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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento nrg 941/25, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolazione del rapporto di filiazione naturale
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Gaudiello, come da mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Giusi Renna, come da mandato in atti Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
- Con ricorso depositato in data 11.2.25 la chiedeva modificarsi il Pt_1 provvedimento di regolamentazione del rapporto di filiazione adottato in data
26.11.18 dall'ufficio epigrafato con riferimento a , già collocato Persona_1 prevalentemente presso il padre e nel frattempo divenuto maggiorenne;
chiedeva disporsi, a carico del resistente, l'obbligo di concorrere al sostentamento del medesimo, sul presupposto che questi, dal settembre 2023, si fosse trasferito presso la propria abitazione. CP_
- L' , costituendosi con memoria depositata in data 8.5.25, rimarcava che la ricorrente non avesse mai versato il contributo posto a suo carico con il provvedimento reso nel 2018, inferendo di aver provveduto alle necessità del figlio, pur in assenza di statuizioni in tal senso, sin dall'allontanamento di costui dalla propria abitazione;
deduceva che la percepisse la pensione al Pt_1 medesimo riconosciuta e prospettava l'imminente assunzione del ragazzo presso l'attività di famiglia, all'esito del conseguimento del diploma di maturità, chiedendo modificarsi la previgente regolamentazione alla luce di tale nuovo assetto;
- All'esito della comparizione delle parti, con provvedimento provvisorio adottato in data 18.6.23, il resistente veniva onerato del versamento, a beneficio della ricorrente, dell'importo mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale istat, quindi il giudizio veniva rinviato al fine di verificare la concretizzazione della prospettata modifica della condizione economica del figlio;
- All'udienza tenutasi in data 11.7.25, preso atto dell'intervenuta autosufficienza di
, il provvedimento provvisorio veniva revocato, quindi la causa, Persona_1 non avendo sortito esito positivo i tentativi di definizione transattiva, veniva rinviata per la formulazione delle definitive istanze ed, all'udienza del 15.10.25, tenutasi in forma cartolare, veniva rimessa al collegio per la decisione, preso atto dell'avvenuto deposito delle note di trattazione a cura del solo resistente;
- In ordine al merito della domanda di modifica della pregressa regolamentazione del rapporto di filiazione, deve rilevarsi come, in considerazione della circostanza che nel corso del procedimento il figlio delle parti abbia raggiunto l'indipendenza economica - siccome percettore di un reddito mensile di € 1.600,00 rinveniente da un contratto di lavoro a tempo determinato - il provvedimento emesso in data
26.11.18 non risulti più attuale rispetto all'obbligo di contribuzione materna ed al carico degli esborsi straordinari sulle parti;
del pari, non sussistono i presupposti per il permanere dell'analogo obbligo posto provvisoriamente a carico del padre, già revocato in corso di causa;
- Le spese di lite, in considerazione del rilievo che la variazione dello stato fattuale incidente sulla domanda della ricorrente sia occorsa in costanza di procedimento, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
- in modifica del provvedimento di regolazione del rapporto di filiazione adottato dall'ufficio epigrafato in data 26.11.18, dà atto dell'intervenuta autonomia economica del figlio delle parti, revocando l'obbligo delle stesse di contribuzione ordinaria e straordinaria al suo sostentamento;
-- compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 11.12.25
La Presidente est. dott. ssa Francesca Caputo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento nrg 941/25, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolazione del rapporto di filiazione naturale
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Gaudiello, come da mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Giusi Renna, come da mandato in atti Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
- Con ricorso depositato in data 11.2.25 la chiedeva modificarsi il Pt_1 provvedimento di regolamentazione del rapporto di filiazione adottato in data
26.11.18 dall'ufficio epigrafato con riferimento a , già collocato Persona_1 prevalentemente presso il padre e nel frattempo divenuto maggiorenne;
chiedeva disporsi, a carico del resistente, l'obbligo di concorrere al sostentamento del medesimo, sul presupposto che questi, dal settembre 2023, si fosse trasferito presso la propria abitazione. CP_
- L' , costituendosi con memoria depositata in data 8.5.25, rimarcava che la ricorrente non avesse mai versato il contributo posto a suo carico con il provvedimento reso nel 2018, inferendo di aver provveduto alle necessità del figlio, pur in assenza di statuizioni in tal senso, sin dall'allontanamento di costui dalla propria abitazione;
deduceva che la percepisse la pensione al Pt_1 medesimo riconosciuta e prospettava l'imminente assunzione del ragazzo presso l'attività di famiglia, all'esito del conseguimento del diploma di maturità, chiedendo modificarsi la previgente regolamentazione alla luce di tale nuovo assetto;
- All'esito della comparizione delle parti, con provvedimento provvisorio adottato in data 18.6.23, il resistente veniva onerato del versamento, a beneficio della ricorrente, dell'importo mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale istat, quindi il giudizio veniva rinviato al fine di verificare la concretizzazione della prospettata modifica della condizione economica del figlio;
- All'udienza tenutasi in data 11.7.25, preso atto dell'intervenuta autosufficienza di
, il provvedimento provvisorio veniva revocato, quindi la causa, Persona_1 non avendo sortito esito positivo i tentativi di definizione transattiva, veniva rinviata per la formulazione delle definitive istanze ed, all'udienza del 15.10.25, tenutasi in forma cartolare, veniva rimessa al collegio per la decisione, preso atto dell'avvenuto deposito delle note di trattazione a cura del solo resistente;
- In ordine al merito della domanda di modifica della pregressa regolamentazione del rapporto di filiazione, deve rilevarsi come, in considerazione della circostanza che nel corso del procedimento il figlio delle parti abbia raggiunto l'indipendenza economica - siccome percettore di un reddito mensile di € 1.600,00 rinveniente da un contratto di lavoro a tempo determinato - il provvedimento emesso in data
26.11.18 non risulti più attuale rispetto all'obbligo di contribuzione materna ed al carico degli esborsi straordinari sulle parti;
del pari, non sussistono i presupposti per il permanere dell'analogo obbligo posto provvisoriamente a carico del padre, già revocato in corso di causa;
- Le spese di lite, in considerazione del rilievo che la variazione dello stato fattuale incidente sulla domanda della ricorrente sia occorsa in costanza di procedimento, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
- in modifica del provvedimento di regolazione del rapporto di filiazione adottato dall'ufficio epigrafato in data 26.11.18, dà atto dell'intervenuta autonomia economica del figlio delle parti, revocando l'obbligo delle stesse di contribuzione ordinaria e straordinaria al suo sostentamento;
-- compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 11.12.25
La Presidente est. dott. ssa Francesca Caputo