclusivamente alla predetta abitazione. Pt_1
8) Ad ogni effetto di legge e sotto la propria personale responsabilità, Le parti dichiarano che, allo stato, il IG. risulta disoccupato e nelle stese condizioni si trova la IG.ra Parte_1 CP_1
in quanto risulta cessato il suo ultimo rapporto di lavoro domestico alla data del
[...]
30.11.2022e pertanto entrambi, permanendo tale situazione, provvederanno alle proprie personali eIGenze senza erogazione di contributi a carico dell'altro coniuge.
9) i coniugi consentono al rilascio senza limitazioni dei rispettivi passaporti e carta di identità valide per l'espatrio;
10) I coniugi confermano la volontà di separarsi alle condizioni suindicate, rinunciando espressamente sin da ora alla loro personale presenza all' udienza presidenziale per la comparizione di essi coniugi che pertanto potrà disporsi in modalità virtuale mediante il deposito di note congiunte scritte.”
Non apparendo le condizioni inerenti la separazione in contrasto con norme imperative possono essere recepite nella presente pronuncia. Delle condizioni di cui ai punti nn. 3,4,5,6 e 7 il Collegio si limita a prendere atto.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
(nato a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...]) con
[...] CP_1
omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (atto n. 70, Parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1998) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di conIGlio del 5.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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